Art. 2.
Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombero il Genio civile provvede con quelle modalita' che stimi piu' adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.
Nessuna azione di responsabilita' civile, per qualsiasi titolo o ragione, puo', da parte dei proprietari degli edifici demoliti e delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.
Nessun risarcimento e' dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria, debbono essere notificate al Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.
Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombero il Genio civile provvede con quelle modalita' che stimi piu' adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.
Nessuna azione di responsabilita' civile, per qualsiasi titolo o ragione, puo', da parte dei proprietari degli edifici demoliti e delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.
Nessun risarcimento e' dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria, debbono essere notificate al Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.