Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 1622
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene dirimente la dimostrazione da parte dell'appellante che la notifica degli atti presupposti sia avvenuta ad indirizzo diverso da quello di residenza/domicilio fiscale, assorbendo le ulteriori censure e portando all'annullamento della cartella.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ribadisce che, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento con vizi di merito, sussiste una legittimazione concorrente tra Agente della Riscossione e Amministrazione finanziaria/ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 1622
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1622
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo