Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesoché avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, ne', in tal caso, può trovare applicazione l'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (conversione dell'impugnazione), in quanto l'opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 47699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47699 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Lacanna Presidente
1. Dott. Diana Laudati Consigliere
2. Dott. Luigi Fenu Consigliere
3. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
4. Dott. Giovanni Diotallevi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GI EL;
contro il provvedimento in data 17/5/2003 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania con il quale è stata rigettata l'istanza di restituzione del materiale sottoposto a sequestro;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Giuliano Casucci;
Viste le conclusioni del P.G., con le quali chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO
che con decreto di archiviazione pronunciato dal GIP del Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 110 TULPS è stata disposta la confisca e la distruzione delle apparecchiature in sequestro;
che a norma dell'art. 676 c.p.p. in ordine alle questioni che attengono alla misura della confisca (o alla restituzione delle cose sequestrate) il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 c. 4 e quindi senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato; che quindi, indipendentemente dalla denunciata erroneità dell'interpretazione data all'istanza dal giudice dell'esecuzione, il procedimento di esecuzione in materia di confisca (o di restituzione delle cose sequestrate) è stato, sotto il profilo formale, trattato nel rispetto della legge, sicché la prima doglianza, che lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio è infondata;
che il provvedimento pronunciato inaudita altera parte non è impugnabile e quindi non è ricorribile per cassazione, in quanto contro lo stesso è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato (art. 667 c. 4 cit.);
che nel caso non può trovare applicazione l'art. 568 c. 5 c.p.p., in quanto l'opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione, consistendo in un'istanza diretta al medesimo giudice "allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti e di ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile" (Cass. S.U. 28/11/2001-25/1/2002 n. 3026);
che la questione esaminata e sopra risolta è assorbente rispetto a quelle successive attinenti la confiscabilità dei beni e la compatibilità della confisca con la pronuncia del decreto di archiviazione;
che in conseguenza il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.