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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8686/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Podgora, 4, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Fotia, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 14.10.2024 e, conseguentemente, condannare cod. fisc. / Controparte_1
P.IVA , in persona dell'A.U. Romano Maria nonché legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Giordano Umberto 2 –, a corrispondere al sig. ai sensi dell'art. 8 della Parte_1 legge 604/1966 così come sostituita dall'art. 2 della legge 108/1990, un indennizzo commisurato a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari al tallone di € 2. 491 67 e, dunque, un indennizzo complessivo pari a € 14.950,02, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
1 2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del al pagamento delle Pt_1 differenze retributive emerse durante tutto il rapporto di lavoro e per l'effetto condannare al pagamento della somma lorda di Controparte_1 euro 15.257,33 o della diversa somma mag giore o minore ritenuta di giustizia;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla in Controparte_1 data 10 gennaio 2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mansioni di Impiegato termotecnico, liv. C3, CCNL Industria metalmeccanici, retribuzione di € 2.300,00 netti al mese (doc. 2 fasc. ric.). Il ricorrente, durante il rapporto di lavoro, non aveva mai ricevuto le buste paga, eccezion fatta per quella relativa alle spettanze di fine rapporto diverse dal TFR. non aveva quasi mai ricevuto la retribuzione contrattualmente Parte_1 prevista, ma solo degli acconti/anticipi (doc. 3 fasc. ric.). Il 21 ottobre 2024, aveva ricevuto a mezzo raccomandata, la Parte_1 comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 4 fasc. ric.). Il lavorartore, oltre a non ricevere il TFR e le altre spettanze di fine rapporto, non aveva neanche ricevuto la retribuzione concordata contrattualmente in modo corretto. Per il TFR e le spettanze di fine rapporto era stato notificato titolo e precetto ma ad oggi la somma non era stata ancora corrisposta (doc. 6 fasc. ric.). aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo Parte_1 oggettivo ed aveva inviato richiesta di convocazione ex art. 410 cpc e artt. 31 e 32 L. 183/2010, senza esito. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la parte convenuta Controparte_1 che veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
2 Quanto alle differenze retributive, come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Il lavoratore è sprovvisto delle buste paga, ma produce il contratto (doc. 2 fasc. ric.) che indica la data di decorso del rapporto (10 gennaio 2022; 12 gennaio 2022 secondo l'estratto conto previdenziale: doc. 9 fasc. ric.) e la lista dei bonifici ricevuti (doc. e fasc. ric.), che indicano pervalentemente acconti (per lo più di € 1000,00) su una retribuzione mensile netta concordata di € 2.300,00 risultanti dal titolo. I calcoli delle sole differenze retributive (al netto del TFR già azionato separatamente), ammontano a lordi € 15.257,33 (doc. 5 fasc. ric.) e vanno riconosciuti.
2. Il 14 ottobre 2024 (ed effetto dal 21 ottobre 2024: doc. 9 fasc. ric.), viene licenziato con una missiva del seguente tenore: “Siamo Parte_1 veramente spiacenti di doverLe comunicare la risoluzione del Suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato, determinato da un drastico calo di lavoro e carenza di liquidità. Nel pregarLa di voler ritirare la Sua documentazione di lavoro, Le comunichiamo che le competenze maturate Le saranno con la retribuzione del mese di settembre 2024, nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio Paghe” (doc. 4 fasc. ric.). Come è noto, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
3 c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage). Nella specie di causa, la società convenuta, avendo scelto di disertare il giudizio, nulla prova a proposito della riduzione dell'attività lavorativa indicata nell'atto di licenziamento. Pertanto, la domanda del lavoratore va accolta e, in considerazione della durata medio-breve del rapporto di lavoro (tre anni e nove mesi) l'indennità potrà essere pari, ex art. 3, primo comma, D.Lgs 23/2015, a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, calcolata questa in lordi € 2.491,67, per complessivi lordi € 9.966,68.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in €
4.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 14.10.2024 e, conseguentemente, condanna Controparte_1
a corrispondere al sig. la somma pari a € 9.966,68;
[...] Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto del al pagamento delle differenze Pt_1 retributive emerse durante tutto il rapporto di lavoro e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di € 15.257,33 con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Maria Fotia, antistataria, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Podgora, 4, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Fotia, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 14.10.2024 e, conseguentemente, condannare cod. fisc. / Controparte_1
P.IVA , in persona dell'A.U. Romano Maria nonché legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Giordano Umberto 2 –, a corrispondere al sig. ai sensi dell'art. 8 della Parte_1 legge 604/1966 così come sostituita dall'art. 2 della legge 108/1990, un indennizzo commisurato a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari al tallone di € 2. 491 67 e, dunque, un indennizzo complessivo pari a € 14.950,02, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
1 2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del al pagamento delle Pt_1 differenze retributive emerse durante tutto il rapporto di lavoro e per l'effetto condannare al pagamento della somma lorda di Controparte_1 euro 15.257,33 o della diversa somma mag giore o minore ritenuta di giustizia;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 luglio 2025, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla in Controparte_1 data 10 gennaio 2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mansioni di Impiegato termotecnico, liv. C3, CCNL Industria metalmeccanici, retribuzione di € 2.300,00 netti al mese (doc. 2 fasc. ric.). Il ricorrente, durante il rapporto di lavoro, non aveva mai ricevuto le buste paga, eccezion fatta per quella relativa alle spettanze di fine rapporto diverse dal TFR. non aveva quasi mai ricevuto la retribuzione contrattualmente Parte_1 prevista, ma solo degli acconti/anticipi (doc. 3 fasc. ric.). Il 21 ottobre 2024, aveva ricevuto a mezzo raccomandata, la Parte_1 comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 4 fasc. ric.). Il lavorartore, oltre a non ricevere il TFR e le altre spettanze di fine rapporto, non aveva neanche ricevuto la retribuzione concordata contrattualmente in modo corretto. Per il TFR e le spettanze di fine rapporto era stato notificato titolo e precetto ma ad oggi la somma non era stata ancora corrisposta (doc. 6 fasc. ric.). aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo Parte_1 oggettivo ed aveva inviato richiesta di convocazione ex art. 410 cpc e artt. 31 e 32 L. 183/2010, senza esito. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la parte convenuta Controparte_1 che veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
2 Quanto alle differenze retributive, come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Il lavoratore è sprovvisto delle buste paga, ma produce il contratto (doc. 2 fasc. ric.) che indica la data di decorso del rapporto (10 gennaio 2022; 12 gennaio 2022 secondo l'estratto conto previdenziale: doc. 9 fasc. ric.) e la lista dei bonifici ricevuti (doc. e fasc. ric.), che indicano pervalentemente acconti (per lo più di € 1000,00) su una retribuzione mensile netta concordata di € 2.300,00 risultanti dal titolo. I calcoli delle sole differenze retributive (al netto del TFR già azionato separatamente), ammontano a lordi € 15.257,33 (doc. 5 fasc. ric.) e vanno riconosciuti.
2. Il 14 ottobre 2024 (ed effetto dal 21 ottobre 2024: doc. 9 fasc. ric.), viene licenziato con una missiva del seguente tenore: “Siamo Parte_1 veramente spiacenti di doverLe comunicare la risoluzione del Suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato, determinato da un drastico calo di lavoro e carenza di liquidità. Nel pregarLa di voler ritirare la Sua documentazione di lavoro, Le comunichiamo che le competenze maturate Le saranno con la retribuzione del mese di settembre 2024, nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio Paghe” (doc. 4 fasc. ric.). Come è noto, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
3 c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage). Nella specie di causa, la società convenuta, avendo scelto di disertare il giudizio, nulla prova a proposito della riduzione dell'attività lavorativa indicata nell'atto di licenziamento. Pertanto, la domanda del lavoratore va accolta e, in considerazione della durata medio-breve del rapporto di lavoro (tre anni e nove mesi) l'indennità potrà essere pari, ex art. 3, primo comma, D.Lgs 23/2015, a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, calcolata questa in lordi € 2.491,67, per complessivi lordi € 9.966,68.
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in €
4.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 14.10.2024 e, conseguentemente, condanna Controparte_1
a corrispondere al sig. la somma pari a € 9.966,68;
[...] Parte_1
2) accerta e dichiara il diritto del al pagamento delle differenze Pt_1 retributive emerse durante tutto il rapporto di lavoro e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di € 15.257,33 con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Maria Fotia, antistataria, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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