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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4136/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019560746000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7349/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 4136/2025, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 18366/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Agenzia
Entrate SS.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento n.
07120239019560746000 emessa con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120159347538000 , che si assumeva notificata il 5.2.2013 per una complessiva somma di euro 9011,68.
Lamentava il contribuente il difetto di motivazione della intimazione e la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella presupposta.
Si era costituito l?Ader sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova sulla notifica, il 5 febbraio 2013, della cartella di cui sopra
Con l'appello in esame il contribuente lamenta nuovamente quanto sostenuto in primo grado, omettendo totalmente di articolare i motivi di appello con riferimento alla impugnata decisione..
Si è costituita la Agenzia SS eccependo la inammissibilità dell'appello per genericità, e la sua infondatezza nel merito,stante la avvenuta notificazione di cui sopra e la applicabilità delle proroghe dei termini per la disciplina emergenziale Covid.
Si è altresì costituita la Agenzia delle Entrate eccependo la inammissibilità dell'appello e sostenendo la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'appello risulta così articolato:
Vizio di motivazione
Col presente motivo di doglianza si eccepisce il vizio di motivazione dell'atto atteso che non e' possibile risalire al percorso logico giuridico sotteso all'atto di intimazione e pertanto si chiede la nullita' dell'intimazione di pagamento
Col presente motivo pertanto si chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata.
Prescrizione del credito vantato Col presente motivo di doglianza si insiste nell'eccezione di prescrizione.
Va osservato in proposito come ovviamente il secondo motivo di appello si mostra preliminare al primo, atteso che la affermata regolarità e tempestività delle notifiche supera la doglianza di carenza di motivazione della intimazione. Questo è totalmente privo di ogni critica alla impugnata sentenza e non fornisce le ragioni per le quali la scansione temporale delle notificazioni dovrebbe portare all'accoglimento dell'originario ricorso, in censura del primo giudice.
In applicazione di quanto sopra l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. CO
l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 250,00 in favore della Agenzia delle Entrate, ed in Euro 310,00 oltre accessori, in favore della
Agenzia Entrate SS
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4136/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019560746000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7349/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 4136/2025, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 18366/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della Agenzia
Entrate SS.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento n.
07120239019560746000 emessa con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120159347538000 , che si assumeva notificata il 5.2.2013 per una complessiva somma di euro 9011,68.
Lamentava il contribuente il difetto di motivazione della intimazione e la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella presupposta.
Si era costituito l?Ader sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova sulla notifica, il 5 febbraio 2013, della cartella di cui sopra
Con l'appello in esame il contribuente lamenta nuovamente quanto sostenuto in primo grado, omettendo totalmente di articolare i motivi di appello con riferimento alla impugnata decisione..
Si è costituita la Agenzia SS eccependo la inammissibilità dell'appello per genericità, e la sua infondatezza nel merito,stante la avvenuta notificazione di cui sopra e la applicabilità delle proroghe dei termini per la disciplina emergenziale Covid.
Si è altresì costituita la Agenzia delle Entrate eccependo la inammissibilità dell'appello e sostenendo la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'appello risulta così articolato:
Vizio di motivazione
Col presente motivo di doglianza si eccepisce il vizio di motivazione dell'atto atteso che non e' possibile risalire al percorso logico giuridico sotteso all'atto di intimazione e pertanto si chiede la nullita' dell'intimazione di pagamento
Col presente motivo pertanto si chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata.
Prescrizione del credito vantato Col presente motivo di doglianza si insiste nell'eccezione di prescrizione.
Va osservato in proposito come ovviamente il secondo motivo di appello si mostra preliminare al primo, atteso che la affermata regolarità e tempestività delle notifiche supera la doglianza di carenza di motivazione della intimazione. Questo è totalmente privo di ogni critica alla impugnata sentenza e non fornisce le ragioni per le quali la scansione temporale delle notificazioni dovrebbe portare all'accoglimento dell'originario ricorso, in censura del primo giudice.
In applicazione di quanto sopra l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. CO
l'appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 250,00 in favore della Agenzia delle Entrate, ed in Euro 310,00 oltre accessori, in favore della
Agenzia Entrate SS