Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2023 e R.G. 1003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritta ai N. R.G. 916/2023 e R.G. 1003/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti FRANCESCO CARSILI e GIORGIO MORICCIANI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
MARIA CRISTINA TOMASSI, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda cumulata di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato il 07.04.2023, ha proposto cumulo di domanda di Controparte_1 separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c..
Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in EC (TR) in data Controparte_2
10.02.2007;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- di essere pensionato con reddito mensile netto di euro 1.400 circa;
- che la resistente è pensionata con reddito mensile netto di euro 800,00 circa;
- che dopo un lungo periodo di normale convivenza, il rapporto matrimoniale sarebbe entrato in crisi e si sarebbero rilevati inutili i tentativi effettuati dalla coppia per tentare di superare i contrasti insorti;
- che il rapporto tra i coniugi si sarebbe gravemente deteriorato a causa di condotte della resistente violative dei doveri coniugali;
tanto premesso, il ricorrente ha formulato le proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, la condanna della stessa al risarcimento dei danni causati da tale condotta, la condanna della resistente alla restituzione di beni e di somme, con successiva richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, la riunione al presente Controparte_2 giudizio di quello dalla stessa istaurato avente ad oggetto domanda di separazione tra le parti recante
RG n. 1003/2023, non opponendosi all'accoglimento delle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio, ma contestando le allegazioni della controparte quanto alla domanda di addebito, rilevando la risalente volontà delle parti di porre fine alla convivenza anche a causa di condotte aggressive del marito, e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie;
tanto premesso, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte e la condanna del ricorrente al pagamento di assegno di mantenimento da quantificare in € 400 mensili, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 26.09.2023, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono comparse le parti dichiarando:
il ricorrente di vivere in immobile di proprietà, di essere pensionato con reddito mensile netto di euro
1.450,00 per 13 mensilità e di essere comproprietario di terreni;
la resistente di vivere in abitazione quale usufruttuaria, di essere pensionata con reddito mensile netto di euro 725,00 per 13 mensilità;
veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello recante RG 1003/2023, venivano emessi i provvedimenti provvisori e veniva riservata al Collegio la sola decisione sullo status all'esito di discussione orale. Con sentenza parziale n. 811/2023 è stata pronunciata sentenza di separazione tra le parti con remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Alla successiva udienza, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo quanto alle condizioni dello scioglimento del matrimonio:
“-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 10.02.2007 in EC, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di EC, parte I, n. 1 in data
10.02.2007, tra i coniugi e;
Controparte_2 Controparte_1
- stabilire a carico del sig. la corresponsione di un assegno divorzile in favore della Controparte_1 sig.ra di complessivi € 150,00 mensili, per 12 mensilità, assegno da versarsi Controparte_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra CP_2
e da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat;
- disporre che le autovetture in comproprietà vengano vendute a terzi e a prezzo di mercato e il netto ricavo venga suddiviso tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
- accertare l'avvenuta rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore domanda, pretesa / rivendicazione formulata nel giudizio;
- dichiarare la totale compensazione delle spese di lite.”
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data della presente pronuncia, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente giudizio e la definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni di divorzio contenute nelle conclusioni congiunte devono ritenersi congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in EC (TR) in data 10.02.2007 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di EC (TR) (atto 1, parte 1, dell'anno 2007);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in data in collegamento da remoto del 3.1.2025
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti