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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Ufficio Tributi 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 2262 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8095 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2 con studio in Cosenza alla Indirizzo_1, ricorreva avverso un sollecito di pagamento rep 2262 del 11.10.2023 per omessa denuncia TARI anno 2016 per un totale da pagare di €. 5.302.00.
Il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, deducendo:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità del sollecito di pagamento per difetto di motivazione;
la prescrizione del credito tributario, trattandosi di annualità riferita all'anno 2016.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle controparti alle spese di giudizio e al risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune di Rende, contestando l'infondatezza dei motivi di ricorso e riservandosi di articolare compiutamente le proprie difese nel prosieguo del giudizio.
Si costituiva altresì M.T. S.p.A., quale concessionario della riscossione, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 8095 del 07.12.2022, effettuata in data 12.12.2022 a mezzo PEC all'indirizzo risultante da
INI-PEC, nonché la tempestività dell'azione accertativa e l'insussistenza della prescrizione.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Rende depositava successivamente le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente risulta che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8095 del 07.12.2022 è stato regolarmente notificato in data 12.12.2022 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_4, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC) ed associato al codice fiscale del ricorrente. Secondo consolidata giurisprudenza, la notifica a mezzo PEC effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici registri è pienamente valida ed efficace, ai sensi della normativa vigente, e produce i medesimi effetti della notifica a mezzo posta tradizionale.
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la mancata ricezione della comunicazione, limitandosi ad una mera contestazione assertiva.
Ne consegue che l'atto presupposto risulta ritualmente notificato, con conseguente legittimità del sollecito di pagamento impugnato.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il sollecito di pagamento impugnato richiama espressamente l'avviso di accertamento prodromico che ha generato la pretesa tributaria, indicando gli estremi identificativi dell'atto, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato sussiste solo qualora lo stesso non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente. Nel caso di specie,
l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato e pienamente conosciuto dal ricorrente.
La motivazione del sollecito, pertanto, deve ritenersi sufficiente, in quanto consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per i tributi locali, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento è fissato dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, trattandosi di omessa denuncia TARI per l'anno 2016, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2022, termine che risulta pienamente rispettato, essendo la notifica avvenuta in data 12.12.2022.
Inoltre, devono essere considerate le sospensioni dei termini decadenziali e prescrizionali previste dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico (D.L. n. 18/2020 e successive proroghe, sino al D.L. n. 99/2021), che hanno ulteriormente inciso sul decorso dei termini.
Ne consegue che nessuna prescrizione del credito può ritenersi maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Rende e di M.T. S.p.
A., che liquida complessivamente in euro 1.040,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Presidente relatore
TO ET
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Ufficio Tributi 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 2262 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8095 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_2 con studio in Cosenza alla Indirizzo_1, ricorreva avverso un sollecito di pagamento rep 2262 del 11.10.2023 per omessa denuncia TARI anno 2016 per un totale da pagare di €. 5.302.00.
Il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe, deducendo:
la mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità del sollecito di pagamento per difetto di motivazione;
la prescrizione del credito tributario, trattandosi di annualità riferita all'anno 2016.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle controparti alle spese di giudizio e al risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune di Rende, contestando l'infondatezza dei motivi di ricorso e riservandosi di articolare compiutamente le proprie difese nel prosieguo del giudizio.
Si costituiva altresì M.T. S.p.A., quale concessionario della riscossione, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 8095 del 07.12.2022, effettuata in data 12.12.2022 a mezzo PEC all'indirizzo risultante da
INI-PEC, nonché la tempestività dell'azione accertativa e l'insussistenza della prescrizione.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Comune di Rende depositava successivamente le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente risulta che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8095 del 07.12.2022 è stato regolarmente notificato in data 12.12.2022 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email_4, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC) ed associato al codice fiscale del ricorrente. Secondo consolidata giurisprudenza, la notifica a mezzo PEC effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici registri è pienamente valida ed efficace, ai sensi della normativa vigente, e produce i medesimi effetti della notifica a mezzo posta tradizionale.
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la mancata ricezione della comunicazione, limitandosi ad una mera contestazione assertiva.
Ne consegue che l'atto presupposto risulta ritualmente notificato, con conseguente legittimità del sollecito di pagamento impugnato.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il sollecito di pagamento impugnato richiama espressamente l'avviso di accertamento prodromico che ha generato la pretesa tributaria, indicando gli estremi identificativi dell'atto, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato sussiste solo qualora lo stesso non sia conosciuto né ricevuto dal contribuente. Nel caso di specie,
l'avviso di accertamento risulta regolarmente notificato e pienamente conosciuto dal ricorrente.
La motivazione del sollecito, pertanto, deve ritenersi sufficiente, in quanto consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per i tributi locali, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento è fissato dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, trattandosi di omessa denuncia TARI per l'anno 2016, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2022, termine che risulta pienamente rispettato, essendo la notifica avvenuta in data 12.12.2022.
Inoltre, devono essere considerate le sospensioni dei termini decadenziali e prescrizionali previste dalla normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico (D.L. n. 18/2020 e successive proroghe, sino al D.L. n. 99/2021), che hanno ulteriormente inciso sul decorso dei termini.
Ne consegue che nessuna prescrizione del credito può ritenersi maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Rende e di M.T. S.p.
A., che liquida complessivamente in euro 1.040,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Presidente relatore
TO ET