Accoglimento
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03093/2026REG.PROV.COLL.
N. 04784/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4784 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Filadelfo De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere UC EL Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Filadelfo De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il giudizio ha ad oggetto l’ingiunzione di pagamento n. 321 del 1° ottobre 2014, emessa dal Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per l’importo complessivo di euro 21.751,32, a titolo di recupero di somme stipendiali ritenute indebitamente percepite durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, possono essere sintetizzati come segue:
a) il signor-OMISSIS-maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri, è stato colpito, in data 6 ottobre 2006, da infarto miocardico acuto infero-laterale e, a decorrere dal 21 novembre 2006, è stato collocato in aspettativa per infermità;
b) con istanza del 20 febbraio 2007 egli ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta e la concessione dell’equo indennizzo;
c) con verbale mod. BL/B prot. n. A10806048 del 30 ottobre 2008 la Commissione medico-ospedaliera:
i) ha dato atto che l’interessato aveva già fruito di 635 giorni di aspettativa « per l’infermità di cui al punto 1 del g.d .»;
ii) ha formulato il giudizio diagnostico di « pregresso IMA, intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica e impianto di stent in paziente con ipertensione arteriosa »;
iii) ha giudicato il militare « SI impiegabile quale parzialmente idoneo ai sensi del d.P.R. 738/81 L. 68/99» in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
d) con decreto n. 1206/N del 18 maggio 2009, notificato all’interessato in data 8 settembre 2009, il Ministero della difesa – conformandosi al parere n. 4444/2009 reso dal Comitato di verifica nell’adunanza n. 184/2009 del 21 aprile 2009 – ha negato il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; avverso tale determinazione, l’interessato ha proposto ricorso davanti al T.a.r. Lazio (r.g. 9027/2009), che è stato respinto con sentenza -OMISSIS- (non impugnata);
e) con decreto n. 4470 del 21 novembre 2009, la Direzione generale per il personale militare ha ricostruito la posizione di stato dell’interessato, disponendo:
i) il collocamento in aspettativa « per infermità NON dipendente da causa di servizio », per 709 giorni dal 21 novembre 2006 al 29 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (art. 1);
ii) il collocamento in aspettativa, ancora « per infermità NON dipendente da causa di servizio », per 313 giorni dal 30 ottobre 2008 al 7 settembre 2009, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (art. 2);
iii) il collocamento in congedo, nella categoria della riserva, a decorrere dall’8 settembre 2009 (art. 3);
f) con nota prot. n. 959390NU/12/175-1/6391 del 23 luglio 2013, il Centro nazionale amministrativo ha comunicato all’appellante, ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990, l’avvio del procedimento di recupero della somma di euro 21.742,83, quantificata, come da prospetto di conguaglio allegato, sulle « competenze stipendiali percepite per intero invece che a metà dal 21/11/2007 al 20/05/2008 e competenze stipendiali percepite intere invece che a zero dal 21/05/2008 al 29/10/2008 (art. 39 c. 4 D.P.R. 51/2009)» ;
g) infine, con ingiunzione di pagamento n. 321 del 1° ottobre 2014, notificata il 22 ottobre 2014, è stato richiesto all’appellante, ai sensi dell’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il pagamento di euro 21.751,32, comprensivi dei costi di notifica.
3. Il ricorso di primo grado – riassunto davanti al T.a.r. Lazio dopo pronuncia declinatoria della giurisdizione ordinaria del Tribunale ordinario di Chieti – era affidato a tre autonomi motivi:
i) « Violazione ed erronea applicazione dell’art. 39, comma 4, d.P.R. 51 del 2009 », in ragione della pendenza – a quel momento – del giudizio sulla causa di servizio e la conseguente carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
ii) « Violazione ed erronea applicazione dell’art. 30, comma 3, d.P.R. 170 del 2007 », per essere stato disposto il recupero nonostante la pronuncia negativa sulla dipendenza da causa di servizio sia intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa;
iii) « Violazione nonché erronea applicazione dell’art. 2948 numero 4) e dell’art. 2943 cod. civ. »., per essersi maturata la prescrizione quinquennale delle somme pretese dall’Amministrazione.
4. Con la sentenza qui impugnata, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima stralcio, -OMISSIS- ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese di lite.
4.1. In particolare:
i) quanto ai primi due motivi, il T.a.r. ha valorizzato l’ultima proposizione dell’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51 del 2009, secondo cui il periodo di aspettativa durante il quale interviene la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio « non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo » ai fini del raggiungimento del limite massimo di ventiquattro mesi; ha quindi ritenuto che il primo segmento (dal 21 novembre 2006 al 29 ottobre 2008) non dovesse essere computato e che rilevasse unicamente il secondo (dal 30 ottobre 2008 al 7 settembre 2009), di durata inferiore a ventiquattro mesi;
ii) quanto al terzo motivo, il T.a.r. ha ritenuto che la pretesa restitutoria dell’Amministrazione fosse soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., trattandosi di azione di ripetizione di indebito. Tale capo, come si dirà (cfr. infra § 9) non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno.
5. Con appello notificato il 13 maggio 2023 il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza deducendo due autonomi motivi (estesi da pag. 5 a pag. 11 del gravame):
i) « Error in iudicando: erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 39 d.p.r. 51/2009. Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento) », in ragione dell’identità di titolo dei due periodi di aspettativa (cfr. il decreto n. 4470 del 21 novembre 2009 che espressamente li qualifica entrambi come « aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio »), afferenti alla medesima vicenda sanitaria;
ii) « Error in procedendo: erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 codice di procedura civile. eccesso di potere », per avere il T.a.r. definito il giudizio sulla base di un’eccezione – la ritenuta applicabilità dell’ultima proposizione dell’art. 39, comma 3, del d.P.R. 51 del 2009 – non sollevata dall’Avvocatura dello Stato nei propri atti difensivi.
6. Il Ministero della difesa si è costituito in appello, con atto depositato il 3 dicembre 2025, senza svolgere difese.
7. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 marzo 2026 l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
8. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, si dà atto che l’appellante non ha censurato, con il proprio atto di gravame, il capo della sentenza (§ 6.2) che, nel respingere il terzo motivo del ricorso di primo grado, ha escluso la prescrizione del credito restitutorio, previa qualificazione della pretesa come indebito oggettivo, soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Sulla relativa questione si è quindi formato il giudicato interno.
10. Nel merito, l’appello è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
11. Il d.P.R. n. 51 del 2009 (recante il « Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 ») all’art. 39, comma 3, dispone quanto segue:
« Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo ».
12. Il primo motivo di gravame attiene alle modalità di computo dell’aspettativa ai fini dell’applicazione della clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte durante tale periodo, di cui al penultimo periodo della disposizione.
13. Prima di affrontare il merito della questione, è utile dare conto di un profilo preliminare attinente al perimetro applicativo della disciplina rilevante.
13.1. L’art. 39 d.P.R. n. 51 del 2009 (in materia di « Licenze straordinarie e aspettativa » del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare) contiene, ai commi 3 e 4, due distinte previsioni, corrispondenti a quelle di cui all’art. 16, commi 3 e 4 del medesimo d.P.R. (riferiti, invece, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile):
i) il comma 3 – sopra integralmente riportato – si riferisce al personale in aspettativa che sia stato «giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale » e contiene la clausola di non ripetibilità di cui si discute;
ii) il comma 4 disciplina, più in generale, il trattamento economico spettante al « personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità », senza replicare, nel proprio dettato testuale, la medesima clausola di non ripetibilità.
13.2. La portata dei due commi e, soprattutto, l’estensibilità della clausola di non ripetibilità anche alle fattispecie governate dal comma 4 ha dato luogo a un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questo Consiglio:
i) un primo orientamento, fedele al dato letterale delle due disposizioni, ritiene che il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 3 si applichi esclusivamente al personale giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale e non alle ipotesi di inidoneità assoluta, ricadenti nel comma 4 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1257; sez. II, 11 aprile 2022, n. 2679; sez. I, parere 5 aprile 2022, n. 719; sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2185; sez. I, parere 20 novembre 2020, n. 1874; sez. I, parere 15 giugno 2020, n. 1196):
ii) un secondo, più recente, orientamento – non immune, peraltro, da rilievi critici sul piano della sostenibilità finanziaria e della coerenza con l’assetto degli oneri programmato ex ante in sede di concertazione – sostiene, invece, che l’interpretazione letterale conduca ad un trattamento differenziato di situazioni omogenee e valorizza la clausola di salvezza delle « disposizioni di maggior favore », contenuta nell’incipit del comma 4, al fine di applicare, anche alle fattispecie ivi contemplate, la clausola di non ripetibilità del precedente comma (Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8938; sez. II, 30 giugno 2025, n. 5643; sez. II, 30 maggio 2024, n. 4845; sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880).
14. Il dibattito interpretativo – che pure si è ritenuto di richiamare per completezza – non assume, tuttavia, carattere dirimente ai fini della presente controversia.
14.1. Ciò in quanto, benché la nota di avvio del procedimento di recupero (prot. n. 959390NU/12/175-1/6391 del 23 luglio 2013) richiami l’« art. 39, c. 4, d.P.R. n. 51/2009 », la fattispecie dedotta in giudizio risulta senz’altro riconducibile al comma 3 della medesima disposizione, per essere intervenuta nei confronti dell’appellante una declaratoria di permanente inidoneità parziale.
14.2. Come emerge dagli stessi atti dell’Amministrazione, infatti:
i) il verbale della C.M.O. n. A10806048 del 30 ottobre 2008, nel prospettare le conseguenze dell’uno e dell’altro esito del procedimento relativo alla dipendenza da causa di servizio, riconosce in entrambi gli scenari una residua capacità lavorativa del militare, coerente con la qualificazione di inidoneità permanente parziale (nel caso di accertamento della dipendenza da causa di servizio, lo giudica «SI impiegabile quale parzialmente idoneo ai sensi del d.P.R. 738/81 L. 68/99 »; nel caso opposto, lo giudica non idoneo al servizio militare incondizionato nell’Arma « in modo assoluto », ma « SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. (legge 266/99) »);
ii) il decreto n. 4470 del 21 novembre 2009, nel ricostruire la posizione di stato del militare, richiama in premessa il contenuto del predetto verbale, dando atto che l’appellante « è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo parziale »;
iii) il medesimo decreto qualifica, all’art. 2, il secondo segmento di aspettativa come disposto « ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 », disposizione riferita, appunto, al personale militare e delle Forze di polizia « giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale ».
14.3. Ne consegue che la clausola di non ripetibilità, prevista dal penultimo periodo dell’art. 39, comma 3, governa la fattispecie in via testuale e diretta, senza che rilevi la distinta questione relativa all’estensibilità della medesima clausola alle ipotesi ricadenti nel comma 4.
15. Ciò premesso, la questione devoluta alla cognizione del collegio concerne il significato dell’ultima proposizione del comma 3, a tenore della quale « tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo ».
15.1. È necessario, in particolare, stabilire che cosa il legislatore abbia inteso con l’espressione « altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo », ossia se essa si riferisca alla mera diversità della disposizione richiamata nel provvedimento sullo stato giuridico – come ritenuto dal primo giudice – ovvero a un criterio di natura sostanziale, legato alla causale dell’aspettativa e alla sua connessione funzionale con il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
15.2. Nel primo caso, i due periodi fruiti dall’appellante – il primo, dal 21 novembre 2006 al 29 ottobre 2008, e il secondo, dal 30 ottobre 2008 al 7 settembre 2009, come ricostruiti nel decreto n. 4470 del 21 novembre 2009 – dovrebbero ritenersi riconosciuti a diverso titolo e non sarebbero quindi cumulabili; nel secondo, essi integrerebbero una vicenda unitaria, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate.
16. Il collegio ritiene preferibile la seconda opzione, in quanto maggiormente coerente con il dato testuale e con la ratio della disposizione.
17. Sul piano letterale, l’art. 39, comma 3:
i) al primo periodo, menziona due ipotesi: quella del personale che « è collocato » in aspettativa per infermità a seguito del giudizio di inidoneità parziale e quella del personale che già si trova in aspettativa e che « permane » in tale posizione (come l’odierno appellante);
ii) le due ipotesi sono disciplinate unitariamente, sia con riferimento al termine finale dell’aspettativa (corrispondente « alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità »), sia avuto riguardo al regime economico (secondo periodo) e alla ripetibilità “scalare” degli emolumenti in caso di diniego della dipendenza (terzo periodo), sia, ancora, ai fini della clausola di non ripetibilità (quarto periodo), il cui dies a quo per il computo dei ventiquattro mesi è individuato nella « data del collocamento in aspettativa» (e non in quella del giudizio di inidoneità parziale);
iii) l’ultimo periodo si salda logicamente a quello precedente e ne precisa il perimetro applicativo, escludendo il cumulo degli « altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ».
17.1. L’art. 39, comma 3, in tutta la sua articolazione, costruisce la propria disciplina intorno al nesso tra aspettativa e procedimento di riconoscimento della causa di servizio. La disposizione non fa mai riferimento alla base normativa del provvedimento di collocamento in aspettativa, né offre elementi per ritenere che il sopravvenuto giudizio di inidoneità parziale muti, per il personale già in aspettativa (e che, come visto, « permane » in tale posizione), il fondamento giuridico dell’aspettativa stessa.
17.2. L’espressione « ad altro titolo » dell’ultimo periodo va dunque letta in coerenza con tale impianto: il periodo di aspettativa rilevante (« tale periodo di aspettativa ») è quello funzionalmente connesso alla pronuncia sulla causa di servizio e all’infermità che ne è oggetto; gli « altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo» sono, per converso, periodi distinti, sul piano temporale e causale, in quanto riconducibili a vicende autonome, estranee al procedimento di riconoscimento. La disposizione allude, pertanto, alla diversità della causale sostanziale dell’aspettativa – che si riscontra, tra l’altro, nel caso in cui siano diverse le infermità o lesioni riscontrate e via via sottoposte al giudizio del Comitato di verifica (Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2185; sez. II, 9 novembre 2024, n. 8962) – e non alla mera difformità della norma richiamata nel provvedimento sullo stato giuridico.
17.3. Tale lettura è coerente con la ratio della clausola di non ripetibilità che, come chiarito da Cons. Stato, sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880, è espressione del principio di legittimo affidamento e risponde all’esigenza di circoscrivere nel tempo il potere dell’Amministrazione di procedere al recupero degli emolumenti erogati in costanza di un periodo di inattività « forzata », imposto al dipendente in attesa della pronuncia sulla causa di servizio. Una lettura puramente formale del requisito del titolo si tradurrebbe in un risultato contrario a quello voluto dal legislatore, rendendo la garanzia della non ripetibilità agevolmente eludibile mediante la mera segmentazione della vicenda amministrativa.
18. Alla luce del criterio interpretativo illustrato, deve escludersi che le due disposizioni richiamate dal decreto n. 4470 del 21 novembre 2009 a fondamento dei due segmenti di aspettativa configurino titoli distinti ai fini della regola che esclude il cumulo. Infatti:
i) l’art. 15, comma 1, della legge n. 599 del 1954 (« Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica », abrogata con l’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010), elenca le possibili cause di collocamento in aspettativa del sottufficiale – «a) prigionia di guerra; b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati » – così delineando i titoli sostanziali dell’istituto;
ii) l’art. 19, comma 3, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (regolamento recante la disciplina « per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio ») detta una regola strumentale al procedimento di riconoscimento della dipendenza e prevede che il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale « resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio ».
18.1. Anche ai sensi dell’art. 19, comma 3 (come nel già esaminato art. 39, comma 3, del d.P.R. 51/2009) il giudizio di inidoneità parziale non comporta il collocamento in una nuova e distinta aspettativa, giacché il militare « resta » in quella già in corso. Il verbo adoperato dal legislatore presuppone, sul piano semantico come su quello logico, un’aspettativa preesistente, di cui si dispone la prosecuzione oltre i limiti ordinari, senza mutarne il titolo sostanziale.
18.2. Nella medesima direzione depone il richiamo operato dall’art. 19, comma 3 « alle vigenti disposizioni », il quale presuppone che la disciplina sostanziale dell’istituto sia da ricercarsi altrove (e che quindi la norma non regoli una fattispecie autonoma di aspettativa). Per il sottufficiale, il rinvio è da intendersi operato all’art. 15 della legge n. 599 del 1954, quanto al titolo del collocamento, e l’art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, quanto al relativo regime economico.
18.3. Coerenti con tale lettura appaiono, del resto, sia la collocazione topografica della disposizione, inserita tra le « norme finali e di coordinamento » del regolamento sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (d.P.R. n. 461 del 2001), sia la sua ratio . L’art. 19, comma 3, assolve, infatti, a una funzione di garanzia, impedendo che il militare, giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale, esaurisca i limiti massimi dell’aspettativa ordinaria prima che l’Amministrazione si sia pronunciata sulla dipendenza da causa di servizio.
18.4. La disposizione non può, pertanto, essere intesa come fonte di un nuovo e autonomo titolo di aspettativa, mirando piuttosto ad assicurare la prosecuzione di quella già in corso oltre i limiti di legge, a parità di titolo sostanziale.
19. Ne consegue che la regola impeditiva del cumulo dei periodi fruiti « ad altro titolo » non può essere invocata per scomporre in segmenti formalmente distinti un’aspettativa ontologicamente unitaria, in quanto riferita alla medesima infermità – mentre, come già evidenziato (§ 17.2), è del tutto diverso il caso in cui a infermità o lesioni distinte corrispondano ulteriori autonomi periodi di aspettativa – e consumata, senza soluzione di continuità, in pendenza del medesimo procedimento di riconoscimento, solo perché il provvedimento sullo stato giuridico ha richiamato, per il secondo segmento, una distinta disposizione giuridica (che, come visto, prevede la prosecuzione dell’aspettativa in corso per la medesima patologia).
20. Le considerazioni che precedono trovano puntuale riscontro nei dati documentali del fascicolo.
20.1. Il decreto n. 4470 del 21 novembre 2009 della Direzione generale per il personale militare – che ha ricostruito la posizione di stato dell’interessato – qualifica espressamente entrambi i periodi come aspettativa « per infermità NON dipendente da causa di servizio » (artt. 1 e 2). La diversa base normativa di appoggio (art. 15, comma 3, l. n. 599/1954, per il primo segmento; art. 19, comma 3, d.P.R. n. 461/2001, per il secondo) vale a giustificare, quanto al secondo segmento, la prosecuzione dell’aspettativa oltre i limiti ordinari, ma non a mutarne il titolo sostanziale, che rimane – per entrambi i periodi – quello di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 599 del 1954.
20.2. Il verbale della C.M.O. n. A10806048 del 30 ottobre 2008 dà espressamente atto che, a quella data, l’interessato « ha fruito di gg. 635 di aspettativa per l’infermità di cui al punto 1 del g.d.» : il giudizio medico-legale del 30 ottobre 2008 si colloca, dunque, all’interno di un’aspettativa già in corso per la medesima patologia e non segna l’inizio di un nuovo e autonomo periodo riconducibile ad « altro titolo ».
21. In ragione di quanto sopra, deve concludersi che il secondo segmento di aspettativa non sia stato fruito « ad altro titolo », ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51 del 2009, ma costituisca la prosecuzione di un’aspettativa unitaria, riferita alla medesima infermità e fruita, senza soluzione di continuità, in funzione del medesimo procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il termine di ventiquattro mesi, ai fini dell’operatività della clausola di non ripetibilità, decorreva pertanto dal 21 novembre 2006 e non – come ritenuto dall’amministrazione e dal primo giudice – dal 30 ottobre 2008.
22. Poiché la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è intervenuta con decreto n. 1206/N del 18 maggio 2009 – e, quindi, a distanza di circa trenta mesi dal collocamento in aspettativa – ricorre nel caso di specie la condizione alla quale l’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51 del 2009 ricollega il divieto di ripetizione delle somme erogate nel corso dell’aspettativa.
22.1. Il medesimo risultato si raggiungerebbe, a fortiori , ove si assumesse come dies ad quem la data di notifica del decreto all’interessato (8 settembre 2009), considerata dall’art. 2 del decreto n. 4470 del 21 novembre 2009.
23. L’ingiunzione di pagamento n. 321 del 1° ottobre 2014, in quanto adottata in violazione della clausola di non ripetibilità sopra richiamata, è pertanto illegittima e il motivo di appello deve essere accolto.
24. L’accoglimento del primo motivo, nei termini sopra esposti, consentirebbe di prescindere dall’esame del secondo motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del primo giudice: la statuizione di rigetto adottata dal T.a.r. risulta infatti riformata sul piano del merito della questione sulla quale tale motivo si appunta, così che ogni ulteriore scrutinio del vizio di ultrapetizione dedotto non può incidere sull’esito della controversia.
24.1. Deve comunque osservarsi, per completezza, che il rilievo svolto dal primo giudice in ordine alla non cumulabilità dei due periodi di aspettativa, ancorché non prefigurato negli scritti difensivi dell’Avvocatura dello Stato, non integra il vizio di ultrapetizione denunciato dall’appellante.
24.2. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è violato quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi identificativi dell’azione – il petitum e la causa petendi – ovvero ponga a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, non quando proceda alla qualificazione giuridica dei fatti e della domanda giudiziale, esercitando il potere qualificatorio della fattispecie che gli è proprio (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 7.3; Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3393).
24.3. Nel caso di specie, il T.a.r. non ha pronunciato su una domanda o su un’eccezione estranea all’oggetto del giudizio, ma ha applicato d’ufficio una diversa proposizione della disposizione richiamata dallo stesso ricorrente a fondamento della propria pretesa, restando nell’ambito della cornice normativa e del thema decidendum devoluti al contraddittorio tra le parti.
25. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 321 del 1° ottobre 2014.
26. La peculiarità e la novità della questione interpretativa affrontata giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
27. Il collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione, a cura della segreteria, della presente sentenza (corredata dai documenti in essa richiamati) alla competente procura regionale per il Lazio della Corte dei conti, in relazione ad eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa emergenti dai fatti di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla competente procura regionale per il Lazio presso la Corte dei conti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC EL Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UC EL Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.