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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV AS all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 436/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CELLERINO FULVIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 assistita dall'avv. SELVETTI LORENZO
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avverso d.i.
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.5.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 73/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria (RG n. 187/2024) in favore della per l'importo di € Controparte_1
40.349,63, oltre spese della procedura monitoria, a titolo di contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni sanzioni e altri oneri relativamente agli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, notificatogli in data 25.3.2024; a fondamento dell'opposizione ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa professionale, con particolare riguardo agli anni 2016 e seguenti, e dei consequenziali obblighi contributivi, in ragione della carica di socio accomandatario rivestita in seno alla Levante
s.a.s. di LL ER & C., posto che trattasi di società non commerciale, ma di mera gestione degli immobili di proprietà, a conduzione familiare, il cui oggetto sociale espressamente vede escluse le attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale;
egli ha pertanto
1 RGL n. 436/2024
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rideterminazione della pretesa impositiva a complessivi € 730,83 o a veriore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
La costituitasi nel Controparte_1 giudizio di opposizione, ha invece insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sottolineando come l'opponente sia stato iscritto all'Albo fino al 31.12.2022, che la società di cui il ricorrente è stato, nel periodo oggetto di causa, amministratore presenta, avuto riguardo all'oggetto sociale risultante dalla visura camerale, una connessione con le conoscenze e gli studi professionali posti in atto per il conseguimento dell'abilitazione, che non ricorrono ipotesi di esclusione dall'obbligo di iscrizione alla e che la si è limitata ad applicare i minimi CP_1 CP_1 contributivi per ciascuna annualità oggetto di iscrizione;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al diverso importo che dovesse ritenersi dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è così decisa.
Considerato che:
- l'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27.2.2003 (Ministero del Lavoro e Pt_2 dell'Economia) e in vigore dall'1.1.2003, analogamente alle versioni successive, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, art. 3, comma 2.”;
- la Corte di Cassazione ha affermato, tra le altre, con sentenza n. 28188/22, che “Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -
01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1
2 RGL n. 436/2024
prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022;m35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021;
23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Nè la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere CP_2 degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1 generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è CP_1 irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale
- opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_2
(specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
(…) Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo CP_1 CP_1 la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. CP_1
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o
3 RGL n. 436/2024
associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile
a quella di geometra.”;
- tali principi sono stati anche di recente ribaditi: da Cassazione civile sez. lav., 21/06/2023,
n. 17823, che ha anche precisato che “l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare”, e da Cassazione civile sez. lav., 16/08/2024, n. 22880, la quale, in un caso analogo, ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"In tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Controparte_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_2 confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni CP_1 per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo" (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21).
Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla
a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CP_1
CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Nella specie, non ricorre nessuna delle condizioni esonerative sopra indicate.
Pertanto, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione
i proventi dell'attività esercitata da iscritto all'Albo dei geometri, in qualità di socio ed Pt_3 amministratore della e della , pur afferenti, almeno in parte, al settore edile, CP_3 CP_4 non fosse sufficiente una semplice connessione professionale, tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili, ma fosse necessaria una connessione necessaria (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), per cui
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l'attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche, quando invece, alla stregua dei principi sopra esposti, l'iscrizione all'Albo dei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità delle previsioni regolamentari dello Statuto della nella specie non ricorrenti.”; CP_1
- sulla base dei principi richiamati, dunque, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà della iscrizione alla e del pagamento della CP_1 contribuzione minima, essendo invece del tutto irrilevante l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione, così come l'eventuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- nel caso di specie, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato iscritto all'albo dei
