Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 47699
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesoché avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, ne', in tal caso, può trovare applicazione l'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (conversione dell'impugnazione), in quanto l'opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 47699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47699
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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