Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 606
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo risultante da INI-PEC, come previsto dalla normativa. Il ricorrente non ha fornito prova della mancata ricezione.

  • Rigettato
    Nullità sollecito per difetto di motivazione

    Il sollecito richiama l'atto presupposto, indicandone gli estremi, l'annualità e l'importo dovuto. L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato sussiste solo se non conosciuto o ricevuto dal contribuente, il che non è il caso di specie.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il termine di decadenza per l'accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo. L'avviso di accertamento è stato notificato entro tale termine. Inoltre, si considerano le sospensioni dei termini dovute al periodo pandemico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 606
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo