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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DE RI OL nato a [...] il [...] LA PO OR nato a [...] il [...] inoltre: TT AR avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE)APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. uditi i difensori: l'avvocato CARFORA RAFFAELE del foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa della parte civile TT AR, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, riportandosi anche alle conclusioni scritte che ha depositato congiuntamente alla nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3352 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 L'avvocato MARROCCO GERARDO del foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di DI RI OL e LA PO OR, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la predetta Corte territoriale, in data 22/11/2024, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 24/2/2023, ha assolto EL La OS ed LE Di CA dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste. 2. La sentenza di primo grado aveva, infatti, riconosciuto la penale responsabilità della La OS, quale legale rappresentante dell'esercizio di farmacia "La OS EL" in Maddaloni, e del Di CA, marito della prima e gestore di fatto della farmacia, per avere costretto RG TA, dipendente della farmacia assunta nel 2001 con contratto a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto lavorativo, a restituire mensilmente parte dello stipendio a lei corrisposto, con conseguente decurtazione della retribuzione mensile corrispostale (tra i 400 ed i 600 euro a fronte di una retribuzione di 1.500/1.700 euro). 3. Con la sentenza impugnata, invece, la Corte di Appello di Napoli ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 7128 del 10/11/2023, Bonafede) secondo cui "la prospettazione da parte del datore di lavoro agli aspiranti dipendenti, al momento dell'assunzione e quindi prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro, dell'alternativa tra la rinunzia, anche parziale, alla retribuzione formalmente concordata o ad altre prestazioni e la perdita dell'opportunità di lavoro, difetta in primo luogo del requisito della minaccia, non sussistendo prima della conclusione dell'accordo un diritto dell'aspirante lavoratore ad esser assunto a determinate condizioni - Omissis - ... e manca, inoltre, il requisito dell'altrui danno, in ragione della preesistente condizione dì disoccupazione per i lavoratori (che dovrebbero assumere la veste di persone offese), rispetto alla quale il mancato conseguimento di un'opportunità di impiego, rappresentante un dato di certo patrimonialmente positivo, non incide però negativamente sulla condizione reddituale della parte (in questo senso Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 - 01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019; Roscino, Rv. 275783 - 09)". Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha rilevato che era "chiaramente emerso dalle dichiarazioni della stessa TA che la stessa, all'atto dell'assunzione, aveva pattuito uno 2 stipendio mensile pari a circa 1.100 euro e che detto stipendio, nel corso del rapporto lavorativo, le era sempre stato versato. Le buste paga che la stessa riceveva erano di importo maggiore e la stessa provvedeva a restituire l'eccedenza rispetto a quanto pattuito all'atto della dell'assunzione: "non sono state, pertanto, adottate dagli imputati, nei confronti della Ciotti, misure peggiorative della retribuzione rispetto al momento dell'assunzione". Da qui la riforma della sentenza di primo grado, con l'assoluzione degli imputati dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste. 4. A sostegno del ricorso avverso tale pronuncia, con due distinti motivi di impugnazione, l'ufficio ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di estorsione. Sotto il primo profilo, ha dedotto che erroneamente è stata richiamata la sentenza n. 7128 del 10/11/2023 di questa sezione della Corte di Cassazione, in quanto, se è vero che parte della giurisprudenza esclude la sussistenza del reato nel caso in cui al momento dell'assunzione il datore di lavoro prospetti al lavoratore l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, nel caso in esame non si sarebbe verificata tale ipotesi: la parte civile e gli imputati si erano, infatti, accordati per una retribuzione di 1.100 euro, sicché le buste paga avrebbero dovuto riportare tale somma "negando alla radice che si potesse giungere ad una retribuzione superiore come poi si è effettivamente verificato, a causa delle ore di lavoro effettivamente svolte dalla donna". Il delitto di estorsione sarebbe, pertanto, da ritenere sussistente perché "gli odierni imputati hanno costretto la propria dipendente ad accettare modifiche del rapporto di lavoro che mai erano state concordate tra le parti, non avendo mai ricevuto, la persona offesa, la prospettazione di dover ricevere lo stipendio superiore per poi procedere alla restituzione di una parte dello stesso". L'ufficio ricorrente ha anche rilevato che questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, Amideo, Rv. 286160), con riferimento alla tesi secondo cui non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, ha precisato che "si tratta, peraltro, di un orientamento non univoco a fronte di altre decisioni in cui si è invece e ripetutamente ribadito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore, quale "contropartita" per essere assunto, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi (cfr., Sez. 2 - , n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 01; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, Di Vincenzo, Rv. 261553 - 01; Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984 01; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350 - 01; Sez. 2, n. 36642 del 21/09/2007, Levanti, Rv. 238918 - 01)". Tuttavia, nella prospettiva del ricorrente, anche considerando i diversi orientamenti giurisprudenziali, comunque nel caso in esame erroneamente la Corte di Appello di Napoli ha 3 applicato il controverso principio di diritto enunciato ad un caso che esula da quelli ai quali tale principio si riferisce: erroneamente la Corte territoriale aveva evocato il principio secondo cui sarebbe configurabile l'estorsione solo quando ci si trovi dinanzi ad un rapporto di lavoro già in atto al momento della minaccia e, pertanto, solo quando il datore di lavoro minacci di peggiorare il rapporto di lavoro o farlo cessare, vedendosi, invece, ad avviso del ricorrente, proprio in tale ultima ipotesi: ciò perché erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che, avendo pattuito al momento dell'assunzione della persona offesa un accredito maggiore dello stipendio di 1.100 euro concordato, con l'intesa della restituzione dell'eccedenza, non fossero state adottate nei confronti della Ciotti misure peggiorative della retribuzione rispetto al momento dell'assunzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto. 1. Il ribaltamento della sentenza di primo grado operato dalla sentenza impugnata si fonda esplicitamente sull'indirizzo interpretativo secondo cui "in tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (sez. 2 n. 7128 del 10/11/2023, Bonafede;
Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 - 01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019; Roscino, Rv. 275783 - 09). Si tratta, però, di un orientamento giurisprudenziale che non si attaglia al caso di specie, in quanto deve ritenersi infondato sia in fatto che in diritto l'assunto della sentenza impugnata (pag. 5) secondo cui "se, come nel caso di specie, l'offerta di una retribuzione inferiore a quella riportata in busta paga è fatta dal datore prima dell'assunzione si configura, come detto, un semplice illecito civile, come da ultimo precisato dalla suprema Corte". 2. Sul piano della ricostruzione dei fatti, tale affermazione non si confronta con la sentenza di primo grado, laddove questa (alla pag. 4) evidenziava che la persona offesa, con dichiarazioni la cui attendibilità non è stata contestata dalla Corte territoriale, ha riferito che "nel momento in cui era stata assunta aveva pattuito con entrambi gli imputati uno stipendio mensile di 1.100 euro, senza sapere che vi fosse la consuetudine di dare meno di quanto risultava in busta paga". Nel prosieguo, la stessa sentenza del Tribunale riferiva anche che la TA "mai aveva ricevuto importi superiori a 1.100 euro in quattordici anni di lavoro, non riceveva la tredicesima, la quattordicesima, gli assegni familiari, sebbene le spettassero, ed aveva lavorato anche durante il periodo di astensione per maternità" (pag. 4), poi precisando che, alle sue rimostranze sul 4 punto, le era stato risposto che se non si fosse adeguata a tale trattamento sarebbe stata licenziata ("me ne dovevo andare": così pag. 5 della sentenza impugnata, che sul punto ha richiamato la pag. 8 del verbale di esame testimoniale della TA). La circostanza veniva ripetuta alla pag. 27 della sentenza di primo grado, laddove si riferiva che "la restituzione del denaro - di cui la TA si dichiarava all'oscuro inizialmente - avveniva sotto l'implicita e larvata minaccia di licenziamento nel caso in cui la condizione fosse stata rifiutata". Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice di appello, se avesse inteso discostarsi da tale ricostruzione dei fatti, aveva "l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013 Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 Rv. 258005). 3. Non avendo in alcun modo la Corte di appello assolto tale obbligo, in coerenza con il capo di imputazione, con il quale veniva contestato al De CA ed alla La OS di aver costretto la persona offesa a restituire parte dello stipendio a lei corrisposto "mediante ripetute minacce di licenziamento", deve ritenersi improprio anche il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione evocata dalla stessa sentenza impugnata, giacché anche la sentenza n. 21789/2018 (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783 citata dalla sentenza impugnata), nella parte motiva, ha precisato che "deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti". In realtà, anche la più recente giurisprudenza Corte di legittimità (Sez. 2 n. 14931 del 26/6/2025, Mulas, non massimata), condivisa dal Collegio, ha riconosciuto che qualsiasi imposizione di accettare una retribuzione inferiore a quella apparentemente percepita sulla base delle buste paga, con la minaccia di licenziamento, integra il reato contestato, in quanto «in tale fattispecie, si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di "mancata retribuzione" o di "licenziamento" (quest'ultima integrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale caso strumentalizza come mezzo dì coercizione della volontà altrui per ottenere una finalità illecita); b) del profitto, che consiste nell'impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose della normativa (di legge e contrattuale) a tutela dei diritti dei lavoratori;
c) del danno per la vittima lavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari. Quanto, in particolare, al profitto, esso si deve considerare ingiusto, atteso che al datore di lavoro non è riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per 5 fare valere la pretesa al rispetto di un accordo che preveda condizioni contra legem, segnatamente, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quanto risulta formalmente nella busta paga (o anche, eventualmente, una retribuzione inferiore alle ore effettivamente lavorate o condizioni contrarie ai contratti collettivi, ove applicati dal datore di lavoro). Si è del resto espressa in tale senso anche Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023, dep. 2024, Bonafede, cit., invocata dal ricorrente, là dove è stato precisato che «il vantaggio perseguito (costituente ingiusto profitto) può essere rappresentato non solo da modificazioni delle pattuizioni contrattuali che riducano o eliminino diritti del lavoratore (ciò che costituisce il danno subito dalla persona offesa), consentendo al datore di lavoro risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dall'imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative (ad esempio, risultando percettori di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari [...]» (secondo capoverso della pag. 7, corsivo aggiunto. In senso analogo, in precedenza: Sez. 2, n. 29047 del 05/04/2023, Arcidiacono, non massimata. Si veda anche Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Roscino, Rv. 275783- 01)». 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese sostenute dalla parte civile.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025 L'estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. uditi i difensori: l'avvocato CARFORA RAFFAELE del foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa della parte civile TT AR, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, riportandosi anche alle conclusioni scritte che ha depositato congiuntamente alla nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3352 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 L'avvocato MARROCCO GERARDO del foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di DI RI OL e LA PO OR, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la predetta Corte territoriale, in data 22/11/2024, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 24/2/2023, ha assolto EL La OS ed LE Di CA dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste. 2. La sentenza di primo grado aveva, infatti, riconosciuto la penale responsabilità della La OS, quale legale rappresentante dell'esercizio di farmacia "La OS EL" in Maddaloni, e del Di CA, marito della prima e gestore di fatto della farmacia, per avere costretto RG TA, dipendente della farmacia assunta nel 2001 con contratto a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto lavorativo, a restituire mensilmente parte dello stipendio a lei corrisposto, con conseguente decurtazione della retribuzione mensile corrispostale (tra i 400 ed i 600 euro a fronte di una retribuzione di 1.500/1.700 euro). 3. Con la sentenza impugnata, invece, la Corte di Appello di Napoli ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 7128 del 10/11/2023, Bonafede) secondo cui "la prospettazione da parte del datore di lavoro agli aspiranti dipendenti, al momento dell'assunzione e quindi prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro, dell'alternativa tra la rinunzia, anche parziale, alla retribuzione formalmente concordata o ad altre prestazioni e la perdita dell'opportunità di lavoro, difetta in primo luogo del requisito della minaccia, non sussistendo prima della conclusione dell'accordo un diritto dell'aspirante lavoratore ad esser assunto a determinate condizioni - Omissis - ... e manca, inoltre, il requisito dell'altrui danno, in ragione della preesistente condizione dì disoccupazione per i lavoratori (che dovrebbero assumere la veste di persone offese), rispetto alla quale il mancato conseguimento di un'opportunità di impiego, rappresentante un dato di certo patrimonialmente positivo, non incide però negativamente sulla condizione reddituale della parte (in questo senso Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 - 01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019; Roscino, Rv. 275783 - 09)". Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha rilevato che era "chiaramente emerso dalle dichiarazioni della stessa TA che la stessa, all'atto dell'assunzione, aveva pattuito uno 2 stipendio mensile pari a circa 1.100 euro e che detto stipendio, nel corso del rapporto lavorativo, le era sempre stato versato. Le buste paga che la stessa riceveva erano di importo maggiore e la stessa provvedeva a restituire l'eccedenza rispetto a quanto pattuito all'atto della dell'assunzione: "non sono state, pertanto, adottate dagli imputati, nei confronti della Ciotti, misure peggiorative della retribuzione rispetto al momento dell'assunzione". Da qui la riforma della sentenza di primo grado, con l'assoluzione degli imputati dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste. 4. A sostegno del ricorso avverso tale pronuncia, con due distinti motivi di impugnazione, l'ufficio ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di estorsione. Sotto il primo profilo, ha dedotto che erroneamente è stata richiamata la sentenza n. 7128 del 10/11/2023 di questa sezione della Corte di Cassazione, in quanto, se è vero che parte della giurisprudenza esclude la sussistenza del reato nel caso in cui al momento dell'assunzione il datore di lavoro prospetti al lavoratore l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, nel caso in esame non si sarebbe verificata tale ipotesi: la parte civile e gli imputati si erano, infatti, accordati per una retribuzione di 1.100 euro, sicché le buste paga avrebbero dovuto riportare tale somma "negando alla radice che si potesse giungere ad una retribuzione superiore come poi si è effettivamente verificato, a causa delle ore di lavoro effettivamente svolte dalla donna". Il delitto di estorsione sarebbe, pertanto, da ritenere sussistente perché "gli odierni imputati hanno costretto la propria dipendente ad accettare modifiche del rapporto di lavoro che mai erano state concordate tra le parti, non avendo mai ricevuto, la persona offesa, la prospettazione di dover ricevere lo stipendio superiore per poi procedere alla restituzione di una parte dello stesso". L'ufficio ricorrente ha anche rilevato che questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, Amideo, Rv. 286160), con riferimento alla tesi secondo cui non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, ha precisato che "si tratta, peraltro, di un orientamento non univoco a fronte di altre decisioni in cui si è invece e ripetutamente ribadito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore, quale "contropartita" per essere assunto, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi (cfr., Sez. 2 - , n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 01; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, Di Vincenzo, Rv. 261553 - 01; Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984 01; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350 - 01; Sez. 2, n. 36642 del 21/09/2007, Levanti, Rv. 238918 - 01)". Tuttavia, nella prospettiva del ricorrente, anche considerando i diversi orientamenti giurisprudenziali, comunque nel caso in esame erroneamente la Corte di Appello di Napoli ha 3 applicato il controverso principio di diritto enunciato ad un caso che esula da quelli ai quali tale principio si riferisce: erroneamente la Corte territoriale aveva evocato il principio secondo cui sarebbe configurabile l'estorsione solo quando ci si trovi dinanzi ad un rapporto di lavoro già in atto al momento della minaccia e, pertanto, solo quando il datore di lavoro minacci di peggiorare il rapporto di lavoro o farlo cessare, vedendosi, invece, ad avviso del ricorrente, proprio in tale ultima ipotesi: ciò perché erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che, avendo pattuito al momento dell'assunzione della persona offesa un accredito maggiore dello stipendio di 1.100 euro concordato, con l'intesa della restituzione dell'eccedenza, non fossero state adottate nei confronti della Ciotti misure peggiorative della retribuzione rispetto al momento dell'assunzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto. 1. Il ribaltamento della sentenza di primo grado operato dalla sentenza impugnata si fonda esplicitamente sull'indirizzo interpretativo secondo cui "in tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (sez. 2 n. 7128 del 10/11/2023, Bonafede;
Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 - 01; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019; Roscino, Rv. 275783 - 09). Si tratta, però, di un orientamento giurisprudenziale che non si attaglia al caso di specie, in quanto deve ritenersi infondato sia in fatto che in diritto l'assunto della sentenza impugnata (pag. 5) secondo cui "se, come nel caso di specie, l'offerta di una retribuzione inferiore a quella riportata in busta paga è fatta dal datore prima dell'assunzione si configura, come detto, un semplice illecito civile, come da ultimo precisato dalla suprema Corte". 2. Sul piano della ricostruzione dei fatti, tale affermazione non si confronta con la sentenza di primo grado, laddove questa (alla pag. 4) evidenziava che la persona offesa, con dichiarazioni la cui attendibilità non è stata contestata dalla Corte territoriale, ha riferito che "nel momento in cui era stata assunta aveva pattuito con entrambi gli imputati uno stipendio mensile di 1.100 euro, senza sapere che vi fosse la consuetudine di dare meno di quanto risultava in busta paga". Nel prosieguo, la stessa sentenza del Tribunale riferiva anche che la TA "mai aveva ricevuto importi superiori a 1.100 euro in quattordici anni di lavoro, non riceveva la tredicesima, la quattordicesima, gli assegni familiari, sebbene le spettassero, ed aveva lavorato anche durante il periodo di astensione per maternità" (pag. 4), poi precisando che, alle sue rimostranze sul 4 punto, le era stato risposto che se non si fosse adeguata a tale trattamento sarebbe stata licenziata ("me ne dovevo andare": così pag. 5 della sentenza impugnata, che sul punto ha richiamato la pag. 8 del verbale di esame testimoniale della TA). La circostanza veniva ripetuta alla pag. 27 della sentenza di primo grado, laddove si riferiva che "la restituzione del denaro - di cui la TA si dichiarava all'oscuro inizialmente - avveniva sotto l'implicita e larvata minaccia di licenziamento nel caso in cui la condizione fosse stata rifiutata". Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice di appello, se avesse inteso discostarsi da tale ricostruzione dei fatti, aveva "l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013 Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 Rv. 258005). 3. Non avendo in alcun modo la Corte di appello assolto tale obbligo, in coerenza con il capo di imputazione, con il quale veniva contestato al De CA ed alla La OS di aver costretto la persona offesa a restituire parte dello stipendio a lei corrisposto "mediante ripetute minacce di licenziamento", deve ritenersi improprio anche il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione evocata dalla stessa sentenza impugnata, giacché anche la sentenza n. 21789/2018 (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783 citata dalla sentenza impugnata), nella parte motiva, ha precisato che "deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti". In realtà, anche la più recente giurisprudenza Corte di legittimità (Sez. 2 n. 14931 del 26/6/2025, Mulas, non massimata), condivisa dal Collegio, ha riconosciuto che qualsiasi imposizione di accettare una retribuzione inferiore a quella apparentemente percepita sulla base delle buste paga, con la minaccia di licenziamento, integra il reato contestato, in quanto «in tale fattispecie, si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di "mancata retribuzione" o di "licenziamento" (quest'ultima integrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale caso strumentalizza come mezzo dì coercizione della volontà altrui per ottenere una finalità illecita); b) del profitto, che consiste nell'impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose della normativa (di legge e contrattuale) a tutela dei diritti dei lavoratori;
c) del danno per la vittima lavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari. Quanto, in particolare, al profitto, esso si deve considerare ingiusto, atteso che al datore di lavoro non è riconosciuto alcun potere di agire in giudizio per 5 fare valere la pretesa al rispetto di un accordo che preveda condizioni contra legem, segnatamente, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quanto risulta formalmente nella busta paga (o anche, eventualmente, una retribuzione inferiore alle ore effettivamente lavorate o condizioni contrarie ai contratti collettivi, ove applicati dal datore di lavoro). Si è del resto espressa in tale senso anche Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023, dep. 2024, Bonafede, cit., invocata dal ricorrente, là dove è stato precisato che «il vantaggio perseguito (costituente ingiusto profitto) può essere rappresentato non solo da modificazioni delle pattuizioni contrattuali che riducano o eliminino diritti del lavoratore (ciò che costituisce il danno subito dalla persona offesa), consentendo al datore di lavoro risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dall'imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative (ad esempio, risultando percettori di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari [...]» (secondo capoverso della pag. 7, corsivo aggiunto. In senso analogo, in precedenza: Sez. 2, n. 29047 del 05/04/2023, Arcidiacono, non massimata. Si veda anche Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, dep. 2019, Roscino, Rv. 275783- 01)». 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese sostenute dalla parte civile.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025 L'estensore Il Pre idente