Rigetto
Sentenza 18 agosto 2020
Parere sospensivo 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 11/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00188/2025 e data 11/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01033/2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da NI CI, contro Comune di Minturno, e nei confronti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avverso il provvedimento n. 43/2020 recante ordinanza demolizione opere abusive;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 038347 in data 19/09/2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;
1. Il sig. NI CI ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n.43 del 30.4.2020, emessa dal Comune di Minturno (LT) – Ufficio Tecnico – e notificata al ricorrente in data 7 maggio 2020, relativa alla demolizione di opere abusive consistenti:
- nella realizzazione al piano terra “di un ampliamento non autorizzato sul lato ovest, mediante chiusura della scala prevista aperta sul lato sud, mediante chiusura del portico e sul lato est mediante l’ampliamento sul marciapiede esterno, il tutto per una superficie di mq. 77 circa ed una volumetria di mc. 216,05” ;
- nella realizzazione al piano primo “di un ampliamento non autorizzato sul lato ovest, mediante la chiusura del portico-veranda e sul lato est mediante l’ampliamento esterno, il tutto per una superficie di mq. 88,20 e una volumetria di mc. 264,51” ;
- nella realizzazione, sempre al piano primo, “di un balcone di circa mq. 10,40 sul lato est in progetto previsto in demolizione sul grafico progettuale ed un ampliamento del balcone sul lato sud di circa mq. 30” .
2. Il ricorrente, che ha anche presentato istanza di sospensiva in considerazione del fatto che l’abbattimento delle opere, con particolare riferimento al balcone di circa 10 mq, potrebbe compromettere la stabilità dell’immobile tenuto conto che, la demolizione del medesimo inciderebbe sulla struttura di cemento armato a base dell’intero edificio, ha formulato, nel merito, le seguenti censure:
Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 21 septies della Legge N. 241/1990. Difetto di motivazione, violazione di legge e nullità dell'atto amministrativo. Eccesso di potere: eccepisce una motivazione deficitaria del provvedimento, comunque tale da poter essere considerata inidonea ad assolvere la funzione ex art. 3, L. n. 241/1990, tanto più alla luce del tempo intercorso tra il primo accertamento, contestato nel 1996 per le stesse ragioni al precedente proprietario e mai eseguito, e l’odierna impugnata ordinanza, idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento dell’acquirente. Viene contestata altresì la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 octies della L. 241/1990 per illegittimità comunitaria: deduce che non sarebbe stato effettuato il doveroso bilanciamento tra il diritto all’abitazione, ex art. 8 C.E.D.U., e l’interesse al ripristino della legalità edilizia.
3. Il Ministero, nella relazione depositata il 19 settembre 2024, ha preliminarmente eccepito che il ricorso è stato presentato tardivamente in quanto l’ordinanza n. 43 del 30.04.2020 oggetto di gravame è stata notificata all’interessato il 7 maggio 2020 mentre il ricorso è stato notificato al predetto Comune il 7 settembre 2020, quindi oltre il termine dei 120 giorni stabilito dall’articolo 9 del D.P.R. n. 1199/1971.
3.1. Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto, ritenendo infondati i motivi di ricorso.
4. Il ricorrente ha prodotto in data 5 settembre 2024 una nota aggiuntiva con cui ha osservato che il ritardo sarebbe sanato poiché, a mente della specifica normativa adottata in relazione all’emergenza Covid-19, in particolare in base all’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 convertito, con modifiche, dalla L. n. 27 del 2020 e dall’articolo 37, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito, con modifiche, dalla L. n. 40 del 2020, i termini sarebbero sospesi.
Il comma 1 della L. n. 40/2020 recita: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento” .
5.La Sezione ritiene vada disattesa l’eccezione di tardività essendo stata l’ordinanza notificata all’interessato il 7 maggio 2020, e cioè in una data ricompresa nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020.
5.1. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito e deve essere quindi respinto.
Acclarata l’abusività delle opere realizzate, peraltro non contestata dal ricorrente, va richiamata –quanto al dedotto vizio motivazionale- la costante e consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui, “in caso di abusi edilizi, sotto l'aspetto repressivo, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (conseguente, peraltro, alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 9, Consiglio di Stato, Sez. II, 17/10/2023, n. 167, Consiglio di Stato, Sez. VI , 11/06/2021, n. 4534).
Quanto alla dedotta violazione dell’incolpevole affidamento ingenerato dal tempo decorso, va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui “…la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene…Va, altresì, rimarcato che l’unica esimente della colpa del proprietario è la sua estraneità alla commissione dell’abuso edilizio, ovvero che, una volta a conoscenza dei fatti, si sia adoperato per impedirlo con tutti gli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione.” (sul punto vedasi Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16)
Va richiamato, inoltre, il principio sancito da questo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9 laddove è stato affermato che “il carattere reale della misura ripristinatoria della demolizione e la sua precipua finalizzazione al ripristino di valori di primario rilievo non si pongono in modo peculiare nelle ipotesi in cui il proprietario non sia responsabile dell’abuso. Non può infatti ritenersi che, ferma restando la doverosità della misura ripristinatoria, la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario imponga all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale […] in definitiva l’Adunanza plenaria ritiene di confermare l’orientamento secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato».
Con riferimento, poi, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, va ribadito il principio secondo cui “l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21 – octies L. 7 agosto 1990, n. 241” (Cons. Stato, Sez. II n. 3212 in data 8 aprile 2024, n. 9715 del 2022; id. n. 755 del 2023).
Nella vicenda in esame, in ogni caso, una più intensa partecipazione procedimentale del ricorrente non avrebbe potuto orientare diversamente l’esercizio del potere, stante l’infondatezza nel merito delle critiche prospettate negli atti difensivi.
7. Infine, quanto alla dedotta mancata ponderazione, nel bilanciamento degli interessi, tra il diritto all’abitazione, ex art. 8 C.E.D.U. e l’interesse al ripristino della legalità edilizia, deve escludersi che nell’ambito del procedimento sanzionatorio di abusi edilizi (ed anche in sede di ordine di demolizione) possa trovare ingresso la valutazione di interessi privati (nel caso in specie il diritto all’abitazione) contrapposti all’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, n. 1254 in data 6 febbraio 2023) ha osservato che, “in sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza europea, … SS… come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, VA e ZO c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, IN c. Lituania, - già richiamate nella pronuncia del Tar qui appellata - considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, sia la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, sia i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, … SS … le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione quale sanzione applicabile rispetto all’illecito edilizio e in considerazione delle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia … SS … attengono alla diversa fase dell’esecuzione di detto provvedimento, condizionando l’attività dell’amministrazione competente ad eseguire l’ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l’impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse” .
8. Per i motivi esposti il ricorso deve essere considerato infondato e, con assorbimento della richiesta cautelare, va quindi respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas