CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 18190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18190 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 21/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Domenico Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Udito l'avv. Stefano Gabbrielli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.BA NO è stato tratto a giudizio in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché mediante l'interposizione fittizia di un soggetto destinato a figurare quale "appaltatore" del lavoro di costruzione di un immobile destinato ad ospitare il supermercato Eurospin di Cabras, fatturando nei confronti di questi le prestazioni, in effetti rese in favore del committente Macat s.r.I., in regime di "reverse charge" ai sensi dell'articolo 17, comma 5, Penale Sent. Sez. 3 Num. 18190 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 17/01/2024 d.P.R. n. 633 del 1972, indicava nella dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2012 elementi attivi inferiori a quelli effettivi, al fine di evasione. Secondo la prospettazione accusatoria l'odierno imputato, nella sua qualità di amministratore della BA s.r.I., pur avendo avuto in appalto dalla società "Immobiliare 67" s.r.l. la costruzione di un'immobile destinato ad uso commerciale, aveva presentato al fisco la sua società quale subappaltatrice, avvalendosi, senza diritto, del sistema del reverse charge, consentito all'epoca dei fatti per il solo subappalto, sottraendosi agli obblighi di dichiarazione Iva, in funzione della sua evasione. Secondo l'impostazione difensiva la BA s.r.I., invece, aveva realizzato per conto della società Macat il punto vendita di Cabras con la consapevolezza di avere quale controparte contrattuale la società "Immobiliare 67", avendo ricevuto dalla stessa il conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere e competendo a detta società i pagamenti dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
tuttavia, al momento di chiedere l'anticipazione della somma pattuita (circa 358.000 euro) BA NO aveva presentato alla "Immobiliare 67" s.r.l. una fattura che riportava in aggiunta le somme dovute a titolo di Iva;
solo in quel frangente, dopo aver appreso dal committente di aver stipulato con lui, in sostanza, un contratto di subappalto, essendo la vera committente dell'opera la società Macat, avrebbe fatto ricorso alla pratica fiscale dell'inversione contabile. Quanto illustrato dal committente sarebbe apparso convincente alla luce della circostanza che nel contratto d'appalto intervenuto tra la società di BA NO e la "Immobiliare 67" il corrispettivo del prezzo era indicato al netto dell'Iva. All'esito di tali valutazioni, BA NO aveva quindi provveduto, in totale buona fede, ad emettere un'altra fattura in sostituzione della precedente omettendo, a differenza di quella già emessa, l'addebito dell'Iva e contenente i riferimenti di legge della inversione contabile. Allo stesso modo aveva emesso le successive quattro fatture, tutte regolarmente pagate. In sintesi, dunque, secondo la versione sostenuta dal ricorrente, egli avrebbe agito quale contraente di un subappalto prescindendo dal nomen iuris del contratto intercorso tra l'Immobiliare 67 s.r.l. e la BA, facendo, pertanto, legittimamente ricorso alla disciplina fiscale dell'inversione contabile. 2.All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato condizionato, il Tribunale di Oristano dava atto dell'esistenza di dubbi interpretativi in relazione alla corretta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra la BA s.r.l. e l'Immobiiare s.r.I., malgrado l'indicazione esplicita, in esso contenuta, di "contratto d'appalto". 2 Evidenziava che BA NO aveva realizzato l'immobile commerciale avendo quale unico referente la società Macat, vero interessato alla costruzione dell'opera; che la società "Immobiliare 67" appariva aver svolto il ruolo di intermediario tra le due società, avendo provveduto esclusivamente a dare l'incarico di costruzione al BA dell'edificio e a corrispondere le somme per i vari stati di avanzamento dei lavori. Aggiungeva, inoltre, che la somma inserita in contratto quale corrispettivo per la realizzazione dell'opera era priva di Iva "con ciò anticipando un regime fiscale diverso da quello ordinario e dedicato ai contratti di subappalto". In ogni caso, assolveva BA NO dal reato di dichiarazione infedele con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo non integrata la fattispecie di cui all'articolo 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Nello specifico, difettava l'elemento oggettivo poiché la BA s.r.I., nella dichiarazione contestata, non includendo l'Iva di cui al capo d'imputazione, lungi dall'aver "omesso di indicare elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo" aveva reso una dichiarazione aderente alla situazione di fatto non avendo effettivamente incassato l'imposta sul valore aggiunto indicata;
era, inoltre, altresì carente l'elemento soggettivo, poichè la BA s.r.I., non avendo ricevuto dall'"Immobiliare 67" alcuna somma a titolo di Iva, nulla avrebbe dovuto versare all'erario. 3.La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava Papa NO colpevole del reato ascrittogli. A sostegno del ribaltamento dell'esito assolutorio si affermava la natura di contratto d'appalto del rapporto intercorso tra l'"Immobiliare 67" e la BA s.r.l. risultando, secondo la Corte territoriale, tale qualificazione "chiaramente dalla volontà delle parti e come ha riconosciuto lo stesso tribunale". La BA s.r.I., non avrebbe dunque potuto ricorrere al sistema del reverse charge e avrebbe dovuto dichiarare e pagare l'Iva anche nell'ipotesi dedotta del mancato incasso essendo pacifico che il contribuente deve effettuare il versamento dell'Iva a cui è tenuto anche se non ha ricevuto dal dante causa l'importo corrispondente. La Corte territoriale ha ritenuto altresì sussistente il dolo in capo all'imputato posto che egli non avrebbe potuto invocare alcun errore di fatto o di diritto essendo ben a conoscenza della natura del contratto da se medesimo concluso con "Immobiliare 67". Si è ritenuto, inoltre, di ravvisare il fine di evasione nella scelta di ricorrere al sistema dell'inversione contabile poiché "esso comporta, se non consentito, il mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto che altrimenti vi sarebbe obbligato e difatti la BA s.r.l. non aveva versato alcunché pur essendo sorto a suo carico l'obbligazione tributaria che non era stata adempiuta neanche dall'"Immobiliare 67". 4. Avverso tale provvedimento BA NO, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione così articolato. 5.Nel primo motivo censura il vizio di violazione di legge, di motivazione e di travisamento del fatto nella parte in cui la Corte d'appello, inottemperante dell'obbligo di pervenire al ribaltamento della decisione assolutoria tramite una motivazione rafforzata, omettendo qualsiasi confronto critico con la pronuncia assolutoria, muovendo dal presupposto erroneo dell'avventa qualificazione da parte del tribunale di Oristano del contratto in oggetto quale appalto e reputando tale il rapporto giuridico intercorso tra la BA s.r.I e l'Immobiliare 67", ha fatto discendere obblighi per il ricorrente in realtà inesistenti, essendo invece intervenuto tra le due società un contratto di subappalto legittimante il ricorso al regime di inversione contabile. 6.Nel secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata in ordine al ritenuto raggiungimento della prova del ricorrere dell'elemento oggettivo del reato contestato. La Corte d'appello, nella prospettiva difensiva avrebbe omesso di valorizzare il dato, invece significativo, dell'omesso conseguimento da parte del ricorrente delle somme a titolo d'Iva, e della mancata indicazione delle corrispondenti somme nelle fatture e, o, nei documenti emessi, circostanza idonea ad escludere l'insorgenza di un relativo obbligo dichiarativo, con conseguente mancata integrazione dell'elemento oggetto del reato e dell'elemento soggettivo del reato. 7.Nel terzo motivo censura il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente focalizza l'attenzione sulla circostanza che la consumazione del reato è avvenuta a causa di una condotta tenuta dalla società "Immobiliare 67" mesi dopo l'emissione della fattura da parte della BA s.r.l. e pertanto imprevedibile dall'imputato, posto che, come precisato dalle dichiarazioni rese dal personale accertatore, se l"Immobiliare 67" avesse dichiarato e versato la somma prevista a titolo di Iva non sarebbe verificato alcun reato. 8.Nel quarto motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge avendo la decisione impugnata ipotizzato un concorso, o comunque un accordo fraudolento 4 con "Immobiliare 67" finalizzato all'evasione senza tuttavia esplicitarne in alcun modo la modalità di manifestazione o tanto meno gli elementi di prova a supporto e astraendo del tutto dal perimetro tacciato dall'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato del reato commesso in data 30/03/2013 per prescrizione maturata alla data del 30/04/2023. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. 2.1 presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui i motivi di ricorso, relativi alla prova della responsabilità penale, sono tali che un loro eventuale accoglimento avrebbe al più come conseguenza l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, le relative doglianze sono formulate in modo sufficientemente specifico, e non sono manifestamente infondate. La Corte d'Appello nel ribaltare la decisione di primo grado, non ha confutato in maniera approfondita e diffusa, come avrebbe dovuto fare, la divergente valutazione operata dal Tribunale, limitandosi a sovrapporre la propria, senza spiegare le ragioni della ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate 5 nel precedente grado di merito circa l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, e addirittura travisandone il contenuto. Coglie infatti nel segno la deduzione difensiva nella parte in cui evidenzia che i giudici d'appello hanno svolto le proprie considerazioni sul presupposto non corretto che il Tribunale avesse qualificato il contratto intercorso tra la società "Immobiliare 67" e la BA s.r.l. quale contratto di appalto;
il giudice di primo grado, infatti, evidenziando la sussistenza dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione del contratto, spendendo le argomentazioni già illustrate (cfr. par. 2 in fatto) ha sostanzialmente optato per ritenere il rapporto in oggetto un contratto di subappalto. 3.Per tali motivi, essendo decorso il termine di prescrizione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Domenico Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Udito l'avv. Stefano Gabbrielli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.BA NO è stato tratto a giudizio in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché mediante l'interposizione fittizia di un soggetto destinato a figurare quale "appaltatore" del lavoro di costruzione di un immobile destinato ad ospitare il supermercato Eurospin di Cabras, fatturando nei confronti di questi le prestazioni, in effetti rese in favore del committente Macat s.r.I., in regime di "reverse charge" ai sensi dell'articolo 17, comma 5, Penale Sent. Sez. 3 Num. 18190 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 17/01/2024 d.P.R. n. 633 del 1972, indicava nella dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2012 elementi attivi inferiori a quelli effettivi, al fine di evasione. Secondo la prospettazione accusatoria l'odierno imputato, nella sua qualità di amministratore della BA s.r.I., pur avendo avuto in appalto dalla società "Immobiliare 67" s.r.l. la costruzione di un'immobile destinato ad uso commerciale, aveva presentato al fisco la sua società quale subappaltatrice, avvalendosi, senza diritto, del sistema del reverse charge, consentito all'epoca dei fatti per il solo subappalto, sottraendosi agli obblighi di dichiarazione Iva, in funzione della sua evasione. Secondo l'impostazione difensiva la BA s.r.I., invece, aveva realizzato per conto della società Macat il punto vendita di Cabras con la consapevolezza di avere quale controparte contrattuale la società "Immobiliare 67", avendo ricevuto dalla stessa il conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere e competendo a detta società i pagamenti dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
tuttavia, al momento di chiedere l'anticipazione della somma pattuita (circa 358.000 euro) BA NO aveva presentato alla "Immobiliare 67" s.r.l. una fattura che riportava in aggiunta le somme dovute a titolo di Iva;
