Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47299
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

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Massime1

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell' "id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso della custodia di una pistola cal. 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura).

Commentario1

  • 1Nessun obbligo di antifurto se si detengono armi (Cass. 13570/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47299
Data del deposito : 29 novembre 2011

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