Articolo 54 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 53Articolo 55
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1 settembre 1984
Art. 54. (Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi
appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali)

I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984