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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1622/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4574/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9298/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043326390000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 02820240043326390000 tasse automobilistiche 2017
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti in particolare, dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 11.12.2020 e successivo avviso di accertamento notificato il 31.03.2023 e la prescrizione triennale della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 9298/30/2025 emessa il 10.4.2025 e depositata il 23.5.2025 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto:
la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto gli avvisi di accertamento riemessi nn. 734329561953 e
734364847826 scaturenti dai propedeutici avvisi di accertamento nn. 734251023477 e 734294054394 concernente tassa automobilistica, annualità 2017, notificati rispettivamente in data 31/03/2023 e
14/04/2023: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Castelvolturno, Indirizzo_1:
1) nel primo caso l'avviso risulta spedito con plico a mezzo raccomandata numero AINIM23031RR0101197 da Società_1 in data 31/03/2023 e non consegnata in data 12.05.2023 al destinatario per assenza dello stesso e restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza in data
17/06/2023;
2) nel secondo caso l'avviso risulta spedito con plico a mezzo raccomandata numero AINIM230414RR0058248 da Società_1 in data 14/04/2024 e non consegnata in data 12.05.2023 al destinatario per assenza dello stesso e restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza in data 17/06/2023.
Va rilevato che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da servizio postale;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che, nella specie, viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
I rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio formulati da parte ricorrente, quindi, sono infondati.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 26.11.2024, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
La Regione Campania non si è costituita.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 si articola sui seguenti motivi:
Inesistenza e/o nullità della notifica di tutti gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuate in luogo diverso da quello di effettiva residenza del Sig. Ricorrente_1:
Avvisi di accertamento n. 734251023477 notificato il 11/12/2020 e n. 734329561953, presuntivamente avvenuta in data 31/03/2023, sono stati notificati entrambi in Castel Volturno 81030 (Ce) alla Indirizzo_3;
Avvisi accertamento n. 734294054394 notificato il 18/12/2020 e n. 734364847826, presuntivamente avvenuta in data 17/06/2023, sono stati notificati entrambi in Castel Volturno 81030 (Ce) alla Indirizzo_3;
Assume l'appellante che dalla documentazione versata in atti e depositata nel fascicolo di primo grado, in particolare dal certificato storico di residenza depositato dal contribuente a ruolo del ricorso, si evince che Ricorrente_1 a decorrere dal 14/04/2004 (quando questi è migrato dal Comune di Mogliano) risulta residente da sempre in Castel Volturno 81030 (Ce), ma alla Indirizzo_4, luogo peraltro ove è avvenuta la notifica della cartella di pagamento.
Inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in e relate di notifica sia sulle busta Vo contenenti gli atti di accertamento
Gli avvisi di accertamento n. 734329561953, presuntivamente avvenuta in data 31/03/2023 e n.
734364847826, presuntivamente avvenuta in data 17/06/2023, infatti non presentano alcuna firma da parte degli addetti ma solo i timbri della compiuta giacenza, senza che sulla stessa sia apposta la firma del distributore alla spedizione e/o del portalettere
Le notifiche di tutti gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata in primo grado, doveva dichiararsi affette da nullità assoluta e/o inesistenza, stante la circostanza che gli enti convenuti non hanno esibito e documentato l'inoltro delle prescritte CAD
Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce essenzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte osserva che la dimostrazione da parte dell'appellante della circostanza che la notifica degli atti presupposti venne effettuata ad indirizzo diverso da quello della propria residenza/domicilio fiscale è dirimente ed assorbe le ulteriori censure avverso la notifica degli atti presupposti alla cartella, che va dunque annullata.
Quanto al difetto di legittimazione passiva di ADER va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. civ., sez. V, ord., 04 luglio 2024 n. 18328, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione e Amministrazione finanziaria/ente impositore, ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo Agente della riscossione, ove quest'ultimo non voglia rispondere dell'esito della lite, è tenuto a chiamare in giudizio l'Amministrazione finanziaria/ente impositore (ex multis, Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella). Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l'Agente della riscossione che l'amministrazione finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente
(cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024). Analogo principio può sicuramente essere applicato nel caso in cui l'impugnazione venga proposta nei confronti di un avviso di intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento, laddove sia in contestazione la mancata o tardiva notificazione di dette cartelle, involgendo la controversia inevitabilmente il merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10477 del
14/05/2014).
