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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE NC, Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6474/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto indirizzato all'Agenzia delle Entrate di Caserta (di seguito AE) e all'Agenzia delle Entrate
SI (di seguito AdER), ma notificato a mezzo servizio telematico in data 24/10/2025 soltanto a
AdER, qui inviato in data 20/11/2025 e iscritto al n. 6474/2025 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90042643 47, notificata il 30/08/2025, dell'importo complessivo di €.19.555,21= relativa alla cartella di pagamento n. 028 2024 00162771 42, notificata in data 26/04/2024, per il pagamento IRPEF anno 2020 e IVA anno 2020 dell'importo di €. 19.555,21=.
Deduceva omessa notifica della cartella sottostante, vizio di motivazione, prescrizione e decadenza.
Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario. Con memoria depositata il 27/01/2026, il ricorrente deduceva di aver iscritto la causa innanzi a questa Corte per mero errore, e chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio della Corte di Catania e concedere termine per riassumere la causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 02/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza dei difensori delle parti, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Va rilevata d'ufficio – come del resto rilevato in memoria dal ricorrente – l'incompetenza territoriale di questa Corte, essendo giudice competente per territorio la Corte di giustizia tributaria di Caserta.
§6. Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere presentato alla Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) o l'agente della riscossione che ha notificato l'atto. Per gli uffici a competenza nazionale, se l'atto proviene da articolazioni centrali o centri operativi con competenza su tutto il territorio (es. Centro Operativo di Pescara), la competenza resta della Corte nel cui territorio ha sede l'ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Trattasi di competenza inderogabile, rilevabile anche ex officio (art. 5 stesso Decreto). Sempre secondo l'art. 4 cit., la competenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria è determinata in base alla residenza del contribuente. Ora, il ricorrente Ricorrente_1 è residente in [...], come pure la cartella di pagamento n. 028 2024 00162771 42, su cui si impernia l'atto impugnato, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, alla quale, del resto, il ricorso risulta indirizzato. La Corte di giustizia tributaria competente è pertanto quella di Caserta.
§7. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte e contestualmente la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Caserta, assegnando al ricorrente il termine di mesi tre (3) dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi a detta Corte.
§8. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione il ricorso e dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta;
assegna il termine di mesi tre (3) per la riassunzione del giudizio innanzi alla detta Corte;
nulla per le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE LE PO PE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
LE NC, Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6474/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004264347000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con atto indirizzato all'Agenzia delle Entrate di Caserta (di seguito AE) e all'Agenzia delle Entrate
SI (di seguito AdER), ma notificato a mezzo servizio telematico in data 24/10/2025 soltanto a
AdER, qui inviato in data 20/11/2025 e iscritto al n. 6474/2025 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90042643 47, notificata il 30/08/2025, dell'importo complessivo di €.19.555,21= relativa alla cartella di pagamento n. 028 2024 00162771 42, notificata in data 26/04/2024, per il pagamento IRPEF anno 2020 e IVA anno 2020 dell'importo di €. 19.555,21=.
Deduceva omessa notifica della cartella sottostante, vizio di motivazione, prescrizione e decadenza.
Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario. Con memoria depositata il 27/01/2026, il ricorrente deduceva di aver iscritto la causa innanzi a questa Corte per mero errore, e chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio della Corte di Catania e concedere termine per riassumere la causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 02/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza dei difensori delle parti, la Corte – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Va rilevata d'ufficio – come del resto rilevato in memoria dal ricorrente – l'incompetenza territoriale di questa Corte, essendo giudice competente per territorio la Corte di giustizia tributaria di Caserta.
§6. Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere presentato alla Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) o l'agente della riscossione che ha notificato l'atto. Per gli uffici a competenza nazionale, se l'atto proviene da articolazioni centrali o centri operativi con competenza su tutto il territorio (es. Centro Operativo di Pescara), la competenza resta della Corte nel cui territorio ha sede l'ufficio a cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Trattasi di competenza inderogabile, rilevabile anche ex officio (art. 5 stesso Decreto). Sempre secondo l'art. 4 cit., la competenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria è determinata in base alla residenza del contribuente. Ora, il ricorrente Ricorrente_1 è residente in [...], come pure la cartella di pagamento n. 028 2024 00162771 42, su cui si impernia l'atto impugnato, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, alla quale, del resto, il ricorso risulta indirizzato. La Corte di giustizia tributaria competente è pertanto quella di Caserta.
§7. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Corte e contestualmente la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Caserta, assegnando al ricorrente il termine di mesi tre (3) dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi a detta Corte.
§8. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, attesa la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte trattiene in decisione il ricorso e dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta;
assegna il termine di mesi tre (3) per la riassunzione del giudizio innanzi alla detta Corte;
nulla per le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE LE PO PE