Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7994/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 7994/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania in Via Aviere Mario Pirozzi n. 20 presso lo studio dell'Avv. BUONANNO
BENIAMINO (c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura C.F._2
in atti
- ATTRICE
E
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via Parte_2 C.F._3
Terracina n. 93 presso lo studio dell'Avv. MAZZEI ROSA (c.f.: ) dal C.F._4
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Cessazione del contratto di comodato, uso abitativo .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione di intimazione di sfratto ritualmente notificato Parte_1
ha intimato a rilasciare l'immobile sito in Giugliano in
[...] Parte_2
Campania alla via Croce n. 5 concessole in comodato d'uso gratuito con contratto del
21.11.2019, debitamente registrato, con determinazione del termine di durata annuale con tacito rinnovo, sempre per un anno, in mancanza di disdetta, deducendo che sebbene l'intimata non occupi più l'immobile in discorso, avendolo lasciato libero ed essendosi trasferita altrove,
ciò nonostante ella si era rifiutata di riconsegnare chiavi di accesso al medesimo, non rimettendo il bene nella disponibilità del proprietario.
Si è costituito nel procedimento sommario , eccependo: - la Parte_2
simulazione del contratto, in realtà oneroso, avendo preteso la locatrice un canone di euro
300,00 mensili;
- che un evento incendiario verificatosi il 27.09.2023 nei pressi dell'appartamento deformò la porta di ingresso allo stesso, con conseguente impossibilità di chiuderla por, perché il calore aveva deformato la serratura;
- di aver rilasciato l'appartamento dopo aver ricevuto la lettera di diniego al rinnovo tacito del contratto;
- che l'intimata non aveva chiavi da restituire, perché inesistenti a seguito della deformazione della serratura causata dall'incendio.
Con ordinanza resa ex art. 665 c.p.c. il 07/10/2024 veniva accolta la domanda di rilascio entro il 2.12.2024 e contestualmente veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667
c.p.c., con termine per il deposito di memorie integrative e per introdurre il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente come concordemente dedotto dalle parti in causa.
***
Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto – opportunamente riqualificata – è
fondata, risultando prodotto in atti il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di cui si è detto, così come stipulato in data 21.11.2019 (e registrato in pari data) tra le parti in causa, per una durata annuale con tacito rinnovo, nonché la lettera racc.A./R. notificata il
10.01.2024 con cui la intimante ha opposto il proprio diniego al tacito rinnovo sei mesi prima dello stesso, in conformità peraltro da quanto disposto dall'art. 2 del contratto in questione.
La ricorrente ha quindi dato prova di aver inviato tempestivamente disdetta per la data di scadenza fissata per il 21.11.2024, con lettera raccomandata ricevuta dal resistente il
10.01.2024, in forza dell'art. 2 del citato contratto.
Ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione del bene alla scadenza del termine convenuto, tuttavia anche prima della scadenza del termine è ammessa la facoltà del comodante di richiederne l'immediata restituzione se sopravvenga, in capo al medesimo, un urgente ed imprevisto bisogno.
Ora, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (nel caso specifico, la restituzione) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'onere probatorio del ricorrente era limitato alla prova di aver concluso tale contratto di comodato e alla sola dimostrazione di avere consegnato il bene, onere che può considerarsi assolto per quanto detto.
Per altro verso, l'obbligo di restituire l'immobile richiesto deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio dell'intimante o con l'incondizionata messa a disposizione del bene, il che, per circostanza incontestata, non è mai avvenuto.
Non vi è dubbio, tuttavia, che alla luce della documentazione versata in atti il contratto intercorso tra le parti si è sciolto per comune volontà delle stesse ben prima della scadenza del termine contrattuale, tanto che, per circostanza pacifica, poiché incontestata, l'immobile
è stato abbandonato dall'intimata che si è trasferita altrove, come da lei stessa documentato
(cfr. il contratto di locazione del 2.01.2024).
In definitiva, il contratto deve essere dichiarato risolto per comune volontà delle parti.
Non deve essere fissata alcuna data per il rilascio, essendosi già provveduto nel procedimento sommario ex art. 665 c.p.c..
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dalla intimata, volta alla restituzione dei canoni di locazione asseritamente corrisposti nelle mani del comodante pari ad € 300 (dal mese di Novembre 2019 al mese di Marzo 2024), essa è infondata e deve essere rigettata, tenuto conto della genericità della prova testimoniale articolata con il teste Tes_1
e con il teste (in quanto non circostanziata nel tempo) e della
[...] Testimone_2
altrettanto inammissibilità della prova testimoniale articolata con i restanti testi su circostante incontestate oltre che esulanti il thema decidendum.
Alla soccombenza segue la condanna di parte intimata al pagamento delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Parte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 s.m.i. in base al criterio del cd. “disputatum” ossia tenuto conto del valore della causa come indicato nella fase sommaria (scaglione di valore fino a 1.100,00, parametri medi,
esclusa la non espletata fase istruttoria), opportunamente valorizzando la struttura unitaria –
benché bifasica, l'una sommaria, l'altra (eventuale) a cognizione piena, alla quale si fa luogo in caso di opposizione dell'intimato – di cui si compone il procedimento per convalida di sfratto, come desumibile dal testuale tenore dell'art. 667 c.p.c., secondo cui, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il giudice, assunti i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666
c.p.c., dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e il giudizio "prosegue" nelle forme del rito speciale (così da ultimo, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34713).
Alla luce della soccombenza dell'intimata, non può che essere rigettata la domanda da quest'ultima formulata ex art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge e,
segnatamente, della soccombenza di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e, per l'effetto, dichiara sciolto per comune consenso delle parti il contratto di comodato d'uso gratuito a termine del 21.11.2019;
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in Euro 15,03 per spese ed Euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. BUONANNO BENIAMINO in quanto antistatario.
Aversa, 24/01/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )