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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1314/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione Culturale Resistente_1 In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1878/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901-2019 IRES-ALTRO 2014
- sull'appello n. 1344/2022 depositato il 03/06/2022 proposto da
Associazione Culturale Resistente_1 In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1878/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1314/2022 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha impugnato la sentenza n. 1878/10/2021 della CTP di Bari, depositata il 23/11/2021, di accoglimento parziale del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dall'Associazione Culturale Resistente_1 (d'ora in avanti Resistente_1) avverso l'avviso di accertamento n. TVF041204901/2019 in materia d'imposte sui redditi, IRAP e IVA per l'anno 2014, ritenendo non spettanti i benefici previsti dalla L. n. 398/1991 all'Associazione contribuente, l'Ufficio accertava ai sensi dell'art., 41 bis del DPR n. 600/1973 il reddito d'impresa ai fini dell'IRES determinato, in applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR n. 600/1973, per l'importo di € 13.622,00 e il valore della produzione netta ai fini IRAP per l'importo di € 2.988,00. Ai fini
IVA, ai sensi degli artt. 54, comma 5, e 55 del DPR n. 6533/1972, l'Ufficio accertava la maggiore imposta sulle operazioni imponibili per l'importo di € 11.093,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 18/07/2022 si è costituita nella presente fase di gravame la contribuente
Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio precisando di aver proposto un proprio appello avverso la stessa sentenza registrato al n. 1344/2022 RGA e chiedendone la riunione con il presente giudizio di gravame con vittoria delle spese del processo di secondo grado.
All'udienza del 23/06/2025 la Corte, preliminarmente, con ordinanza resa a verbale ha disposto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di appelli proposti avverso la medesima, la riunione al presente giudizio n.
1314/2022 RGA del giudizio n. 1344/2022 RGA.
La Corte, sentito il Relatore e uditi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e l'Avv. Difensore_1 in delega della contribuente Resistente_1, che ha insistito per l'accoglimento del proprio gravame e per il rigetto dell'appello dell'Ufficio, si è ritirata in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole del capo della sentenza di prime cure che ha accolto il motivo di impugnativa di cui al punto
3.1 dichiarando assorbita l'ulteriore doglianza di cui al motivo 3.2 lettera e).
In sintesi, la sentenza gravata ha ritenuto fondata la censura dedotta dall'Associazione contribuente secondo cui l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso in violazione della normativa dello statuto dei diritti del contribuente che prescrive, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne i tributi armonizzati fra i quali, innanzitutto, va inquadrata l'IVA, è gravata dell'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione implica, secondo legge,
l'annullabilità dell'atto.
L'Ufficio appellante, a tal proposito, si duole che la sentenza gravata ha accolto detta censura malgrado l'asserita omessa indicazione, da parte dell'Associazione contribuente, delle ragioni che la medesima avrebbe fatto valere qualora fosse stata posta in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento amministrativo conclusosi con l'impugnato avviso di accertamento.
Tale doglianza dell'Ufficio è infondata.
Invero, le ragioni che l'Associazione contribuente ha fatto valere con il proprio gravame sono le stesse che avrebbe addotto nell'ambito dell'istruzione procedimentale qualora il principio del contradditorio fosse stato rispettato dall'Amministrazione.
2) Tali ragioni possono sintetizzarsi nella riconosciuta titolarità, in capo all'Associazione contribuente, dei requisiti formali per poter fruire del regime agevolativo. Tanto, in ragione della recente sentenza di questa Corte n. 2328/1/2025, depositata il 23/07/2025, resa inter partes, secondo cui <<...non assumono rilevanza le omissioni formali, specie se, sia pure a posteriori, come nel caso presente, alle stesse è stato posto rimedio>>.
Osserva il Collegio che, però, mentre per quanto concerne l'irrilevanza delle omissioni formali, ai fini della qualificazione dell'associazione contribuente quale ente non commerciale, la sentenza ora richiamata va condivisa anche con riguardo alla fattispecie qui in esame, sotto il profilo sostanziale la questione va in questa sede autonomamente esaminata.
Sul punto, va rilevato che la sentenza di prime cure precisa quanto segue: <d'altra parte, l'ufficio ha evidenziato che dal rendiconto esibito dalla parte ricorrente ai verificatori della siae (pagina n. 6 dell'atto di accertamento) risultano entrate carattere istituzionale per € 25.155,00 (quote associative + contributi da comune e o enti pubblici progetti vari) ed operazioni commerciali 29.335,00).
E l'art. 149 dispone che: “1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'Ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Quindi, anche ai sensi dell'art. 149 del TUIR, l'Resistente_1 non ha diritto ai benefici di cui alla L. 398/91, perché, nell'anno d'imposta, in esame, non qualificabile come ente non commerciale.
6. In conclusione il ricorso va accolto solo nei limiti sopra citati”>>.
Orbene, tale capo della sentenza non è stato per nulla specificamente confutato dall'Associazione contribuente né in sede di controdeduzioni all'appello n. 1314/2022 RGA, proposto dall'Ufficio, né con i motivi del proprio appello n. 1344/2022 RGA, riunito, come si è visto, al presente giudizio con ordinanza di questa Sezione resa all'udienza del 23/06/2025. Ed infatti, l'Associazione contribuente con il proprio gravame si è limitata a sottolineare la portata rilevante dei contributi pubblici da essa percepiti senza però, specificamente, contestare e confutare la statuizione della sentenza di prime cure secondo cui la quantificazione delle entrate istituzionali non è tale da sovvertire la prevalenza, per l'anno d'imposta 2014, dell'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da operazioni commerciali. Ricavi che, come accertato dalla sentenza gravata, ammontano alla somma di € 29.335,00 a fronte delle entrate di carattere istituzionale, derivanti dalle quote associative e dai contributi pubblici, che ammontano alla minor somma di € 25.155,00.
Alla luce di tali considerazioni, le ulteriori doglianze dedotte dall'Resistente_1 con l'appello n. 1344/2022 RGA sono inammissibili in quanto il loro eventuale accoglimento non implicherebbe l'accertamento della spettanza in capo all'Resistente_1 delle agevolazioni tributarie derivanti dalla natura non commerciale dell'Ente. E ciò in quanto il riconoscimento della natura non commerciale dell'Resistente_1 sarebbe, in ogni caso, precluso , per quanto concerne l'anno d'imposta 2014, attesa la mancata specifica contestazione e confutazione del su richiamato capo della sentenza di prime cure con il quale è stata accertata la prevalenza dei ricavi derivanti da operazioni commerciali sulle entrate di carattere istituzionale. Prevalenza che, ai sensi dell'art. 149 TUIR, implica, in ogni caso, la perdita della qualifica di ente non commerciale avendo l'Resistente_1, nell'anno d'imposta 2014, come puntualmente rilevato dalla sentenza di prime cure, esercitato prevalentemente attività commerciale.
Va, pertanto, integralmente confermata la sentenza gravata anche nella parte in cui accoglie l'originario ricorso dell'Associazione contribuente soltanto parzialmente nei limiti di cui in motivazione.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono, gli appelli riuniti, n. 1314/2022 RGA e n. 1344/2022 RGA, sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati dovendosi integralmente confermare la sentenza di prime cure con il contestuale parziale accoglimento dell'originario ricorso dell'Resistente_1 nei limiti di cui in motivazione.
4) In considerazione dell'esito complessivo della lite, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta entrambi gli appelli riuniti n. 1314/2022 RGA e n. 1344/2022 RGA e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, accoglie parzialmente l'originario ricorso dell'Resistente_1, per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 20/01/2026 ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1314/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione Culturale Resistente_1 In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD EL - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1878/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901-2019 IRES-ALTRO 2014
- sull'appello n. 1344/2022 depositato il 03/06/2022 proposto da
Associazione Culturale Resistente_1 In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Società_1 UD Legale E Tributario - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1878/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF041204901/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1314/2022 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha impugnato la sentenza n. 1878/10/2021 della CTP di Bari, depositata il 23/11/2021, di accoglimento parziale del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dall'Associazione Culturale Resistente_1 (d'ora in avanti Resistente_1) avverso l'avviso di accertamento n. TVF041204901/2019 in materia d'imposte sui redditi, IRAP e IVA per l'anno 2014, ritenendo non spettanti i benefici previsti dalla L. n. 398/1991 all'Associazione contribuente, l'Ufficio accertava ai sensi dell'art., 41 bis del DPR n. 600/1973 il reddito d'impresa ai fini dell'IRES determinato, in applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR n. 600/1973, per l'importo di € 13.622,00 e il valore della produzione netta ai fini IRAP per l'importo di € 2.988,00. Ai fini
IVA, ai sensi degli artt. 54, comma 5, e 55 del DPR n. 6533/1972, l'Ufficio accertava la maggiore imposta sulle operazioni imponibili per l'importo di € 11.093,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 18/07/2022 si è costituita nella presente fase di gravame la contribuente
Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio precisando di aver proposto un proprio appello avverso la stessa sentenza registrato al n. 1344/2022 RGA e chiedendone la riunione con il presente giudizio di gravame con vittoria delle spese del processo di secondo grado.
All'udienza del 23/06/2025 la Corte, preliminarmente, con ordinanza resa a verbale ha disposto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di appelli proposti avverso la medesima, la riunione al presente giudizio n.
1314/2022 RGA del giudizio n. 1344/2022 RGA.
La Corte, sentito il Relatore e uditi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e l'Avv. Difensore_1 in delega della contribuente Resistente_1, che ha insistito per l'accoglimento del proprio gravame e per il rigetto dell'appello dell'Ufficio, si è ritirata in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole del capo della sentenza di prime cure che ha accolto il motivo di impugnativa di cui al punto
3.1 dichiarando assorbita l'ulteriore doglianza di cui al motivo 3.2 lettera e).
In sintesi, la sentenza gravata ha ritenuto fondata la censura dedotta dall'Associazione contribuente secondo cui l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso in violazione della normativa dello statuto dei diritti del contribuente che prescrive, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne i tributi armonizzati fra i quali, innanzitutto, va inquadrata l'IVA, è gravata dell'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione implica, secondo legge,
l'annullabilità dell'atto.
L'Ufficio appellante, a tal proposito, si duole che la sentenza gravata ha accolto detta censura malgrado l'asserita omessa indicazione, da parte dell'Associazione contribuente, delle ragioni che la medesima avrebbe fatto valere qualora fosse stata posta in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento amministrativo conclusosi con l'impugnato avviso di accertamento.
Tale doglianza dell'Ufficio è infondata.
Invero, le ragioni che l'Associazione contribuente ha fatto valere con il proprio gravame sono le stesse che avrebbe addotto nell'ambito dell'istruzione procedimentale qualora il principio del contradditorio fosse stato rispettato dall'Amministrazione.
2) Tali ragioni possono sintetizzarsi nella riconosciuta titolarità, in capo all'Associazione contribuente, dei requisiti formali per poter fruire del regime agevolativo. Tanto, in ragione della recente sentenza di questa Corte n. 2328/1/2025, depositata il 23/07/2025, resa inter partes, secondo cui <<...non assumono rilevanza le omissioni formali, specie se, sia pure a posteriori, come nel caso presente, alle stesse è stato posto rimedio>>.
Osserva il Collegio che, però, mentre per quanto concerne l'irrilevanza delle omissioni formali, ai fini della qualificazione dell'associazione contribuente quale ente non commerciale, la sentenza ora richiamata va condivisa anche con riguardo alla fattispecie qui in esame, sotto il profilo sostanziale la questione va in questa sede autonomamente esaminata.
Sul punto, va rilevato che la sentenza di prime cure precisa quanto segue: <d'altra parte, l'ufficio ha evidenziato che dal rendiconto esibito dalla parte ricorrente ai verificatori della siae (pagina n. 6 dell'atto di accertamento) risultano entrate carattere istituzionale per € 25.155,00 (quote associative + contributi da comune e o enti pubblici progetti vari) ed operazioni commerciali 29.335,00).
E l'art. 149 dispone che: “1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'Ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative. Quindi, anche ai sensi dell'art. 149 del TUIR, l'Resistente_1 non ha diritto ai benefici di cui alla L. 398/91, perché, nell'anno d'imposta, in esame, non qualificabile come ente non commerciale.
6. In conclusione il ricorso va accolto solo nei limiti sopra citati”>>.
Orbene, tale capo della sentenza non è stato per nulla specificamente confutato dall'Associazione contribuente né in sede di controdeduzioni all'appello n. 1314/2022 RGA, proposto dall'Ufficio, né con i motivi del proprio appello n. 1344/2022 RGA, riunito, come si è visto, al presente giudizio con ordinanza di questa Sezione resa all'udienza del 23/06/2025. Ed infatti, l'Associazione contribuente con il proprio gravame si è limitata a sottolineare la portata rilevante dei contributi pubblici da essa percepiti senza però, specificamente, contestare e confutare la statuizione della sentenza di prime cure secondo cui la quantificazione delle entrate istituzionali non è tale da sovvertire la prevalenza, per l'anno d'imposta 2014, dell'ammontare complessivo dei ricavi derivanti da operazioni commerciali. Ricavi che, come accertato dalla sentenza gravata, ammontano alla somma di € 29.335,00 a fronte delle entrate di carattere istituzionale, derivanti dalle quote associative e dai contributi pubblici, che ammontano alla minor somma di € 25.155,00.
Alla luce di tali considerazioni, le ulteriori doglianze dedotte dall'Resistente_1 con l'appello n. 1344/2022 RGA sono inammissibili in quanto il loro eventuale accoglimento non implicherebbe l'accertamento della spettanza in capo all'Resistente_1 delle agevolazioni tributarie derivanti dalla natura non commerciale dell'Ente. E ciò in quanto il riconoscimento della natura non commerciale dell'Resistente_1 sarebbe, in ogni caso, precluso , per quanto concerne l'anno d'imposta 2014, attesa la mancata specifica contestazione e confutazione del su richiamato capo della sentenza di prime cure con il quale è stata accertata la prevalenza dei ricavi derivanti da operazioni commerciali sulle entrate di carattere istituzionale. Prevalenza che, ai sensi dell'art. 149 TUIR, implica, in ogni caso, la perdita della qualifica di ente non commerciale avendo l'Resistente_1, nell'anno d'imposta 2014, come puntualmente rilevato dalla sentenza di prime cure, esercitato prevalentemente attività commerciale.
Va, pertanto, integralmente confermata la sentenza gravata anche nella parte in cui accoglie l'originario ricorso dell'Associazione contribuente soltanto parzialmente nei limiti di cui in motivazione.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono, gli appelli riuniti, n. 1314/2022 RGA e n. 1344/2022 RGA, sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati dovendosi integralmente confermare la sentenza di prime cure con il contestuale parziale accoglimento dell'originario ricorso dell'Resistente_1 nei limiti di cui in motivazione.
4) In considerazione dell'esito complessivo della lite, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta entrambi gli appelli riuniti n. 1314/2022 RGA e n. 1344/2022 RGA e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, accoglie parzialmente l'originario ricorso dell'Resistente_1, per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 20/01/2026 ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.