Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/05/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE IL DE RO Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. DE ZI Consigliere- relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24080 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 46933, reso per l’esercizio finanziario 2020 da RI EO, in qualità di “consegnatario di beni mobili” presso il Comune di San BE del RO (AP);
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
DE ZI e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa CE RA; non comparso RI EO, che ha inviato memoria scritta.
FA
1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a
SENTENZA N.
123-2026 seguito dell’esame della documentazione depositata dal geom. EO RI, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di San BE del RO.
2. Con la relazione n. 951/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il RI ha trasmesso il conto al Comune “in data imprecisata”; l’Ente lo ha, poi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale in data 1°
luglio 2021.
Il conto reca la firma di RI EO e il visto di regolarità, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Antonio Rosati.
Il magistrato istruttore ha, poi, osservato che il conto risulta privo della relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrebbe acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s’ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti”.
La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla
“gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai
“beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.
Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996).
Esso, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente, ad avviso del magistrato istruttore, come conto giudiziale, dato che la gestione ivi ricompresa non riguarda beni mobili o materie, per i quali il RI avesse un “debito di custodia”, bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio del Servizio di pertinenza.
Infatti, il conto ricomprende: attrezzature, arredi e strumentazioni varie, in uso presso il Servizio Cimiteriale e Manutenzione Strade.
Nel conto sono indicati n. 266 beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell’inventario
(categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).
Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l’atto depositato dal RI come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi e gestiti (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n.
75/2018, Sez. Liguria, sent. n. 38/2018).
5. Il geom. RI ha depositato memoria, con la quale, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, ha chiesto che il giudizio sul conto sia dichiarato inammissibile o, comunque improcedibile, essendo egli consegnatario per mero debito di vigilanza e non di custodia dei beni in uso al Servizio di pertinenza.
6. All’odierna udienza, assente il consegnatario, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.
TT
1. Oggetto dell’odierno giudizio è il conto reso da RI EO, in qualità di “consegnatario di beni mobili“ del Comune di San BE del RO per l’esercizio finanziario 2020.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.
Inoltre, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: “I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, che, invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, va reso dai consegnatari con “debito di custodia”.
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia”
comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso
“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo all’Ufficio e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario RI un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia“ in senso tecnico, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto riguardante RI EO, consegnatario di beni mobili presso il Comune di San BE del RO, Servizio Cimiteriale e Manutenzione Strade nell’anno 2020.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
DE ZI TE IL DE RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 05/05/2026 Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)