Sentenza 10 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2018, n. 40253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40253 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC AN nato a [...] il [...] IC NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore degli imputati, avvocato ANTONIO VOCE, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava EF e NI IC colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 2 legge n. 150 del 1992, per avere, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, detenuto, in assenza della prescritta documentazione e di regolare marcaggio, esemplari di animali tassidermizzati, o parti di essi, elencate nell'allegato B del predetto Regolamento (due denti di AL, due panthera onca, un CA di Caretta Caretta), secondo quanto accertato nel settembre 2013; e per l'effetto, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di 14.000 euro di ammenda. Secondo la Corte territoriale, quand'anche tali esemplari fossero appartenuti alla famiglia IC da data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 150 del 1992, per effetto di quest'ultima gli esemplari avrebbero dovuto essere denunciati, ai fini della piena operatività degli obblighi da essa stabiliti.
2. Ricorrono gli imputati per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo i ricorrenti deducono - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 legge n. 150 del 1992. I denti di AL e il CA appartenevano già, almeno dai primi anni '80 del 1900, ai genitori di EF IC, nonni di NI, ed erano rimasti presso la loro abitazione sino al 2012, anno della morte della madre di EF. L'obbligo di denuncia, stabilito dall'art. 5 della legge n. 150 del 1992, da assolvere nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore, incombeva pertanto sui proprietari dell'epoca (e non era peraltro possibile accertarne il rispetto). I due esemplari di panthera onca erano già legittimamente detenuti da tale Bani, che li aveva ottenuti, con regolare certificazione CITIES, dallo zoo di NA (come già giudizialmente accertato), e li aveva regolarmente denunciati, prima di cedergli agli odierni imputati, su cui non gravava pertanto responsabilità di sorta. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza sarebbe carente di qualsivoglia riferimento alle risultanze istruttorie, avrebbe accomunato in un unico (errato) ragionamento la sorte di esemplari di diversa provenienza e non avrebbe in definitiva compiutamente indicato le ragioni per cui la sentenza assolutoria di primo grado non fosse conforme a legge e giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nei suoi due connessi motivi, da esaminare congiuntamente, è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Il reato agli imputati contestato, e per cui è stata infine pronunciata condanna, non consiste nell'omessa denuncia di detenzione di esemplari di specie protette - che si configura soltanto come un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 150 del 1992, il quale sanziona la violazione di un obbligo strumentale, da adempiere nella fase transitoria conseguente alla sua entrata in vigore - ma nella condotta di detenzione in sé di siffatti esemplari, privi della prescritta documentazione, che ne attesti la lecita provenienza. E' la detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta, in assenza di idonea documentazione che ne legittimi il possesso, che integra i reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati (Sez. 3, n. 49454 del 08/10/2003, Shing Kee Chan, Rv. 226863). Questa Corte ha peraltro chiarito che, a tal fine, non occorre che la detenzione sia finalizzata alla vendita, essendo sufficiente che essa sia frutto di una importazione illegittima (Sez. 3, n. 2598 del 14/01/2000, Caccavari, Rv. 215711); per escludere la quale occorre provare, attraverso la certificazione dell'autorità amministrativa dello Stato di esportazione (c.d. documentazione CITIES), che l'esemplare sia stato acquistato in data anteriore all'entrata in vigore della citata Convenzione (Sez. 3, n. 46296 del 24/10/2003, Carlessi, Rv. 2270659). E' bene altresì rammentare che, nella nozione di «esemplare», va annoverato qualsiasi animale vivo o morto, e ogni parte di esso, e che la nozione ricomprende pertanto il CA di tartaruga, porzione di esoscheletro, che non costituisce mero oggetto di uso personale o domestico (relativo a specie protette, la cui detenzione è sanzionata a sua volta in via meramente amministrativa), ma parte di animali in via di estinzione, la cui importazione o detenzione, non conforme a normativa, integrano gli estremi di reato (Sez. 3, n. 3859 del 14/03/1997, Pozzi, Rv. 207605). _3 3. La sentenza impugnata - focalizzando la sua attenzione su una condotta penalmente irrilevante, quale l'omessa denuncia di detenzione, ed omettendo ogni indagine sulla liceità di quest'ultima, dagli imputati affermata in relazione ai due esemplari di panthera onca, oltre che sulla rinnproverabilità, rispetto agli imputati medesimi, dell'eventuale detenzione non conforme dei rimanenti esemplari, frutto di successione ereditaria - non fa buon governo dei principi di diritto sopra illustrati. Essa deve essere per l'effetto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze perché sia effettuato, ove compatibile con i tempi di prescrizione, il dovuto riscontro degli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato in imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuo