Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 241
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica a mezzo pec

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto fondata la notifica, rigettando il ricorso.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto prodromico

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto infondato il motivo, rigettando il ricorso.

  • Accolto
    Erroneità della condanna alle spese di lite

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che la condanna alle spese di lite dovesse essere rideterminata in misura ridotta (al 20%) in base all'art. 15 comma 2-sexies del D. Lgs. 546/1992, in quanto le parti resistenti si sono avvalse di funzionari interni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 241
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 241
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo