Corte Cost., sentenza 09/12/2022, n. 247
CCOST
Sentenza 9 dicembre 2022

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 13 e 14 Cost. per mancata inutilizzabilità degli esiti probatori di perquisizioni e ispezioni illegittime

    La Corte dichiara inammissibili le questioni in quanto riproposte identicamente a precedenti questioni già dichiarate inammissibili con pronunce a carattere decisorio, senza che siano stati introdotti elementi di novità sostanziali.

  • Inammissibile
    Violazione art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'art. 103 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara inammissibili le questioni, ritenendo che il riferimento all'art. 103 c.p.p. non introduca elementi di novità sostanziali rispetto a precedenti argomentazioni basate su altre disposizioni che prevedono inutilizzabilità, e che la differenza di disciplina sia giustificata dalla maggiore lesività degli atti sugli uffici dei difensori, incidendo anche sul diritto di difesa.

  • Inammissibile
    Violazione art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'art. 271 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara inammissibili le questioni, ritenendo che il riferimento all'art. 271 c.p.p. non introduca elementi di novità sostanziali rispetto a precedenti argomentazioni basate su altre disposizioni che prevedono inutilizzabilità, e che la differenza di disciplina sia giustificata dalle peculiarità funzionali e dai valori tutelati dalle diverse regole di esclusione probatoria.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU per lesione del giusto processo

    La Corte dichiara inammissibili le questioni, ritenendo che il parametro del giusto processo non sia nuovo rispetto a quelli evocati in precedenti pronunce relative agli stessi giudizi, e che la censura sia meramente rafforzativa di doglianze già espresse in precedenza.

  • Inammissibile
    Violazione art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU per indebite interferenze nella vita privata e nel domicilio

    La Corte dichiara inammissibili le questioni, ritenendo che il richiamo a pronunce della Corte EDU non introduca principi innovativi rispetto a quelli già considerati e che la questione sia sostanzialmente riproposta.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 2, 13 e 14 Cost. per mancata previsione di inutilizzabilità dei risultati in caso di mancata convalida

    La Corte dichiara inammissibili le questioni, ritenendo che il giudice a quo chieda nuovamente, per altra via, l'introduzione di una figura di inutilizzabilità 'derivata', già ritenuta non praticabile dalla Corte.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2, 13, 14 e 111 Cost. per mancata previsione di motivazione del decreto di convalida

    La Corte dichiara non fondate le questioni, ritenendo che la norma sia suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata che impone la motivazione del decreto di convalida, come già indicato in precedente giurisprudenza, e che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 non modifica l'esito.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2, 13, 14 e 111 Cost. per mancata previsione di nullità assoluta del decreto di convalida

    La Corte dichiara non fondate le questioni, ritenendo che la discrezionalità del legislatore nella disciplina delle nullità sia ampia, che i termini per l'eccezione di nullità non rendano impossibile l'esercizio del diritto di difesa, e che l'attribuzione di nullità assoluta a un vizio di motivazione equivarrebbe a un trattamento più favorevole rispetto alla motivazione delle sentenze.

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Massime4

Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l'atto motivato quando l'autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi - più delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un'esegesi letterale della norma determinerebbe, d'altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d ), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. ( Precedente: S. 252/2020 - mass. 42717 ).

Il giudicea quonon può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudicea quoè abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudicea quoabbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. (Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda ilpetitumsu una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762).

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  • 1redazione01, Autore presso Nomos
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    Redazione01 · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 09/12/2022, n. 247
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 247
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo