Sentenza 6 febbraio 2026
Decreto collegiale 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, proposto da
TO SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Maraglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza in data 11.9.2025 (protocollo INPS.7800.11/09/2025.0411467).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. VI NC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note in data 26.1.2026 la parte ricorrente ha riferito che “successivamente al deposito del ricorso, l’INPS ha adottato provvedimento di autotutela, annullando l’indebito n. 21656895”.
L’annullamento della posizione debitoria oggetto di causa determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, stante il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla ostensione degli atti del relativo procedimento.
Il fatto che l’Ente intimato non abbia riscontrato la richiesta di accesso e abbia adottato il predetto provvedimento di autotutela soltanto a seguito della presentazione del ricorso determina, in forza del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
VI NC, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NC | TO PA |
IL SEGRETARIO