CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Vallelonga - Corso Umberto I 89821 Vallelonga VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000107535000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione in data 2 luglio 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00001075 35 000 emessa da ADER
BO Valentia e notificatale in data 6 maggio 2025 con la quale le veniva intimato il pagamento dei seguenti addebiti: Tari/Tefa anno 2014 -Comune di Vallelonga euro 248,00; Entrate patrimoniali anno 2014 – Comune di Vallelonga euro 284,43, più spese di notifica. Evidenziava che il Comune aveva emesso un avviso di accertamento Tari 2014 notificato in data 16 dicembre 2019; eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria essendo la prescrizione quinquennale ampiamente decorsa al momento di notifica della cartella avvenuta in data 6 maggio 2025. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella opposta per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della pretesa creditoria.
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.>>
Si costituiva ADER per eccepire il difetto di giurisdizione di questa AG in relazione al credito afferente a < acquedotto>>; per eccepire proprio difetto di legittimazione passiva. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare l'istanza di sospensione, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare e/o pregiudiziale - estromettere Agenzia delle Entrate – SS dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente. >>
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il ricorso va interpretato quale impugnazione avverso la cartella, risultandone chiesto l'annullamento integrale seppure nella parte motiva si rappresentino difese in relazione al solo credito Tari-
Tefa 2014
Invero, la cartella di pagamento n. 139 2025 00001075 35 000 afferisce a due crediti: tari Tefa 2014 ed entrate patrimoniali anno 2014. Questa ultime si riferiscono a loro volta ad acquedotto.
Va quindi in primo luogo accolta l'accezione di difetto di giurisdizione sollevata da ADER con riguardo al credito entrate patrimoniali 2014 per € 284,43 incorporato nella cartella in esame.
In relazione al credito TARI TEFA annualità 2014 il ricorso non è fondato.
Si osserva che parte ricorrente eccepisce la sola prescrizione successiva al 16 dicembre 2019 data che riferisce quale data di notifica del prodromico avviso di accertamento.
Va osservato, invero, che il termine quinquennale di prescrizione successivo al 16 dicembre 2019 per la riscossione del tributo da parte di ADER risulta sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 di talché il termine quinquennale non è maturato alla data del 6 maggio 2025 di notifica della cartella essendo la prescrizione rimasta lungamente sospesa per effetto della normativa emergenziale covid. 2019.
Il ricorso va quindi rigettato nel resto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione al credito per canone acqua 2019 e rigetta nel resto il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO
Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Vallelonga - Corso Umberto I 89821 Vallelonga VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250000107535000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione in data 2 luglio 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2025 00001075 35 000 emessa da ADER
BO Valentia e notificatale in data 6 maggio 2025 con la quale le veniva intimato il pagamento dei seguenti addebiti: Tari/Tefa anno 2014 -Comune di Vallelonga euro 248,00; Entrate patrimoniali anno 2014 – Comune di Vallelonga euro 284,43, più spese di notifica. Evidenziava che il Comune aveva emesso un avviso di accertamento Tari 2014 notificato in data 16 dicembre 2019; eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria essendo la prescrizione quinquennale ampiamente decorsa al momento di notifica della cartella avvenuta in data 6 maggio 2025. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< dichiarare la nullità o l'annullamento della cartella opposta per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della pretesa creditoria.
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.>>
Si costituiva ADER per eccepire il difetto di giurisdizione di questa AG in relazione al credito afferente a < acquedotto>>; per eccepire proprio difetto di legittimazione passiva. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: rigettare l'istanza di sospensione, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare e/o pregiudiziale - estromettere Agenzia delle Entrate – SS dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente. >>
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il ricorso va interpretato quale impugnazione avverso la cartella, risultandone chiesto l'annullamento integrale seppure nella parte motiva si rappresentino difese in relazione al solo credito Tari-
Tefa 2014
Invero, la cartella di pagamento n. 139 2025 00001075 35 000 afferisce a due crediti: tari Tefa 2014 ed entrate patrimoniali anno 2014. Questa ultime si riferiscono a loro volta ad acquedotto.
Va quindi in primo luogo accolta l'accezione di difetto di giurisdizione sollevata da ADER con riguardo al credito entrate patrimoniali 2014 per € 284,43 incorporato nella cartella in esame.
In relazione al credito TARI TEFA annualità 2014 il ricorso non è fondato.
Si osserva che parte ricorrente eccepisce la sola prescrizione successiva al 16 dicembre 2019 data che riferisce quale data di notifica del prodromico avviso di accertamento.
Va osservato, invero, che il termine quinquennale di prescrizione successivo al 16 dicembre 2019 per la riscossione del tributo da parte di ADER risulta sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 di talché il termine quinquennale non è maturato alla data del 6 maggio 2025 di notifica della cartella essendo la prescrizione rimasta lungamente sospesa per effetto della normativa emergenziale covid. 2019.
Il ricorso va quindi rigettato nel resto.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione al credito per canone acqua 2019 e rigetta nel resto il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ADER che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO
Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)