Geometri di Alessandria per l'intero periodo in riferimento al quale è stata avanzata la pretesa contributiva della (cancellazione in data 31.12.2022); CP_1
- altrettanto pacifico e documentato è che egli sia stato, nel medesimo periodo, socio accomandatario della Levante s.a.s. di LL ER & C., il cui oggetto sociale prevede “- l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la conduzione, l'affitto e l'utilizzazione di beni immobili di qualsiasi natura e specie. - la prestazione di servizi di consulenza nel ramo immobiliare … La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, e potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane ed estere, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché rilasciare garanzie personali e reali anche a favore e nell'interesse di terzi”;
- l'oggetto sociale indicato presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del geometra sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili da tale figura professionale, in base all'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che comprende in tale novero anche le attività che, “pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione” (cfr. ex multis Cass. S. L. sent. n. 14684/2012; Trib. di Mantova, sent n. 213/2015 del 17.11.2015);
- le attività svolte, o comunque svolgibili, dalla società di cui l'opponente era, nel periodo oggetto di osservazione, socio e amministratore non possono considerarsi del tutto avulse da quelle esercitabili dal geometra, attenendo al settore edilizio-immobiliare (la tipica attività professionale del geometra) e presupponendo operazioni topografiche di rilevamento e
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misurazione, progettazione, operazioni catastali, stima, assistenza cantiere ecc.; al contempo, peraltro, non rileva soltanto un diretto svolgimento della professione di geometra, quanto piuttosto il ragionevole utilizzo delle competenze relative per gestire, quale amministratore e socio, una società che ha come oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di geometra, rimanendo irrilevante la circostanza che per essere amministratori della suddetta società non sia necessario essere un geometra;
- d'altra parte, secondo la regolamentazione della , sussiste l'obbligo d'iscrizione alla Pt_2
Cassa dei geometri che siano amministratori di società di ingegneria o tecnico- ingegneristiche (art. 90, c. 2, lett. b, d.lgs. 163/2006), ovvero di società che svolgono attività oggettivamente connesse a quelle tipicamente professionali (ex art. 16, r.d. 274/1929);
- le istanze istruttorie formulate in ricorso non appaiono idonee a superare la presunzione, all'evidenza operante, in quanto in parte non dimostrative di fatti dirimenti (carenza di titolarità di partita IVA professionale, mancato svolgimento di pratiche tecniche a firma e timbro di geometra, mancata percezione di reddito professionale) e in parte generiche, mentre la documentazione prodotta, avuto particolare riguardo al doc. 13, non afferisce al periodo di imposizione (la fattura del professionista esterno risale al 2023, allorquando, peraltro, il ricorrente non era più iscritto all'Albo);
- d'altra parte, non è allegata la sussistenza delle ipotesi di esclusione di cui alla delibera n.
123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009;
- si aggiunge a quanto finora esposto che, per rimanere iscritto al solo albo, Parte_1
avrebbe dovuto inviare anno per anno alla apposite
[...] CP_1 autocertificazioni attestanti il non esercizio di attività professionale, la mancata titolarità di
P.IVA professionale, di non essere socio o amministratore di società aventi ad oggetto sociale attività tecniche riconducibili alla professione di geometra e di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, nonché di non produrre redditi aventi natura professionale;
tali adempimenti non sono stati posti in essere dal ricorrente nel periodo di continuativa iscrizione all'Albo professionale, circostanza non contestata;
- ne consegue la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale e la consequenziale richiesta di contribuzione per il periodo 2013-2021;
- l'opposizione quindi va rigettata;
- va precisato, in merito alla lamentata insussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio dell'azione monitoria da parte della , già in possesso delle cartelle di pagamento Pt_2 menzionate nella memoria difensiva, che non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito;
la giurisprudenza di legittimità, chiamata in più occasioni a pronunciarsi su tale questione, ha ritenuto che il creditore già munito di titolo esecutivo stragiudiziale ha la facoltà di domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del
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proprio credito, sul presupposto che il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, come, ad esempio,
l'iscrizione dell'ipoteca - 6 - giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv.
340269 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184 - 01); è invece stata negata dalla Cassazione la possibilità per il creditore già munito di un titolo esecutivo stragiudiziale di ottenere un secondo titolo esecutivo allorchè il creditore abbia già consumato l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale (v. Sez. 3, Sentenza
n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01) ovvero nel caso di difetto dell'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato, quando il titolo esecutivo giudiziale non può offrire una tutela o un vantaggio ulteriore rispetto al primo titolo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del
08/09/1970, Rv. 347002 – 01); “La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in id em, quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art.
100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza п. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223-01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325- 01).”
(Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-08-2019, п. 21768; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13-09-
2021, n. 24646);
- nel caso in esame, non risulta violato il divieto del bis in idem, dal momento che alcuna azione giudiziale relativa al credito di cui si tratta risulta essere mai stata esercitata (è incontestato che le cartelle non sono state opposte e neppure gli ulteriori atti emessi da nell'espletamento dell'attività di recupero affidatale); l'esercizio dell'azione monitoria CP_5 da parte della non risulta precluso neppure dalla mancanza dell'interesse ad agire Pt_2 della poiché la cartella di pagamento legittima la riscossione coattiva del credito e, CP_1 ove non tempestivamente opposta, produce l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non
è idonea ad acquisire autorità di giudicato, non essendo un atto giurisdizionale, da ciò derivando che la mancata impugnazione della cartella, pur producendo la irretrattabilità del credito contributivo, non è idonea a determinare l'effetto della conversione del termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti previdenziali in quello decennale previsto dall'articolo 2953 c.c. (v. Cass. S.U. sent. n. 23397 del 2016; Cass. Ord. n. 12200 del
18.05.2018); la ha la possibilità di trarre dal presente giudizio un vantaggio giuridico CP_1 concreto, di cui non potrebbe godere in forza delle sole cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
inoltre, la S.C. ha anche affermato che l'interesse ex art. 100 c.p.c.
7 RGL n. 436/2024
ben può rinvenirsi anche nella necessità di far valere in executivis l'importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata (es. nella cartella di pagamento), in funzione del tempo trascorso (cfr. Cass. n. 40644/2021); ciò consente di escludere che vi sia stato un abuso del diritto processo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., disattesa ogi altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta il ricorso in opposizione al d.i. n. 73/2024;
- condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
LV AS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV AS all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 436/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CELLERINO FULVIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 assistita dall'avv. SELVETTI LORENZO
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avverso d.i.
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.5.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 73/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria (RG n. 187/2024) in favore della per l'importo di € Controparte_1
40.349,63, oltre spese della procedura monitoria, a titolo di contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni sanzioni e altri oneri relativamente agli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, notificatogli in data 25.3.2024; a fondamento dell'opposizione ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa professionale, con particolare riguardo agli anni 2016 e seguenti, e dei consequenziali obblighi contributivi, in ragione della carica di socio accomandatario rivestita in seno alla Levante
s.a.s. di LL ER & C., posto che trattasi di società non commerciale, ma di mera gestione degli immobili di proprietà, a conduzione familiare, il cui oggetto sociale espressamente vede escluse le attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale;
egli ha pertanto
1 RGL n. 436/2024
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rideterminazione della pretesa impositiva a complessivi € 730,83 o a veriore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
La costituitasi nel Controparte_1 giudizio di opposizione, ha invece insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sottolineando come l'opponente sia stato iscritto all'Albo fino al 31.12.2022, che la società di cui il ricorrente è stato, nel periodo oggetto di causa, amministratore presenta, avuto riguardo all'oggetto sociale risultante dalla visura camerale, una connessione con le conoscenze e gli studi professionali posti in atto per il conseguimento dell'abilitazione, che non ricorrono ipotesi di esclusione dall'obbligo di iscrizione alla e che la si è limitata ad applicare i minimi CP_1 CP_1 contributivi per ciascuna annualità oggetto di iscrizione;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al diverso importo che dovesse ritenersi dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è così decisa.
Considerato che:
- l'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27.2.2003 (Ministero del Lavoro e Pt_2 dell'Economia) e in vigore dall'1.1.2003, analogamente alle versioni successive, prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, art. 3, comma 2.”;
- la Corte di Cassazione ha affermato, tra le altre, con sentenza n. 28188/22, che “Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L -, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -
01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1
2 RGL n. 436/2024
prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022;m35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021;
23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Nè la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere CP_2 degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1 generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è CP_1 irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale
- opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_2
(specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
(…) Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo CP_1 CP_1 la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. CP_1
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o
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associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile
a quella di geometra.”;
- tali principi sono stati anche di recente ribaditi: da Cassazione civile sez. lav., 21/06/2023,
n. 17823, che ha anche precisato che “l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare”, e da Cassazione civile sez. lav., 16/08/2024, n. 22880, la quale, in un caso analogo, ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"In tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Controparte_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_2 confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni CP_1 per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo" (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21).
Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla
a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CP_1
CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Nella specie, non ricorre nessuna delle condizioni esonerative sopra indicate.
Pertanto, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione
i proventi dell'attività esercitata da iscritto all'Albo dei geometri, in qualità di socio ed Pt_3 amministratore della e della , pur afferenti, almeno in parte, al settore edile, CP_3 CP_4 non fosse sufficiente una semplice connessione professionale, tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili, ma fosse necessaria una connessione necessaria (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), per cui
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l'attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche, quando invece, alla stregua dei principi sopra esposti, l'iscrizione all'Albo dei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità delle previsioni regolamentari dello Statuto della nella specie non ricorrenti.”; CP_1
- sulla base dei principi richiamati, dunque, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà della iscrizione alla e del pagamento della CP_1 contribuzione minima, essendo invece del tutto irrilevante l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione, così come l'eventuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- nel caso di specie, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato iscritto all'albo dei
Geometri di Alessandria per l'intero periodo in riferimento al quale è stata avanzata la pretesa contributiva della (cancellazione in data 31.12.2022); CP_1
- altrettanto pacifico e documentato è che egli sia stato, nel medesimo periodo, socio accomandatario della Levante s.a.s. di LL ER & C., il cui oggetto sociale prevede “- l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la conduzione, l'affitto e l'utilizzazione di beni immobili di qualsiasi natura e specie. - la prestazione di servizi di consulenza nel ramo immobiliare … La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, e potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane ed estere, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché rilasciare garanzie personali e reali anche a favore e nell'interesse di terzi”;
- l'oggetto sociale indicato presenta un evidente nesso oggettivo con l'attività propria del geometra sulla base dell'elencazione delle attività esercitabili da tale figura professionale, in base all'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, nei termini individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che comprende in tale novero anche le attività che, “pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione” (cfr. ex multis Cass. S. L. sent. n. 14684/2012; Trib. di Mantova, sent n. 213/2015 del 17.11.2015);
- le attività svolte, o comunque svolgibili, dalla società di cui l'opponente era, nel periodo oggetto di osservazione, socio e amministratore non possono considerarsi del tutto avulse da quelle esercitabili dal geometra, attenendo al settore edilizio-immobiliare (la tipica attività professionale del geometra) e presupponendo operazioni topografiche di rilevamento e
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misurazione, progettazione, operazioni catastali, stima, assistenza cantiere ecc.; al contempo, peraltro, non rileva soltanto un diretto svolgimento della professione di geometra, quanto piuttosto il ragionevole utilizzo delle competenze relative per gestire, quale amministratore e socio, una società che ha come oggetto attività direttamente collegate con le funzioni di geometra, rimanendo irrilevante la circostanza che per essere amministratori della suddetta società non sia necessario essere un geometra;
- d'altra parte, secondo la regolamentazione della , sussiste l'obbligo d'iscrizione alla Pt_2
Cassa dei geometri che siano amministratori di società di ingegneria o tecnico- ingegneristiche (art. 90, c. 2, lett. b, d.lgs. 163/2006), ovvero di società che svolgono attività oggettivamente connesse a quelle tipicamente professionali (ex art. 16, r.d. 274/1929);
- le istanze istruttorie formulate in ricorso non appaiono idonee a superare la presunzione, all'evidenza operante, in quanto in parte non dimostrative di fatti dirimenti (carenza di titolarità di partita IVA professionale, mancato svolgimento di pratiche tecniche a firma e timbro di geometra, mancata percezione di reddito professionale) e in parte generiche, mentre la documentazione prodotta, avuto particolare riguardo al doc. 13, non afferisce al periodo di imposizione (la fattura del professionista esterno risale al 2023, allorquando, peraltro, il ricorrente non era più iscritto all'Albo);
- d'altra parte, non è allegata la sussistenza delle ipotesi di esclusione di cui alla delibera n.
123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009;
- si aggiunge a quanto finora esposto che, per rimanere iscritto al solo albo, Parte_1
avrebbe dovuto inviare anno per anno alla apposite
[...] CP_1 autocertificazioni attestanti il non esercizio di attività professionale, la mancata titolarità di
P.IVA professionale, di non essere socio o amministratore di società aventi ad oggetto sociale attività tecniche riconducibili alla professione di geometra e di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, nonché di non produrre redditi aventi natura professionale;
tali adempimenti non sono stati posti in essere dal ricorrente nel periodo di continuativa iscrizione all'Albo professionale, circostanza non contestata;
- ne consegue la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa professionale e la consequenziale richiesta di contribuzione per il periodo 2013-2021;
- l'opposizione quindi va rigettata;
- va precisato, in merito alla lamentata insussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio dell'azione monitoria da parte della , già in possesso delle cartelle di pagamento Pt_2 menzionate nella memoria difensiva, che non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito;
la giurisprudenza di legittimità, chiamata in più occasioni a pronunciarsi su tale questione, ha ritenuto che il creditore già munito di titolo esecutivo stragiudiziale ha la facoltà di domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del
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proprio credito, sul presupposto che il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, come, ad esempio,
l'iscrizione dell'ipoteca - 6 - giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv.
340269 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184 - 01); è invece stata negata dalla Cassazione la possibilità per il creditore già munito di un titolo esecutivo stragiudiziale di ottenere un secondo titolo esecutivo allorchè il creditore abbia già consumato l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale (v. Sez. 3, Sentenza
n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01) ovvero nel caso di difetto dell'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato, quando il titolo esecutivo giudiziale non può offrire una tutela o un vantaggio ulteriore rispetto al primo titolo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del
08/09/1970, Rv. 347002 – 01); “La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in id em, quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art.
100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza п. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223-01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325- 01).”
(Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-08-2019, п. 21768; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13-09-
2021, n. 24646);
- nel caso in esame, non risulta violato il divieto del bis in idem, dal momento che alcuna azione giudiziale relativa al credito di cui si tratta risulta essere mai stata esercitata (è incontestato che le cartelle non sono state opposte e neppure gli ulteriori atti emessi da nell'espletamento dell'attività di recupero affidatale); l'esercizio dell'azione monitoria CP_5 da parte della non risulta precluso neppure dalla mancanza dell'interesse ad agire Pt_2 della poiché la cartella di pagamento legittima la riscossione coattiva del credito e, CP_1 ove non tempestivamente opposta, produce l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non
è idonea ad acquisire autorità di giudicato, non essendo un atto giurisdizionale, da ciò derivando che la mancata impugnazione della cartella, pur producendo la irretrattabilità del credito contributivo, non è idonea a determinare l'effetto della conversione del termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti previdenziali in quello decennale previsto dall'articolo 2953 c.c. (v. Cass. S.U. sent. n. 23397 del 2016; Cass. Ord. n. 12200 del
18.05.2018); la ha la possibilità di trarre dal presente giudizio un vantaggio giuridico CP_1 concreto, di cui non potrebbe godere in forza delle sole cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
inoltre, la S.C. ha anche affermato che l'interesse ex art. 100 c.p.c.
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ben può rinvenirsi anche nella necessità di far valere in executivis l'importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata (es. nella cartella di pagamento), in funzione del tempo trascorso (cfr. Cass. n. 40644/2021); ciò consente di escludere che vi sia stato un abuso del diritto processo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., disattesa ogi altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta il ricorso in opposizione al d.i. n. 73/2024;
- condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
LV AS
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