Sentenza 21 luglio 2021
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione iscritto al n. 61987 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello n. 267, depositata il 21 novembre 2024;
promosso dal:
PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, c.f.: 80218670588, p.e.c.:
procura.generale.appelli@corteconticert.it, domiciliato, ai fini del presente atto, in Roma, Via A. Baiamonti, n. 25;
contro VA CI LO, c.f. [...], nato a BU ZI (VA), il 2 maggio 1960, residente in [...], alla Via Roma, n. 31;
VISTO il ricorso per revocazione;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell udienza del 5 novembre 2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi -; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Emanuela Rotolo; assente il convenuto.
FATTO
1. Con atto depositato il 31.5.2019, la Procura presso la Corte dei conti -
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia citava in giudizio SO Il Popolo delle Libertà , e AL CI LO, presidente del medesimo gruppo consiliare, per sentirli condannare al risarcimento del danno di euro 1.800,00, oltre accessori, ,
2009.
In particolare, la Procura territoriale chiedeva al giudice di prime cure di:
IN VIA PRINCIPALE:
ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -
Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile per quanto concerne il Presidente del gruppo VA CI LO, e a titolo di responsabilità amministrativa con dolo contrattuale per quanto concerne il consigliere RO NI, o alla diversa somma anche IN SUBORDINE:
ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -
Consiglio Regionale, entrambi a titolo di responsabilità amministrativa dolosa, o alla diversa somma anche giudizio.
IN ULTERIORE SUBORDINE:
ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -
Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile o comunque di responsabilità amministrativa dolosa per quanto concerne il Presidente del gruppo VA CI LO, e di responsabilità amministrativa gravemente colposa connotata da obbligo di integrale restituzione per quanto concerne il consigliere RO NI, o alla div
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
condannare il convenuto RO NI, consigliere regionale, al della Regione Lombardia-Consiglio Regionale, in via principale, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa connotata da obbligo di integrale restituzione, e in via sussidiaria il Presidente del gruppo VA CI LO per la quota di danno ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa, o alla diversa IN ESTREMO SUBORDINE:
condannare gli odierni convenuti al risarcimento del danno pari ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia - Consiglio Regionale, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa, in via parziaria, per la quota di danno ritenuta di giustizia dal Collegio, o alla ulteriori circostanze e che comunque lo stesso deve essere incrementato di rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Questa Procura si riserva espressamente di vagliare la posizione di soggetti ID e/o i funzionari del Consiglio regionale, quali eventuali concorrenti alla produzione del danno ulteriori valutazioni con riferimento a siffatte posizioni.
2. Con istanza ai sensi dell'art.130 del d.lgs. n.174/2016, depositata in data 10.03.2020, contestualmente alla costituzione in giudizio, SO procedimento, a fronte del pagamento di un importo pari ad euro 750,00.
Su parere concorde della Procura, la Sezione territoriale, con decreto emesso , in data 31 gennaio 2021, accoglieva la richiesta di rito abbreviato e, successivamente, con la sentenza n. 129 del 19 aprile 2021, definiva il giudizio nei confronti del consigliere; mentre, il giudizio proseguiva nei confronti del presidente del gruppo.
3. Con la sentenza n. 234 del 21 luglio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia accoglieva parzialmente la domanda della Procura, condannando LO AL CI al pagamento, in favore della Regione Lombardia Consiglio regionale, di euro 525,00, oltre accessori.
In particolare, il primo giudice, considerato non spettante il rimborso di euro 1.800,00, ottenuto dal SO per la spesa di ristorazione, riteneva la responsabilità, a titolo di colpa grave, del ridetto presidente del gruppo, in capo al quale, la normativa regionale (artt. 4, 6 e 7 della l.r. n. 17 del 1992 e artt. 6, 7 e 9 del regolamento delle spese dei gruppi consiliari) poneva oneri gestionali e di controllo soprattutto sul rendiconto delle spese del gruppo, che redigeva e approvava.
In ordine alla quantificazione del danno, il primo giudice, sottratta la somma di euro 750,00, già corrisposta dal SO in sede di rito abbreviato, riteneva ID del Consiglio regionale e, pertanto, del residuo danno di euro 1.050,00, ascriveva alla responsabilità del presidente del gruppo soltanto il 50%, pari ad euro 525,00.
4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la Procura regionale Error in iudicando: la Sentenza ha erroneamente riconosciuto il contributo concausale di terzi non evocati in giudizio. Conseguente erronea quantificazione del danno imputato ID nella produzione del danno.
Secondo la Procura appellante, la normativa di riferimento attribuirebbe al , al gruppo, di ulteriori risorse, in caso di irregolarità, e non poteri recuperatori e riparatori del danno accertato e, pertanto, ad esso, non può essere attribuita una In tal senso, si era espressa la giurisprudenza della Corte dei conti ed in particolare, la Sezione Seconda Giurisdizionale sentenza n. 207 del 2021.
La Procura, poi, censurava la sentenza impugnata, sotto altro profilo, per il difetto di motivazione sulla rilevanza concausale della condotta omissiva ID. Secondo in ordine sia alle specifiche condotte doverose che avrebbero eliso il danno, sia alla correlata incidenza causale che tali condotte, se poste in essere, avrebbero avuto nella prevenzione o mitigazione del danno. Tale onere motivazionale era tamento incidenter tantum ex art. 83, comma 2, c.g.c. della responsabilità del terzo; tanto più se si considera che, con la propria scelta contumaciale, il convenuto ha abdicato della rilevanza concausale della condotta del terzoUfficio di ID, il che imponeva un onere motivazionale ancora più rafforzato.
esige che questi sia identificato come persona fisica, non come ente, essendo la decurtazione del danno ex art. 83, comma 2, c.g.c. conseguente ad un vero e proprio accertamento seppure incidentale della responsabilità della persona fisica e non ad una riduzione del danno accertato ex art. 52 r.d.
1214/1934 per convenuto.
La connotazione dolosa della condotta si evincerebbe dalla circostanza che il rimborso era attinente ad una spesa illegittima ex se, perché disancorata dalla finalità del gruppo: sussistevano, quindi, la coscienza e volontà sia della condotta (id est: illiceità della spesa),
sarebbe scaturito anche in capo a chi ha liquidato la spesa, nonostante la palese insufficienza documentale.
c.g.c. Devoluzione al rispetto alla questione di costituzionalità. Conseguente riforma del capo della Sentenza a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Procura chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale relazione agli articoli 3, 24 e 113, 24 e 111, 81, 76, già sollevata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza/ordinanza n. 158 del 2021, in relazione agli articoli 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione.
La Procura regionale appellante, pertanto, in conclusione, rassegnava le seguenti conclusioni:
che la Sezione giurisdizionale centrale di appello adìta, in accoglimento del presente gravame, Voglia:
1. In via pregiudiziale:
ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di cui al d.lgs. per violazione degli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost. per i motivi svolti in narrativa, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost.
ed ex art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 88, disponendo la sospensione del presente relativo
giudizio di legittimità.
2. Nel merito:
anche in applicazione del cd. criterio della ragione più liquida, riformare per della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, al pagamento in favore della Regione Lombardia-Consiglio regionale rivalutazione e interessi sino al saldo.
3. In ogni caso:
- con interessi, rivalutazione e spese di lite.
Ex art. 195 c.g.c. si reiterano e ripropongono le eccezioni e deduzioni svolte in atti dalla Procura nel giudizio di primo grado - anche se assorbite dalle statuizioni favorevoli alla Procura - rispetto ai capi della sentenza che hanno accolto la domanda attorea; nella denegata ipotesi di loro impugnazione ad di ulteriore appello incidentale (c.d. tardivo).
5. Con la sentenza n. 267, depositata il 21 novembre 2024, la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello dichiarava giurisdizionale regionale per la Lombardia avverso la sentenza della ridetta Sezione territoriale n. 234 del 2021.
Secondo il ,
fissazione udienza a cura della Procura regionale per la Lombardia al sig.
AL CI LO è avvenuta per compiuta giacenza.
Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio:
«in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente di ricevimento della resso
tal fine sufficiente la prova medesima».
di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente Poiché agli atti del fascicolo non è stata depositata e né in udienza non è stata prodotta dalla Procura Generale la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
sia del decreto di proposto dalla Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia sentenza n.
234/2021, passata in giudicato.
6. Avverso la predetta sentenza, proponeva ricorso per revocazione la Procura generale Revocazione ai sensi contabile) - errore di fatto - svista sul fatto probatorio - decisione fondata causa. per avere erroneamente ritenuto la mancanza e del decreto di fissazione La Procura generale - richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 5 marzo 2024, n. 5792, in ordine
" - evidenziava che, nel caso in discussione, il g giudizio, della cartolina di ricevimento quale prova del perfezionamento della e, pertanto, la sentenza impugnabile con il rimedio della revocazione, ex art. 202, comma 1, lett. f),
c.g.c.
La Procura generale evidenziava che «Come risulta dal sistema GiuDiCo e come rappresentato in udienza dal Pubblico Ministero, nel fascicolo del giudizio di secondo grado sono versate le cartoline di ricevimento delle Risulta, infatti, acquisita a sistema, in data 22 febbraio 2022, la nota prot.
1013 del 21 febbraio 2022, con la quale la Procura regionale Lombardia ha trasmesso alla Procura generale copia, munita di attestazione di conformità Procuratore regionale a AL CI. La cartolina, nella quale è riportato il numero di raccomandata 668706390067, reca il timbro: atto non ritirato nel termine di dieci giorni, accompagnato dalla data 23 novembre 2021.
UNEP Torino del decreto f.u. nei confronti di VA CI LO (art. 140 c.p.c.-
riportato il numero di raccomandata 668715338517, reca la dicitura: atto ancora giacente in ufficio, accompagnato dalla data 16 aprile 2024.
Le superiori circostanze sono state confermate anche nelle due distinte note di formale richiesta della Procura generale, ha precisato, quanto alla notifica 4/11/2021 con cronologico 236 ed è stato notificato ai seguenti destinatari:
1. VA CI LO mediante accesso in data 5/11/2021 dal funzionario giudiziario MOLINO SARAH e notifica ai 5/11/2021 e spedizione avviso in data 8/11/2021, n. racc.
come da verifica eseguita sul registro Modello A/6 Anno 2021 con restituzione Quanto alla notifica del decreto di fissazione udienza, la dichiarazione è del seguente tenore:
19/03/2024 con cronologico 63 ed è stato notificato ai seguenti destinatari:
1. VA CI LO mediante accesso in data 26/03/2024 dal funzionario giudiziario MOLINO SARAH e notifica 26/03/2024 e spedizione avviso in data 28/03/2024, n. racc.
come da verifica eseguita sul registro Modello A/6 Anno 2024 con restituzione Le risultanze degli atti processuali, pertanto, non collimano con la decisione alla quale è pervenuto il Collegio, che ha posto a fondamento della ricevimento della stessa
di un documento probatorio e che consente di accedere al rimedio della revocazione per errore di fatto».
incontestabile il fatto che tale erronea percezione sia stata decisiva, tenuto conto del fatto che proprio dalla presupposta mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La svista sarebbe, inoltre, agevolmente rilevabile dal mero riscontro degli atti processuali versati nel fascicolo istruttorio, tra i quali risultano depositate anche le prove delle notifiche.
avverso la sentenza n. 234/2021 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia.
7. All udienza del 5 novembre 2025, assente la parte convenuta, la Procura ribadiva le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di AL CI LO, che, nonostante sia stato correttamente evocato nel giudizio di revocazione, non si è costituito.
2. L art. 202 c.g.c., per quel che rileva in questa sede, dispone che . Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell uno quanto nell altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
.
La revocazione, quindi, non rappresenta un generico strumento giudiziale per addivenire ad un riesame della controversia, ma costituisce un rimedio per situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della decisione del giudice, per specifiche anomalie tassativamente indicate dal legislatore.
In conformità con la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn.
30052 e 29786 del 2024del 2024; nn. 25871, 25865 del 2023) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 8654 del 2024; n. 8265 del 2023), perché l errore di fatto sia rilevante in sede di revocazione, occorre che:
a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale (Cass. n.
29786 del 2024);
b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi senso-percettiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;
c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (Cass. n. 30052 del 2024);
d) concreti un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l erronea presupposizione e il decisum (cfr.
Cons. Stato, n. 1610 del 2017).
Ne discende che l errore di fatto revocatorio è configurabile nell attività preliminare del Giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento (Cass. n. 30626 del 28.11.2024).
Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto o anche solo incompleto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21)
apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita:
tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo, semmai, ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall ordinamento.
In buona sostanza, l errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del Giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).
Esso, pertanto, non deve confondersi con l errore che coinvolge l attività valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell abbaglio (Cons. Stato, n. 1571 del 2017).
Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. III App., sent. n. 528 del 2023; Sez. I App., sent. n. 456 del 2023; Sez. II App.,
sent. n. 284 del 2023), l errore di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a supporre l esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile.
A tale stregua, rimane esclusa dall area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto
(Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del 2021; Cass. SS.UU., n. 30996 del 27.12.2017; Corte dei conti, Sez. I App., n.
456 del 2023; Sez. II App., n. 284 e n. 121 del 2023).
Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello l errore di diritto, sostanziale o processuale, e l errore di giudizio o di valutazione (Cass. SS.UU., n. 8984 dell 11.4.2018; id. n. 6669/2015, id. n.
321/2015; Corte dei conti, Sez. III App., sentt. n. 368 e n. 357 del 2023).
3. Tanto premesso, il ricorso per revocazione risulta ammissibile, considerato che, nel caso, viene dedotta una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo indiscutibile, quale la presenza, in atti, delle cartoline di ricevimento comprovanti il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi
; svista che ha determinato la dichiarazione di In effetti, risultano depositate in atti le cartoline comprovanti il corretto 4. In fase rescindente, pertanto, va accolto il ricorso per revocazione e,
(si veda Sez. II App., sent. n. 363 del 2022) la sentenza n. 267 del 2024 della Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello.
5. Quanto alla fase rescissoria, per la decisione, potrà utilmente farsi applicazione del principio della ragione più liquida.
Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni - prima c. 2, c.g.c. -, ordinariamente il giudice decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte d causa.
Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez.
ha da tempo ha
«scala» delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo
operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profil trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia ed in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella giustizia attuazione del c.g.c.
Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n.
26214 del 2022; n. 363 del 2019).
valorizzata la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (Cass. n.
33195 del 2022; n. 29927 del 2021).
impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.
E tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata, ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza
(SS.UU. Cass. n. 29 del 2016).
la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente
-
giuridico, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza logica di trattazione e decisione (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).
rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.
Ha, infatti, ribadito la Corte di Cassazione (Cass. n. 4130 del 2024) che il che, per loro natura e contenuto, meritano logicamente e giuridicamente precedenza di trattazione;
giuridico.
in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum
(Cass., n. 30507 del 2023).
I principi innanzi esposti consentono di prescindere dal prioritario esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura (e - peraltro -
già risolta dalla Consulta con la sent. n. 203 del 2022) e di affrontare i motivi di appello afferenti al merito del giudizio.
6. Il ricorso, che richiama l appello della Procura territoriale, va parzialmente accolto.
del contributo concausale ID, non evocato in giudizio, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dallo specifico precedente di cui alla sentenza n. 15 del 2024, della Corte dei conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello (peraltro, confermativa di precedente giurisprudenza), resa nei confronti del medesimo appellato, per analoga fattispecie relativa alle medesime annualità, ma per spese sostenute da diverso consigliere.
In particolare, non è attribuibile «alcuna quota di danno ai componenti ID, in quanto ex lege sono chiamati a svolgere un Si richiama al riguardo testualmente quanto condivisibilmente affermato, formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che una spesa illegittima o illecita in legittima e lecita in ragione confluiscono quelli dei gruppi consiliari, poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione Sez. n. 65/2017). Le citate disposizioni della l.r. n. 17/1992, segnatamente accertate irregolarità, misure che andavano dalla sospensione recupero mediante trattenuta di quanto illegittimamente speso, ma è di tutta di ID successivo a quello in cui si erano verificate le irregolarità. In conclusione, la diacronicità temporale esistente tra la condotta imputabile al consigliere regionale e al capo gruppo, già idonea di per sé a produrre un danno concreto
ID
terminis, n. 24/2019, n.207/2021).» (Sez. II App., sent. n. 15 del 2024).
Sempre sulla base della citata giurisprudenza, non può trovare, invece, accoglimento la parte del primo motivo di appello che auspica la riforma della sentenza di prime cure in punto di elemento soggettivo.
Anche nel caso di specie, infatti, non può ritenersi sufficientemente comprovata la connotazione dolosa della condotta, rinvenibile solo ove sussista la consapevole e intenzionale violazione di obblighi e doveri scaturenti dal rapporto di impiego o di servizio con la p.a.
In applicazione dei canoni ermeneutici fissati dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte in ordine alla nozione c.d. risulta, invece, pienamente comprovato il connotato della grave colpevolezza.
Più in particolare, per quanto anche di recente ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. App Sicilia, n. 27 del 2023), la nozione di colpa grave è stata originariamente elaborata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/a del 21 maggio 1998, che la qualificano come ...)
servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio Il giudice, quindi, tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (Sez. III App. n. 248 del 2019; Sez. II App., n. 637 del 2015).
Sulla base di tale doppia valutazione, devono, quindi, essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di ex ante concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza
(Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).
In proposito, poi, pare utile richiamare la consolidata giurisprudenza di questa ex multis, sent. n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione (ex multis, sentenza n.
16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.
Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento al bonus pater familias, al parametro condicionis, ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività.
Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto lo, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).
Definito in tal modo il parametro di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto e con una valutazione ex ante, rispetto alla condotta concretamente realizzata, secondo il noto criterio della 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015; Sez. III App., nn. 155 del 2019;
7 del 2021, nonché, da ultimo, Sez. app. Sicilia n. 20 del 2023).
, si evincono plurimi profili che sono idonei ad indurre a ritenere la sussistenza di un comportamento gravemente colposo d .
Ciò, in considerazione della deprecabile negligenza ed inescusabile superficialità della condotta tenuta dal nel consentire il rimborso di una spesa in assenza di idonea documentazione atta a comprovare della stessa agli scopi istituzionali del gruppo; spesa che ha leso legittimo delle risorse pubbliche.
Pertanto, in linea con la richiamata giurisprudenza, nel caso, è dato ravvisare il mancato uso della diligenza minima, che ci si poteva attendere dal presidente del gruppo consiliare; circostanza atta ad integrare la colpa grave, ma non sufficiente a dimostrare quella coscienza e volontà del comportamento il comportamento doloso (Sez. II App., sent. n.198 del 2019).
7. In conclusione, pertanto:
- escluso il concorso causale del terzo non evocato in giudizio, nella produzione del danno contestato;
- non essendo configurabile, in assenza di dolo, una responsabilità solidale del presidente del gruppo consiliare con il consigliere che ha sostenuto la spesa;
- risultando, peraltro, già risarcito dal consigliere SO la quota di danno di euro 750,00;
- , in base ad una valutazione equitativa, la metà del complessivo danno contestato dalla Procura territoriale, ammontante ad euro 1.800,00, pari ad euro 900,00, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
proposto dalla Procura territoriale, condanna AL CI LO al risarcimento del danno di complessivi euro 900,00 in favore della Regione Lombardia Consiglio regionale.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da nota della segreteria, in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di AL CI LO;
- in fase rescindente, accoglie il ricorso per la revocazione della sentenza n.
267 del 21 novembre 2024, resa dalla Corte dei conti Sezione Terza , la annulla;
- in fase rescissoria, accoglie parzialmente territoriale avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n. effetto, condanna AL CI LO al risarcimento del danno di complessivi euro 900,00 in favore della Regione Lombardia Consiglio regionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come da nota della segreteria, in euro 176,00 (centosettantasei/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppina Maio f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente