CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
RA BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di
Venezia (C.F. ), domiciliataria ex lege – presso i propri uffici in Piazza San Marco n. P.IVA_2
63 – la quale ha indicato come recapiti il numero telefax 041 522 41 05 e l'indirizzo PEC
Email_1
Parte appellante e appellata contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Sartori del Foro di Verona (cod. fisc. ) C.F._2
con indirizzo di pec e num. di fax 045-8010583 ove intende Email_2
ricevere le comunicazioni relative al processo, e con domicilio fisico, per la presente procedura, nello studio del medesimo in Verona, Via Scrimiari, n. 10
1 Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1/2023 del Tribunale di BELLUNO – sezione lavoro
IN PUNTO: incentivo ex art. 18 L. 109/1994; risarcimento del danno
Conclusioni:
Per parte appellante:
“riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione, la sentenza appellata,
dichiarando:
- in via principale, nel merito, inammissibile e/o comunque infondata tutte le domande
proposte, accertando e dichiarando i diritti ex adverso azionati estinti per intervenuta
prescrizione;
- in via principale, nel merito, inammissibile e/o comunque infondata tutte le domande ex adverso
proposte, per le ragioni giuridiche ampiamente illustrato in atto;
- in via subordinata, riliquidare l'importo eventualmente dovuto al dipendente al netto delle somme
indebitamente riconosciute in violazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“Nel merito: respingere l'appello avversario e tutte le domande, istanze ed eccezioni
avanzate dall in quanto infondate per i motivi tutti esposti Parte_1
nel presente giudizio e confermare quindi, anche con diversa motivazione, la Sentenza del Tribunale
di Belluno, sez. lavoro, n.1/2023 qui appellata;
In via incidentale condizionata: nella denegata e condizionata ipotesi di accoglimento dell'appello,
in virtù dell'appello incidentale condizionato e della domanda principale formulata nel primo grado di
giudizio, condannare dell'Ente convenuto al pagamento della somma di € 85.104,34 o la somma
ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.
In ogni caso: accogliere tutte le conclusioni e domande formulate dall'ing. nel Controparte_1
primo grado del presente giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha parzialmente accolto le domande dell'ing. accertando il suo diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e CP_1
2 condannando l al pagamento di € 85.104,34. Ha, altresì, Parte_1
condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. L'ing. è stato Direttore dell dal CP_1 Parte_1
25.11.1997 al 22.7.2004.
Nel medesimo periodo ha assunto, nella sua prospettazione, anche il ruolo di Responsabile
del Procedimento per progetti e opere pubbliche presso l'Ente, occupandosi delle fasi di progettazione e di esecuzione tecnica ai sensi della L. 109/1994.
Con deliberazione n. 28 del 19.10.2005, il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato il
Regolamento per la corresponsione dell'incentivo per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 18 L.
109/1994.
Con determinazione n. 256/2006 la Direzione dell'Ente ha riconosciuto all'ing. l CP_1
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (ex Responsabile del Procedimento) per le attività
svolte.
A partire dall'8.9.2008, l'ing. ha ripetutamente richiesto la corresponsione del CP_1
compenso incentivante ex art. 18 L. 109/1994.
L'Ente ha sempre rifiutato di corrispondere l'incentivo preteso, affermando che le mansioni svolte erano incluse in quelle dirigenziali.
Ritenendo di aver diritto a tale compenso o al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per mancato guadagno, l'ing. a instaurato la presente causa. CP_1
1.2. Il primo giudice ha parzialmente accolto le domande del ricorrente.
Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il ricorrente ha provato di aver interrotto la prescrizione con atti interruttivi di data 5.8.2008, 2.1.2013, 30.4.2014, 28.8.2014 e
20.6.2019. Ha osservato che tali atti, avendo ad oggetto il credito preteso ex art. 18 L.109/94, hanno effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno
ex art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale dell'Ente (mancata adozione tempestiva del
Regolamento per la corresponsione dell'incentivo per le opere pubbliche ex art. 18 L. 109/1994).
Ha rilevato che è stato provato documentalmente dal ricorrente lo svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori o di responsabile del procedimento per opere pubbliche presso l'Ente e che
3 l'art. 18 L. 109/1994 individua come destinatari dell'incentivo il progettista ma anche chi è incaricato della direzione dei lavori o è il responsabile del procedimento.
Ha rigettato la domanda proposta in via principale, poiché il Regolamento per la corresponsione dell'incentivo per le opere pubbliche è intervenuto nel 2005, successivamente al periodo dedotto in causa e al collocamento a riposo dell'ing. CP_1
Ha accolto la domanda proposta in via subordinata, stante l'inadempimento dell'Ente – che si è dotato del suddetto Regolamento soltanto in data 19.10.2005 – e la prova dello svolgimento degli incarichi previsti dall'art. 18 L. 109/1994.
Ha osservato che l'ammontare del credito preteso dal ricorrente non è stato specificamente contestato dall'Ente.
Ha, dunque, accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. da mancato guadagno come diretta conseguenza del comportamento inadempiente dell'Ente e ha conseguentemente condannato l'Ente al pagamento di € 85.104,34.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l Parte_1
ulla base di quattro motivi.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello, l'Ente ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente esteso la portata degli atti interruttivi della prescrizione, ovverosia per violazione dell'art. 2943 c.c.
L'appellante lamenta che, secondo il primo giudice, le richieste di pagamento dell'incentivo hanno effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno. Sostiene l'erroneità di tale statuizione, in quanto le due domande si fondano su un diverso
petitum e su una diversa causa petendi.
2.2. Con il secondo motivo di appello, l'Ente ha impugnato la sentenza per aver qualificato la responsabilità come contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale,
ovverosia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2946, 2947 e 2948 c.c.
L'appellante rileva l'insussistenza di una responsabilità di natura contrattuale, atteso che,
anteriormente all'adozione del regolamento, non esisteva alcun diritto alla corresponsione
4 dell'incentivo; osserva che sussisteva piuttosto una responsabilità di natura extracontrattuale per omessa adozione di un atto amministrativo, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., sicché l'asserito diritto al risarcimento del danno risultava già
prescritto alla data del primo atto interruttivo del 5.8.2008.
2.3. Con il terzo motivo di appello, l'Ente ha impugnato la sentenza per aver riconosciuto il diritto all'incentivo preteso, ovverosia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 L. 109/1994.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato che: - l'incentivo ex art. 18 L.
109/1994 non era dovuto, operando il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti come previsto dall'articolo 24 D.Lgs. 165/2001 e come precisato dalla giurisprudenza contabile e da parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 21.12.2013; - per la quasi totalità
delle attività ex adverso allegate, non risulta la nomina a R.U.P. né lo svolgimento di una procedura di gara;
- comunque le attività indicate da controparte non riguardano interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 L. 109/1994 sotto il profilo oggettivo.
L'appellante si duole, altresì, che il primo giudice ha omesso di rilevare l'assoluta carenza allegatoria e probatoria circa lo svolgimento delle attività legittimanti la corresponsione dell'incentivo,
alla luce dei principi di tassatività e di effettività delle attività incentivate.
2.4. Con il quarto motivo di appello, l'Ente ha impugnato la sentenza per aver affermato la debenza degli interessi a far data dalle singole scadenze anziché dalla data della pronuncia giudiziale o della domanda giudiziale.
L'appellante osserva che: il primo giudice, accogliendo soltanto la domanda risarcitoria avversaria, non avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi a far data dalle singole scadenze;
liquidando cumulativamente rivalutazione monetaria e interessi, il primo giudice ha riconosciuto una somma maggiore di quella che il vrebbe conseguito qualora fosse CP_1
stata accolta la sua domanda principale. Pertanto, in via subordinata, chiede che la somma dovuta sia liquidata a valori attualizzati e con riconoscimento di interessi soltanto a far data dalla liquidazione.
3. Si è costituito l'ing. hiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale condizionato.
5 3.1. Quanto al primo motivo di appello, il videnzia che egli ha ripetutamente CP_1
chiesto il pagamento dei compensi incentivanti;
rileva l'inadempimento dell'Ente, che non ha tempestivamente adottato il regolamento come previsto dalla legge;
osserva che la domanda principale e la domanda risarcitoria sono strettamente collegate, stante la matrice fattuale sostanzialmente unitaria, sicché la richiesta principale è sufficiente a interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto risarcitorio;
richiama giurisprudenza contabile e di legittimità.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore precisa che gli atti interruttivi della prescrizione non hanno mai superato l'intervallo di 5 anni;
ribadisce che la mancata adozione del regolamento interno, che darebbe titolo per richiedere il pagamento degli incentivi, determina una responsabilità ex art. 1218 c.c. con l'insorgere di un credito per inadempimento contrattuale avente termine di prescrizione decennale;
richiama giurisprudenza contabile e di legittimità.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, il ccepisce la tardività delle contestazioni CP_1
avversarie relative alle carenze probatorie e all'applicabilità dell'art. 18 L. 109/1994; osserva che,
dai documenti prodotti (vedasi regolamento del 2005 e determinazione n. 256/2006), emerge la riconducibilità delle proprie attività agli interventi indicati dall'art. 18 L. 109/1994; rileva che le attività
per cui è causa non rientrano tra le mansioni e le funzioni connesse all'incarico di Direttore del Parco,
come si evince dall'art. 5 del contratto individuale di lavoro (che elenca attività di carattere direzionale, organizzativo e gestionale ma non tecniche); precisa che il rapporto di lavoro era di natura privatistica, sicché non è invocabile l'art. 24 D.Lgs. 165/2001, e comunque l'incentivo preteso deriva dall'applicazione della legge che deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, il videnzia che, nel caso di specie, le CP_1
somme sono state liquidate non a titolo retributivo, bensì quale risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.; sostiene che, pertanto, il primo giudice ha correttamente riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi aventi natura compensativa;
richiama giurisprudenza di legittimità sul punto.
3.5. In via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale in punto di eccepita prescrizione del credito risarcitorio, l'ing. CP_1
6 impugna la sentenza per aver rigettato la domanda principale.
L'appellante incidentale lamenta che il primo giudice ha ritenuto l'erogazione dell'incentivo condizionata alla approvazione del Regolamento. Richiama il più recente orientamento della giurisprudenza contabile e rileva che, nel caso di specie, il Regolamento dell'Ente (approvato in data
9.3.2005 e integrato in data 19.10.2005) ha previsto l'applicazione anche ai fondi “pregressi”, come emerge anche dalla determinazione n. 256/2006. Ribadisce che, circa l'erogazione dell'incentivo,
egli è titolare di un diritto soggettivo di natura retributiva che trova fondamento direttamente nella legge.
4. All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano fondati nei limiti e nei termini che seguono.
6. Quanto all'appello principale, esso è, innanzitutto, fondato nella parte in cui sostiene che il on ha mai interrotto la prescrizione con riferimento alla pretesa risarcitoria. Ed invero, CP_1
nelle lettere interruttive in atti, esaminate anche dal primo giudice, il vanza la pretesa CP_1
all'incentivo ex art. 18 cit., quindi a titolo retributivo, e non avanza pretese anche a titolo risarcitorio.
Sicchè, tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è del 2021, anche nella prospettiva della natura contrattuale della responsabilità (con conseguente prescrizione decennale),
deve ritenersi che il diritto al risarcimento del danno è prescritto per il periodo anteriore al 2011,
laddove il ha cessato il rapporto di lavoro nel 2004 e ha avanzato le prime richieste Parte_2
retributive nel 2008, per opere, quindi, già tutte realizzate.
7. La fondatezza, in parte qua, dell'appello principale impone di esaminare l'appello incidentale condizionato nella parte in cui ripropone la domanda di pagamento degli importi per cui
è causa a titolo di incentivo ex art. 18 cit., quindi a titolo retributivo.
7.1. La predetta domanda del è fondata. Parte_2
La prescrizione del diritto di credito per retribuzioni non periodiche, come gli incentivi per cui
è causa, è, secondo la regola generale (art. 2946 c.c.), decennale (non applicandosi l'art. 2948 n. 4
7 c.c. che contempla le retribuzioni periodiche). Il primo atto interruttivo è del 2008 e poi ne sono intervenuti altri, ciascuno entro i 5 anni dal precedente, sino al ricorso introduttivo. Del resto,
l'eccezione del è del tutto generica e non consente l'individuazione di quali poste si CP_2
sarebbero prescritte prima del 1998.
7.2. Quanto al merito, la pretesa all'incentivo di cui si discorre è fondata.
La domanda è stata necessariamente proposta dal opo l'adozione, nel 2005, CP_1
del Regolamento dell'Ente in ordine ai criteri di riparto. Tale Regolamento, all'art. 15, prevede l'applicazione del regolamento medesimo anche ai fondi “pregressi” (già accantonati in attesa, per l'appunto, dell'approvazione del Regolamento), accantonamento previsto dalla fonte primaria – art. 18, comma 2, L. 109/1994 - e che l'Ente non contesta di aver effettuato.
7.3. Non risulta fondata l'eccezione dell'Ente basata sul principio dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Questo Collegio condivide, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati in questa sede addotti argomenti tali da indurre a discostarsene, l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione sul punto (Cass. 32264/2019), trattandosi di retribuzione di natura premiale per particolari prestazioni aggiuntive, remunerate sulla base di specifici presupposti, che si fonda su legislazione speciale e su contrattazione collettiva ad hoc.
7.4. Per il resto, l'appello dell'Ente è del tutto generico in punto mancanza dei presupposti per la remunerabilità delle singole opere/dei lavori dettagliatamente indicati dal in dal CP_1
ricorso introduttivo del primo grado (pag.
7.ss. del ricorso in cui si indicano, partitamente, le opere/lavori per le quali/i quali viene richiesto l'incentivo con la relativa descrizione, l'attività svolta dal le delibere di approvazione). Ebbene, l'Ente ha contestato in modo generico e solo CP_1
in questo grado di giudizio l'asserita assenza di nomina a RUP in capo al L'eccezione CP_1
è dunque nuova e comunque generica in quanto l'Ente non ha contestato per quali opere/lavori non
è presente la nomina a RUP, laddove proprio l'Ente ha espressamente riconosciuto in sede stragiudiziale lo svolgimento di tali funzioni da parte del v. doc. 7 nonché v. pag. 5 della CP_1
sentenza impugnata.
Identiche le considerazioni (novità e genericità dell'eccezione) con riferimento alla asserita mancanza della gara.
8 Anche l'asserita estraneità al novero delle opere incentivabili dei due progetti (prospetto 3 e
4, v. pag. 15 ss. appello) non era stata specificamente proposta in primo grado (né, peraltro, nel presente grado).
Ed invero, la comparsa di primo grado dell'Ente era sostanzialmente incentrata sull'eccezione relativa al principio di onnicomprensività della retribuzione, argomentazione infondata, per come prospettata, per quanto precede.
A fronte dell' “analitico elenco” (come riconosciuto dall'Ente stesso nella comparsa di primo grado, pag. 8) allegato dal sin dal ricorso introduttivo e contenente l'indicazione dei CP_1
lavori/opere per i quali/ per le quali egli ha svolto la funzione di RUP, “le tipologie dei lavori e degli
incarichi svolti, specificate le date e gli importi” (v. comparsa di primo grado dell'Ente, pag. 8), per il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, l'Ente aveva l'onere di contestare tempestivamente in primo grado e specificamente, con puntuale riferimento alle singole opere analiticamente indicate dal l'asserita assenza dei presupposti (e di quali CP_1
presupposti) di applicabilità dell'incentivo. Viceversa, l'Ente si è limitato ad una generica contestazione circa lo svolgimento delle funzioni di RUP e circa la mancanza di “presupposti di
applicabilità dell'invocato art. 18 nella presente fattispecie” (v. pag. 9 comparsa di primo grado dell'Ente).
7.5. Quanto agli accessori del credito retributivo riconosciuto in questa sede, deve escludersi il cumulo tra rivalutazione ed interessi (Cass. 13624/2020).
La decorrenza statuita nella sentenza impugnata “dalla maturazione dei singoli crediti al saldo” è corretta con riferimento alla natura retributiva dei crediti medesimi riconosciuta in questa sede.
8. Per quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l Pt_1
deve essere condannato al pagamento in favore dell'ing. ella somma di euro
[...] CP_1
85.104,34 (non contestata sotto il profilo matematico della sua determinazione), oltre interessi o rivalutazione monetaria, secondo il maggiore dei due tassi, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
9 9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza (prevalente in capo all anche con riferimento al primo grado di giudizio, stante la limitata riforma della Pt_1
sentenza di primo grado), esse devono essere poste a carico di parte appellante principale
[...]
Parte_1
Sicché l Parco deve essere condannato alla rifusione in favore di Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., quanto al primo grado, nell'importo già liquidato dal primo giudice e, quanto al presente grado, in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale
riforma dell'impugnata sentenza, condanna l al pagamento in favore dell'ing. Parte_1
della somma di euro 85.104,34, oltre interessi o rivalutazione monetaria, secondo il CP_1
maggiore dei due tassi, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) condanna alla refusione in favore dell'ing. Parte_1
elle spese di lite di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in euro 379,50 CP_1
per spese ed euro 11.000,00 per compenso professionale e, per il presente grado, in euro 9.991,00,
oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge.
Venezia, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia UR RA BO
10