solo in quel frangente, dopo aver appreso dal committente di aver stipulato con lui, in sostanza, un contratto di subappalto, essendo la vera committente dell'opera la società Macat, avrebbe fatto ricorso alla pratica fiscale dell'inversione contabile. Quanto illustrato dal committente sarebbe apparso convincente alla luce della circostanza che nel contratto d'appalto intervenuto tra la società di BA NO e la "Immobiliare 67" il corrispettivo del prezzo era indicato al netto dell'Iva. All'esito di tali valutazioni, BA NO aveva quindi provveduto, in totale buona fede, ad emettere un'altra fattura in sostituzione della precedente omettendo, a differenza di quella già emessa, l'addebito dell'Iva e contenente i riferimenti di legge della inversione contabile. Allo stesso modo aveva emesso le successive quattro fatture, tutte regolarmente pagate. In sintesi, dunque, secondo la versione sostenuta dal ricorrente, egli avrebbe agito quale contraente di un subappalto prescindendo dal nomen iuris del contratto intercorso tra l'Immobiliare 67 s.r.l. e la BA, facendo, pertanto, legittimamente ricorso alla disciplina fiscale dell'inversione contabile. 2.All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato condizionato, il Tribunale di Oristano dava atto dell'esistenza di dubbi interpretativi in relazione alla corretta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra la BA s.r.l. e l'Immobiiare s.r.I., malgrado l'indicazione esplicita, in esso contenuta, di "contratto d'appalto". 2 Evidenziava che BA NO aveva realizzato l'immobile commerciale avendo quale unico referente la società Macat, vero interessato alla costruzione dell'opera; che la società "Immobiliare 67" appariva aver svolto il ruolo di intermediario tra le due società, avendo provveduto esclusivamente a dare l'incarico di costruzione al BA dell'edificio e a corrispondere le somme per i vari stati di avanzamento dei lavori. Aggiungeva, inoltre, che la somma inserita in contratto quale corrispettivo per la realizzazione dell'opera era priva di Iva "con ciò anticipando un regime fiscale diverso da quello ordinario e dedicato ai contratti di subappalto". In ogni caso, assolveva BA NO dal reato di dichiarazione infedele con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo non integrata la fattispecie di cui all'articolo 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per carenza degli elementi costitutivi del reato. Nello specifico, difettava l'elemento oggettivo poiché la BA s.r.I., nella dichiarazione contestata, non includendo l'Iva di cui al capo d'imputazione, lungi dall'aver "omesso di indicare elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo" aveva reso una dichiarazione aderente alla situazione di fatto non avendo effettivamente incassato l'imposta sul valore aggiunto indicata;
era, inoltre, altresì carente l'elemento soggettivo, poichè la BA s.r.I., non avendo ricevuto dall'"Immobiliare 67" alcuna somma a titolo di Iva, nulla avrebbe dovuto versare all'erario. 3.La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava Papa NO colpevole del reato ascrittogli. A sostegno del ribaltamento dell'esito assolutorio si affermava la natura di contratto d'appalto del rapporto intercorso tra l'"Immobiliare 67" e la BA s.r.l. risultando, secondo la Corte territoriale, tale qualificazione "chiaramente dalla volontà delle parti e come ha riconosciuto lo stesso tribunale". La BA s.r.I., non avrebbe dunque potuto ricorrere al sistema del reverse charge e avrebbe dovuto dichiarare e pagare l'Iva anche nell'ipotesi dedotta del mancato incasso essendo pacifico che il contribuente deve effettuare il versamento dell'Iva a cui è tenuto anche se non ha ricevuto dal dante causa l'importo corrispondente. La Corte territoriale ha ritenuto altresì sussistente il dolo in capo all'imputato posto che egli non avrebbe potuto invocare alcun errore di fatto o di diritto essendo ben a conoscenza della natura del contratto da se medesimo concluso con "Immobiliare 67". Si è ritenuto, inoltre, di ravvisare il fine di evasione nella scelta di ricorrere al sistema dell'inversione contabile poiché "esso comporta, se non consentito, il mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto che altrimenti vi sarebbe obbligato e difatti la BA s.r.l. non aveva versato alcunché pur essendo sorto a suo carico l'obbligazione tributaria che non era stata adempiuta neanche dall'"Immobiliare 67". 