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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA MA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2020 depositato il 23/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5114 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto riferito ad un immobile non utilizzato né utilizzabile nonché riferito a locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono. In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato sussiste e permane a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I,
21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”.
La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa.
Alcuna prova risulta infine offerta da parte ricorrente in merito alla omessa attività di raccolta da parte dell'Ente che sul punto si costituisce diversamente argomentando sul punto.
Ciò premesso nel caso di specie l'esenzione dalla TARI per le superfici non produttive di rifiuti presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione (in conformità all'indirizzo prevalente Cassazione sent. n. 5862 del 3/3/2021); incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, in tutto od in parte non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché sussistendo un onere di informazione a suo carico al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
In relazione all'omesso invito al contraddittorio con il contribuente deve invece rimarcarsi in conformità all'orientamento da ultimo espresso anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la Sentenza
n. 24823 depositata il 9 dicembre 2015, laddove si precisa che per i tributi “non armonizzati” (tra cui quelli in questa sede richiesti dall'Amministrazione) non sussiste il generale obbligo del contraddittorio endoprocedimentale tra Amministrazione e contribuente. Trattasi di principio pacificamente ormai accolto e rispetto al quale questa Commissione non intende discostarsi, ribadito anche in via più recente come da
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016 - Rv. 639865- (secondo cui “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del
1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del
2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale”).
Ancor più di recente la Cassazione con ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha ribadito che per Ici, Imu,
Tasi e altri tributi locali l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento.
L'obbligo sussiste solo per i cosiddetti tributi armonizzati e per le imposte e le tasse per le quali lo legge lo preveda espressamente. L'atto impositivo tributario presenta- è la tesi della Cassazione- una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, perciò, non sono applicabili le norme sul procedimento amministrativo.
In riferimento, infine, alla carenza di motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi e delle relative sanzioni;
ciò anche tenuto conto della allegata ed univoca indicazione delle superfici che costituisce atto sottoscritto e partecipato dall'interessato che è in effetti anche prima della redazione del successivo avviso posto in condizioni di apprendere le ragioni della pretesa e l'esatta quantificazione delle superfici. Né, infine, in ricorso si riportano elementi documentali per ritenere dovuta la allegazione di atti non conosciuti né conoscibili dal contribuente oppure la errata individuazione fatta dall'ente rispetto alla soggettività passiva riconosciuta in capo allo stesso od altro elemento di dettaglio rispetto alla pretesa impositiva che possa avere in concreto arrecato pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive.
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA MA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2020 depositato il 23/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5114 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto riferito ad un immobile non utilizzato né utilizzabile nonché riferito a locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono. In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato sussiste e permane a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I,
21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”.
La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa.
Alcuna prova risulta infine offerta da parte ricorrente in merito alla omessa attività di raccolta da parte dell'Ente che sul punto si costituisce diversamente argomentando sul punto.
Ciò premesso nel caso di specie l'esenzione dalla TARI per le superfici non produttive di rifiuti presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione (in conformità all'indirizzo prevalente Cassazione sent. n. 5862 del 3/3/2021); incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, in tutto od in parte non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché sussistendo un onere di informazione a suo carico al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
In relazione all'omesso invito al contraddittorio con il contribuente deve invece rimarcarsi in conformità all'orientamento da ultimo espresso anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la Sentenza
n. 24823 depositata il 9 dicembre 2015, laddove si precisa che per i tributi “non armonizzati” (tra cui quelli in questa sede richiesti dall'Amministrazione) non sussiste il generale obbligo del contraddittorio endoprocedimentale tra Amministrazione e contribuente. Trattasi di principio pacificamente ormai accolto e rispetto al quale questa Commissione non intende discostarsi, ribadito anche in via più recente come da
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016 - Rv. 639865- (secondo cui “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del
1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del
2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale”).
Ancor più di recente la Cassazione con ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha ribadito che per Ici, Imu,
Tasi e altri tributi locali l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento.
L'obbligo sussiste solo per i cosiddetti tributi armonizzati e per le imposte e le tasse per le quali lo legge lo preveda espressamente. L'atto impositivo tributario presenta- è la tesi della Cassazione- una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, perciò, non sono applicabili le norme sul procedimento amministrativo.
In riferimento, infine, alla carenza di motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi e delle relative sanzioni;
ciò anche tenuto conto della allegata ed univoca indicazione delle superfici che costituisce atto sottoscritto e partecipato dall'interessato che è in effetti anche prima della redazione del successivo avviso posto in condizioni di apprendere le ragioni della pretesa e l'esatta quantificazione delle superfici. Né, infine, in ricorso si riportano elementi documentali per ritenere dovuta la allegazione di atti non conosciuti né conoscibili dal contribuente oppure la errata individuazione fatta dall'ente rispetto alla soggettività passiva riconosciuta in capo allo stesso od altro elemento di dettaglio rispetto alla pretesa impositiva che possa avere in concreto arrecato pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive.
Tanto premesso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate