TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16563 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 51147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
"nata il [...] a [...]_1
Persona_1 nato il [...] Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlo minore a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul Brasile); Parte_2 nata
,
1'8/12/1984 a Sapucaia do Sul (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlio minore nato l'[...] a [...]Persona_2
Grande do Sul - Brasile); Controparte_1 nata il [...] a [...]
,
Parte_3 nato il Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile);
29/04/1980 a IO (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlio minore
"nato il [...] a [...]_3
- Brasile); nato il [...] a [...]_4
Parte_5Sul - Brasile);
,nato il [...] a [...]
Sul - Brasile), che agisce per sé e per la figlia minore Persona_4 nata il
13/01/2018 a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile); Controparte_2
nato l'[...] a [...] - Brasile); Controparte_3
nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_6 nata il 02/05/2006 a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile),
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Troya, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verona, Corso Porta Nuova, 43
Ricorrenti nei confronti del
Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza Parte_7
tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 13.6.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto che, come peraltro desumibile dal sito web del Consolato di Porto
Alegre, territorialmente competente in base alla residenza, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la presentazione delle istanze.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_4 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.11.2025.
Il Giudice
MI OL
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
"nata il [...] a [...]_1
Persona_1 nato il [...] Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlo minore a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul Brasile); Parte_2 nata
,
1'8/12/1984 a Sapucaia do Sul (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlio minore nato l'[...] a [...]Persona_2
Grande do Sul - Brasile); Controparte_1 nata il [...] a [...]
,
Parte_3 nato il Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile);
29/04/1980 a IO (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile), che agisce per sé e per il figlio minore
"nato il [...] a [...]_3
- Brasile); nato il [...] a [...]_4
Parte_5Sul - Brasile);
,nato il [...] a [...]
Sul - Brasile), che agisce per sé e per la figlia minore Persona_4 nata il
13/01/2018 a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile); Controparte_2
nato l'[...] a [...] - Brasile); Controparte_3
nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_6 nata il 02/05/2006 a Porto Alegre (Stato del Rio Grande do Sul - Brasile),
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Troya, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verona, Corso Porta Nuova, 43
Ricorrenti nei confronti del
Controparte_4 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza Parte_7
tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 13.6.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto che, come peraltro desumibile dal sito web del Consolato di Porto
Alegre, territorialmente competente in base alla residenza, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la presentazione delle istanze.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_4 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.11.2025.
Il Giudice
MI OL