CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2024, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO ME, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati Sergio Rotundo e Angelo Spasari, difensori di ME LO, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a ME LO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Penale Sent. Sez. 6 Num. 4635 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/12/2023 di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nella 'ndrina di RA (capo 1) ed altri reati-fine, eccetto quello di cui al c:apo 158. 2. Avverso detta ordinanza ME LO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all' art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per omessa autonoma motivazione del Giudice per le indagini preliminari rispetto all'impostazione accusatoria contenuta nella richiesta cautelare, di cui costituisce esclusivamente una sintesi priva di valutazioni critiche rispetto alla posizione del singolo indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. per nullità dell'interrogatorio di garanzia, derivante dalla violazione del diritto di difesa, in ragione della intempestività della richiesta di convalida del fermo, eseguito il 10 maggio 2023, formulata dal Pubblico ministero 1'11 maggio 2023 e notificata a mezzo pec al difensore alle ore 20:45, quando gli uffici della cancelleria del Gip erano chiusi, per l'udienza fissata il giorno successivo alle ore 8. Peraltro, neanche a conclusione dell'udienza di convalida, nella quale l'eccezione di nullità veniva tempestivamente formulata e rigettata, la difesa otteneva gli atti e le contestazioni. Il mancato valido espletamento dell'interrogatorio ha reso inefficace anche la successiva misura cautelare alla luce dell'orientamento assunto dalla sentenza n. 29214 del 6 luglio 2021 della Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa desunta da una mera congettura derivante dalle intercettazioni di un procedimento milanese del 2015, in cui FO BA, tramite il cognato, chiedeva all'odierno ricorrente il pagamento di una fornitura di cui era stata smarrita la documentazione fiscale, come risultante dall'intercettazione riportata a pag. 7 dell'ordinanza cautelare. Ulteriore travisamento probatorio è ravvisabile nell'episodio del cosiddetto pestaggio ai danni di tale RR, attesa l'assenza di LO. Inoltre, non vale a dimostrare la partecipazione associativa il ritenuto sostentamento dell'associato ON OG per l'invio di € 200 dal circolo ricreativo del paese, senza che i soci e ON OG risultino indagati. Il Tribunale non ha considerato le prospettazioni difensive ed in particolare: a) che il ricorrente è stato ritenuto l'unico imprenditore contiguo all'associazione 2 ndranghetista, a differenza di altri;
b) che LO fosse mero dipendente della società "Arte del Catering di LO SI & C.", assoggettata a controlli pubblici;
c) che le gare per l'affidamento dei servizi mensa erano pubbliche e non consentivano interferenze;
d) che il decreto di incandidabilità, emesso a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Mileto il 10 aprile 2012, non menziona ME LO o la sua vicinanza ad alcun gruppo criminale;
e) che nessuno dei collaboratori di giustizia lo aveva menzionato. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 3) relativo al delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis. l cod. pen. ai danni dell'imprenditore CA per mancata descrizione della condotta partecipativa del ricorrente, per assenza di conversazioni e per l'esclusione dei gravi indizi a carico del coindagato SQ SI da parte dell'ordinanza genetica. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova relativamente alla gravità indiziaria per il delitto di cui all'art 416-ter cod. pen. (154) e quello di cui agli artt. 318, 319, 321 e 416-bis.1 cod. pen. (155) in quanto il Tribunale del riesame ha escluso il concorso apparente di norme nonostante la sovrapponibilità delle condotte contestate e la loro identità. Inoltre, non si è tenuto conto: che il contratto di fornitura tra "l'Arte del Catering di LO SI & C." e la società "Dusmann" fosse antecedente al primo contatto avvenuto tra il ricorrente e CE AS;
che la società aveva subito verifiche dall'ASP di Vibo Valentia nello stesso periodo in cui risultano contestati i reati di cui ai capi 154 e 155; che ME LO era stato contattato da AS, e non viceversa, per interrompere il rapporto di collaborazione;
che il ricorrente non avesse appoggiato elettoralmente il figlio di CE AS per le elezioni regionali svoltesi in Calabria nel gennaio 2020; che LO aveva avuto un trattamento diverso da altri coindagati. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento dei fatti e della prova relativamente alla gravità indiziaria per i delitti di cui agli artt. 353 e 416-bis.1 cod. pen. (159) e degli artt. 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. (160) e con riferimento a detta ultima fattispecie, il Tribunale ha disatteso l'orientamento della sentenza delle Sezioni Unite numero 13178 del 2019 non considerando che il ricorrente non avesse partecipato ad alcuni bandi di gara temendo la criminalità organizzata e avesse rifiutato il subappalto propostogli da Paparatto, vicino a DI AN. 3. Il 30 novembre 2023 i difensori di LO hanno depositato una memoria allegando: a) l'ordinanza cautelare del 09/06/2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero in relazione al 3 sostentamento del presunto associato NO OG (in relazione al terzo motivo di ricorso); b) il dispositivo della sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione, emessa il 29 novembre 2023 nei confronti di SQ SI, che per identica posizione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per il reato associativo e per la presunta estorsione alla ditta CA (in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo, al quarto e al quinto motivo, mentre è inammissibile per il resto. 2. Il primo motivo è generico. Il Tribunale del riesame ha correttamente rigettato l'eccezione sull'assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro, dando specifico atto degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari aveva selezionato e rielaborato fra quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). D'altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, IT, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell'autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In caso di presentazione dell'indagato in stato di fermo, ex art. 384 cod. proc. pen., ai fini dell'eventuale convalida della misura precautelare sussistono stringenti tempi che il Giudice per le indagini preliminari deve osservare fissando l'udienza entro le quarantotto ore successive al fermo, dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico ministero e al difensore ex art. 390, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta di un termine invalicabile. L'indagato ed il suo difensore hanno il diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare e al riguardo le Sezioni unite hanno stabilito 4 che "il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida" (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939). Dagli atti esaminati dal Collegio, in ragione del vizio denunciato, risulta che il difensore del ricorrente ha eccepito la nullità dell'interrogatorio contestando proprio la ristrettezza dei tempi entro cui dover esaminare il ponderoso decreto di fermo e gli atti di indagine ad esso allegati posti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'ordinanza cautelare, ma non ha richiesto, invece, il differimento dell'udienza di convalida del relativo interrogatorio, oltre che dell'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. Nel caso di specie, dunque, non è avvenuto un indebito diniego di accesso agli atti del fascicolo processuale — situazione che aveva dato origine alla pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826) -, ma è stato il difensore a non avanzare esplicita richiesta di differire gli incombenti cui era tenuto, cosicchè il Giudice si è pronunciato sulla richiesta di convalida nei ristretti tempi di cui all'art. 390, comma 2, cod. proc. pen, e ha proceduto all'interrogatorio di garanzia nei termini stabiliti dall'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che, correttamente, il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'interrogatorio svolto nell'udienza di convalida del fermo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale detta nullità impone l'impugnazione del provvedimento di convalida, non avvenuta, e non è proponibile nel giudizio di riesame il cui oggetto è costituito dall'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939; Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Mauro, Rv. 274973). 4. Risultano, invece, fondati i motivi di ricorso che investono il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1), all'estorsione aggravata (capo 3), allo scambio elettorale politico mafioso (154) e alla corruzione (capo 155). 4.1. Nel caso in esame, la pur corretta impostazione, in astratto, delle contestazioni che ricollegano LO quale dominus occulto della società "l'Arte del Catering di LO SI & C." in rapporti stretti con la criminalità mafiosa locale, si scontra con la parziale completezza del quadro indiziario per come risultante dalle carenze della motivazione dell'ordinanza impugnata. 4.2. Il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria della condotta partecipativa del ricorrente, quale imprenditore della ‘ndrina di RA, a disposizione del capo di questa, MI LA, (capo 1) in base essenzialmente ad intercettazioni 5 tH ritenute sintomatiche dello spessore criminale del ricorrente sia per essere la società, da lui gestita di fatto, finanziata da ambienti mafiosi, sia per la commissione dei reati-fine. 4.2.1. In relazione al primo profilo, il provvedimento impugnato ha valorizzato un'indagine della DDA di Milano (RGNR 37588/2019) riguardante FO BA - titolare dell'omonima ditta e già condannato in via definitiva per associazione mafiosa e altri reati - da cui era emerso che questi, in più occasioni, avesse chiesto a ME LO, detto BB, dal carcere, l'invio (non l'incasso) di somme di denaro, tramite il cognato EL Stagno, non riferibili ad attività imprenditoriali, ma ad un rapporto personale di debito-credito dissimulato in forniture edili. L'ordinanza impugnata ha ipotizzato l'appartenenza mafiosa di LO, partendo da questo collegamento di carattere economico, oltre che sulla base di conversazioni da cui risultava: a) un debito di C 150.000 con FO BA, da ripianare allatto della sua scarcerazione, e restituito in parte ma in assenza di documentazione che lo comprovasse (pag. 5 dell'ordinanza); b) la partecipazione all'aggressione di RR e il sostentamento economico dell'associato NO OG che a sua volta, dal carcere, chiedeva "ai suoi" di proteggere LO (pag 6); c) la gestione occulta della società della sorella, SI LO, "l'Arte del Catering", che aveva assunto i familiari degli associati detenuti (il figlio di ME OL;
la moglie di VI CO;
la moglie di FO GA condannato per associazione mafiosa, RO SI) tanto da temere l'interdittiva antimafia del Prefetto (pag. 7). Si tratta di elementi dal sicuro rilievo che, però, anche in assenza di accertamenti bancari, impongono un ulteriore onere di motivazione proprio rispetto al ritenuto finanziamento con denaro della consorteria mafiosa, anziché all'esistenza di un mero rapporto debitorio tra LO e BA, entrambi imprenditori, per la cui assenza di documenti giustificativi è proprio l'intercettazione, riportata a pag. 5, a rendere ipotizzabile l'alternativa difensiva dello smarrimento. Così come appare priva di valenza assorbente la ritenuta presenza di LO nel corso dell'aggressione di SE RR, a pag. 6, in cui viene indicato come concorrente morale, sebbene poi non gli venga elevata alcuna contestazione e non sia individuabile la sua condotta. In tale incerto quadro, ai fini della gravità indiziaria, non appaiono dirimenti: a) il richiamo all'invio di un contributo di complessivi C 200, con altri appartenenti al circolo del Paese rimasti non indagati, per il sostentamento del detenuto NO OG che gli aveva promesso protezione, senza una pur sintetica descrizione del rapporto di LO con questi e con il tramite di cui il detenuto si 6 serviva per trasmettere i messaggi;
b) la conversazione riportata a pag. 7 con la sorella, in cui LO discute delle assunzioni dei parenti dei detenuti, mostrando anche di temere di farlo, consapevole che il Prefetto controllerà nominativi e collegamenti, pur prospettando l'idea di un progetto più articolato;
