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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2458/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati, 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12619/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2020 00065321 45 000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3878/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tributario Rgr 13252/2022 notificato ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Regione
Lazio, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07820200006532145000 domandandone alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'annullamento.
Il ricorrente si doleva per:
- inesistenza della notifica a mezzo pec eseguita da indirizzo non iscritto presso il pubblico registro;
- mancata notifica dell'atto prodromico.
Si costituivano in giudizio in primo grado sia l'Ente Impositore Regione Lazio che Agenzia Entrate-
Riscossione argomentando sulla correttezza del proprio operato.
La CGT di Roma con la sentenza appellata dichiarava il ricorso di primo grado infondato con condanna di parte ricorrente alle spese di lite, quantificate in € 500,00.
Avverso detta decisione propone appello, notificato in data 19 aprile 2024, la parte contribuente, chiedendo la riforma della sentenza unicamente rispetto al capo con cui è stata disposta la condanna alle spese di lite, dolendosi dell'erroneità della statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma in relazione all'art. 91 c.p.c. Rileva che sia l'Agenzia delle Entrate che la Regione Lazio si sono costituiti a mezzo ufficio non avvalendosi del patrocinio di un avvocato libero del foro ma di funzionari dell'ufficio e pertanto non si può definire la condanna alle spese come pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura va accolta con la conseguenza di riduzione al 20% in base dell'art. 15 comma 2-sexies del
D. Lgs. 546/1992, nel caso in cui ci si avvalga di funzionari interni.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado ridetermina in euro 325,00 la relativa condanna alle spese. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 250,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2458/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati, 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12619/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2020 00065321 45 000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3878/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tributario Rgr 13252/2022 notificato ad Agenzia Entrate Riscossione nonché alla Regione
Lazio, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07820200006532145000 domandandone alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma l'annullamento.
Il ricorrente si doleva per:
- inesistenza della notifica a mezzo pec eseguita da indirizzo non iscritto presso il pubblico registro;
- mancata notifica dell'atto prodromico.
Si costituivano in giudizio in primo grado sia l'Ente Impositore Regione Lazio che Agenzia Entrate-
Riscossione argomentando sulla correttezza del proprio operato.
La CGT di Roma con la sentenza appellata dichiarava il ricorso di primo grado infondato con condanna di parte ricorrente alle spese di lite, quantificate in € 500,00.
Avverso detta decisione propone appello, notificato in data 19 aprile 2024, la parte contribuente, chiedendo la riforma della sentenza unicamente rispetto al capo con cui è stata disposta la condanna alle spese di lite, dolendosi dell'erroneità della statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma in relazione all'art. 91 c.p.c. Rileva che sia l'Agenzia delle Entrate che la Regione Lazio si sono costituiti a mezzo ufficio non avvalendosi del patrocinio di un avvocato libero del foro ma di funzionari dell'ufficio e pertanto non si può definire la condanna alle spese come pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura va accolta con la conseguenza di riduzione al 20% in base dell'art. 15 comma 2-sexies del
D. Lgs. 546/1992, nel caso in cui ci si avvalga di funzionari interni.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado ridetermina in euro 325,00 la relativa condanna alle spese. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio del presente grado liquidate in euro 250,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.