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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2024
Udienza “cartolare” del 28-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 286/2024, cui è riunita la 1035/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 19/2024, pubblicata in data 10.1.2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
Parte appellante
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Scimè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Innocenzo XI, n. 39, come da procura allegata in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano CP_2 C.F._1
Cruciani (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via Lattanzio n. 27, come da procura in calce all'atto introduttivo del primo grado,
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : “Voglia l'adito Tribunale, previa fissazione Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello, riformare la decisione impugnata”.
Per l'appellante : “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria Parte_2
istanza, eccezione e deduzione, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, riformare la sentenza n. 19/2024 depositata il 10.1.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Lucca,
Dott.ssa Patrizia Venuti, nel procedimento r.g. 3303/2022, e, per l'effetto, rigettare la domanda presentata in primo grado dalla sig.ra perché infondata in fatto e in diritto. Il tutto CP_2
con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_2
eccezione disattesa: in via preliminare / pregiudiziale: - dichiarare i gravami proposti inammissibili e/o improcedibili ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché per tutti i suesposti motivi;
- dichiarate inammissibili le domande nuove avanzate in appello e le nuove produzioni documentali;
in via principale: - rigettare integralmente gli appelli proposti per i motivi esposti e confermare integralmente la sentenza impugnata, considerando anche la intervenuta decadenza della notifica del verbale sotteso e le altre eccezioni sollevate in primo grado e qui reiterate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario. in via subordinata: - nella denegata ipotesi di soccombenza anche solo parziale dell'appellato nel presente gravame dichiarare compensate le spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca proponeva opposizione avverso l'avviso di CP_2
pagamento 04720229005314170/000, in riferimento alla sottostante cartella n.
04720170027888003000, per la riscossione dell'importo di €. 1.256,59 dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice stradale. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica della cartella di pagamento dalla quale originava l'intimazione di pagamento.
Si costituivano l' e la , contestando quanto Parte_1 Controparte_1
dedotto in fatto e in diritto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
produceva nel giudizio di primo grado le copie fotostatiche degli Parte_1
atti di notifica della cartella che venivano disconosciute dalla ricorrente, la quale eccepiva la non conformità agli originali.
Con la sentenza n. 19/2024, il Giudice di Pace di Lucca, ritenendo inutilizzabili i documenti prodotti da per mancata produzione degli originali a seguito di Parte_2
disconoscimento, accoglieva l'opposizione dichiarando prescritto il credito per decorso del termine quinquennale. Con due distinti atti introduttivi di appello, la e l' Controparte_1 [...]
impugnavano la sentenza del Giudice di Pace, incardinando, rispettivamente, il Parte_1
giudizio R.G. n. 286/2024 e il giudizio R.G. n. 1035/2024.
Nel giudizio R.G. n. 286/2024 la censurava la sentenza di primo grado per Controparte_1 violazione dell'art. 2719 c.c. nella parte in cui riteneva che la mancata produzione degli originali delle notifiche impediva la cognizione e ne chiedeva la riforma anche con riguardo al punto relativo alle spese di lite.
Nel giudizio R.G. n. 1035/2024 l' censurava la sentenza di primo Parte_1
grado per violazione degli artt. 2697, 2712, 2718 e 2719 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto che la parte avrebbe dovuto depositare gli originali dei documenti pur a fronte di una contestazione generica di controparte e del mancato ordine di deposito da parte del giudice;
ne chiedeva la modifica e riproponeva le difese già avanzate in primo grado.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'appellata, chiedendo la riunione degli stessi, eccependo la mancata produzione da parte della del verbale di accertamento sotteso, Controparte_1
contestando le doglianze degli appellanti e sostenendo la correttezza della sentenza di prime cure;
riproponeva, inoltre, i motivi di opposizione del primo grado.
Con nota di deposito del 13.11.2024, rappresentava di aver ricevuto, in data CP_2
11.11.2024, il discarico della cartella esattoriale n. 04720170027888003000 da parte sia della sia dell . Controparte_1 Parte_2
All'udienza del 10.2.2025 i giudizi R.G. n. 286/2024 e R.G. n. 1035/2024 venivano riuniti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per discussione l'udienza del 28.4.2025, da tenersi con modalità cartolari, invitando le parti alla soluzione transattiva di abbandono dell'appello a spese compensate e assegnando termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del processo e, precisamente, in data 11.11.2024, veniva disposto da parte degli appellanti il discarico della cartella esattoriale oggetto di giudizio.
