Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell' "id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso della custodia di una pistola cal. 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura).
Commentario • 1
- 1. Nessun obbligo di antifurto se si detengono armi (Cass. 13570/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47299 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1507
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 4742/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AN, N. IL 27/02/1953;
avverso la sentenza n. 1626/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso ed i motivi nuovi;
Udita la requisitoria del S. Procuratore generale, Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Jannelli.
OSSERVA
EN GI ricorre avverso la sentenza 9/10.2.2010 del tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, che lo condannava alla pena di Euro 300 di ammenda per il reato di omessa custodia con la dovuta diligenza di una pistola cal. 9 ex L. 18 aprile 1975, n.110, art. 20, comma 2, rilevando, con due ragioni di doglianza,
l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, per essere stata l'arma custodita "chiusa a chiave all'interno del cassetto del comò della sua stanza" in un immobile dotato di sistema di allarme e di video sorveglianza, da un lato, e l'omessa motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, dall'altro. Il ricorso non merita accoglimento perché non fondato. Invero l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 20 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumgue accidit. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua (Sez. 1, 13/27.5.2004, Cedro, Rv 228904). Ora i giudici di merito hanno segnalato che l'arma, di notevole capacità lesiva, era custodita " in un cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura", ed era stata sottratta da ladri che evidentemente erano riusciti a vincere le resistenze, se poi attivate, dei sistemi di allarme. La custodia nel cassetto si risolve chiaramente in un comportamento imprudente e negligente proprio secondo il giudizio medio del buon padre di famiglia. Nè è possibile aderire all'osservazione del ricorrente secondo cui il cassetto era chiuso a chiave perché, a parte la agevole possibilità di forzarne la serratura, un tale dato è sfornito di prova e deve relegarsi nell'angolo di un mero asserto senza alcun vincolo per il giudice di legittimità a considerarlo. E nemmeno coglie nel segno l'osservazione che la casa era fornita da sistema di sicurezza e di sorveglianza: a parte anche su questo versante difensivo la carenza di ogni documentazione probatoria, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso, è d'obbligo osservare che le cautele che la norma violata prevede hanno riferimento specifico alla custodia delle armi, e non già, di regola, agli strumenti di allarme di una casa di civile abitazione. Invero gli eventi che la norma precauzionale mira a prevenire sono anche quelli che riguardano persone che frequentano la casa di abitazione e che non sono certo legittimati, per le scarse cautele predisposte, ad impossessarsene perle finalità più svariate.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato supportato dalle considerazioni, esaustive, dei "numerosi precedenti penali", senza che il ricorrente su questo versante abbia interloquito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011