Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2020, proposto da
L.E.S.A.C. s.a.s. di BE AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cosimo Montinaro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce via Imbriani n. 24, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lequile, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Candido Renna, con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Nardò, via Segni n. 4, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 0012933 del 24.10.2020, resa dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile, con la quale è stata negativamente definita l’istanza edilizia presentata dalla ricorrente in data 30.01.2020;
-- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile, che con i provvedimenti di cui al punto precedente si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lequile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI FF;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in Segreteria il 23 dicembre 2020, la L.E.S.A.C. s.a.s. di BE AN & C. (di seguito, per brevità, solo ES), ha domandato l’annullamento della nota prot. n. 12933 del 24 ottobre 2020 “ con la quale è stata negativamente definita l’istanza edilizia presentata dalla ricorrente in data 30 gennaio 2020 ”.
In questa istanza ES aveva chiesto il rilascio di certificati di agibilità già richiesti con istanze del 2009 e del 2010 sulle quali, secondo il ricorrente, era intervenuto il silenzio assenso.
Il Comune ha riscontrato le istanze con la nota impugnata, ove si legge che: “ si comunica che la questione è già definita con note inviate riguardanti richiesta di documentazione integrativa per ogni lotto di cui al seguente elenco:
- Prot. 5314 del 04.05.2010 – Rich. Doc. integrat. Blocchi “D-E”
- Prot. 5315 del 04.05.2010 – Rich. Doc. integrat. Blocco “C”
- Prot. 5316 del 04.05.2010 – Rich. Doc. integrat. Blocco “B”
- Prot. 9557 del 08.09.2011 – Rich. Doc. integrat. Blocco A e conferma richiesta documentazione integrativa per tutti gli altri Blocchi
Non ricevendo, ad oggi, alcun riscontro ”.
Il ricorso è affidato a un unico motivo teso a censurare l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per erronea presupposi posizione infatti o in diritto nonché la violazione dell’articolo 3 l.n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione.
La motivazione della nota sarebbe infatti illegittima, secondo la ricorrente, non rispondendo al vero che le richieste di documenti del Comune siano rimaste prive di riscontro.
In data 20 gennaio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Lequile eccependo: a) l’irricevibilità del ricorso nella misura in cui la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare non già la nota del 23 ottobre 2020 bensì la più risalente nota dell’8 settembre 2011, che ha concretato la lesione del suo interesse; b) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nella misura in cui la nota impugnata non ha valore provvedimentale, nel senso che “ non reca un nuovo e diverso provvedimento rispetto a quello adottato nel 2011 ”; c) comunque l’infondatezza del ricorso, non potendosi formare il silenzio assenso sulla istanza di rilascio della certificazione di agibilità per carenze documentali.
In data 24 dicembre 2025, la parte ricorrente ha depositato memoria di replica alle difese del Comune.
All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le due eccezioni preliminari di rito del Comune possono essere esaminate congiuntamente.
Ritiene il Collegio che il potere amministrativo attivato dalla parte ricorrente nel caso di specie sia quello normato dall’art. 20, comma 2.bis, l.n. 241/1990 il quale afferma che: “ 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Sebbene il suddetto comma 2 bis sia stato introdotto in un momento del tempo successivo all’instaurazione del presente giudizio, ritiene il Collegio che il procedimento teso al rilascio di un’attestazione dell’intervenuto silenzio assenso dovesse considerarsi già implicitamente ammissibile ed esistente, perché è una conseguenza logica e necessaria dell’esistenza dell’istituto del silenzio assenso e delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dell’agere amministrativo.
Lo dimostra proprio il fatto che l’istanza del 30 gennaio 2020 di ES chiedeva espressamente il “ rilascio di una formale attestazione dell’avvenuto perfezionamento del medesimo silenzio-assenso ”.
Da ciò deriva che: a) la nota impugnata dal ricorrente ha effettivamente valore provvedimentale, nella misura in cui oppone un diniego al rilascio della attestazione del silenzio-assenso: sussiste dunque l’interesse ad agire; b) è la nota impugnata a concretare la lesione dell’interesse legittimo al rilascio dell’attestazione, nella misura in cui la nega, non già la precedente nota del 2011: non sussiste dunque la eccepita irricevibilità.
Passando all’esame del merito, il Comune respinge l’istanza di rilascio dell’attestazione motivando in estrema sintesi che alle istanze della ricorrente tese al rilascio dei certificati di agibilità si era replicato con al alcune note recanti la richiesta di ulteriore documentazione, le quali erano rimaste senza riscontro.
Parte ricorrente ha tuttavia dimostrato in giudizio di aver riscontrato le richieste del 4 maggio 2010 con note del 10 maggio 2010, prodotte in atto e riportanti in atto il timbro dell’ufficio protocollo del Comune di Lequile, dunque effettivamente ricevute dal Comune.
Alle note in discorso erano allegati, secondo quanto richiesto dal Comune, la comunicazione di fine lavori, la attestazione relativa allo smaltimento dei materiali edili e la dichiarazione di conformità degli impianti idrico e fognario. Quanto alle ricevute di pagamento degli oneri concessori, la ES richiamava precedente convenzione urbanistica sulla base della quale essi non erano dovuti.
La motivazione secondo cui le richieste documentali del 4 maggio 2010 sarebbero rimaste prive di riscontro è dunque viziata da difetto di istruttoria.
Analoghe considerazioni vanno svolte per la richiesta di integrazione del Comune dell’8 settembre 2011, relativa al blocco A, alla quale il titolare della società ha replicato con nota protocollata in arrivo dal Comune il 29 settembre 2011, nella quale prevalentemente contesta la necessità delle ulteriori integrazioni documentali.
Le argomentazioni del ricorrente non sono state riscontrate dal Comune, né risulta essere stato adottato un successivo ed espresso provvedimento di diniego dell’istanza di agibilità.
A fronte di ciò, le argomentazioni spese dal Comune in giudizio, in ordine ai presupposti per la configurabilità del silenzio assenso, costituiscono una integrazione postuma della motivazione, in quanto in nessun modo desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
L’integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali deve ritenersi generalmente vietata (cfr. in particolare T.A.R. , Trento , sez. I , 01/06/2023 , n. 84; vedi anche T.A.R., Roma , sez. III , 04/10/2023 , n. 14674; T.A.R. , Potenza , sez. I , 17/11/2022 , n. 775; T.A.R., Trento , sez. I , 08/08/2022 , n. 150). Tale divieto trova eccezione solo nei casi previsti dall’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990, cioè quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento, di carattere vincolato, non poteva avere contenuto diverso.
Tale dimostrazione non è raggiunta nel caso di specie, perché è mancato un confronto procedimentale completo in ordine ai documenti effettivamente trasmessi da ES e alle ragioni per le quali alcuni di essi non dovevano essere trasmessi. Confronto procedimentale che è funzionale a valutare la configurabilità del silenzio-assenso e dunque il rilascio della sua attestazione, e che non è suscettibile di essere recuperato in sede processuale.
Il ricorso deve essere dunque accolto, con obbligo del Comune di procedere ad una nuova valutazione dell’istanza del 30 gennaio 2020.
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 12933 del 24 ottobre 2020 del Comune di Lequile, il quale dovrà procedere a una nuova valutazione dell’istanza del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
RI FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FF | AN AS |
IL SEGRETARIO