Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3161
CS
Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omesso esame dei vizi del procedimento

    La Corte d'Appello rileva che il TAR non si è occupato dei vizi del procedimento denunciati col primo motivo di ricorso, nemmeno al fine di affermarne l'assorbimento, e pertanto esamina tali doglianze in appello.

  • Accolto
    Violazione del legittimo affidamento e delle garanzie partecipative

    La Corte d'Appello rileva che l'amministrazione non ha comunicato i motivi ostativi relativi al vincolo paesaggistico e non ha reso nota alla società il parere regionale, ingenerando un legittimo affidamento sulla non necessità dell'autorizzazione paesaggistica e violando le garanzie partecipative.

  • Accolto
    Illegittimità della conclusione negativa della conferenza di servizi

    La Corte d'Appello ritiene che la conferenza di servizi non avrebbe potuto concludersi con un rigetto della domanda, data la violazione delle garanzie partecipative e la possibilità di superare il dissenso regionale.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento

    La Corte d'Appello ritiene fondata la censura di illegittimità derivata, dato che le violazioni procedurali riscontrate nel provvedimento di chiusura della conferenza di servizi comportano l'illegittimità anche della nota di intimazione.

  • Accolto
    Travisamento del presupposto e eccesso di potere

    La Corte d'Appello ritiene fondate le censure di travisamento del presupposto, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, e carenza di istruttoria e motivazione, evidenziando l'irrealizzabilità materiale del progetto e la contraddittorietà tra il diniego del rinnovo e l'intimazione ad eseguire il recupero.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento

    La Corte d'Appello ritiene fondata la censura di illegittimità derivata, dato che la nota di sollecito è atto meramente confermativo del precedente provvedimento illegittimo.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    La Corte d'Appello rileva la violazione del contraddittorio procedimentale, imputabile a RO TA, per non aver trasmesso alla società le comunicazioni ricevute dal Consorzio e dalla Città Metropolitana e per non aver convocato la riunione sincrona.

  • Accolto
    Mancato rispetto del termine perentorio

    La Corte d'Appello rileva che il Consorzio e la Città Metropolitana non hanno rispettato il termine perentorio assegnato, e che RO TA ha illegittimamente considerato le loro richieste.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per mancata specificazione della documentazione necessaria

    La Corte d'Appello ritiene che il provvedimento sia viziato per non aver motivato in ordine alla necessità di specifica documentazione e per non essersi pronunciato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3161
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3161
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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