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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZA -G, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IVA-ALTRO 2019
Pag. 1 di 6 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
: “per il ricorrente Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze:
-in tesi: dichiarare illegittimo e/o annullare l'avviso di accertamento n. T8B010302689/2024 per l'anno 2019 oggi impugnato per i motivi in fatto e in diritto sopra esposti;
- in ipotesi subordinata: disporre la riduzione delle maggiori imposte accertate e delle relative sanzioni in considerazione dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti e della mancanza di ogni prova a sostegno della presunta inesistenza oggettiva della fornitura di cui alla fattura n. Nominativo_11/2019 emessa da di cui è stata dimostrata l'effettiva esecuzione, ammettendo ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 la prova testimoniale di uno o più soggetti che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui agli allegati da 7 8 a 11 al presente ricorso, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Con vittoria di spese e di onorari e con espressa riserva di produrre memorie e documenti.”;
“per l'Ufficio: chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 6/2/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Nominativo_2 di Ricorrente_1 ” impugnava l'avviso n°T8B010302689/2024 con cui l'Agenzia delle
Entrate, previa notifica dell'apposito “schema d'atto”, aveva accertato costi inesistenti ammontanti ad €.35.016,62 con una maggiore IVA di €.562,42; indi, a'sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 e succ. mod., il reddito di impresa di €.66.000,62, in luogo di quello dichiarato di €.30.984,00 e, a'sensi degli artt. 24 e 25 D.Lgs. 446/1997, il maggior valore della produzione ai fini IRAP di €.35.016,52.
Affidava il ricorso ai motivi di illegittimità di seguito succintamente enucleati:
- I – violazione dell'art.6 bis L.212/2000;
violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, V co. - II – bis, D.Lgs. 546/1992;
- III – violazione degli artt. 60 e 163 TUIR;
- IV – violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art.7, I co., L.212/2000. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 15/4/2025 nelle quali
Pag. 2 di 6 ribadiva che il contraddittorio si era regolarmente svolto e che il ricorrente non aveva provato l'effettività delle operazioni e l'inerenza dei costi oggetto della fattura n°1/2019 spiccata dalla ditta in titolarità del fratello Nominativo_1.
Soggiungeva che gli ulteriori rilievi svolti nello “schema d'atto” riguardanti le quote di ammortamento, i costi per viaggi, soggiorni in albergo, consumazioni al bar erano stati contestati nel corso del contraddittorio cosicché il recupero delle imposte ad essi relativo era stato riportato nell'avviso impugnato senza specifiche rinnovate motivazioni in proposito.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative. 3) In particolare il ricorrente enunciava ed – in parte – documentava i pagamenti eseguiti a fronte della citata fattura n°1/2019 emessa da Nominativo_1; infine reiterava le domande già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DELL'OBBLIGO MOTIVAZIONALE L'Ufficio ha operato correttamente.
Dapprima ha inoltrato l'invito ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 alla ditta A) individuale Nominativo_2 di Ricorrente_1 richiedendo la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno de quo.
All'esito della disamina della documentazione fornita ha notificato lo “schema d'atto” B) contenente plurimi rilievi ed il disconoscimento dei costi ivi specificati in quanto non documentati.
Successivamente con email 16/10/2024 ha richiesto i documenti comprovanti il C) rapporto con il fornitore Nominativo_1; richiesta assolta esclusivamente con l'invio della fattura n°1 del 30/12/2019.
D) L'Agenzia delle Entrate ha quindi reiterato con email 22/11/2024 l'invito alla esibizione dei documenti attestanti il pagamento della fattura suddetta, i rapporti da cui essa era originata, comprovanti la congruità, l'inerenza dei compensi corrisposti e l'effettività delle prestazioni.
E) In mancanza di un adeguato riscontro ha notificato l'avviso impugnato.
Alla luce della articolata attività endoprocedimentale sopra descritta non può dunque F) dirsi sussistente la violazione del contraddittorio.
Ciò né con riguardo ai costi oggetto della fattura n°1/2019 né con riguardo agli ulteriori
Pag. 3 di 6 rilievi contenuti nello “schema d'atto”.
Infatti quanto ai primi, l'Ufficio nella fase prodromica ha svolto specifici inviti alla di esibizione documentale, che, rimasti inevasi, hanno legittimamente determinato la modifica della originaria contestazione di “costo non documentato” in quella di “costo inesistente”.
Tale modifica non viola i diritti del contribuente giacché nell'avviso impugnato l'Ufficio ha posto alla base del rilievo la medesima posta contabile ovvero il medesimo fatto storico di cui allo “schema d'atto”, ma ha diversamente qualificato la violazione contestata in conseguenza della omessa produzione richiesta.
Quanto ai secondi, essi sono stati portati a conoscenza del ricorrente in modo tempestivo sempre tramite lo “schema d'atto” consentendogli così di svolgere ogni ipotizzabile attività difensiva per scongiurare la loro reiterazione anche nell'avviso di accertamento.
Qui, poi, sono stati sic et simpliciter richiamati senza una specifica motivazione perché già resi noti in modo compiuto nella fase prodromica.
Peraltro nel presente giudizio, a fronte dei rilievi formulati dall'Ufficio il ricorrente si è limitato a dedurre argomenti generici ovvero smentiti dal dettato delle norme applicabili (cfr. art.164 TUIR); non ha fornito, neppure in questa sede, le prove della inerenza dei costi contestati corroborando in modo puntuale il nesso cronologico e circostanziale tra il costo sostenuto e l'attività di impresa.
SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7, V CO BIS, D.LGS. 546/1992 Il motivo in esame è privo di pregio.
È noto che secondo la interpretazione dei Giudici di Legittimità l'art. 7, V co. bis., D.Lgs.
546/1992 non ha introdotto oneri probatori in capo all'Erario nuovi o difformi da quelli previsti dalle norme di diritto sostanziale, bensì ha previsto che pure nella fase contenziosa debba essere fornito in modo compiuto tutto il corredo documentale da sottoporre al vaglio
1del Giudice .
D'altra parte è principio consolidato che l'avviso di accertamento concreti una provocatio ad opponendum che spetta al contribuente contrastare fornendo le prove della infondatezza dell'articolazione presuntiva ivi svolta.
In proposito l'istanza di ammissione delle prove orali non può essere accolta in quanto le circostanze da sottoporre ai testi appaiono del tutto aspecifiche e prive di riferimenti temporali e causali al presente contesto litigioso. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 60 E 163 TUIR Secondo la prospettazione del contribuente l'art.60 TUIR costituirebbe il fondamento del diritto alla deducibilità del costo relativo alle prestazioni fornitegli dall'impresa del fratello
Nominativo_1.
Negarne la deducibilità, poi, comporterebbe altresì la violazione del principio dettato dall'art. 163 TUIR ossia del divieto di doppia imposizione.
Il diniego della deducibilità dei costi de quibus determinerebbe infatti l'assoggettamento delle relative somme ad imposta in capo al ricorrente senza precluderne la tassazione anche a titolo reddituale in capo al fratello Nominativo_1.
Entrambi gli argomenti non possono essere condivisi.
L'art. 60 TUIR introduce una deroga alla deducibilità dei compensi per prestazioni corrisposti dall'imprenditore a capo della impresa familiare, escludendola per quelli convenuti con il coniuge, i figli e gli ascendenti di costui.
La circostanza che il Legislatore non abbia escluso la deducibilità dei compensi corrisposti al fratello del predetto imprenditore non implica che lo siano sempre e comunque.
2Devono infatti sussistere i requisiti di inerenza e congruità ex art. 109 TUIR - nella specie come già detto – non comprovati.
D'altra parte i meri versamenti effettuati per onorare la fattura n°1/2019 non sono utili al fine;
anzi siccome non accompagnati da idonea prova della effettività delle prestazioni eseguite costituiscono uno degli elementi che confermano l'inesistenza oggettiva delle
3operazioni .
Da un lato infatti è emerso che:
- il 30/12/2019 Nominativo_1 ha emesso la ridetta fattura n°1/2019; dunque la prima ed unica fattura alla fine dell'anno di imposta quando è manifesta la convenienza alla sua emissione ai fini dell'abbattimento dell'entità dei redditi imponibili in capo al fratello titolare della impresa Nominativo_2 di Ricorrente_1;
- detta fattura reca una descrizione dell'oggetto non esaustiva, bensì generica, ancorché riferita a prestazioni plurime e di genere diverso;
- la impresa fornitrice Nominativo_1 ha sede nello stesso indirizzo e svolge la medesima attività dell'impresa Nominativo_2 di Ricorrente_1; - la ditta Nominativo_1 è priva di indirizzo email e la corrispondenza viene spedita e ricevuta tramite il medesimo indirizzo email del ricorrente;
- le missive inviate da Nominativo_1 sono così sottoscritte “Nominativo_1 di Nominativo_2”.
Tutte le circostanze sopra ricordate sono pacifiche ed incontestate.
Peraltro, neppure l'art.163 TUIR è violato.
Non può infatti ragionevolmente sostenersi che il recupero impositivo di cui si discute comporta l'assoggettamento a tassazione sia duplice: i soggetti passivi dell'obbligazione sono diversi come diversi sono i titoli che costituiscono la causa dell'obbligazione.
SULLE SPESE DI LITE Disattesi tutti i motivi del ricorso, la condanna delle spese di lite, liquidate come da dispositivo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 17/11/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2022 n°31878.
Pag. 4 di 6
2 Cass. 2017 n°19875.
3 Ex plurimis Cass. 2024 n°2160
Pag. 5 di 6
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE ZA -G, Presidente e Relatore DE LUCA SILVIO, Giudice D'AURIA DONATO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IVA-ALTRO 2019
Pag. 1 di 6 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010302689/2024 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
: “per il ricorrente Voglia Codesta Eccellentissima Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze:
-in tesi: dichiarare illegittimo e/o annullare l'avviso di accertamento n. T8B010302689/2024 per l'anno 2019 oggi impugnato per i motivi in fatto e in diritto sopra esposti;
- in ipotesi subordinata: disporre la riduzione delle maggiori imposte accertate e delle relative sanzioni in considerazione dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti e della mancanza di ogni prova a sostegno della presunta inesistenza oggettiva della fornitura di cui alla fattura n. Nominativo_11/2019 emessa da di cui è stata dimostrata l'effettiva esecuzione, ammettendo ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 la prova testimoniale di uno o più soggetti che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui agli allegati da 7 8 a 11 al presente ricorso, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Con vittoria di spese e di onorari e con espressa riserva di produrre memorie e documenti.”;
“per l'Ufficio: chiede il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 6/2/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Nominativo_2 di Ricorrente_1 ” impugnava l'avviso n°T8B010302689/2024 con cui l'Agenzia delle
Entrate, previa notifica dell'apposito “schema d'atto”, aveva accertato costi inesistenti ammontanti ad €.35.016,62 con una maggiore IVA di €.562,42; indi, a'sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 e succ. mod., il reddito di impresa di €.66.000,62, in luogo di quello dichiarato di €.30.984,00 e, a'sensi degli artt. 24 e 25 D.Lgs. 446/1997, il maggior valore della produzione ai fini IRAP di €.35.016,52.
Affidava il ricorso ai motivi di illegittimità di seguito succintamente enucleati:
- I – violazione dell'art.6 bis L.212/2000;
violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, V co. - II – bis, D.Lgs. 546/1992;
- III – violazione degli artt. 60 e 163 TUIR;
- IV – violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art.7, I co., L.212/2000. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) L'Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 15/4/2025 nelle quali
Pag. 2 di 6 ribadiva che il contraddittorio si era regolarmente svolto e che il ricorrente non aveva provato l'effettività delle operazioni e l'inerenza dei costi oggetto della fattura n°1/2019 spiccata dalla ditta in titolarità del fratello Nominativo_1.
Soggiungeva che gli ulteriori rilievi svolti nello “schema d'atto” riguardanti le quote di ammortamento, i costi per viaggi, soggiorni in albergo, consumazioni al bar erano stati contestati nel corso del contraddittorio cosicché il recupero delle imposte ad essi relativo era stato riportato nell'avviso impugnato senza specifiche rinnovate motivazioni in proposito.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative. 3) In particolare il ricorrente enunciava ed – in parte – documentava i pagamenti eseguiti a fronte della citata fattura n°1/2019 emessa da Nominativo_1; infine reiterava le domande già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DELL'OBBLIGO MOTIVAZIONALE L'Ufficio ha operato correttamente.
Dapprima ha inoltrato l'invito ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 alla ditta A) individuale Nominativo_2 di Ricorrente_1 richiedendo la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno de quo.
All'esito della disamina della documentazione fornita ha notificato lo “schema d'atto” B) contenente plurimi rilievi ed il disconoscimento dei costi ivi specificati in quanto non documentati.
Successivamente con email 16/10/2024 ha richiesto i documenti comprovanti il C) rapporto con il fornitore Nominativo_1; richiesta assolta esclusivamente con l'invio della fattura n°1 del 30/12/2019.
D) L'Agenzia delle Entrate ha quindi reiterato con email 22/11/2024 l'invito alla esibizione dei documenti attestanti il pagamento della fattura suddetta, i rapporti da cui essa era originata, comprovanti la congruità, l'inerenza dei compensi corrisposti e l'effettività delle prestazioni.
E) In mancanza di un adeguato riscontro ha notificato l'avviso impugnato.
Alla luce della articolata attività endoprocedimentale sopra descritta non può dunque F) dirsi sussistente la violazione del contraddittorio.
Ciò né con riguardo ai costi oggetto della fattura n°1/2019 né con riguardo agli ulteriori
Pag. 3 di 6 rilievi contenuti nello “schema d'atto”.
Infatti quanto ai primi, l'Ufficio nella fase prodromica ha svolto specifici inviti alla di esibizione documentale, che, rimasti inevasi, hanno legittimamente determinato la modifica della originaria contestazione di “costo non documentato” in quella di “costo inesistente”.
Tale modifica non viola i diritti del contribuente giacché nell'avviso impugnato l'Ufficio ha posto alla base del rilievo la medesima posta contabile ovvero il medesimo fatto storico di cui allo “schema d'atto”, ma ha diversamente qualificato la violazione contestata in conseguenza della omessa produzione richiesta.
Quanto ai secondi, essi sono stati portati a conoscenza del ricorrente in modo tempestivo sempre tramite lo “schema d'atto” consentendogli così di svolgere ogni ipotizzabile attività difensiva per scongiurare la loro reiterazione anche nell'avviso di accertamento.
Qui, poi, sono stati sic et simpliciter richiamati senza una specifica motivazione perché già resi noti in modo compiuto nella fase prodromica.
Peraltro nel presente giudizio, a fronte dei rilievi formulati dall'Ufficio il ricorrente si è limitato a dedurre argomenti generici ovvero smentiti dal dettato delle norme applicabili (cfr. art.164 TUIR); non ha fornito, neppure in questa sede, le prove della inerenza dei costi contestati corroborando in modo puntuale il nesso cronologico e circostanziale tra il costo sostenuto e l'attività di impresa.
SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7, V CO BIS, D.LGS. 546/1992 Il motivo in esame è privo di pregio.
È noto che secondo la interpretazione dei Giudici di Legittimità l'art. 7, V co. bis., D.Lgs.
546/1992 non ha introdotto oneri probatori in capo all'Erario nuovi o difformi da quelli previsti dalle norme di diritto sostanziale, bensì ha previsto che pure nella fase contenziosa debba essere fornito in modo compiuto tutto il corredo documentale da sottoporre al vaglio
1del Giudice .
D'altra parte è principio consolidato che l'avviso di accertamento concreti una provocatio ad opponendum che spetta al contribuente contrastare fornendo le prove della infondatezza dell'articolazione presuntiva ivi svolta.
In proposito l'istanza di ammissione delle prove orali non può essere accolta in quanto le circostanze da sottoporre ai testi appaiono del tutto aspecifiche e prive di riferimenti temporali e causali al presente contesto litigioso. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 60 E 163 TUIR Secondo la prospettazione del contribuente l'art.60 TUIR costituirebbe il fondamento del diritto alla deducibilità del costo relativo alle prestazioni fornitegli dall'impresa del fratello
Nominativo_1.
Negarne la deducibilità, poi, comporterebbe altresì la violazione del principio dettato dall'art. 163 TUIR ossia del divieto di doppia imposizione.
Il diniego della deducibilità dei costi de quibus determinerebbe infatti l'assoggettamento delle relative somme ad imposta in capo al ricorrente senza precluderne la tassazione anche a titolo reddituale in capo al fratello Nominativo_1.
Entrambi gli argomenti non possono essere condivisi.
L'art. 60 TUIR introduce una deroga alla deducibilità dei compensi per prestazioni corrisposti dall'imprenditore a capo della impresa familiare, escludendola per quelli convenuti con il coniuge, i figli e gli ascendenti di costui.
La circostanza che il Legislatore non abbia escluso la deducibilità dei compensi corrisposti al fratello del predetto imprenditore non implica che lo siano sempre e comunque.
2Devono infatti sussistere i requisiti di inerenza e congruità ex art. 109 TUIR - nella specie come già detto – non comprovati.
D'altra parte i meri versamenti effettuati per onorare la fattura n°1/2019 non sono utili al fine;
anzi siccome non accompagnati da idonea prova della effettività delle prestazioni eseguite costituiscono uno degli elementi che confermano l'inesistenza oggettiva delle
3operazioni .
Da un lato infatti è emerso che:
- il 30/12/2019 Nominativo_1 ha emesso la ridetta fattura n°1/2019; dunque la prima ed unica fattura alla fine dell'anno di imposta quando è manifesta la convenienza alla sua emissione ai fini dell'abbattimento dell'entità dei redditi imponibili in capo al fratello titolare della impresa Nominativo_2 di Ricorrente_1;
- detta fattura reca una descrizione dell'oggetto non esaustiva, bensì generica, ancorché riferita a prestazioni plurime e di genere diverso;
- la impresa fornitrice Nominativo_1 ha sede nello stesso indirizzo e svolge la medesima attività dell'impresa Nominativo_2 di Ricorrente_1; - la ditta Nominativo_1 è priva di indirizzo email e la corrispondenza viene spedita e ricevuta tramite il medesimo indirizzo email del ricorrente;
- le missive inviate da Nominativo_1 sono così sottoscritte “Nominativo_1 di Nominativo_2”.
Tutte le circostanze sopra ricordate sono pacifiche ed incontestate.
Peraltro, neppure l'art.163 TUIR è violato.
Non può infatti ragionevolmente sostenersi che il recupero impositivo di cui si discute comporta l'assoggettamento a tassazione sia duplice: i soggetti passivi dell'obbligazione sono diversi come diversi sono i titoli che costituiscono la causa dell'obbligazione.
SULLE SPESE DI LITE Disattesi tutti i motivi del ricorso, la condanna delle spese di lite, liquidate come da dispositivo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 17/11/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2022 n°31878.
Pag. 4 di 6
2 Cass. 2017 n°19875.
3 Ex plurimis Cass. 2024 n°2160
Pag. 5 di 6