Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1204
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione dell'atto di intimazione

    Il giudice rileva che il motivo di appello relativo al vizio di motivazione non contiene alcuna critica alla sentenza impugnata né fornisce le ragioni per cui la scansione temporale delle notificazioni dovrebbe portare all'accoglimento dell'originario ricorso.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito per omessa notifica della cartella presupposta

    Il giudice ritiene che il motivo di appello relativo alla prescrizione sia preliminare al vizio di motivazione, ma che l'appello nel suo complesso sia inammissibile per genericità e mancanza di critica alla sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1204
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo