Art. 11.
Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, puo' essere riscattato dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, puo' essere riscattato dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .