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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. VIELI VITO LORENZO e dall'Avv. LAGIOIA ANNA MARIA
RECLAMANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. FATIGATO MICHELE e Controparte_1
dall'Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
RECLAMATO nonché RECLAMANTE INCIDENTALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva del 31.01.2025, il Tribunale del Lavoro di Foggia, a seguito dell'espletamento di attività istruttoria (prove testimoniali), rigettava l'opposizione proposta in data 04.04.2023 dal . (d'ora Parte_1 CP_2
innanzi semplicemente ), avverso l'ordinanza del 10.03.2023 Controparte_3 con la quale il medesimo Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla predetta società a con lettera del Controparte_1
14.07.2021 e ricevuta da quest'ultimo il 15.07.2021, con condanna a pagargli un'indennità sino a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre spese processuali.
2. La proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 e segg., L. n. 92/2012, con Parte_1
ricorso del 04.03.2025, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la legittimità dell'atto di recesso intimato.
2.1. In data 30.08.2023, a mezzo memoria difensiva, si costituiva , Controparte_1
instando per il rigetto del gravame nonché proponendo appello incidentale condizionato.
2.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, in data 11.11.2025, previa discussione orale tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. In punto di fatto, giova premettere che la con lettera di Parte_1
contestazione degli addebiti del 15.06.2021, contestava al lavoratore i seguenti comportamenti:
“Lei è dipendente della nostra Cooperativa, in qualità di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, presso il punto vendita di Foggia Aviatori.
Il giorno 08.06.2021, Lei era comandato di servizio dalle ore 05:30 alle ore 09:30 e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed al termine del Suo turno di lavoro, alle ore 12:05 circa, ha attraversato, con il collega, sig. , la barriera antitaccheggio Tes_1
per uscire dall'area vendita e recarsi agli spogliatoi.
Al Vostro passaggio dalla barriera antitaccheggio, poste al termine delle scale che dall'area vendita portano agli spogliatoi, agli uffici ed al centralino, si sono attivati i dispositivi visivi e sonori.
Lei, allora, è ripassato dalla barriera antitaccheggio che si è nuovamente attivata, mentre quando è ripassato il collega la barriera non si è attivata. Tes_1
2 Nell'immediatezza Lei, invece di fermarsi ed attendere l'arrivo dei preposti per i controlli del caso come procedura impone, ha firmato il registro “squadra emergenza” e si è subito diretto negli spogliatoi ove è entrato.
Dopo circa due minuti dall'attivazione dei dispositivi visivi e sonori delle barriere antitaccheggio è intervenuta sul posto il C.R. di presidio, sig.ra , la Parte_2
quale non vedendo nessuno, si è avvicinata agli spogliatoi e L'ha chiamata. Lei, allora, ha risposto che stava uscendo, nel frattempo è sopraggiunto sul posto
l'operatore della ITS, sig. . Testimone_2
Lei è uscito dagli spogliatoi mostrando un flacone di UC integra che ha avvicinato alle barriere antitaccheggio determinando l'attivazione dei dispositivi visivi e sonori.
Il C.R. sig.ra Le ha chiesto la ragione per cui non si fosse fermato quando si Pt_2
è attivato l'allarme ed atteso il presidio.
Le ha risposto che non avendo visto arrivare nessuno è andato via.
Dopo tre/quattro minuti sono giunti sul posto la Direttrice, sig.ra Testimone_3
e l'Assistente, sig. che nel frattempo erano stati informati Testimone_4
dell'accaduto.
La Direttrice, sig.ra Le ha chiesto cosa fosse successo e Lei ha riferito Tes_3
che, terminato il turno di lavoro, quando ha attraversato la barriera antitaccheggio si sono attivati i dispositivi visivi e sonori, a causa di un flacone di UC gel disinfettante mani con aloe che aveva in tasca e che aveva acquistato nel punto vendita molti mesi prima.
La Direttrice, allora, Le ha chiesto se il flacone di UC lo avesse in tasca dall'inizio del turno e Lei ha risposto di sì.
La Direttrice Le ha chiesto spiegazioni del perché avesse portato nel punto vendita il flacone di UC gel, quando all'interno di questo sono presenti gli erogatori di sanificante.
Lei ha risposto che, pur confermando la presenza degli erogatori, probabilmente utilizzava il flacone di UC quando stampava le etichette.
3 La Direttrice Le ha chiesto se nella stanza delle etichette è presente l'erogatore di sanificante e Lei ha risposto che è presente.
La Direttrice Le ha chiesto ancora di continuare il racconto dell'accaduto e Lei ha riferito che, dopo l'attivazione dei dispositivi visivi e sonori della barriera, ha atteso per un paio di minuti l'arrivo di qualcuno e visto che nessuno arrivava si è recato negli spogliatoi.
A quel punto la Direttrice Le ha chiesto se fosse a conoscenza della procedura da osservare in caso di attivazione dell'allarme della barriera, riportata nei cartelli affissi sulla porta sia in entrata che in uscita, che separa le scale dalla barriera ed in bacheca, leggendoLe il contenuto, che impone di attendere il personale preposto in caso di attivazione. Lei ha risposto che ne era a conoscenza e che si era fermato per poi andare negli spogliatoi, perché non arrivava nessuno.
La Direttrice Le ha nuovamente ripetuto che le regole in caso di allarme erano rese ancor più rigide poiché il centralino non era presidiato dalle ore 08:30 alle ore
21:00.
Lei si è limitato a rispondere: “Mica mi vuoi rovinare?”.
La confezione di UC gel aloe, all'evidenza, era integra.
Tutto quanto innanzi Le contestiamo ai fini disciplinari ed attendiamo Sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente”.
Seguiva lettera di licenziamento del 14.07.2021, con cui la respingendo le Pt_1
giustificazioni rese dal dipendente, comunicava quanto segue: “L'integrale ricostruzione dei fatti da Lei svolta, infatti, non è verosimile e non risponde al vero quando Lei afferma di aver atteso per 4/5 minuti, dopo l'attivazione della barriera antitaccheggio, l'arrivo dei responsabili aziendali ovvero dell'operatore di servizio prima di recarsi negli spogliatoi.
In ogni caso le argomentazioni da Lei addotte a discolpa non possono in alcun modo attenuare la gravità dei fatti mancanza di cui si è reso responsabile.
Tenuto, pertanto, conto della gravità dei fatti mancanza ritualmente contestatiLe, inficianti irrimediabilmente il rapporto fiduciario, al punto da non consentire la
4 prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, Le comminiamo il licenziamento per giusta causa con effetti dalla data di ricezione della contestazione disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., del CCNL trasfuso nelle parti nel nostro codice disciplinare e del regolamento aziendale. Seguiranno le competenze di fine rapporto che Le saranno corrisposte nei tempi tecnici”.
4. Ciò detto, Il Tribunale, richiamando e condividendo l'ordinanza impugnata, per quanto qui maggiormente rileva, evidenziava:
- benché sia la contestazione disciplinare che il provvedimento espulsivo avessero rimarcato principalmente il mancato rispetto, da parte del lavoratore, “della regolamentazione che prevede la necessaria attesa del personale incaricato del controllo, a seguito dell'attivarsi delle barriere antitaccheggio”, il thema decidendum della controversia, in conseguenza del comportamento complessivamente tenuto dalla società datrice tanto nella fase disciplinare che in quella giudiziale, andava individuato nell'aver addebitato al “la violazione delle procedure poste a tutela CP_1
del patrimonio aziendale ed, in particolare, l'appropriazione di un flacone di amuchina in commercio, all'epoca dei fatti contestato - 8.6.2021 - nel punto vendita di Viale degli Aviatori in Foggia, all'interno del centro commerciale “Mongolfiera””;
- il dipendente aveva sempre respinto gli illeciti disciplinari mossi, asserendo che, essendo egli spesso adibito all'apposizione di etichette e di cartelli nell'area vendita,
a causa del protrarsi della pandemia covid-19, si era portato con sé il flaconcino in questione, al fine di non dover entrare e uscire di continuo dall'area di lavoro per recarsi alle postazioni di disinfettante messe a disposizione dalla datrice di lavoro;
- dall'istruttoria complessivamente svolta, era stato accertato che la disponeva Pt_1
di molte postazioni di disinfettante e che in base alle disposizioni regolamentari adottate dall'azienda, non era consentito ai lavoratori di introdurre negli ambienti di lavoro effetti personali, se non previo avviso al vigilante di turno ed al relativo responsabile;
- nella fase cautelare, il Tribunale aveva riscontrato che il flaconcino del quale il era stato trovato in possesso (amuchina gel aloe con ean 800036023280 e lotto CP_1
5 n. 0347AC 1602 scad. 12/2022, mostrata alla direttrice , Parte_3
risultava prodotto a dicembre 2019, mentre dalle foto scattate agli altri flaconcini in vendita presso il centro commerciale (con ean 800036023280 e lotto n.
1082AC0016, uno dei quali acquistato dal dipendente il 15.6.2021 nel punto vendita ove lavorava, ovvero una settimana dopo la contestazione), risultavano che essi erano stati prodotti a marzo 2021 con scadenza a marzo 2024;
- in forza di quanto innanzi riportato, non veniva ritenuta inverosimile la tesi del lavoratore secondo il quale un prodotto del 2019 non avrebbe potuto essere ancora in vendita nel 2021 (atteso il largo consumo di tali articoli in quel periodo), anche in assenza di prove contrarie da parte della società datrice che non aveva fornito una lista e/o un inventario delle merci presenti in magazzino e sugli scaffali;
- di conseguenza, “l'integrità del flaconcino ben poteva essere stata determinata da una ricarica del contenuto da parte di ”, rimanendo circostanza neutra il fatto CP_1
che si fosse attivata la barriera antitaccheggio;
- nella fase successiva di opposizione, la aveva prodotto ulteriore Pt_1
documentazione (docc. F-G-H-I, riguardo alla rintracciabilità del lotto oggetto della presunta appropriazione), da cui si evinceva che il flaconcino utilizzato dal CP_1
avente lotto n. 0347AC 1602 (v. sopra) era stato consegnato nei locali aziendali (solo) in data 04.05.2021, non potendo essere ritenuto valido il disconoscimento di tale documentazione, effettuato ex artt. 2719 e 2712 c.c. dalla difesa del dipendente in quanto eseguito con una mera formula di stile e in ogni caso non ammissibile;
- ciononostante, secondo il primo giudice, non poteva ritenersi raggiunta la prova che, alla data di commissione dell'illecito disciplinare, vi fossero ancora articoli invenduti aventi il medesimo numero di lotto sostanzialmente per due ragioni:
1) “è ragionevole ritenere che l'8.6.2021 (data più vicina, temporalmente, al
15.6.2021 - in cui acquistò l'amuchina con il lotto n. 1082AC0016, prodotto a CP_1
marzo 2021 con scadenza a marzo 2024 - che al 4.5.2021, data di consegna delle con il lotto n. 0347AC 1602) nel reparto vendita fossero già presenti le Pt_4
6 con il lotto n. 1082AC0016, prodotto a marzo 2021 (non è dato verificare Pt_4
se, eventualmente, coesistenti con quelle identificate dal lotto n. 0347AC 1602)”;
2. “l'amuchina trovata in possesso del è completamente diversa da quelle CP_1
fotografate dai preposti all'indagine della nella medesima data (doc. D.17 Pt_1
fascicolo di parte ”. Pt_1
- infine, dal raffronto delle foto scattate al prodotto in possesso del e a quelle CP_1
in vendita presso l'azienda era emerso che solamente su quest'ultime erano presenti:
“scadenza dalla data di apertura (12 m); le modalità di smaltimento del flacone e del tappo;
il n. 60341701” (sul punto v. meglio infra).
5. Fatte queste doverose premesse, con il primo motivo di reclamo, la società datrice lamentava l'errata ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei fatti contestati.
5.1. In particolare, evidenziava l'errore in cui era incorso il Tribunale che, avendo ritenuto non provata nella fase sommaria la circostanza che il flacone di amuchina trovato in possesso del lavoratore con lotto di produzione n. 0347AC1602 fosse quel giorno disponibile nell'area vendita, aveva, viceversa, nella fase oppositiva omesso di conferire valore probatorio alla documentazione prodotta (email intercorse con la società produttrice del disinfettante, IN AR SpA nonchè il documento di trasporto n. 660105016), dal quale non poteva che concludersi che il flaconcino di amuchina oggetto di causa, fosse in vendita esclusivamente dal 04.05.2021.
In tal senso, deponeva la dichiarazione testimoniale rilasciata da , Testimone_5
dipendente della IN AR SpA, la quale aveva sostanzialmente affermato che
“l'unica consegna di flaconi di amuchina con lotto di produzione n. 0347AC1602, identico a quello del flacone di amuchina trovato in possesso del , è stata fatta CP_1
il 04.05.2021 per un numero di 480 flaconi”; dunque, non era condivisibile la conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure secondo cui alla data dell'08.06.2021 non potessero essere ancora disponibili i flaconcini ricevuti in data
04.05.2021.
7 6. Con la seconda censura, si doleva della omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio.
6.1. Nello specifico, sottolineava che il Tribunale non aveva considerato, ai fini della declaratoria della legittimità del licenziamento irrogato, che:
- “il flacone di amuchina” (oggetto di causa) era ancora “munito di dispositivo anti- taccheggio che ha attivato i dispositivi visivi e sonori di allarme delle barriere anti- taccheggio, regolarmente funzionanti”;
- “il non si è fermato per attendere i controlli del caso, come impone la CP_1
procedura e come era stato – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinanza emessa nella fase cautelare – contestato allo stesso”;
- “ai tre precedenti passaggi del dalle barriere anti-taccheggio (a inizio turno, CP_1
inizio e fine pausa) pacificamente i dispositivi di allarme delle barriere anti- taccheggio non si erano attivati”;
6.2. Aggiungeva che l'assunto del Giudice per il quale il aveva verosimilmente CP_1
“rabboccato” nel tempo il flaconcino in suo possesso, era stato smentito dalle dichiarazioni dei testimoni che avevano riferito, invece, che il ridetto articolo era nuovo e privo di segni di usura.
Rimarcava poi che se effettivamente il avesse acquistato il flaconcino di CP_1
amuchina presso il punto vendita ove prestava la propria attività lavorativa, il dispositivo antitaccheggio di quest'ultimo sarebbe stato disattivato dal lettore scanner situato sotto il rullo della cassa.
Tali elementi/indici di colpevolezza avrebbero perciò dovuto indurre il Tribunale ad affermare che alla data della commissione dell'illecito erano disponibili per la vendita i flaconcini ricevuti in data 04.05.2021 e che “nei giorni seguenti ve ne erano altri con diverso numero di lotto”.
6.3. Concludeva, perciò, per l'accertamento della liceità dell'atto di recesso intimato nonché per la restituzione integrale delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impegnata, in caso di accoglimento del reclamo proposto.
8 6.4. Da ultimo, in via istruttoria chiedeva “l'autorizzazione al deposito di DVD e/o supporto USB contenente il file video estratto dalla registrazione originale, relativa al giorno 08 giugno 2021 dell'impianto di videosorveglianza installato nel punto vendita di Foggia, attesa l'impossibilità all'epoca della costituzione in primo grado di depositare detto DVD contestualmente al deposito della memoria e del successivo ricorso in opposizione, perché formato non ammesso per il deposito telematico (art. 13 Specifiche Tecniche DM 44/2011)”.
7. Passando ora alla disamina dell'appello incidentale condizionato formulato dal lavoratore, quest'ultimo, con un unico motivo, muoveva censure al capo della sentenza che aveva statuito l'inidoneità del disconoscimento operato avverso la documentazione esibita dalla società datrice e rubricata alle lett. F-G-H-I di cui al fascicolo di parte avversa.
Criticava, a tenore di quanto riportato nella memoria di primo grado, che il suddetto disconoscimento non avrebbe potuto essere reputato quale mera clausola di stile.
7.1. Ribadiva, ove non ritenuto fondato il disconoscimento operato, che dai documenti prodotti “emergeva unicamente che 5 pbox contenenti 96 Parte_5
80 ciascuna venivano consegnate presso il pdv di Foggia ma anche in
[...]
questo caso non vi era alcun riferimento al numero di lotto 0347AC1602”, indicato quest'ultimo sul flaconcino rinvenuto sul lavoratore.
Inoltre, a supporto della tesi difensiva esposta, reiterava che il lotto n. 0347AC1602 associato all'articolo in suo possesso, invero, non corrispondeva al numero di lotto dei flaconcini – aventi le stesse etichette dei flaconcini esibiti dalla società datrice – in vendita presso il punto vendita, il quale corrispondeva al n. 1082AC0016, come da foto scattate in data 15.06.2021 ed allegate al fascicolo di parte.
8. Il reclamo principale è nel suo complesso infondato, dovendosi confermare l'impugnata sentenza.
9. In via preliminare, la Corte ritiene superfluo dover acquisire, ovvero “autorizzare”, la produzione dei video delle telecamere di videosorveglianza relative al giorno
08.06.2021, poiché i fatti dagli stessi evincibili e dedotti puntualmente dalla società
9 datrice – i vari orari di entrata e di uscita durante i turni del , così come i minuti CP_1
che lo stesso aveva atteso prima di rientrare negli spogliatoi dopo l'attivazione dell'allarme delle barriere antitaccheggio – non risultano essere stati contestati specificatamente dal e, perciò, possono ritenersi pacificamente acquisiti CP_1
almeno nei loro tratti essenziali.
10. Ciò doverosamente premesso, i motivi di appello, attesa la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
11. Innanzitutto, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto opinato dal datore di lavoro, il Tribunale di Foggia, per quanto sopra riportato, pur avendo messo in risalto che gli addebiti imputati al lavoratore fossero da ricondurre “in particolare” alla
“appropriazione di un flacone di amuchina in commercio”, comunque aveva tenuto conto, in via generale, della “violazione delle procedure poste a tutela del patrimonio aziendale” e del comportamento del non conforme alle predette regole CP_1
aziendali (v. in particolare pag. 6 della sentenza).
11.1. Tanto precisato, osserva la Corte che del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha ritenuto provata la commissione delle condotte oggetto di causa, in relazione alle quali la ha fornito, come si vedrà meglio in seguito, solo alcuni Pt_1
elementi indiziari (v. artt. 2727 e 2729 c.c).
Difatti, la prova di un fatto, come è noto, può essere diretta o per presunzioni.
Ai sensi dell'art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato;
l'art. 2729 c.c. stabilisce, inoltre, che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti;
la medesima disposizione prevede, in aggiunta, che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
La Suprema Corte ha chiarito che la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è
10 possibile desumere da quello noto;
la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (v. Cass. n. 2482 del 2019).
Ebbene, le prove dei fatti noti, fornite dal datore di lavoro da cui ricavare la prova e/o la presunta appropriazione del possono così essere riassunte: CP_1
- nella giornata dell'08.06.2021, “il sig. aveva iniziato il suo turno di lavoro CP_1
alle ore 05,14, aveva fatto una pausa alle ore 09,21 ed era rientrato in servizio alle ore
9,44”, attraversando le barriere antitaccheggio, senza far scattare alcun allarme;
- alle 12.05 invece, pur essendosi attivato il sistema antitaccheggio, il lavoratore non aveva atteso il sopraggiungere del personale per i controlli del caso;
- il flaconcino di amuchina utilizzato dal era (ancora) dotato di dispositivo CP_1
antitaccheggio, così come peraltro chiarito in questo giudizio all'udienza del
16.09.2025 dai procuratori delle parti;
- da informazioni acquisite presso l'azienda IN AR SpA, in merito al flaconcino esibito dal , era emerso che il relativo lotto di produzione CP_1
(0347AC1602) era stato consegnato al punto vendita di Foggia “con lotto di imballaggio n. 0016, attinente al pall box n. 419666 in data 04.05.2021, per un numero di 96 pezzi per ogni pall box” (circostanza confermata anche dalla dipendente in forza alla IN, escussa come teste). Testimone_5
11.2. Ritiene il Collegio, in conformità con quanto stabilito dal Tribunale, che tali fatti non possano tuttavia costituire una pluralità di indizi gravi, ed al contempo precisi e concordanti in ordine all'appropriazione del flacone di amuchina gel de quo.
Ebbene, i suddetti fatti noti, i quali costituiscono il punto di partenza dell'inferenza, pur essendo determinati nella loro realtà storica, non sono tali da far desumere con un elevato grado di probabilità la sussistenza del fatto ignoto, sulla base della comune esperienza, ovverosia del fatto contestato al lavoratore.
11 La ricostruzione della appare, infatti, efficacemente contrastata dalle Parte_1
altre circostanze eccepite dal lavoratore e comunque dagli altri elementi di prova emersi nel corso della complessiva istruttoria svolta che si prestano a depotenziare la precisione e soprattutto la concordanza dei fatti noti, qual sopra ricostruiti.
Precisamente, nonostante la società reclamante abbia dimostrato che il lotto riferibile al flaconcino asseritamente sottratto dal faceva parte della spedizione ricevuta CP_1
in data 04.05.2021, allo stato degli atti, difetta una prova idonea ad attestare che gli articoli di quel lotto erano ancora in vendita presso il centro commerciale alla data di commissione degli addebiti (8.6.2021 ovvero più di un mese dopo), anche perché alcun idoneo elemento di prova è stato fornito da parte della - che pure aveva Pt_1
la possibilità documentale di fugare ogni dubbio al riguardo – al fine di comprovare che, nell'arco temporale tra il 4.5 ed il 6.6.2021 non vi sono state state altre consegne del medesimo materiale.
In tal senso, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, non è stato dimostrato che sino al giorno 08.06.2021 vi fossero “ancora” nell'area vendita flaconcini con il medesimo lotto identificativo della utilizzata dal Parte_6
(0347AC1602), ovvero che ve ne fossero unitamente ad altro lotto del CP_1
medesimo prodotto (1082AC0016).
Tali conclusioni si traggono, in particolare, dalle seguenti circostanze:
- l'etichetta posteriore del flaconcino in possesso del lavoratore differisce dall'etichetta delle foto scattate ad altri flaconcini in vendita nel centro commerciale durante la giornata incriminata dell'8.6.2021, in quanto, a differenza di quanto emerge dalle foto scattate agli “altri” flaconcini in vendita, nell'etichetta del flaconcino del CP_1
a) non è indicata l'immagine (grafica) della scadenza dei 12 mesi;
b) non sono riportate le indicazioni sulla raccolta differenziata;
c) è riportato il numero 603417 in luogo del numero 60341701, per cui è di tutta evidenza che l'amuchina trovata in possesso del presentava un CP_1
12 confezionamento assolutamente diverso rispetto a quelle commercializzate in data
8.6.2021.
Tra l'altro, contrariamente a quanto opina la (secondo la quale le foto scattate Pt_1
agli altri flaconcini, al solo fine di mostrare come vengono apposti i dispositivi antitaccheggio - v. pag. 23 del reclamo – sarebbero state effettuate “nei giorni seguenti l'accaduto, in quanto la cooperativa, come è stato ampiamente spiegato da questa difesa, aveva scattato delle foto ad altri flaconi di amuchina semplicemente per mostrare dove vengono apposti i dispositivi anti-taccheggio e, cioè, sul lato posteriore del flacone sotto l'etichetta”), è stato appurato, invece, che tali fotografie si riferiscono al (diverso) lotto n. 1082AC0016, come evincibile, tra l'altro, anche dalle foto scattate dal lavoratore ad un flacone acquistato già in data 14.06.2021.
Tra l'altro avverso la parte della motivazione resa dal primo giudice, che ha del tutto correttamente posto in evidenza tali anomalie e/o divergenze fotografiche, la reclamante nulla di specifico, in modo sintomatico, ha qui obiettato né tanto meno comprovato.
Ed invero, a parte la scarsa rilevanza che in questa sede avrebbero avuto fotografie scattate al solo fine “di mostrare come vengono apposti i dispositivi antitaccheggio”
(non è infatti mai stato in contestazione che il flaconcino del fosse ancora CP_1
munito di tale dispositivo), vi è che la reclamante non ha mai dimostrato l'assunto in base al quale tali fotografie sarebbero state effettuate solo “nei giorni successivi” e, soprattutto, che esse raffiguravano un “altro” lotto (il quale non avrebbe, a questo punto, nulla a che spartire con quello che qui rileva).
Dalle dichiarazioni rilasciate nella fase cautelare dalla direttrice del punto vendita,
, all'udienza del 20.09.2022, è emerso peraltro che tali fotografie Testimone_3
risultano invece effettuate lo stesso giorno 08.06.2021 (“Confermo che la fotografia sub. all. 13a) corrisponde a quella effettuata con riguardo al flacone mostratomi dal
. Non ho invece effettuato le fotografie b) e c)-d) sub. 13. Credo siano state CP_1
fatte su altro flacone per dimostrare come sia l'antitaccheggio su questi flaconi”.
13 La predetta teste, inoltre, non ha saputo fornire nessuna spiegazione circa la differenza dei due flaconi mostrati (v. le relative dichiarazioni: “Immagino che le fotografie sub. b)-c)-d) siano state scattate lo stesso giorno del fatto (8-6-2021) da flaconi presenti in reparto…Non so spiegare perché – a domanda del giudice – quelle sub. b-c-d abbiano l'icona della scadenza e quella sub. 13a no”).
Senza contare che, nel fascicolo di parte telematico prodotto dalla in sede di Pt_1
opposizione, e precisamente nell'elenco dei documenti versati in atti, figura, in modo sintomatico, sotto l'allegato D.17 (che diviene allegato F.D.17 nell'ambito del presente fascicolo di parte della fase di reclamo) la seguente indicazione “foto ritraenti l'amuchina in vendita presso l'ipermercato di Foggia il 8.6.2021” (laddove tra le foto prodotte vi erano quelle ritraenti proprio gli “altri” flaconcini in vendita in tale giornata, con un'etichetta palesemente diversa rispetto a quella del flaconcino del per cui, in sostanza, lo stesso indice della documentazione della CP_1
reclamante smentisce l'assunto secondo il quale tali ultime fotografie sarebbero state scattate, invece, “nei giorni seguenti l'accaduto”).
Ancora, dalle foto ritraenti il flacone esibito dal (v. doc. denominato ” CP_1 Pt_7
prodotto nel fascicolo di parte reclamante) si evincono in effetti segni di utilizzo ovvero di lieve usura, consistenti in tratteggi/segni neri sul retro dell'etichetta (sopra le parole “Aqua, Glycerin” della lista degli ingredienti) mentre sulla parte anteriore si evincono le medesime tratteggiature (sulla parte superiore sinistra e centrale dell'etichetta, sopra la parola ), a conforto dunque dell'assunto circa un suo Pt_5
pregresso acquisto.
Il tutto, senza dimenticare che articoli disinfettanti, per le particolari circostanze del momento storico con la crisi pandemica in atto, costituivano beni di pronto ed immediato consumo.
11.3. Non smentiscono, in tale ottica, le suindicate conclusioni tutte le altre considerazioni svolte dalla datrice di lavoro.
La mancata attivazione dell'allarme ben poteva dipendere da una qualche forma di malfunzionamento delle barriere antitaccheggio ovvero del medesimo dispositivo
14 inserito nel flaconcino utilizzato dal lavoratore (ancorché smagnetizzato dal lettore della cassa), avendo la allegato solamente sul piano meramente assertivo il Pt_1
perfetto funzionamento di entrambi;
analogamente, l'istruttoria orale ha disvelato la modalità operativa dei sistemi di controllo, ma non certo il loro corretto funzionamento.
Non si ravvede, poi, la presunta mala fede dell'odierno appellato per non aver aspettato il personale di presidio all'attivazione dell'allarme, avendo egli comunque notiziato di quanto accaduto il collega (v. la relazione di servizio e le Tes_1
dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso all'udienza del 20.9.2022) e Tes_1
raggiunto lo stesso negli spogliatoi, comunque dopo avere atteso invano qualche minuto (teste : dopo il suono della barriera “…. Io sono andato nello Tes_1
spogliatoio e lui rimase lì…”); tra l'altro, il , rientrato nello spogliatoio, CP_1
allorquando veniva richiamato dal presidio, non ha mai tentato di occultare l'oggetto che aveva fatto scattare le barriere antitaccheggio.
Il flacone rinvenuto, dalle foto realizzate al momento, non si presenta affatto come del tutto nuovo ed inutilizzato (v. punto precedente della motivazione), benché la maggior parte dei testi (eccezion fatta per che nulla ricordava sul punto) Tes_1
abbiano, per loro percezione del momento, dichiarato il contrario.
In merito all'assenza di necessità di portare all'interno dell'area vendita un flacone di amuchina di proprietà personale (vietato in generale dai regolamenti aziendali) per la presenza di numerosi dispenser di disinfettanti, come rilevato anche nell'ordinanza di reintegra, non vi è dubbio che, da un punto di vista “pratico”, l'utilizzo dell'articolo in questione si sarebbe prestato in via più immediata e diretta alle necessità del
, invero tutt'altro che secondarie alla luce delle mansioni svolte (che CP_1
imponevano, come è pacifico, il maneggio continuo di etichette, cartelli e scaffali), a maggior ragione per il perdurare, all'epoca dei fatti di causa, della ben nota crisi pandemica.
In ordine, infine, alla circostanza secondo la quale in data 04.05.2021 erano stati consegnati 480 flaconi con numero di lotto identico a quello in possesso del CP_1
15 non è stata fornita da parte datrice, la prova che i prodotti di quello specifico lotto fossero ancora disponibili per la vendita nella giornata dell'8.6.2021, ancorché fosse stato eccepito da parte avversa la divergenza tra le etichette dei vari flaconcini fotografati.
Si rammenta, a tal uopo, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13063 del 2022) “in materia di licenziamento, la L. n. 604 del 1966, art. 5, detta la regola generale in base alla quale: "L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Al riguardo deve rilevarsi che, a mente della disposizione richiamata, l'onere della prova deve interessare la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto in relazione alla singola fattispecie in considerazione, ossia, secondo la sintesi adottata pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dei licenziamenti aventi natura disciplinare, la sussistenza "di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi
e all'intensità del fatto volitivo" (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 3395 del 1991;
Cass. n. 9590 del 2001; Cass. n. 13188 del 2003).
Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sul datore di lavoro è tradizionalmente inteso con rigore.
Si è così chiarito che il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova deve ritenersi comunque interdetto quando il legislatore stabilisca esplicitamente a priori
l'onere probatorio, proprio come nel caso dell'art. 5 citato. Si è osservato che "ogni diversa esegesi importerebbe una vera e propria sostituzione della valutazione operata dal legislatore con quella dell'interprete e un sostanziale abbandono di ogni regola certa, la cui importanza è invece particolare proprio sul terreno processuale"
(in termini Cass. n. 17108 del 2016, secondo cui il ricorso al criterio empirico de quo
16 può essere consentito solo per dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure allorquando, assolto
l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, l'altra possa (per vicinanza, appunto, alla fonte di prova) dimostrare fatti idonei ad inficiare la portata di quelli ex adverso dimostrati;
conf. Cass. n. 7830 del 2018).
Si è pure argomentato come il datore di lavoro abbia l'onere di provare
l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 13380 del
2015)”.
Ritiene la Corte che tale onere probatorio rigoroso, si imponeva in particolare nel caso di specie caratterizzato da un licenziamento impartito ad un dipendente della da oltre vent'anni, senza mai aver subito una sanzione disciplinare, a Parte_1
cagione della presunta appropriazione di un piccolo flacone contenente un detergente
(amuchina) che, tra l'altro, la stessa reclamante dispensava gratuitamente a tutti i lavoratori in vari punti dell'Ipermercato, uno dei quali a distanza di pochi metri dalla postazione di lavoro del . CP_1
Orbene, alla stregua di tutti i rilievi evidenziati, si deve concludere che tale onere probatorio non sia stato adempiuto da parte della laddove si consideri Parte_1
che essa ben avrebbe potuto - e dovuto - tenuto conto anche della vicinanza della prova, dimostrare la presenza e/o la rimanenza nel punto di vendita in parola, aperto in data 8 giugno, di flaconi con le medesime etichette e lo stesso numero di lotto dell'articolo usato dal (0347AC1602); così come non è mai stato chiarito CP_1
quando sia stato in effetti fornito il diverso numero di lotto dei (diversi) flaconi poi fotografati (1082AC0016), né da quando detto lotto sia stato immesso in commercio presso il punto vendita di Foggia, anche al fine di dissipare i dubbi ingenerati dalle fotografie, quali sopra commentate, prodotte dalla stessa reclamante (ed effettuate non si sa bene quando, stando alle sue stesse – tardive - allegazioni).
17 11.4. Infine, si sottolinea che in tema di prova civile, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
Ed invero, secondo anche i recenti arresti della Suprema Corte, “La scelta dei mezzi istruttori e la valutazione delle prove appartengono al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso di assoluta mancanza di motivazione. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo nel caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o valutazione di prove legali in modo contrario ai principi del libero convincimento”
(Cass. n. 26323 del 2024).
12. In conclusione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
12.1. Resta assorbita ogni altra questione e rigettata ogni altra domanda, in forza del mancato accoglimento dei primi due motivi di appello;
parimenti, atteso il rigetto del gravame principale, va dichiarato assorbito il reclamo incidentale condizionato proposto dal . CP_1
13. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, in capo alla reclamante principale, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da . Parte_1 CP_2
nei confronti di , con ricorso depositato in data 04.03.2025,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 31.01.2025 dal Tribunale di Foggia, Giudice del
Lavoro, così provvede:
1) rigetta il reclamo per quanto di ragione e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, dichiarando assorbito il reclamo incidentale condizionato proposto da con memoria del 12.05.2025; Controparte_1
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di , le quali ultime vengono liquidate in € Controparte_1
5.000,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo alla Cooperativa, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 11/11/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. VIELI VITO LORENZO e dall'Avv. LAGIOIA ANNA MARIA
RECLAMANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. FATIGATO MICHELE e Controparte_1
dall'Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
RECLAMATO nonché RECLAMANTE INCIDENTALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva del 31.01.2025, il Tribunale del Lavoro di Foggia, a seguito dell'espletamento di attività istruttoria (prove testimoniali), rigettava l'opposizione proposta in data 04.04.2023 dal . (d'ora Parte_1 CP_2
innanzi semplicemente ), avverso l'ordinanza del 10.03.2023 Controparte_3 con la quale il medesimo Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla predetta società a con lettera del Controparte_1
14.07.2021 e ricevuta da quest'ultimo il 15.07.2021, con condanna a pagargli un'indennità sino a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre spese processuali.
2. La proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 e segg., L. n. 92/2012, con Parte_1
ricorso del 04.03.2025, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la legittimità dell'atto di recesso intimato.
2.1. In data 30.08.2023, a mezzo memoria difensiva, si costituiva , Controparte_1
instando per il rigetto del gravame nonché proponendo appello incidentale condizionato.
2.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, in data 11.11.2025, previa discussione orale tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. In punto di fatto, giova premettere che la con lettera di Parte_1
contestazione degli addebiti del 15.06.2021, contestava al lavoratore i seguenti comportamenti:
“Lei è dipendente della nostra Cooperativa, in qualità di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, presso il punto vendita di Foggia Aviatori.
Il giorno 08.06.2021, Lei era comandato di servizio dalle ore 05:30 alle ore 09:30 e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed al termine del Suo turno di lavoro, alle ore 12:05 circa, ha attraversato, con il collega, sig. , la barriera antitaccheggio Tes_1
per uscire dall'area vendita e recarsi agli spogliatoi.
Al Vostro passaggio dalla barriera antitaccheggio, poste al termine delle scale che dall'area vendita portano agli spogliatoi, agli uffici ed al centralino, si sono attivati i dispositivi visivi e sonori.
Lei, allora, è ripassato dalla barriera antitaccheggio che si è nuovamente attivata, mentre quando è ripassato il collega la barriera non si è attivata. Tes_1
2 Nell'immediatezza Lei, invece di fermarsi ed attendere l'arrivo dei preposti per i controlli del caso come procedura impone, ha firmato il registro “squadra emergenza” e si è subito diretto negli spogliatoi ove è entrato.
Dopo circa due minuti dall'attivazione dei dispositivi visivi e sonori delle barriere antitaccheggio è intervenuta sul posto il C.R. di presidio, sig.ra , la Parte_2
quale non vedendo nessuno, si è avvicinata agli spogliatoi e L'ha chiamata. Lei, allora, ha risposto che stava uscendo, nel frattempo è sopraggiunto sul posto
l'operatore della ITS, sig. . Testimone_2
Lei è uscito dagli spogliatoi mostrando un flacone di UC integra che ha avvicinato alle barriere antitaccheggio determinando l'attivazione dei dispositivi visivi e sonori.
Il C.R. sig.ra Le ha chiesto la ragione per cui non si fosse fermato quando si Pt_2
è attivato l'allarme ed atteso il presidio.
Le ha risposto che non avendo visto arrivare nessuno è andato via.
Dopo tre/quattro minuti sono giunti sul posto la Direttrice, sig.ra Testimone_3
e l'Assistente, sig. che nel frattempo erano stati informati Testimone_4
dell'accaduto.
La Direttrice, sig.ra Le ha chiesto cosa fosse successo e Lei ha riferito Tes_3
che, terminato il turno di lavoro, quando ha attraversato la barriera antitaccheggio si sono attivati i dispositivi visivi e sonori, a causa di un flacone di UC gel disinfettante mani con aloe che aveva in tasca e che aveva acquistato nel punto vendita molti mesi prima.
La Direttrice, allora, Le ha chiesto se il flacone di UC lo avesse in tasca dall'inizio del turno e Lei ha risposto di sì.
La Direttrice Le ha chiesto spiegazioni del perché avesse portato nel punto vendita il flacone di UC gel, quando all'interno di questo sono presenti gli erogatori di sanificante.
Lei ha risposto che, pur confermando la presenza degli erogatori, probabilmente utilizzava il flacone di UC quando stampava le etichette.
3 La Direttrice Le ha chiesto se nella stanza delle etichette è presente l'erogatore di sanificante e Lei ha risposto che è presente.
La Direttrice Le ha chiesto ancora di continuare il racconto dell'accaduto e Lei ha riferito che, dopo l'attivazione dei dispositivi visivi e sonori della barriera, ha atteso per un paio di minuti l'arrivo di qualcuno e visto che nessuno arrivava si è recato negli spogliatoi.
A quel punto la Direttrice Le ha chiesto se fosse a conoscenza della procedura da osservare in caso di attivazione dell'allarme della barriera, riportata nei cartelli affissi sulla porta sia in entrata che in uscita, che separa le scale dalla barriera ed in bacheca, leggendoLe il contenuto, che impone di attendere il personale preposto in caso di attivazione. Lei ha risposto che ne era a conoscenza e che si era fermato per poi andare negli spogliatoi, perché non arrivava nessuno.
La Direttrice Le ha nuovamente ripetuto che le regole in caso di allarme erano rese ancor più rigide poiché il centralino non era presidiato dalle ore 08:30 alle ore
21:00.
Lei si è limitato a rispondere: “Mica mi vuoi rovinare?”.
La confezione di UC gel aloe, all'evidenza, era integra.
Tutto quanto innanzi Le contestiamo ai fini disciplinari ed attendiamo Sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente”.
Seguiva lettera di licenziamento del 14.07.2021, con cui la respingendo le Pt_1
giustificazioni rese dal dipendente, comunicava quanto segue: “L'integrale ricostruzione dei fatti da Lei svolta, infatti, non è verosimile e non risponde al vero quando Lei afferma di aver atteso per 4/5 minuti, dopo l'attivazione della barriera antitaccheggio, l'arrivo dei responsabili aziendali ovvero dell'operatore di servizio prima di recarsi negli spogliatoi.
In ogni caso le argomentazioni da Lei addotte a discolpa non possono in alcun modo attenuare la gravità dei fatti mancanza di cui si è reso responsabile.
Tenuto, pertanto, conto della gravità dei fatti mancanza ritualmente contestatiLe, inficianti irrimediabilmente il rapporto fiduciario, al punto da non consentire la
4 prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, Le comminiamo il licenziamento per giusta causa con effetti dalla data di ricezione della contestazione disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., del CCNL trasfuso nelle parti nel nostro codice disciplinare e del regolamento aziendale. Seguiranno le competenze di fine rapporto che Le saranno corrisposte nei tempi tecnici”.
4. Ciò detto, Il Tribunale, richiamando e condividendo l'ordinanza impugnata, per quanto qui maggiormente rileva, evidenziava:
- benché sia la contestazione disciplinare che il provvedimento espulsivo avessero rimarcato principalmente il mancato rispetto, da parte del lavoratore, “della regolamentazione che prevede la necessaria attesa del personale incaricato del controllo, a seguito dell'attivarsi delle barriere antitaccheggio”, il thema decidendum della controversia, in conseguenza del comportamento complessivamente tenuto dalla società datrice tanto nella fase disciplinare che in quella giudiziale, andava individuato nell'aver addebitato al “la violazione delle procedure poste a tutela CP_1
del patrimonio aziendale ed, in particolare, l'appropriazione di un flacone di amuchina in commercio, all'epoca dei fatti contestato - 8.6.2021 - nel punto vendita di Viale degli Aviatori in Foggia, all'interno del centro commerciale “Mongolfiera””;
- il dipendente aveva sempre respinto gli illeciti disciplinari mossi, asserendo che, essendo egli spesso adibito all'apposizione di etichette e di cartelli nell'area vendita,
a causa del protrarsi della pandemia covid-19, si era portato con sé il flaconcino in questione, al fine di non dover entrare e uscire di continuo dall'area di lavoro per recarsi alle postazioni di disinfettante messe a disposizione dalla datrice di lavoro;
- dall'istruttoria complessivamente svolta, era stato accertato che la disponeva Pt_1
di molte postazioni di disinfettante e che in base alle disposizioni regolamentari adottate dall'azienda, non era consentito ai lavoratori di introdurre negli ambienti di lavoro effetti personali, se non previo avviso al vigilante di turno ed al relativo responsabile;
- nella fase cautelare, il Tribunale aveva riscontrato che il flaconcino del quale il era stato trovato in possesso (amuchina gel aloe con ean 800036023280 e lotto CP_1
5 n. 0347AC 1602 scad. 12/2022, mostrata alla direttrice , Parte_3
risultava prodotto a dicembre 2019, mentre dalle foto scattate agli altri flaconcini in vendita presso il centro commerciale (con ean 800036023280 e lotto n.
1082AC0016, uno dei quali acquistato dal dipendente il 15.6.2021 nel punto vendita ove lavorava, ovvero una settimana dopo la contestazione), risultavano che essi erano stati prodotti a marzo 2021 con scadenza a marzo 2024;
- in forza di quanto innanzi riportato, non veniva ritenuta inverosimile la tesi del lavoratore secondo il quale un prodotto del 2019 non avrebbe potuto essere ancora in vendita nel 2021 (atteso il largo consumo di tali articoli in quel periodo), anche in assenza di prove contrarie da parte della società datrice che non aveva fornito una lista e/o un inventario delle merci presenti in magazzino e sugli scaffali;
- di conseguenza, “l'integrità del flaconcino ben poteva essere stata determinata da una ricarica del contenuto da parte di ”, rimanendo circostanza neutra il fatto CP_1
che si fosse attivata la barriera antitaccheggio;
- nella fase successiva di opposizione, la aveva prodotto ulteriore Pt_1
documentazione (docc. F-G-H-I, riguardo alla rintracciabilità del lotto oggetto della presunta appropriazione), da cui si evinceva che il flaconcino utilizzato dal CP_1
avente lotto n. 0347AC 1602 (v. sopra) era stato consegnato nei locali aziendali (solo) in data 04.05.2021, non potendo essere ritenuto valido il disconoscimento di tale documentazione, effettuato ex artt. 2719 e 2712 c.c. dalla difesa del dipendente in quanto eseguito con una mera formula di stile e in ogni caso non ammissibile;
- ciononostante, secondo il primo giudice, non poteva ritenersi raggiunta la prova che, alla data di commissione dell'illecito disciplinare, vi fossero ancora articoli invenduti aventi il medesimo numero di lotto sostanzialmente per due ragioni:
1) “è ragionevole ritenere che l'8.6.2021 (data più vicina, temporalmente, al
15.6.2021 - in cui acquistò l'amuchina con il lotto n. 1082AC0016, prodotto a CP_1
marzo 2021 con scadenza a marzo 2024 - che al 4.5.2021, data di consegna delle con il lotto n. 0347AC 1602) nel reparto vendita fossero già presenti le Pt_4
6 con il lotto n. 1082AC0016, prodotto a marzo 2021 (non è dato verificare Pt_4
se, eventualmente, coesistenti con quelle identificate dal lotto n. 0347AC 1602)”;
2. “l'amuchina trovata in possesso del è completamente diversa da quelle CP_1
fotografate dai preposti all'indagine della nella medesima data (doc. D.17 Pt_1
fascicolo di parte ”. Pt_1
- infine, dal raffronto delle foto scattate al prodotto in possesso del e a quelle CP_1
in vendita presso l'azienda era emerso che solamente su quest'ultime erano presenti:
“scadenza dalla data di apertura (12 m); le modalità di smaltimento del flacone e del tappo;
il n. 60341701” (sul punto v. meglio infra).
5. Fatte queste doverose premesse, con il primo motivo di reclamo, la società datrice lamentava l'errata ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei fatti contestati.
5.1. In particolare, evidenziava l'errore in cui era incorso il Tribunale che, avendo ritenuto non provata nella fase sommaria la circostanza che il flacone di amuchina trovato in possesso del lavoratore con lotto di produzione n. 0347AC1602 fosse quel giorno disponibile nell'area vendita, aveva, viceversa, nella fase oppositiva omesso di conferire valore probatorio alla documentazione prodotta (email intercorse con la società produttrice del disinfettante, IN AR SpA nonchè il documento di trasporto n. 660105016), dal quale non poteva che concludersi che il flaconcino di amuchina oggetto di causa, fosse in vendita esclusivamente dal 04.05.2021.
In tal senso, deponeva la dichiarazione testimoniale rilasciata da , Testimone_5
dipendente della IN AR SpA, la quale aveva sostanzialmente affermato che
“l'unica consegna di flaconi di amuchina con lotto di produzione n. 0347AC1602, identico a quello del flacone di amuchina trovato in possesso del , è stata fatta CP_1
il 04.05.2021 per un numero di 480 flaconi”; dunque, non era condivisibile la conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure secondo cui alla data dell'08.06.2021 non potessero essere ancora disponibili i flaconcini ricevuti in data
04.05.2021.
7 6. Con la seconda censura, si doleva della omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio.
6.1. Nello specifico, sottolineava che il Tribunale non aveva considerato, ai fini della declaratoria della legittimità del licenziamento irrogato, che:
- “il flacone di amuchina” (oggetto di causa) era ancora “munito di dispositivo anti- taccheggio che ha attivato i dispositivi visivi e sonori di allarme delle barriere anti- taccheggio, regolarmente funzionanti”;
- “il non si è fermato per attendere i controlli del caso, come impone la CP_1
procedura e come era stato – contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinanza emessa nella fase cautelare – contestato allo stesso”;
- “ai tre precedenti passaggi del dalle barriere anti-taccheggio (a inizio turno, CP_1
inizio e fine pausa) pacificamente i dispositivi di allarme delle barriere anti- taccheggio non si erano attivati”;
6.2. Aggiungeva che l'assunto del Giudice per il quale il aveva verosimilmente CP_1
“rabboccato” nel tempo il flaconcino in suo possesso, era stato smentito dalle dichiarazioni dei testimoni che avevano riferito, invece, che il ridetto articolo era nuovo e privo di segni di usura.
Rimarcava poi che se effettivamente il avesse acquistato il flaconcino di CP_1
amuchina presso il punto vendita ove prestava la propria attività lavorativa, il dispositivo antitaccheggio di quest'ultimo sarebbe stato disattivato dal lettore scanner situato sotto il rullo della cassa.
Tali elementi/indici di colpevolezza avrebbero perciò dovuto indurre il Tribunale ad affermare che alla data della commissione dell'illecito erano disponibili per la vendita i flaconcini ricevuti in data 04.05.2021 e che “nei giorni seguenti ve ne erano altri con diverso numero di lotto”.
6.3. Concludeva, perciò, per l'accertamento della liceità dell'atto di recesso intimato nonché per la restituzione integrale delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impegnata, in caso di accoglimento del reclamo proposto.
8 6.4. Da ultimo, in via istruttoria chiedeva “l'autorizzazione al deposito di DVD e/o supporto USB contenente il file video estratto dalla registrazione originale, relativa al giorno 08 giugno 2021 dell'impianto di videosorveglianza installato nel punto vendita di Foggia, attesa l'impossibilità all'epoca della costituzione in primo grado di depositare detto DVD contestualmente al deposito della memoria e del successivo ricorso in opposizione, perché formato non ammesso per il deposito telematico (art. 13 Specifiche Tecniche DM 44/2011)”.
7. Passando ora alla disamina dell'appello incidentale condizionato formulato dal lavoratore, quest'ultimo, con un unico motivo, muoveva censure al capo della sentenza che aveva statuito l'inidoneità del disconoscimento operato avverso la documentazione esibita dalla società datrice e rubricata alle lett. F-G-H-I di cui al fascicolo di parte avversa.
Criticava, a tenore di quanto riportato nella memoria di primo grado, che il suddetto disconoscimento non avrebbe potuto essere reputato quale mera clausola di stile.
7.1. Ribadiva, ove non ritenuto fondato il disconoscimento operato, che dai documenti prodotti “emergeva unicamente che 5 pbox contenenti 96 Parte_5
80 ciascuna venivano consegnate presso il pdv di Foggia ma anche in
[...]
questo caso non vi era alcun riferimento al numero di lotto 0347AC1602”, indicato quest'ultimo sul flaconcino rinvenuto sul lavoratore.
Inoltre, a supporto della tesi difensiva esposta, reiterava che il lotto n. 0347AC1602 associato all'articolo in suo possesso, invero, non corrispondeva al numero di lotto dei flaconcini – aventi le stesse etichette dei flaconcini esibiti dalla società datrice – in vendita presso il punto vendita, il quale corrispondeva al n. 1082AC0016, come da foto scattate in data 15.06.2021 ed allegate al fascicolo di parte.
8. Il reclamo principale è nel suo complesso infondato, dovendosi confermare l'impugnata sentenza.
9. In via preliminare, la Corte ritiene superfluo dover acquisire, ovvero “autorizzare”, la produzione dei video delle telecamere di videosorveglianza relative al giorno
08.06.2021, poiché i fatti dagli stessi evincibili e dedotti puntualmente dalla società
9 datrice – i vari orari di entrata e di uscita durante i turni del , così come i minuti CP_1
che lo stesso aveva atteso prima di rientrare negli spogliatoi dopo l'attivazione dell'allarme delle barriere antitaccheggio – non risultano essere stati contestati specificatamente dal e, perciò, possono ritenersi pacificamente acquisiti CP_1
almeno nei loro tratti essenziali.
10. Ciò doverosamente premesso, i motivi di appello, attesa la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
11. Innanzitutto, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto opinato dal datore di lavoro, il Tribunale di Foggia, per quanto sopra riportato, pur avendo messo in risalto che gli addebiti imputati al lavoratore fossero da ricondurre “in particolare” alla
“appropriazione di un flacone di amuchina in commercio”, comunque aveva tenuto conto, in via generale, della “violazione delle procedure poste a tutela del patrimonio aziendale” e del comportamento del non conforme alle predette regole CP_1
aziendali (v. in particolare pag. 6 della sentenza).
11.1. Tanto precisato, osserva la Corte che del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha ritenuto provata la commissione delle condotte oggetto di causa, in relazione alle quali la ha fornito, come si vedrà meglio in seguito, solo alcuni Pt_1
elementi indiziari (v. artt. 2727 e 2729 c.c).
Difatti, la prova di un fatto, come è noto, può essere diretta o per presunzioni.
Ai sensi dell'art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato;
l'art. 2729 c.c. stabilisce, inoltre, che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti;
la medesima disposizione prevede, in aggiunta, che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
La Suprema Corte ha chiarito che la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è
10 possibile desumere da quello noto;
la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (v. Cass. n. 2482 del 2019).
Ebbene, le prove dei fatti noti, fornite dal datore di lavoro da cui ricavare la prova e/o la presunta appropriazione del possono così essere riassunte: CP_1
- nella giornata dell'08.06.2021, “il sig. aveva iniziato il suo turno di lavoro CP_1
alle ore 05,14, aveva fatto una pausa alle ore 09,21 ed era rientrato in servizio alle ore
9,44”, attraversando le barriere antitaccheggio, senza far scattare alcun allarme;
- alle 12.05 invece, pur essendosi attivato il sistema antitaccheggio, il lavoratore non aveva atteso il sopraggiungere del personale per i controlli del caso;
- il flaconcino di amuchina utilizzato dal era (ancora) dotato di dispositivo CP_1
antitaccheggio, così come peraltro chiarito in questo giudizio all'udienza del
16.09.2025 dai procuratori delle parti;
- da informazioni acquisite presso l'azienda IN AR SpA, in merito al flaconcino esibito dal , era emerso che il relativo lotto di produzione CP_1
(0347AC1602) era stato consegnato al punto vendita di Foggia “con lotto di imballaggio n. 0016, attinente al pall box n. 419666 in data 04.05.2021, per un numero di 96 pezzi per ogni pall box” (circostanza confermata anche dalla dipendente in forza alla IN, escussa come teste). Testimone_5
11.2. Ritiene il Collegio, in conformità con quanto stabilito dal Tribunale, che tali fatti non possano tuttavia costituire una pluralità di indizi gravi, ed al contempo precisi e concordanti in ordine all'appropriazione del flacone di amuchina gel de quo.
Ebbene, i suddetti fatti noti, i quali costituiscono il punto di partenza dell'inferenza, pur essendo determinati nella loro realtà storica, non sono tali da far desumere con un elevato grado di probabilità la sussistenza del fatto ignoto, sulla base della comune esperienza, ovverosia del fatto contestato al lavoratore.
11 La ricostruzione della appare, infatti, efficacemente contrastata dalle Parte_1
altre circostanze eccepite dal lavoratore e comunque dagli altri elementi di prova emersi nel corso della complessiva istruttoria svolta che si prestano a depotenziare la precisione e soprattutto la concordanza dei fatti noti, qual sopra ricostruiti.
Precisamente, nonostante la società reclamante abbia dimostrato che il lotto riferibile al flaconcino asseritamente sottratto dal faceva parte della spedizione ricevuta CP_1
in data 04.05.2021, allo stato degli atti, difetta una prova idonea ad attestare che gli articoli di quel lotto erano ancora in vendita presso il centro commerciale alla data di commissione degli addebiti (8.6.2021 ovvero più di un mese dopo), anche perché alcun idoneo elemento di prova è stato fornito da parte della - che pure aveva Pt_1
la possibilità documentale di fugare ogni dubbio al riguardo – al fine di comprovare che, nell'arco temporale tra il 4.5 ed il 6.6.2021 non vi sono state state altre consegne del medesimo materiale.
In tal senso, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, non è stato dimostrato che sino al giorno 08.06.2021 vi fossero “ancora” nell'area vendita flaconcini con il medesimo lotto identificativo della utilizzata dal Parte_6
(0347AC1602), ovvero che ve ne fossero unitamente ad altro lotto del CP_1
medesimo prodotto (1082AC0016).
Tali conclusioni si traggono, in particolare, dalle seguenti circostanze:
- l'etichetta posteriore del flaconcino in possesso del lavoratore differisce dall'etichetta delle foto scattate ad altri flaconcini in vendita nel centro commerciale durante la giornata incriminata dell'8.6.2021, in quanto, a differenza di quanto emerge dalle foto scattate agli “altri” flaconcini in vendita, nell'etichetta del flaconcino del CP_1
a) non è indicata l'immagine (grafica) della scadenza dei 12 mesi;
b) non sono riportate le indicazioni sulla raccolta differenziata;
c) è riportato il numero 603417 in luogo del numero 60341701, per cui è di tutta evidenza che l'amuchina trovata in possesso del presentava un CP_1
12 confezionamento assolutamente diverso rispetto a quelle commercializzate in data
8.6.2021.
Tra l'altro, contrariamente a quanto opina la (secondo la quale le foto scattate Pt_1
agli altri flaconcini, al solo fine di mostrare come vengono apposti i dispositivi antitaccheggio - v. pag. 23 del reclamo – sarebbero state effettuate “nei giorni seguenti l'accaduto, in quanto la cooperativa, come è stato ampiamente spiegato da questa difesa, aveva scattato delle foto ad altri flaconi di amuchina semplicemente per mostrare dove vengono apposti i dispositivi anti-taccheggio e, cioè, sul lato posteriore del flacone sotto l'etichetta”), è stato appurato, invece, che tali fotografie si riferiscono al (diverso) lotto n. 1082AC0016, come evincibile, tra l'altro, anche dalle foto scattate dal lavoratore ad un flacone acquistato già in data 14.06.2021.
Tra l'altro avverso la parte della motivazione resa dal primo giudice, che ha del tutto correttamente posto in evidenza tali anomalie e/o divergenze fotografiche, la reclamante nulla di specifico, in modo sintomatico, ha qui obiettato né tanto meno comprovato.
Ed invero, a parte la scarsa rilevanza che in questa sede avrebbero avuto fotografie scattate al solo fine “di mostrare come vengono apposti i dispositivi antitaccheggio”
(non è infatti mai stato in contestazione che il flaconcino del fosse ancora CP_1
munito di tale dispositivo), vi è che la reclamante non ha mai dimostrato l'assunto in base al quale tali fotografie sarebbero state effettuate solo “nei giorni successivi” e, soprattutto, che esse raffiguravano un “altro” lotto (il quale non avrebbe, a questo punto, nulla a che spartire con quello che qui rileva).
Dalle dichiarazioni rilasciate nella fase cautelare dalla direttrice del punto vendita,
, all'udienza del 20.09.2022, è emerso peraltro che tali fotografie Testimone_3
risultano invece effettuate lo stesso giorno 08.06.2021 (“Confermo che la fotografia sub. all. 13a) corrisponde a quella effettuata con riguardo al flacone mostratomi dal
. Non ho invece effettuato le fotografie b) e c)-d) sub. 13. Credo siano state CP_1
fatte su altro flacone per dimostrare come sia l'antitaccheggio su questi flaconi”.
13 La predetta teste, inoltre, non ha saputo fornire nessuna spiegazione circa la differenza dei due flaconi mostrati (v. le relative dichiarazioni: “Immagino che le fotografie sub. b)-c)-d) siano state scattate lo stesso giorno del fatto (8-6-2021) da flaconi presenti in reparto…Non so spiegare perché – a domanda del giudice – quelle sub. b-c-d abbiano l'icona della scadenza e quella sub. 13a no”).
Senza contare che, nel fascicolo di parte telematico prodotto dalla in sede di Pt_1
opposizione, e precisamente nell'elenco dei documenti versati in atti, figura, in modo sintomatico, sotto l'allegato D.17 (che diviene allegato F.D.17 nell'ambito del presente fascicolo di parte della fase di reclamo) la seguente indicazione “foto ritraenti l'amuchina in vendita presso l'ipermercato di Foggia il 8.6.2021” (laddove tra le foto prodotte vi erano quelle ritraenti proprio gli “altri” flaconcini in vendita in tale giornata, con un'etichetta palesemente diversa rispetto a quella del flaconcino del per cui, in sostanza, lo stesso indice della documentazione della CP_1
reclamante smentisce l'assunto secondo il quale tali ultime fotografie sarebbero state scattate, invece, “nei giorni seguenti l'accaduto”).
Ancora, dalle foto ritraenti il flacone esibito dal (v. doc. denominato ” CP_1 Pt_7
prodotto nel fascicolo di parte reclamante) si evincono in effetti segni di utilizzo ovvero di lieve usura, consistenti in tratteggi/segni neri sul retro dell'etichetta (sopra le parole “Aqua, Glycerin” della lista degli ingredienti) mentre sulla parte anteriore si evincono le medesime tratteggiature (sulla parte superiore sinistra e centrale dell'etichetta, sopra la parola ), a conforto dunque dell'assunto circa un suo Pt_5
pregresso acquisto.
Il tutto, senza dimenticare che articoli disinfettanti, per le particolari circostanze del momento storico con la crisi pandemica in atto, costituivano beni di pronto ed immediato consumo.
11.3. Non smentiscono, in tale ottica, le suindicate conclusioni tutte le altre considerazioni svolte dalla datrice di lavoro.
La mancata attivazione dell'allarme ben poteva dipendere da una qualche forma di malfunzionamento delle barriere antitaccheggio ovvero del medesimo dispositivo
14 inserito nel flaconcino utilizzato dal lavoratore (ancorché smagnetizzato dal lettore della cassa), avendo la allegato solamente sul piano meramente assertivo il Pt_1
perfetto funzionamento di entrambi;
analogamente, l'istruttoria orale ha disvelato la modalità operativa dei sistemi di controllo, ma non certo il loro corretto funzionamento.
Non si ravvede, poi, la presunta mala fede dell'odierno appellato per non aver aspettato il personale di presidio all'attivazione dell'allarme, avendo egli comunque notiziato di quanto accaduto il collega (v. la relazione di servizio e le Tes_1
dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso all'udienza del 20.9.2022) e Tes_1
raggiunto lo stesso negli spogliatoi, comunque dopo avere atteso invano qualche minuto (teste : dopo il suono della barriera “…. Io sono andato nello Tes_1
spogliatoio e lui rimase lì…”); tra l'altro, il , rientrato nello spogliatoio, CP_1
allorquando veniva richiamato dal presidio, non ha mai tentato di occultare l'oggetto che aveva fatto scattare le barriere antitaccheggio.
Il flacone rinvenuto, dalle foto realizzate al momento, non si presenta affatto come del tutto nuovo ed inutilizzato (v. punto precedente della motivazione), benché la maggior parte dei testi (eccezion fatta per che nulla ricordava sul punto) Tes_1
abbiano, per loro percezione del momento, dichiarato il contrario.
In merito all'assenza di necessità di portare all'interno dell'area vendita un flacone di amuchina di proprietà personale (vietato in generale dai regolamenti aziendali) per la presenza di numerosi dispenser di disinfettanti, come rilevato anche nell'ordinanza di reintegra, non vi è dubbio che, da un punto di vista “pratico”, l'utilizzo dell'articolo in questione si sarebbe prestato in via più immediata e diretta alle necessità del
, invero tutt'altro che secondarie alla luce delle mansioni svolte (che CP_1
imponevano, come è pacifico, il maneggio continuo di etichette, cartelli e scaffali), a maggior ragione per il perdurare, all'epoca dei fatti di causa, della ben nota crisi pandemica.
In ordine, infine, alla circostanza secondo la quale in data 04.05.2021 erano stati consegnati 480 flaconi con numero di lotto identico a quello in possesso del CP_1
15 non è stata fornita da parte datrice, la prova che i prodotti di quello specifico lotto fossero ancora disponibili per la vendita nella giornata dell'8.6.2021, ancorché fosse stato eccepito da parte avversa la divergenza tra le etichette dei vari flaconcini fotografati.
Si rammenta, a tal uopo, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
13063 del 2022) “in materia di licenziamento, la L. n. 604 del 1966, art. 5, detta la regola generale in base alla quale: "L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro".
Al riguardo deve rilevarsi che, a mente della disposizione richiamata, l'onere della prova deve interessare la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto in relazione alla singola fattispecie in considerazione, ossia, secondo la sintesi adottata pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dei licenziamenti aventi natura disciplinare, la sussistenza "di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi
e all'intensità del fatto volitivo" (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 3395 del 1991;
Cass. n. 9590 del 2001; Cass. n. 13188 del 2003).
Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sul datore di lavoro è tradizionalmente inteso con rigore.
Si è così chiarito che il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova deve ritenersi comunque interdetto quando il legislatore stabilisca esplicitamente a priori
l'onere probatorio, proprio come nel caso dell'art. 5 citato. Si è osservato che "ogni diversa esegesi importerebbe una vera e propria sostituzione della valutazione operata dal legislatore con quella dell'interprete e un sostanziale abbandono di ogni regola certa, la cui importanza è invece particolare proprio sul terreno processuale"
(in termini Cass. n. 17108 del 2016, secondo cui il ricorso al criterio empirico de quo
16 può essere consentito solo per dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure allorquando, assolto
l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, l'altra possa (per vicinanza, appunto, alla fonte di prova) dimostrare fatti idonei ad inficiare la portata di quelli ex adverso dimostrati;
conf. Cass. n. 7830 del 2018).
Si è pure argomentato come il datore di lavoro abbia l'onere di provare
l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 13380 del
2015)”.
Ritiene la Corte che tale onere probatorio rigoroso, si imponeva in particolare nel caso di specie caratterizzato da un licenziamento impartito ad un dipendente della da oltre vent'anni, senza mai aver subito una sanzione disciplinare, a Parte_1
cagione della presunta appropriazione di un piccolo flacone contenente un detergente
(amuchina) che, tra l'altro, la stessa reclamante dispensava gratuitamente a tutti i lavoratori in vari punti dell'Ipermercato, uno dei quali a distanza di pochi metri dalla postazione di lavoro del . CP_1
Orbene, alla stregua di tutti i rilievi evidenziati, si deve concludere che tale onere probatorio non sia stato adempiuto da parte della laddove si consideri Parte_1
che essa ben avrebbe potuto - e dovuto - tenuto conto anche della vicinanza della prova, dimostrare la presenza e/o la rimanenza nel punto di vendita in parola, aperto in data 8 giugno, di flaconi con le medesime etichette e lo stesso numero di lotto dell'articolo usato dal (0347AC1602); così come non è mai stato chiarito CP_1
quando sia stato in effetti fornito il diverso numero di lotto dei (diversi) flaconi poi fotografati (1082AC0016), né da quando detto lotto sia stato immesso in commercio presso il punto vendita di Foggia, anche al fine di dissipare i dubbi ingenerati dalle fotografie, quali sopra commentate, prodotte dalla stessa reclamante (ed effettuate non si sa bene quando, stando alle sue stesse – tardive - allegazioni).
17 11.4. Infine, si sottolinea che in tema di prova civile, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
Ed invero, secondo anche i recenti arresti della Suprema Corte, “La scelta dei mezzi istruttori e la valutazione delle prove appartengono al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso di assoluta mancanza di motivazione. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo nel caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o valutazione di prove legali in modo contrario ai principi del libero convincimento”
(Cass. n. 26323 del 2024).
12. In conclusione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
12.1. Resta assorbita ogni altra questione e rigettata ogni altra domanda, in forza del mancato accoglimento dei primi due motivi di appello;
parimenti, atteso il rigetto del gravame principale, va dichiarato assorbito il reclamo incidentale condizionato proposto dal . CP_1
13. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, in capo alla reclamante principale, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
18 La Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da . Parte_1 CP_2
nei confronti di , con ricorso depositato in data 04.03.2025,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 31.01.2025 dal Tribunale di Foggia, Giudice del
Lavoro, così provvede:
1) rigetta il reclamo per quanto di ragione e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, dichiarando assorbito il reclamo incidentale condizionato proposto da con memoria del 12.05.2025; Controparte_1
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di , le quali ultime vengono liquidate in € Controparte_1
5.000,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo alla Cooperativa, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 11/11/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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