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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI OR Presidente
ES Di NO IC
RA AC IC Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2585/2025 promosso da:
) nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Bologna; entrambi elett.te domiciliati (anche telematicamente) presso gli avv. Settimio Honorati e Roberta Dardani, che li rappresentano e difendono disgiuntamente come da delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: VO TO - ; Controparte_1
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Ancona il 2/9/2018 alle seguenti condizioni]:
“i coniugi dichiarano, tenuto conto delle attuali condizioni patrimoniali, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento […]”;
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto ad Ancona in data 02/09/2018.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 13905 del 15/12/2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 14/12/2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Ancona in data 02/09/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie //, dell'anno 2018.
5. Le condizioni di divorzio prospettate, in assenza di figli nati dal matrimonio, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 02/09/2018 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie //, dell'anno 2018;
- 2 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il IC Relatore Il Presidente
RA AC SI OR
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI OR Presidente
ES Di NO IC
RA AC IC Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2585/2025 promosso da:
) nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Bologna; entrambi elett.te domiciliati (anche telematicamente) presso gli avv. Settimio Honorati e Roberta Dardani, che li rappresentano e difendono disgiuntamente come da delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: VO TO - ; Controparte_1
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Ancona il 2/9/2018 alle seguenti condizioni]:
“i coniugi dichiarano, tenuto conto delle attuali condizioni patrimoniali, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento […]”;
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto ad Ancona in data 02/09/2018.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 13905 del 15/12/2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 14/12/2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Ancona in data 02/09/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie //, dell'anno 2018.
5. Le condizioni di divorzio prospettate, in assenza di figli nati dal matrimonio, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 02/09/2018 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1, serie //, dell'anno 2018;
- 2 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il IC Relatore Il Presidente
RA AC SI OR
- 3 -