c) la commissione dei reati-fine, per alcuni del quali è necessario un ulteriore incremento motivazionale (vedi infra). In sostanza, il giudice di merito, in forza dei principi delineati in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sezioni Unite Mannino e Modafferi), è tenuto a dar conto dell'effettiva valenza indiziaria dei fatti storici selezionati come indicatori, anche logici, del concreto inserimento di LO nel gruppo criminale mafioso, descrivendone l'ambito e puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo. 4.3. Alle stesse conclusioni di scarsa chiarezza del quadro cautelare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e al contributo causale fornito da ME LO si perviene in ordine al capo 4, avente ad oggetto l'estorsione perpetrata ai danni dell'imprenditore CA, fondata su due intercettazioni riportate a pagina 8 del provvedimento. La prima riguarda un dialogo in cui l'assessore VI CO informa ME LO che il Commissario prefettizio del Comune di Mileto, Sergio Raimondo, gli aveva informalmente anticipato che non risultassero collegamenti della ditta CA — intestata alla moglie del titolare - con ambienti criminali e che CA era stato convocato dai carabinieri per spiegare la procedura seguita per le assunzioni di ASlino OL e IE OR. La seconda intercettazione, con SI RO, moglie del detenuto FO LA, esprime la critica del ricorrente circa il comportamento dell'assessore CO «raccoglitore ufficiale delle somme versate dal CA con il compito poi di ridistribuirle ai detenuti per il loro sostentamento. LO riferisce che anche lui aspetta di ricevere C 2000 dal CO». Si tratta di due conversazioni dotate di valenza indiziaria, ma rimaste prive di un inquadramento nel contesto in cui leggerle, tanto da non consentire di comprendere, innanzitutto, come si fosse sostanziata la condotta estorsiva ai danni dell'impresa CA (di cui non è indicato neanche di cosa si occupasse e dove); quale fosse stato il ruolo assunto dal ricorrente e se avesse offerto un proprio contributo causale nella condotta concorsuale. A nulla rileva, invece, la richiamata sentenza di annullamento senza rinvio emessa nei confronti di SQ SI da questa Sezione in data 29 novembre 2023, e menzionata nella memoria difensiva depositata il 30 novembre 2023, in quanto non attiene al capo di incolpazione ascritto a LO. 7 4.4. Per i capi 154) e 155) il Tribunale del riesame si è limitato a condividere le conclusioni raggiunte dall'ordinanza cautelare generica, dando semplicemente atto che AS (che dal capo di incolpazione provvisorio si desume essere il capo Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia) si fosse "messo a disposizione" per evitare i controlli sanitari alla società "l'Arte del Catering di LO SI & C." di cui il ricorrente era titolare occulto. A prescindere dalla questione affrontata dal provvedimento impugnato circa la mancata sovrapponibilità tra il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. e quello di corruzione propria, argomentata dal Tribunale in forza proprio della qualifica soggettiva di LO quale partecipe all'associazione mafiosa su cui, come scritto al paragrafo 4.2., è necessario colmare il vizio di motivazione, non risulta che sia stato operato alcun vaglio delle allegazioni difensive (come, ad esempio, la mancata menzione di LO nella Relazione della commissione di accesso prefettizia;
i rapporti, anche temporali, tra "l'Arte del Catering di LO SI & C." e la "società Dusmann"; le verifiche dell'ASP di Vibo Valentia) e dei temi posti in sede di riesame, per come in questa sede reiterati. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per un nuovo e più puntuale giudizio sulla gravità indiziaria. 5. I motivi di ricorso relativi ai capi 159) e 160) sono inammissibili in parte per manifesta infondatezza e, in parte, perché volti solo ad una rilettura degli elementi di fatto evincibili dalle conversazioni intercettate. 5.1. Con argomenti coerenti e logici, fondati sull'inequivoco contenuto delle captazioni riportate alle pagine 9-11, il Tribunale del riesame ha dimostrato l'esistenza di una valida base indiziaria a carico del ricorrente in ordine ai delitti di cui agli artt. 353 e 416-bis.
1. cod. pen. (capo 159) e artt. 513-bis e 416-bis.1. cod. pen. (capo 160). In sostanza, l'ordinanza descrive LO, amministratore di fatto della società "l'Arte del Catering di LO SI & C.", come inserito in un «cartello di imprese» che, attraverso un diretto rapporto con esponenti egemoni della mafia locale, partecipava (astenendosi o beneficiandone) alla spartizione delle gare pubbliche per i servizi di ristorazione nelle scuole della zona di Vibo Valentia, così alterando il sistema della concorrenza. In particolare, è risultato come ciascuna impresa si aggiudicasse l'appalto ottenendo che le altre non vi si presentassero, previo placet del capo mafia di riferimento. 5.2. Il provvedimento impugnato ricostruisce il contributo materiale di LO e il contesto mafioso di riferimento in relazione al capo 159), per il delitto di turbata libertà degli incanti, richiamando le conversazioni relative all'appalto per la mensa scolastica nel Comune di Nicotera, vinto dalla società della moglie di AR GI, 8 jy in forza delle quali era emerso che quest'ultimo, di Rosarno, gli aveva chiesto di non prendere parte alla gara pubblica per non rompere gli equilibri criminali e lui si era adeguato («no c'è quello! Non andiamo a rompergli le scatole... lui là... e quello adesso mi ha chiamato già per dirmelo... Altrimenti poi litighiamo con tutti... Non conviene...»). Che la partecipazione o meno all'appalto fosse decisa a livello di consorterie mafiose e che LO ne fosse parte diretta è confermato, secondo i Giudici di merito, dal fatto che il capo mafia, MI GA, parlando con VI CO avesse ripercorso le interferenze sulla gara pubblica del Comune di Nicotera rappresentando come LO dovesse partecipare nel suo interesse («qua siamo insieme... Ho detto io "con questo ragazzo" [ndr LO]... Siccome all'epoca c'era la gara a Nicotera») e invece SE MA [Pino] gli aveva detto di non andare «perché interessava a lui», tanto da favorire il rosarnese AR GI, come poi accaduto. 5.3. Anche con riferimento al capo 160), in cui è contestato il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., il provvedimento impugnato richiama le intercettazioni in cui LO avvisa DI AN, referente criminale nel 1:erritorio di Ricadi, della sua partecipazione all'appalto per la mensa scolastica nel comune di Ricadi attraverso l'azienda "l'Arte del Catering di LO SI & C." e poi gli comunica, tramite ON IT, di esserselo aggiudicato e che provvederà a versargli la somma dovuta «in qualità di fiore». 5.4. L'intero sviluppo delle vicende criminali di cui ai capi 159) e 160) viene collocato dal Tribunale del riesame nella più ampia gestione degli appalti pubblici nel territorio di Vibo Valentia, fondata sulla soggezione diffusa alla caratura criminale delle diverse famiglie che controllano la zona, come confermato dagli ulteriori elementi immediatamente successivi all'indirizzamento delle gare di Nicotera e Ricadi: a) l'incontro tra ME LO e VI CO in cui i due, con un linguaggio esplicito, concordano la spartizione degli appalti nel settore delle mense scolastiche sul territorio di Vibo Valentia, trovando un accordo con l'azienda di MA FO in stretta sinergia con l'esponente della ndrangheta di San RI d'Ippona, RI EL (pag. 10); b) il litigio tra LO e il gestore del ristorante "Paradise" di Ricadi, Salvatore Riccardo Paparatto, vicino alla famiglia ndranghetista dei AN, che come prezzo della vittoria dell'appalto da parte di LO pretende l'assunzione del genero, fatto del quale il ricorrente si lamenta con MI LA (pag. 11). Alla luce del complesso degli elementi sopra evidenziati, privi del dedotto travisamento censurato nel ricorso, deve ritenersi coerente e completa la conclusione raggiunta dal Tribunale del riesame che rende inammissibile, in questa sede, la lettura parcellizzata ed alternativa delle intercettazioni proposta dalla 9 difesa, volta ad ipotizzare che LO non avesse partecipato ai bandi di gara perché intimorito dalla criminalità organizzata (capo 159) e, allo stesso tempo, avesse rifiutato le assunzioni propostegli (capo 160). 5.5. Sono manifestamente infondati anche i rilievi prospettati dal ricorso circa l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata sub capo 160) ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la condotta dell'imprenditore che acquisisca posizioni dominanti di mercato attraverso l'intervento dei "clan" che controllano le zone ove vengono svolte le gare pubbliche costituisca un'alterazione dell'equilibrio del mercato e del principio della libera concorrenza. Quest'ultima, infatti, non si traduce solo nella possibilità di svolgere l'attività di impresa in competizione con più soggetti operanti sul mercato, ma anche nella libertà da illecite interferenze proprio nel contesto di appalti indetti da istituzioni territoriali in cui deve essere garantito un servizio a favore della collettività. In questa prospettiva, l'acquisizione di una posizione dominante e persino di monopolio, derivante proprio all'accordo tra "clan", costituisce un comportamento anticoncorrenziale perché ottenuta non per capacità imprenditoriali nell'attività produttiva oggetto della gara pubblica, ma grazie alla preclusione ad altre aziende di operare nel settore, tanto da imporre anche al soggetto pubblico che indice l'appalto e, dunque, all'intera collel:tività, di accettare la prestazione scelta dai "clan" criminali per i propri interessi così forzando le regole non solo della concorrenza, ma anche della trasparenza, e inquinando il tessuto economico e la qualità dei servizi pubblici. Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13178 del 28 novembre 2019, Guadagni, citata dallo stesso ricorso, il concetto di concorrenza deve essere letto in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata nel senso che la libertà di iniziativa economica privata può essere esercitata erga omnes come «eguale possibilità» di tutti i privati «di attivarsi materialmente e giuridicamente nello stesso settore» e, quindi, «di confrontarsi vicendevolmente, sottoponendo al giudizio del mercato la valutazione, e il conseguente successo, delle reciproche iniziative, necessariamente sempre nuove e diverse, in una competizione senza fine». La repressione delle forme di concorrenza sleale si innesta proprio nel precetto costituzionale dell'art. 41, tutelando gli imprenditori da indebite posizioni di vantaggio lesive dell'economia nazionale e, soprattutto, dell'esercizio dell'altrui libertà di iniziativa economica rispetto alla quale la competizione costituisce un principio di sistema nella cornice sovranazionale (in questi termini Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237, par. 2.4.). 10 itato in Cancelleria Ne consegue che costituisce una lettura non coerente con le note modalità esplicative dell'intimidazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici in territori gravemente colpiti da questo tipo di criminalità quella proposta dal ricorrente secondo la quale meccanismi collaudati di sopraffazione e vessazione criminale richiederebbero manifestazioni esplicite. In ordine alla minaccia costitutiva dell'intimidazione di cui al delitto di illecita concorrenza va richiamato_ proprio la giurisprudenza in materia di estorsione secondo cui questa non necessita di forme evidenti, ma può essere implicita purché idonea ad incutere timore, a coartare la volontà del soggetto passivo avuto riguardo alle circostanze concrete, alle sue condizioni soggettive e ai contesti in cui opera. Detta operazione ermeneutica deve tenere conto che le associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., si avvalgono della forza di intimidazione proprio per ottenere il «controllo di attività economiche», così da meritare uno strutturato e riconosciuto radicannento sul territorio che conduce alla creazione di situazioni monopolistiche o di cartello proprio delle imprese tenute a vincere gli appalti pubblici, attraverso spartizioni tra i capi egemoni, a cui nessuno può derogare, a nulla rilevando che manchino atti di esplicita minaccia, costituendo un dato certo ed acquisito di subire gravi ritorsioni se non ci si adegua (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237). 6. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1), 3), 154) e 155), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro che dovrà uniformarsi ai principi stabiliti in questa sede, colmando i rilevati vizi della motivazione. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati Sergio Rotundo e Angelo Spasari, difensori di ME LO, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a ME LO dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Penale Sent. Sez. 6 Num. 4635 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/12/2023 di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nella 'ndrina di RA (capo 1) ed altri reati-fine, eccetto quello di cui al c:apo 158. 2. Avverso detta ordinanza ME LO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all' art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per omessa autonoma motivazione del Giudice per le indagini preliminari rispetto all'impostazione accusatoria contenuta nella richiesta cautelare, di cui costituisce esclusivamente una sintesi priva di valutazioni critiche rispetto alla posizione del singolo indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. per nullità dell'interrogatorio di garanzia, derivante dalla violazione del diritto di difesa, in ragione della intempestività della richiesta di convalida del fermo, eseguito il 10 maggio 2023, formulata dal Pubblico ministero 1'11 maggio 2023 e notificata a mezzo pec al difensore alle ore 20:45, quando gli uffici della cancelleria del Gip erano chiusi, per l'udienza fissata il giorno successivo alle ore 8. Peraltro, neanche a conclusione dell'udienza di convalida, nella quale l'eccezione di nullità veniva tempestivamente formulata e rigettata, la difesa otteneva gli atti e le contestazioni. Il mancato valido espletamento dell'interrogatorio ha reso inefficace anche la successiva misura cautelare alla luce dell'orientamento assunto dalla sentenza n. 29214 del 6 luglio 2021 della Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa desunta da una mera congettura derivante dalle intercettazioni di un procedimento milanese del 2015, in cui FO BA, tramite il cognato, chiedeva all'odierno ricorrente il pagamento di una fornitura di cui era stata smarrita la documentazione fiscale, come risultante dall'intercettazione riportata a pag. 7 dell'ordinanza cautelare. Ulteriore travisamento probatorio è ravvisabile nell'episodio del cosiddetto pestaggio ai danni di tale RR, attesa l'assenza di LO. Inoltre, non vale a dimostrare la partecipazione associativa il ritenuto sostentamento dell'associato ON OG per l'invio di € 200 dal circolo ricreativo del paese, senza che i soci e ON OG risultino indagati. Il Tribunale non ha considerato le prospettazioni difensive ed in particolare: a) che il ricorrente è stato ritenuto l'unico imprenditore contiguo all'associazione 2 ndranghetista, a differenza di altri;
b) che LO fosse mero dipendente della società "Arte del Catering di LO SI & C.", assoggettata a controlli pubblici;
c) che le gare per l'affidamento dei servizi mensa erano pubbliche e non consentivano interferenze;
d) che il decreto di incandidabilità, emesso a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Mileto il 10 aprile 2012, non menziona ME LO o la sua vicinanza ad alcun gruppo criminale;
e) che nessuno dei collaboratori di giustizia lo aveva menzionato. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 3) relativo al delitto di estorsione aggravata ex art. 416-bis. l cod. pen. ai danni dell'imprenditore CA per mancata descrizione della condotta partecipativa del ricorrente, per assenza di conversazioni e per l'esclusione dei gravi indizi a carico del coindagato SQ SI da parte dell'ordinanza genetica. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova relativamente alla gravità indiziaria per il delitto di cui all'art 416-ter cod. pen. (154) e quello di cui agli artt. 318, 319, 321 e 416-bis.1 cod. pen. (155) in quanto il Tribunale del riesame ha escluso il concorso apparente di norme nonostante la sovrapponibilità delle condotte contestate e la loro identità. Inoltre, non si è tenuto conto: che il contratto di fornitura tra "l'Arte del Catering di LO SI & C." e la società "Dusmann" fosse antecedente al primo contatto avvenuto tra il ricorrente e CE AS;
che la società aveva subito verifiche dall'ASP di Vibo Valentia nello stesso periodo in cui risultano contestati i reati di cui ai capi 154 e 155; che ME LO era stato contattato da AS, e non viceversa, per interrompere il rapporto di collaborazione;
che il ricorrente non avesse appoggiato elettoralmente il figlio di CE AS per le elezioni regionali svoltesi in Calabria nel gennaio 2020; che LO aveva avuto un trattamento diverso da altri coindagati. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento dei fatti e della prova relativamente alla gravità indiziaria per i delitti di cui agli artt. 353 e 416-bis.1 cod. pen. (159) e degli artt. 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. (160) e con riferimento a detta ultima fattispecie, il Tribunale ha disatteso l'orientamento della sentenza delle Sezioni Unite numero 13178 del 2019 non considerando che il ricorrente non avesse partecipato ad alcuni bandi di gara temendo la criminalità organizzata e avesse rifiutato il subappalto propostogli da Paparatto, vicino a DI AN. 3. Il 30 novembre 2023 i difensori di LO hanno depositato una memoria allegando: a) l'ordinanza cautelare del 09/06/2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero in relazione al 3 sostentamento del presunto associato NO OG (in relazione al terzo motivo di ricorso); b) il dispositivo della sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione, emessa il 29 novembre 2023 nei confronti di SQ SI, che per identica posizione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per il reato associativo e per la presunta estorsione alla ditta CA (in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo, al quarto e al quinto motivo, mentre è inammissibile per il resto. 2. Il primo motivo è generico. Il Tribunale del riesame ha correttamente rigettato l'eccezione sull'assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro, dando specifico atto degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari aveva selezionato e rielaborato fra quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). D'altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, IT, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell'autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In caso di presentazione dell'indagato in stato di fermo, ex art. 384 cod. proc. pen., ai fini dell'eventuale convalida della misura precautelare sussistono stringenti tempi che il Giudice per le indagini preliminari deve osservare fissando l'udienza entro le quarantotto ore successive al fermo, dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico ministero e al difensore ex art. 390, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta di un termine invalicabile. L'indagato ed il suo difensore hanno il diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare e al riguardo le Sezioni unite hanno stabilito 4 che "il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida" (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939). Dagli atti esaminati dal Collegio, in ragione del vizio denunciato, risulta che il difensore del ricorrente ha eccepito la nullità dell'interrogatorio contestando proprio la ristrettezza dei tempi entro cui dover esaminare il ponderoso decreto di fermo e gli atti di indagine ad esso allegati posti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'ordinanza cautelare, ma non ha richiesto, invece, il differimento dell'udienza di convalida del relativo interrogatorio, oltre che dell'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. Nel caso di specie, dunque, non è avvenuto un indebito diniego di accesso agli atti del fascicolo processuale — situazione che aveva dato origine alla pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826) -, ma è stato il difensore a non avanzare esplicita richiesta di differire gli incombenti cui era tenuto, cosicchè il Giudice si è pronunciato sulla richiesta di convalida nei ristretti tempi di cui all'art. 390, comma 2, cod. proc. pen, e ha proceduto all'interrogatorio di garanzia nei termini stabiliti dall'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che, correttamente, il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'interrogatorio svolto nell'udienza di convalida del fermo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale detta nullità impone l'impugnazione del provvedimento di convalida, non avvenuta, e non è proponibile nel giudizio di riesame il cui oggetto è costituito dall'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939; Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Mauro, Rv. 274973). 4. Risultano, invece, fondati i motivi di ricorso che investono il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1), all'estorsione aggravata (capo 3), allo scambio elettorale politico mafioso (154) e alla corruzione (capo 155). 4.1. Nel caso in esame, la pur corretta impostazione, in astratto, delle contestazioni che ricollegano LO quale dominus occulto della società "l'Arte del Catering di LO SI & C." in rapporti stretti con la criminalità mafiosa locale, si scontra con la parziale completezza del quadro indiziario per come risultante dalle carenze della motivazione dell'ordinanza impugnata. 4.2. Il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria della condotta partecipativa del ricorrente, quale imprenditore della ‘ndrina di RA, a disposizione del capo di questa, MI LA, (capo 1) in base essenzialmente ad intercettazioni 5 tH ritenute sintomatiche dello spessore criminale del ricorrente sia per essere la società, da lui gestita di fatto, finanziata da ambienti mafiosi, sia per la commissione dei reati-fine. 4.2.1. In relazione al primo profilo, il provvedimento impugnato ha valorizzato un'indagine della DDA di Milano (RGNR 37588/2019) riguardante FO BA - titolare dell'omonima ditta e già condannato in via definitiva per associazione mafiosa e altri reati - da cui era emerso che questi, in più occasioni, avesse chiesto a ME LO, detto BB, dal carcere, l'invio (non l'incasso) di somme di denaro, tramite il cognato EL Stagno, non riferibili ad attività imprenditoriali, ma ad un rapporto personale di debito-credito dissimulato in forniture edili. L'ordinanza impugnata ha ipotizzato l'appartenenza mafiosa di LO, partendo da questo collegamento di carattere economico, oltre che sulla base di conversazioni da cui risultava: a) un debito di C 150.000 con FO BA, da ripianare allatto della sua scarcerazione, e restituito in parte ma in assenza di documentazione che lo comprovasse (pag. 5 dell'ordinanza); b) la partecipazione all'aggressione di RR e il sostentamento economico dell'associato NO OG che a sua volta, dal carcere, chiedeva "ai suoi" di proteggere LO (pag 6); c) la gestione occulta della società della sorella, SI LO, "l'Arte del Catering", che aveva assunto i familiari degli associati detenuti (il figlio di ME OL;
la moglie di VI CO;
la moglie di FO GA condannato per associazione mafiosa, RO SI) tanto da temere l'interdittiva antimafia del Prefetto (pag. 7). Si tratta di elementi dal sicuro rilievo che, però, anche in assenza di accertamenti bancari, impongono un ulteriore onere di motivazione proprio rispetto al ritenuto finanziamento con denaro della consorteria mafiosa, anziché all'esistenza di un mero rapporto debitorio tra LO e BA, entrambi imprenditori, per la cui assenza di documenti giustificativi è proprio l'intercettazione, riportata a pag. 5, a rendere ipotizzabile l'alternativa difensiva dello smarrimento. Così come appare priva di valenza assorbente la ritenuta presenza di LO nel corso dell'aggressione di SE RR, a pag. 6, in cui viene indicato come concorrente morale, sebbene poi non gli venga elevata alcuna contestazione e non sia individuabile la sua condotta. In tale incerto quadro, ai fini della gravità indiziaria, non appaiono dirimenti: a) il richiamo all'invio di un contributo di complessivi C 200, con altri appartenenti al circolo del Paese rimasti non indagati, per il sostentamento del detenuto NO OG che gli aveva promesso protezione, senza una pur sintetica descrizione del rapporto di LO con questi e con il tramite di cui il detenuto si 6 serviva per trasmettere i messaggi;
b) la conversazione riportata a pag. 7 con la sorella, in cui LO discute delle assunzioni dei parenti dei detenuti, mostrando anche di temere di farlo, consapevole che il Prefetto controllerà nominativi e collegamenti, pur prospettando l'idea di un progetto più articolato;
c) la commissione dei reati-fine, per alcuni del quali è necessario un ulteriore incremento motivazionale (vedi infra). In sostanza, il giudice di merito, in forza dei principi delineati in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sezioni Unite Mannino e Modafferi), è tenuto a dar conto dell'effettiva valenza indiziaria dei fatti storici selezionati come indicatori, anche logici, del concreto inserimento di LO nel gruppo criminale mafioso, descrivendone l'ambito e puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo. 4.3. Alle stesse conclusioni di scarsa chiarezza del quadro cautelare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e al contributo causale fornito da ME LO si perviene in ordine al capo 4, avente ad oggetto l'estorsione perpetrata ai danni dell'imprenditore CA, fondata su due intercettazioni riportate a pagina 8 del provvedimento. La prima riguarda un dialogo in cui l'assessore VI CO informa ME LO che il Commissario prefettizio del Comune di Mileto, Sergio Raimondo, gli aveva informalmente anticipato che non risultassero collegamenti della ditta CA — intestata alla moglie del titolare - con ambienti criminali e che CA era stato convocato dai carabinieri per spiegare la procedura seguita per le assunzioni di ASlino OL e IE OR. La seconda intercettazione, con SI RO, moglie del detenuto FO LA, esprime la critica del ricorrente circa il comportamento dell'assessore CO «raccoglitore ufficiale delle somme versate dal CA con il compito poi di ridistribuirle ai detenuti per il loro sostentamento. LO riferisce che anche lui aspetta di ricevere C 2000 dal CO». Si tratta di due conversazioni dotate di valenza indiziaria, ma rimaste prive di un inquadramento nel contesto in cui leggerle, tanto da non consentire di comprendere, innanzitutto, come si fosse sostanziata la condotta estorsiva ai danni dell'impresa CA (di cui non è indicato neanche di cosa si occupasse e dove); quale fosse stato il ruolo assunto dal ricorrente e se avesse offerto un proprio contributo causale nella condotta concorsuale. A nulla rileva, invece, la richiamata sentenza di annullamento senza rinvio emessa nei confronti di SQ SI da questa Sezione in data 29 novembre 2023, e menzionata nella memoria difensiva depositata il 30 novembre 2023, in quanto non attiene al capo di incolpazione ascritto a LO. 7 4.4. Per i capi 154) e 155) il Tribunale del riesame si è limitato a condividere le conclusioni raggiunte dall'ordinanza cautelare generica, dando semplicemente atto che AS (che dal capo di incolpazione provvisorio si desume essere il capo Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia) si fosse "messo a disposizione" per evitare i controlli sanitari alla società "l'Arte del Catering di LO SI & C." di cui il ricorrente era titolare occulto. A prescindere dalla questione affrontata dal provvedimento impugnato circa la mancata sovrapponibilità tra il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. e quello di corruzione propria, argomentata dal Tribunale in forza proprio della qualifica soggettiva di LO quale partecipe all'associazione mafiosa su cui, come scritto al paragrafo 4.2., è necessario colmare il vizio di motivazione, non risulta che sia stato operato alcun vaglio delle allegazioni difensive (come, ad esempio, la mancata menzione di LO nella Relazione della commissione di accesso prefettizia;
i rapporti, anche temporali, tra "l'Arte del Catering di LO SI & C." e la "società Dusmann"; le verifiche dell'ASP di Vibo Valentia) e dei temi posti in sede di riesame, per come in questa sede reiterati. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per un nuovo e più puntuale giudizio sulla gravità indiziaria. 5. I motivi di ricorso relativi ai capi 159) e 160) sono inammissibili in parte per manifesta infondatezza e, in parte, perché volti solo ad una rilettura degli elementi di fatto evincibili dalle conversazioni intercettate. 5.1. Con argomenti coerenti e logici, fondati sull'inequivoco contenuto delle captazioni riportate alle pagine 9-11, il Tribunale del riesame ha dimostrato l'esistenza di una valida base indiziaria a carico del ricorrente in ordine ai delitti di cui agli artt. 353 e 416-bis.
1. cod. pen. (capo 159) e artt. 513-bis e 416-bis.1. cod. pen. (capo 160). In sostanza, l'ordinanza descrive LO, amministratore di fatto della società "l'Arte del Catering di LO SI & C.", come inserito in un «cartello di imprese» che, attraverso un diretto rapporto con esponenti egemoni della mafia locale, partecipava (astenendosi o beneficiandone) alla spartizione delle gare pubbliche per i servizi di ristorazione nelle scuole della zona di Vibo Valentia, così alterando il sistema della concorrenza. In particolare, è risultato come ciascuna impresa si aggiudicasse l'appalto ottenendo che le altre non vi si presentassero, previo placet del capo mafia di riferimento. 5.2. Il provvedimento impugnato ricostruisce il contributo materiale di LO e il contesto mafioso di riferimento in relazione al capo 159), per il delitto di turbata libertà degli incanti, richiamando le conversazioni relative all'appalto per la mensa scolastica nel Comune di Nicotera, vinto dalla società della moglie di AR GI, 8 jy in forza delle quali era emerso che quest'ultimo, di Rosarno, gli aveva chiesto di non prendere parte alla gara pubblica per non rompere gli equilibri criminali e lui si era adeguato («no c'è quello! Non andiamo a rompergli le scatole... lui là... e quello adesso mi ha chiamato già per dirmelo... Altrimenti poi litighiamo con tutti... Non conviene...»). Che la partecipazione o meno all'appalto fosse decisa a livello di consorterie mafiose e che LO ne fosse parte diretta è confermato, secondo i Giudici di merito, dal fatto che il capo mafia, MI GA, parlando con VI CO avesse ripercorso le interferenze sulla gara pubblica del Comune di Nicotera rappresentando come LO dovesse partecipare nel suo interesse («qua siamo insieme... Ho detto io "con questo ragazzo" [ndr LO]... Siccome all'epoca c'era la gara a Nicotera») e invece SE MA [Pino] gli aveva detto di non andare «perché interessava a lui», tanto da favorire il rosarnese AR GI, come poi accaduto. 5.3. Anche con riferimento al capo 160), in cui è contestato il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., il provvedimento impugnato richiama le intercettazioni in cui LO avvisa DI AN, referente criminale nel 1:erritorio di Ricadi, della sua partecipazione all'appalto per la mensa scolastica nel comune di Ricadi attraverso l'azienda "l'Arte del Catering di LO SI & C." e poi gli comunica, tramite ON IT, di esserselo aggiudicato e che provvederà a versargli la somma dovuta «in qualità di fiore». 5.4. L'intero sviluppo delle vicende criminali di cui ai capi 159) e 160) viene collocato dal Tribunale del riesame nella più ampia gestione degli appalti pubblici nel territorio di Vibo Valentia, fondata sulla soggezione diffusa alla caratura criminale delle diverse famiglie che controllano la zona, come confermato dagli ulteriori elementi immediatamente successivi all'indirizzamento delle gare di Nicotera e Ricadi: a) l'incontro tra ME LO e VI CO in cui i due, con un linguaggio esplicito, concordano la spartizione degli appalti nel settore delle mense scolastiche sul territorio di Vibo Valentia, trovando un accordo con l'azienda di MA FO in stretta sinergia con l'esponente della ndrangheta di San RI d'Ippona, RI EL (pag. 10); b) il litigio tra LO e il gestore del ristorante "Paradise" di Ricadi, Salvatore Riccardo Paparatto, vicino alla famiglia ndranghetista dei AN, che come prezzo della vittoria dell'appalto da parte di LO pretende l'assunzione del genero, fatto del quale il ricorrente si lamenta con MI LA (pag. 11). Alla luce del complesso degli elementi sopra evidenziati, privi del dedotto travisamento censurato nel ricorso, deve ritenersi coerente e completa la conclusione raggiunta dal Tribunale del riesame che rende inammissibile, in questa sede, la lettura parcellizzata ed alternativa delle intercettazioni proposta dalla 9 difesa, volta ad ipotizzare che LO non avesse partecipato ai bandi di gara perché intimorito dalla criminalità organizzata (capo 159) e, allo stesso tempo, avesse rifiutato le assunzioni propostegli (capo 160). 5.5. Sono manifestamente infondati anche i rilievi prospettati dal ricorso circa l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata sub capo 160) ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la condotta dell'imprenditore che acquisisca posizioni dominanti di mercato attraverso l'intervento dei "clan" che controllano le zone ove vengono svolte le gare pubbliche costituisca un'alterazione dell'equilibrio del mercato e del principio della libera concorrenza. Quest'ultima, infatti, non si traduce solo nella possibilità di svolgere l'attività di impresa in competizione con più soggetti operanti sul mercato, ma anche nella libertà da illecite interferenze proprio nel contesto di appalti indetti da istituzioni territoriali in cui deve essere garantito un servizio a favore della collettività. In questa prospettiva, l'acquisizione di una posizione dominante e persino di monopolio, derivante proprio all'accordo tra "clan", costituisce un comportamento anticoncorrenziale perché ottenuta non per capacità imprenditoriali nell'attività produttiva oggetto della gara pubblica, ma grazie alla preclusione ad altre aziende di operare nel settore, tanto da imporre anche al soggetto pubblico che indice l'appalto e, dunque, all'intera collel:tività, di accettare la prestazione scelta dai "clan" criminali per i propri interessi così forzando le regole non solo della concorrenza, ma anche della trasparenza, e inquinando il tessuto economico e la qualità dei servizi pubblici. Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13178 del 28 novembre 2019, Guadagni, citata dallo stesso ricorso, il concetto di concorrenza deve essere letto in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata nel senso che la libertà di iniziativa economica privata può essere esercitata erga omnes come «eguale possibilità» di tutti i privati «di attivarsi materialmente e giuridicamente nello stesso settore» e, quindi, «di confrontarsi vicendevolmente, sottoponendo al giudizio del mercato la valutazione, e il conseguente successo, delle reciproche iniziative, necessariamente sempre nuove e diverse, in una competizione senza fine». La repressione delle forme di concorrenza sleale si innesta proprio nel precetto costituzionale dell'art. 41, tutelando gli imprenditori da indebite posizioni di vantaggio lesive dell'economia nazionale e, soprattutto, dell'esercizio dell'altrui libertà di iniziativa economica rispetto alla quale la competizione costituisce un principio di sistema nella cornice sovranazionale (in questi termini Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237, par. 2.4.). 10 itato in Cancelleria Ne consegue che costituisce una lettura non coerente con le note modalità esplicative dell'intimidazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici in territori gravemente colpiti da questo tipo di criminalità quella proposta dal ricorrente secondo la quale meccanismi collaudati di sopraffazione e vessazione criminale richiederebbero manifestazioni esplicite. In ordine alla minaccia costitutiva dell'intimidazione di cui al delitto di illecita concorrenza va richiamato_ proprio la giurisprudenza in materia di estorsione secondo cui questa non necessita di forme evidenti, ma può essere implicita purché idonea ad incutere timore, a coartare la volontà del soggetto passivo avuto riguardo alle circostanze concrete, alle sue condizioni soggettive e ai contesti in cui opera. Detta operazione ermeneutica deve tenere conto che le associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., si avvalgono della forza di intimidazione proprio per ottenere il «controllo di attività economiche», così da meritare uno strutturato e riconosciuto radicannento sul territorio che conduce alla creazione di situazioni monopolistiche o di cartello proprio delle imprese tenute a vincere gli appalti pubblici, attraverso spartizioni tra i capi egemoni, a cui nessuno può derogare, a nulla rilevando che manchino atti di esplicita minaccia, costituendo un dato certo ed acquisito di subire gravi ritorsioni se non ci si adegua (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237). 6. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1), 3), 154) e 155), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro che dovrà uniformarsi ai principi stabiliti in questa sede, colmando i rilevati vizi della motivazione. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023