Tale circostanza, oltre che non contestata, è provata dai documenti allegati alla nota di deposito di parte appellata del 13.11.2024.
Pertanto, risultano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti (cfr., ex multis, sez. 1, ord. n. 26299/2018) e deve ritenersi cessata la materia del contendere. La mancanza dell'accordo sulle spese onera il giudice di operare un giudizio prognostico finalizzato alla determinazione della soccombenza virtuale.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Cass. civ. 14939/2020).
La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della domanda ove non fosse intervenuta tale dichiarazione (cfr. Cass. civ. 24714/2022); in altre parole, la soccombenza virtuale, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti,
“tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio”.
Nel caso di specie, va evidenziato che le censure mosse da entrambe le appellanti riguardano la statuizione del giudice di prime cure in merito all'inutilizzabilità delle copie fotostatiche degli atti della notificazione;
queste, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, sarebbero risultate fondate.
A norma dell'art. 2719 c.c., i documenti presentati in copia hanno la stessa efficacia di quelli originali se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Per consolidato insegnamento della Suprema Corte il disconoscimento della conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere specifico (v., tra le più recenti, Cass. civ. sez. 1, sent. n. 24634/2021 e Cass. n. 3227 del 2021), nel senso che va riferito ad una copia concretamente individuata e deve contenere precisamente gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale; in altre parole, non può consistere nel ricorso a clausole di stile né a generiche asserzioni (Cass. civ. sez. 5, sent. n. 16557/2019).
Inoltre, si ritiene che, a fronte del puntuale disconoscimento di un documento che non consista in una scrittura privata, sia rimesso al giudice l'accertamento della conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni (Cass. civ. sez. L, ord. n. 26200/2024). Infatti, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, a differenza del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 comma 1 n. 2) c.p.c. che, in mancanza di verificazione, comporta l'inutilizzabilità (Cass. civ. sez. 5, sent. n. 1324/2022).
Nella fattispecie in esame tale contestazione specifica non vi è stata. È pacifico che sin dal primo grado la effettuava il disconoscimento della documentazione CP_2
prodotta perché non conforme all'originale ed evidenziando che: “tali copie non appaiono riconducibili l'una all'altra nelle diverse facciate prodotte (fronte/retro); non appaiono -in molti casi- prodotte a “grandezza naturale” e, anche per tale motivo, non risultano pienamente leggibili;
non appaiono -in diversi casi- integre ma recise di elementi necessari ad attestarne la riconducibilità all'atto sotteso;
non risultano munite della necessaria conformità agli originali indispensabile a garantirne la identicità agli originali stessi;
risultano copiate con l'apposizione di scritte del tutto estranee al corpo del documento. Per tali motivi se ne chiede l'inutilizzabilità ai fini decisori” (p. 4 della comparsa di costituzione di parte appellata).
Tale contestazione, oltre a presentare carattere quasi “di stile”, risulta del tutto generica e inconferente rispetto al documento contestato, in quanto omette di evidenziare le ragioni che, in concreto, rispetto al caso in oggetto, potrebbero far ravvisare la asserita difformità.
In assenza di specifiche eccezioni sulla conformità della copia all'originale, non può che ritenersi censurabile l'operato del giudice di prime cure ed errata la statuizione in ordine all'inutilizzabilità del documento;
quindi, la sentenza appellata risulta, senz'altro, meritevole di riforma.
Stante la prova della rituale notifica della cartella, rilevante ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, va rigettata l'opposizione proposta da e vanno dichiarate inammissibili CP_2
tutte le censure mosse avverso gli atti sottesi alla cartella, poiché tardive.
Per quanto sopra, l'appello è fondato e merita di essere accolto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, con riguardo al CP_2
primo grado di giudizio, secondo i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della relativa semplicità della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria e, con riguardo a questo grado di giudizio, secondo i minimi tabellari con esclusione sia della fase istruttoria che di quella decisionale, atteso anche il mancato deposito di memorie conclusionali da parte delle appellanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_2
in favore delle appellanti liquidati in €. 457,00, per il primo grado di giudizio, e in €. 426,00, per il secondo grado, per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge per ognuna delle due appellanti.
Il Giudice
Giacomo Lucente