L'appello va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
condanna gi appellati,in solido,al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4574/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9298/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 23/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043326390000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 02820240043326390000 tasse automobilistiche 2017
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti in particolare, dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 11.12.2020 e successivo avviso di accertamento notificato il 31.03.2023 e la prescrizione triennale della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo la legittimità del suo operato.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 9298/30/2025 emessa il 10.4.2025 e depositata il 23.5.2025 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto:
la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto gli avvisi di accertamento riemessi nn. 734329561953 e
734364847826 scaturenti dai propedeutici avvisi di accertamento nn. 734251023477 e 734294054394 concernente tassa automobilistica, annualità 2017, notificati rispettivamente in data 31/03/2023 e
14/04/2023: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Castelvolturno, Indirizzo_1:
1) nel primo caso l'avviso risulta spedito con plico a mezzo raccomandata numero AINIM23031RR0101197 da Società_1 in data 31/03/2023 e non consegnata in data 12.05.2023 al destinatario per assenza dello stesso e restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza in data
17/06/2023;
2) nel secondo caso l'avviso risulta spedito con plico a mezzo raccomandata numero AINIM230414RR0058248 da Società_1 in data 14/04/2024 e non consegnata in data 12.05.2023 al destinatario per assenza dello stesso e restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza in data 17/06/2023.
Va rilevato che entrambi gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da servizio postale;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che, nella specie, viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
I rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio formulati da parte ricorrente, quindi, sono infondati.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 26.11.2024, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
La Regione Campania non si è costituita.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 si articola sui seguenti motivi:
Inesistenza e/o nullità della notifica di tutti gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuate in luogo diverso da quello di effettiva residenza del Sig. Ricorrente_1:
Avvisi di accertamento n. 734251023477 notificato il 11/12/2020 e n. 734329561953, presuntivamente avvenuta in data 31/03/2023, sono stati notificati entrambi in Castel Volturno 81030 (Ce) alla Indirizzo_3;
Avvisi accertamento n. 734294054394 notificato il 18/12/2020 e n. 734364847826, presuntivamente avvenuta in data 17/06/2023, sono stati notificati entrambi in Castel Volturno 81030 (Ce) alla Indirizzo_3;
Assume l'appellante che dalla documentazione versata in atti e depositata nel fascicolo di primo grado, in particolare dal certificato storico di residenza depositato dal contribuente a ruolo del ricorso, si evince che Ricorrente_1 a decorrere dal 14/04/2004 (quando questi è migrato dal Comune di Mogliano) risulta residente da sempre in Castel Volturno 81030 (Ce), ma alla Indirizzo_4, luogo peraltro ove è avvenuta la notifica della cartella di pagamento.
Inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata, in e relate di notifica sia sulle busta Vo contenenti gli atti di accertamento
Gli avvisi di accertamento n. 734329561953, presuntivamente avvenuta in data 31/03/2023 e n.
734364847826, presuntivamente avvenuta in data 17/06/2023, infatti non presentano alcuna firma da parte degli addetti ma solo i timbri della compiuta giacenza, senza che sulla stessa sia apposta la firma del distributore alla spedizione e/o del portalettere
Le notifiche di tutti gli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata in primo grado, doveva dichiararsi affette da nullità assoluta e/o inesistenza, stante la circostanza che gli enti convenuti non hanno esibito e documentato l'inoltro delle prescritte CAD
Agenzia delle Entrate Riscossione controdeduce essenzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte osserva che la dimostrazione da parte dell'appellante della circostanza che la notifica degli atti presupposti venne effettuata ad indirizzo diverso da quello della propria residenza/domicilio fiscale è dirimente ed assorbe le ulteriori censure avverso la notifica degli atti presupposti alla cartella, che va dunque annullata.
Quanto al difetto di legittimazione passiva di ADER va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. civ., sez. V, ord., 04 luglio 2024 n. 18328, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione e Amministrazione finanziaria/ente impositore, ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo Agente della riscossione, ove quest'ultimo non voglia rispondere dell'esito della lite, è tenuto a chiamare in giudizio l'Amministrazione finanziaria/ente impositore (ex multis, Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella). Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l'Agente della riscossione che l'amministrazione finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente
(cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024). Analogo principio può sicuramente essere applicato nel caso in cui l'impugnazione venga proposta nei confronti di un avviso di intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento, laddove sia in contestazione la mancata o tardiva notificazione di dette cartelle, involgendo la controversia inevitabilmente il merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10477 del
14/05/2014).
L'appello va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
condanna gi appellati,in solido,al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori