Ordinanza collegiale 27 marzo 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Lucini e Andrada Ardelean, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Medica Locale - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di -OMISSIS-) di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della relazione medica emessa in data 10.12.2025 con la quale la Commissione Medica Locale di -OMISSIS- ha ritenuto idoneo il ricorrente per la patente di categoria B-Normale per la sola durata di 6 mesi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IL Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2026, il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, datato 10 dicembre 2025, nella parte in cui, pur attestando il possesso in capo allo stesso ricorrente dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rilascio della patente di guida della categoria AM B, la validità della patente è stata confermata fino al 10 giugno 2026 rispetto al periodo ordinario decennale.
2. Il ricorrente espone in fatto che nel mese di gennaio del 2023, durante un controllo effettuato dalla Polizia di -OMISSIS-, mentre era a bordo - ma non alla guida - dell’auto di un suo amico, era stato trovato in possesso di 2,54 grammi di sostanza stupefacente; sicché gli era stata contestata solo la violazione di cui all’art. 75, comma 1, D.P.R. n. 309/90 (detenzione di sostanza stupefacente per uso personale).
3. Dopo due anni dai fatti, in data 31 marzo 2025, veniva notificato al ricorrente il decreto del Prefetto di -OMISSIS-, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa consistente nella sospensione, per la durata di un mese, della validità ai fini dell’espatrio della carta di identità e della patente di guida (doc. 4).
4. In esecuzione di tale provvedimento, il ricorrente consegnava in pari data la patente di guida n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Motorizzazione Civile di -OMISSIS- il 14 novembre 2022 (doc. 5), poi restituita in data 23 maggio 2025 (doc. 6).
5. Successivamente, in data 18 luglio 2025, veniva notificato al ricorrente il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale, ai sensi dell’art. 128 del d. lgs. 285/92 (codice della strada), veniva disposta la revisione della patente di guida mediante accertamento dell’idoneità psicofisica, sul presupposto che dal precedente provvedimento prefettizio potessero sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità (doc. 7).
6. Quindi, il ricorrente, nei termini assegnati, effettuava la visita medica davanti alla Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, visita conclusa con il provvedimento impugnato.
7. Con l’odierno ricorso, parte ricorrente, dopo aver preliminarmente argomentato sull’ammissibilità dell’impugnazione del certificato della commissione medica, per asserita immediata lesività, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
- Violazione dell’art. 128 comma 1 sexies del D. Lgs. 285/92, dell’art. 320 d.P.R. 495/92 e dell’allegato F del medesimo, dell’art. 126 D. Lgs. 285/92 e dell’art. 331 d. P.R. 495/92, e dell’art. 3 della L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – Travisamento dei presupposti di fatto e diritto –Illogicità manifesta;
- Violazione ed erronea applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e del principio di buon andamento della P.A. – Ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.
8. Con memoria depositata il 19 marzo 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe impugnato provvedimenti imputabili allo stesso Ministero, ma solo la relazione della CML istituita presso l’Azienda Sanitaria di -OMISSIS-, che non sarebbe stata neppure evocata in giudizio.
9. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, il Collegio – rilevato che nella fattispecie il ricorso non era stato effettivamente notificato all’Azienda Sanitaria di -OMISSIS- – ritenendo sussistenti ex art. 37 i presupposti di obiettiva incertezza, derivante dai contrasti giurisprudenziali sulla immediata lesività della relazione medica, ha concesso al ricorrente il beneficio dell’errore scusabile, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, avvenuta in data 27 marzo 2026.
10. La Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, dopo l’avvenuta notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
11. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, dopo aver dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60, comma 1, c.p.a., la causa è passata in decisione.
12. Preliminarmente occorre brevemente riassumere il quadro normativo e i principali orientamenti giurisprudenziali formatisi nella materia qui all’esame.
13. Ai sensi dell’art. 119, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) è demandato alle commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali, l’accertamento dei requisiti psichici e fisici per l’idoneità alla guida di autoveicoli ai fini del rilascio della patente di guida.
14. Le commissioni mediche comunicano il giudizio di inidoneità alla guida, temporanea o permanente, ed eventuali riduzioni della validità della patente al competente ufficio della motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice, o rilascia il duplicato tenendo conto del nuovo termine di validità o delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali.
15. L’art. 331, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) prevede espressamente che la valutazione della CML di inidoneità o di conferma di validità per un termine inferiore debba essere “ adeguatamente motivata ”, in quanto “ Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce…ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento ”.
16. La disciplina sui requisiti per l’idoneità alla guida è stabilita dall’allegato III al d.lgs. 59/2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. Il richiamato Allegato III rammenta che “ l’articolo 119 del codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada ”, aggiungendo che “ per quanto concerne le seguenti patologie: […] uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali […] si fa riferimento a quanto di seguito stabilito […] F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta ”.
17. Sulla natura del certificato (giudizio) medico, in giurisprudenza si sono delineati due orientamenti: il primo, condiviso dal Collegio, afferma che - alla luce del citato art. 331, comma 2, del Regolamento di esecuzione e dell’art. 119, comma 5, del codice della strada - il certificato di idoneità rilasciato dalla CML deve essere considerato quale atto immediatamente lesivo, poiché esaurisce le valutazioni che l’Amministrazione è chiamata a svolgere, vincolando quest’ultima a concludere il procedimento con il rinnovo o con il diniego esplicito di conseguimento o di rinnovo della patente con validità limitato, sicché – come correttamente sostenuto dal ricorrente – detto giudizio non può essere qualificato come atto endoprocedimentale e quindi è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 374/2010, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, n. 1115/2018). Il secondo orientamento giurisprudenziale afferma invece la natura endoprocedimentale di tale “ relazione medica ” ( recte , giudizio sanitario), essendo lo stesso privo di caratteri di lesività immediata, e, pertanto, se impugnati, il ricorso non potrebbe non essere dichiarato inammissibile (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 2318/2022; Consiglio di Stato, sez. V, n. 98/2024).
18. Va soggiunto, in punto di attribuibilità del giudizio medico a un organo dell’Amministrazione statale dei trasporti o all’ASST che questo Tribunale ha già avuto occasione di ribadire (v. TAR Lombardia, Milano, I, 31/12/2024, n. 3818, sent., e ord. I sez. n. 262/2026) che “ in considerazione sia dell’eterogenea provenienza dei componenti – la quale dunque non può costituire un utile parametro per identificare l’appartenenza dell’organo –, sia della competenza regionale alla nomina, si deve concludere che la Commissione medica regionale sia un organo tecnico regionale (conf. T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 14 febbraio 2022, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 aprile 2017, n. 4472; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 12 ottobre 2015 n. 390 – conf. TAR Veneto, I, sent. n. 1099 del 2023)… ”. Ne consegue che l’eccezione sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è fondata e, pertanto, va disposta la estromissione dell’Amministrazione statale per difetto di legittimazione passiva, dal momento che oggetto del ricorso è in via esclusiva il certificato della Commissione medica dell’ASST di -OMISSIS- (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 2958/2025).
19. Nel merito, va accolto l’assorbente motivo di difetto di motivazione della relazione medica impugnata, con la quale è stata confermata la validità della patente di guida per un periodo inferiore (fino al 10 giugno 2026) rispetto a quello ordinario decennale senza, tuttavia, chiarire le ragioni logico-giuridiche del provvedimento adottato, nonostante l’esito negativo degli esami tossicologici effettuati dal ricorrente in data 24 novembre 2025 su richiesta della CML (doc. 10), sicché la relazione impugnata non rispetta il parametro dell’adeguatezza motivazionale previsto dall’art. 331, comma 2, del citato Regolamento di esecuzione.
20. Concludendo, il ricorso va accolto nei sensi sopra specificati.
21. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con compensazione però nei riguardi dell’Amministrazione dei trasporti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’Amministrazione statale delle infrastrutture e dei trasporti, lo accoglie per le ragioni ed entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti della p.a. .
Condanna la ASST - Commissione medica locale ASST alla refusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori come per legge, se dovuti.
Spese compensate nei riguardi dell’Amministrazione statale dei trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
IL Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IL Di Paolo | CO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.