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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5674 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...]_2 C.F._2
(OT) il 16/07/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/05/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito
[...] riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente la residenza.
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e da entrambi continueranno a ricevere cura, educazione ed istruzione.
I genitori eserciteranno in maniera congiunta la potestà genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di interesse dei figli, concordando le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I figli minori conserveranno con entrambi i genitori e i rispettivi nuclei parentali rapporti continuativi e significativi.
3) I figli minori e continueranno ad abitare con Persona_1 Persona_2 la madre nella casa in Cagliari, Via Giotto n. 40, ove eleggono domicilio.
Pag. 2 di 3 4) Il padre OR , salvo diversi accordi, potrà Parte_2 vedere o tenere con sé i figli, quando vorrà per due pomeriggi alla settimana il martedì e giovedì, con rientro dei minori a dormire a casa della madre e il sabato e la domenica a fine settimana alternati con la madre, mentre durante le festività natalizie e pasquali i minori staranno con il padre secondo un'alternanza annuale e nelle vacanze estive per un pari periodo alternato con la madre, salvo diversi accordi con la madre stessa e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli.
5) L'abitazione familiare sita in Cagliari, Via Giotto n. 40, con gli arredi, viene assegnata alla ORa che vi abiterà con i figli minori, mentre Parte_1 il OR trasferirà la sua residenza in Parte_2
Selargius, Via Petrarca n. 9.
6) Nessun assegno viene versato tra i coniugi reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
il OR verserà ogni mese alla
[...] Parte_2 ORa , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 200,00, Parte_1 somma da aggiornarsi annualmente in ragione delle variazioni ISTAT.
8) L'assegno unico per i figli minori sarà percepito interamente dalla madre ORa . Parte_1
9) Le necessarie spese straordinarie, concordate e documentate, mediche, ludiche e scolastiche per i figli minori, comprendenti l'acquisto dei libri, sono poste a carico di entrambi i genitori in parti uguali.
10) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5674 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...]_2 C.F._2
(OT) il 16/07/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/05/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito
[...] riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente la residenza.
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori e da entrambi continueranno a ricevere cura, educazione ed istruzione.
I genitori eserciteranno in maniera congiunta la potestà genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di interesse dei figli, concordando le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I figli minori conserveranno con entrambi i genitori e i rispettivi nuclei parentali rapporti continuativi e significativi.
3) I figli minori e continueranno ad abitare con Persona_1 Persona_2 la madre nella casa in Cagliari, Via Giotto n. 40, ove eleggono domicilio.
Pag. 2 di 3 4) Il padre OR , salvo diversi accordi, potrà Parte_2 vedere o tenere con sé i figli, quando vorrà per due pomeriggi alla settimana il martedì e giovedì, con rientro dei minori a dormire a casa della madre e il sabato e la domenica a fine settimana alternati con la madre, mentre durante le festività natalizie e pasquali i minori staranno con il padre secondo un'alternanza annuale e nelle vacanze estive per un pari periodo alternato con la madre, salvo diversi accordi con la madre stessa e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli.
5) L'abitazione familiare sita in Cagliari, Via Giotto n. 40, con gli arredi, viene assegnata alla ORa che vi abiterà con i figli minori, mentre Parte_1 il OR trasferirà la sua residenza in Parte_2
Selargius, Via Petrarca n. 9.
6) Nessun assegno viene versato tra i coniugi reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
il OR verserà ogni mese alla
[...] Parte_2 ORa , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 200,00, Parte_1 somma da aggiornarsi annualmente in ragione delle variazioni ISTAT.
8) L'assegno unico per i figli minori sarà percepito interamente dalla madre ORa . Parte_1
9) Le necessarie spese straordinarie, concordate e documentate, mediche, ludiche e scolastiche per i figli minori, comprendenti l'acquisto dei libri, sono poste a carico di entrambi i genitori in parti uguali.
10) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3