4. Avverso tale provvedimento BA NO, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione così articolato. 5.Nel primo motivo censura il vizio di violazione di legge, di motivazione e di travisamento del fatto nella parte in cui la Corte d'appello, inottemperante dell'obbligo di pervenire al ribaltamento della decisione assolutoria tramite una motivazione rafforzata, omettendo qualsiasi confronto critico con la pronuncia assolutoria, muovendo dal presupposto erroneo dell'avventa qualificazione da parte del tribunale di Oristano del contratto in oggetto quale appalto e reputando tale il rapporto giuridico intercorso tra la BA s.r.I e l'Immobiliare 67", ha fatto discendere obblighi per il ricorrente in realtà inesistenti, essendo invece intervenuto tra le due società un contratto di subappalto legittimante il ricorso al regime di inversione contabile. 6.Nel secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata in ordine al ritenuto raggiungimento della prova del ricorrere dell'elemento oggettivo del reato contestato. La Corte d'appello, nella prospettiva difensiva avrebbe omesso di valorizzare il dato, invece significativo, dell'omesso conseguimento da parte del ricorrente delle somme a titolo d'Iva, e della mancata indicazione delle corrispondenti somme nelle fatture e, o, nei documenti emessi, circostanza idonea ad escludere l'insorgenza di un relativo obbligo dichiarativo, con conseguente mancata integrazione dell'elemento oggetto del reato e dell'elemento soggettivo del reato. 7.Nel terzo motivo censura il vizio di violazione di legge e di motivazione della decisione nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente focalizza l'attenzione sulla circostanza che la consumazione del reato è avvenuta a causa di una condotta tenuta dalla società "Immobiliare 67" mesi dopo l'emissione della fattura da parte della BA s.r.l. e pertanto imprevedibile dall'imputato, posto che, come precisato dalle dichiarazioni rese dal personale accertatore, se l"Immobiliare 67" avesse dichiarato e versato la somma prevista a titolo di Iva non sarebbe verificato alcun reato. 8.Nel quarto motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge avendo la decisione impugnata ipotizzato un concorso, o comunque un accordo fraudolento 4 con "Immobiliare 67" finalizzato all'evasione senza tuttavia esplicitarne in alcun modo la modalità di manifestazione o tanto meno gli elementi di prova a supporto e astraendo del tutto dal perimetro tacciato dall'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato del reato commesso in data 30/03/2013 per prescrizione maturata alla data del 30/04/2023. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. 2.1 presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui i motivi di ricorso, relativi alla prova della responsabilità penale, sono tali che un loro eventuale accoglimento avrebbe al più come conseguenza l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, le relative doglianze sono formulate in modo sufficientemente specifico, e non sono manifestamente infondate. La Corte d'Appello nel ribaltare la decisione di primo grado, non ha confutato in maniera approfondita e diffusa, come avrebbe dovuto fare, la divergente valutazione operata dal Tribunale, limitandosi a sovrapporre la propria, senza spiegare le ragioni della ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate 5 nel precedente grado di merito circa l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, e addirittura travisandone il contenuto. Coglie infatti nel segno la deduzione difensiva nella parte in cui evidenzia che i giudici d'appello hanno svolto le proprie considerazioni sul presupposto non corretto che il Tribunale avesse qualificato il contratto intercorso tra la società "Immobiliare 67" e la BA s.r.l. quale contratto di appalto;
il giudice di primo grado, infatti, evidenziando la sussistenza dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione del contratto, spendendo le argomentazioni già illustrate (cfr. par. 2 in fatto) ha sostanzialmente optato per ritenere il rapporto in oggetto un contratto di subappalto. 3.Per tali motivi, essendo decorso il termine di prescrizione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/01/2024