CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249005638709000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200006281501001 SPESE DI GIUDIZ 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210000512850000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220001257136000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520224501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520224501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520325501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520325501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006665789501 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001033919000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008180763000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008180864000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una intimazione di pagamento facente seguito a 16 cartelle esattoriali.
Avverso la suddetta intimazione e le cartelle sottese (limitatamente alle parti riferite a pretese tributarie)
l'interessato è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'amministrazione, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
2. Con la prima doglianza l'interessato deduce l'omessa sottoscrizione originale dell'intimazione nonché la mancata indicazione sia del termine di proposizione del ricorso, sia della Commissione tributaria competente a ricevere il ricorso;
inoltre, contesta la brevità del termine di 5 giorni entro cui egli è chiamato al pagamento. Aggiunge che neppure è indicata la sottoscrizione delle cartelle. La censura non ha alcun pregio.
Il gravato provvedimento (in testo informatico nativo) reca in calce la sottoscrizione dell'agente per la riscossione della provincia di Pistoia;
la mancata indicazione dei termini e modi di presentazione del ricorso costituisce al più irregolarità formale, comunque sanata dalla corretta notificazione e deposito del ricorso in esame.
Il termine di 5 giorni deriva da un puntuale precetto normativo, vincolante, che lo prevede (art. 50, comma
2, del d.p.r. n. 602/1973).
La censura incentrata sulla mancata sottoscrizione delle cartelle avrebbe dovuto essere dedotta mediante impugnazione delle stesse entro il termine stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, che nel caso di specie non risulta osservato, stante la data della loro comprovata, rituale notificazione (si vedano i documenti dal n. 5 al n. 19 depositati in giudizio dall'Ufficio).
3. Con il secondo mezzo la parte istante deduce che i tributi oggetto dell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione innanzi alle autorità tributarie competenti, talché l'amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio prima di notificare l'intimazione, tanto più che la riscossione provvisoria in pendenza del giudizio sarebbe iniqua perché espone il contribuente all'obbligo di pagamento prima che la controversia sia decisa.
La censura è inammissibile, in quanto espressa in termini dubitativi (il ricorrente fa riferimento alla mera possibilità di un contenzioso in atto circa i tributi in questione e non indica gli estremi di ricorsi mossi avverso gli atti presupposti).
La censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata in quanto la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è puntualmente disciplinata dal legislatore (art. 68 del d.lgs. n. 546/1992), il quale non impone all'Agenzia delle Entrate Riscossione di attendere, prima di notificare l'intimazione, la decisione finale in ordine al ricorso proposto avverso atti presupposti o altrimenti connessi, a meno che quest'ultimi siano stati sospesi nei loro effetti da una pronuncia cautelare del giudice tributario ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 (ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame).
4. Con la terza doglianza l'esponente contesta la validità della notifica dell'intimazione impugnata e degli atti presupposti ed esige la prova della notifica in originale;
deduce altresì l'inesistenza della notifica tramite pec da indirizzo che, come nel caso di specie, è assente nei pubblici registri.
Il rilievo non ha pregio.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile il mittente, ancorché l'indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ., VI, ord., 16.1.2023, n. 982).
Nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica dal quale è stato trasmesso il gravato provvedimento, riportante il riferimento alla “agenziariscossione” (pagina 6 del ricorso), consentiva di identificare l'amministrazione da cui promanava, con conseguente validità della contestata notificazione.
La regolare notificazione degli atti presupposti è comprovata dai documenti dal n. 5 al n. 19 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
la loro conoscenza risulta altresì da atti antecedenti all'impugnata intimazione che richiamano le cartelle esattoriali oggetto della controversia in esame
(documenti n. 20, 21, 22 e 23 depositati in giudizio dall'Ufficio): trattasi di intimazioni di pagamento ritualmente notificate (non impugnate) e di un atto di riconoscimento del debito.
5. Va disattesa la richiesta di comprovare le notifiche mediante produzione di relata originale. Il deposito in giudizio di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di eventualmente contestarne la conformità all'originale. La contestazione deve specificare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa evincere una alterazione o, comunque, una discordanza delle copie rispetto ai documenti originali: il ricorrente non può limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia o la mancata esibizione dell'esemplare originale (Cass., 13.9.2024, n. 24616).
6. Con il quarto mezzo l'esponente eccepisce prescrizione quinquennale e decadenza della pretesa anche qualora si ritenesse provata la corretta, avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.
Aggiunge che sono in ogni caso prescritte sanzioni e interessi.
L'assunto non è condivisibile.
L'Ufficio resistente ha comprovato non solo la notificazione delle cartelle di pagamento (documenti da n. 5
a n. 19), ma anche la notificazione di atti interruttivi della prescrizione (interposti tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'atto impugnato) costituiti da intimazioni di pagamento (attraverso cui l'agente della riscossione esercita la pretesa tributaria) e da istanza di definizione agevolata valevole come atto di riconoscimento del debito e quindi interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. (ex multis: Corte di
Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, III, 15.7.2025, n. 5083): documenti da n. 20 a n. 23.
In particolare, le tre cartelle di pagamento di più remota data di notificazione sono state oggetto di richiesta di pagamento con intimazioni di pagamento notificate via pec il 18.5.2022 (documento n. 20) e il
6.7.2023 (documento n. 21), mentre le cartelle notificate il 15.12.2021, 20.1.2022, 21.3.2022, 11.7.2022 e
28.2.2022 sono state oggetto di richiesta di pagamento con l'intimazione trasmessa via pec il 6.7.2023
(documento n. 21), talché per nessuna di esse è decorso il termine di prescrizione. Le due cartelle di più remota notificazione (6.2.2017 e 3.5.2028) sono state anche oggetto di istanza di definizione agevolata presentata il 24.4.2019 (documenti n. 22 e 23).
Peraltro, in materia di IRPEF, relative addizionali, IVA e IRAP la prescrizione è decennale (Cass.,
19.2.2025, n. 4385); parimenti decennale è il termine di prescrizione relativo alla riscossione del contributo unificato (cartella notificata il 23.10.2023 –Cass., n. 2999/2022-).
Per il diritto annuale della Camera di Commercio la prescrizione è quinquennale (Cass., n. 34890/2023), ma nemmeno tale prescrizione può dirsi maturata, giacché le cartelle riguardanti i diritti camerali sono state notificate il 21.3.2022, il 28.2.2022 e il 23.2.2023, ovvero meno di 5 anni prima della notifica dell'intimazione in epigrafe (documenti n. 10, 12 e 16 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione).
In conclusione, la sola data di comprovata notifica delle cartelle dimostra che la prescrizione estintiva, al momento della notificazione dell'atto impugnato, non era maturata;
a fortiori non risulta maturata considerando gli atti interruttivi di cui ai documenti da 20, 21, 22 e 23 depositati in giudizio).
Premesso che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato risultano, come visto, ritualmente notificate, non è dato eccepire che la prescrizione estintiva si è perfezionata prima della notifica delle cartelle stesse, giacché in tal caso la prescrizione rileverebbe come vizio loro proprio, che avrebbe potuto essere dedotto solo con la loro tempestiva impugnazione (ex multis: Cass, sez. trib., 10.5.2023, n. 12746; idem,
n. 37259/2021). Al contrario, le date della loro notificazione dimostrano che la loro impugnazione, contestuale a quella dell'intimazione, è tardiva.
7. Inammissibile è la parte della censura incentrata sulla decadenza, intesa come “termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente da quando l'ente titolare del credito ha iscritto a ruolo il tributo” (pagina 7 del ricorso).
Tale rilievo, oltre che generico (in quanto non precisa la norma di riferimento e non indica i tributi e le scadenze per le quali si sarebbe verificata la decadenza), avrebbe dovuto essere dedotto in sede di tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali, le quali, in quanto ritualmente notificate e non impugnate nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, al momento della proposizione del ricorso in epigrafe costituivano atti definitivi e non più contestabili, nemmeno sotto il profilo dell'eventuale decadenza dal potere di riscossione maturata prima.
8. Con il quinto rilievo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione, l'omessa allegazione degli atti richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi.
La censura non ha alcun pregio.
L'impugnata intimazione dà contezza dei suoi presupposti e puntualizza i contenuti e gli estremi delle presupposte cartelle, dando contezza dell'iter logico che presiede alla richiesta di pagamento.
Nessun onere di allegazione è a carico dell'amministrazione, trattandosi di presupposte cartelle di pagamento già nella disponibilità del contribuente, come dimostrano la loro avvenuta notificazione e la notificazione di atti ad esse connessi (documenti da 5 a 23 prodotti in giudizio dall'Ufficio).
L'importo degli interessi di mora risulta suddiviso, per ciascuna cartella elencata, in relazione alle singole voci delle imposte da versare, talché l'interessato è messo al corrente di ogni singolo importo in addebito e posto in condizione di verificare l'entità degli interessi.
Inoltre, poiché la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, trova la sua fonte negli atti prodromici (cioè nelle presupposte cartelle, non impugnate nei termini e divenute definitive già prima della notifica dell'impugnata intimazione), l'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento risulterà circoscritto all'esposizione dei titoli costitutivi della pretesa di riscossione e dell'entità del debito fiscale di interessi (Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281).
Né può essere contestato un criterio di calcolo originato da atti presupposti non impugnati nei termini (il criterio di calcolo di aggi e interessi scaturisce non dall'impugnata intimazione ma dalle presupposte cartelle esattoriali).
In ogni caso, i criteri di calcolo degli interessi moratori attualizzati e degli oneri di riscossione sono indicati nella pagina 10 del gravato provvedimento.
Al cospetto di ciò, il ricorrente non ha opposto al computo degli interessi risultante nell'atto impugnato un proprio calcolo dimostrante l'erronea attualizzazione di essi.
Orbene, il debitore, applicando i criteri normativi di determinazione degli interessi di mora, è in grado di verificare la correttezza dei calcoli e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l'illegittimità della determinazione dell'Ufficio, opporvi un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello computato nel gravato provvedimento.
Nè è deducibile il vizio di motivazione delle cartelle, stante la loro non tempestiva impugnazione.
9. Con la sesta censura l'esponente deduce, quanto alle sanzioni, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità e chiede la rimessione alla Corte di Giustizia UE per contrasto con gli artt.
16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'art. 6 TUE.
La doglianza non ha pregio. Le sanzioni sono state irrogate con le presupposte cartelle esattoriali, non impugnate nei termini e quindi costituenti atti definitivi.
Ne deriva che le sanzioni in questione non sono più contestabili, non essendo state impugnate nei termini le suddette cartelle.
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 2.500,00 EUR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, TO
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920249005638709000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014656526000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892018000537569000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009715053000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200004080431000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200006281501001 SPESE DI GIUDIZ 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210000512850000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920210003948186000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220001257136000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520224501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520224501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520325501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220004520325501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920220006665789501 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001033919000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230001932072000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008180763000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920230008180864000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al signor Ricorrente_1 una intimazione di pagamento facente seguito a 16 cartelle esattoriali.
Avverso la suddetta intimazione e le cartelle sottese (limitatamente alle parti riferite a pretese tributarie)
l'interessato è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'amministrazione, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
2. Con la prima doglianza l'interessato deduce l'omessa sottoscrizione originale dell'intimazione nonché la mancata indicazione sia del termine di proposizione del ricorso, sia della Commissione tributaria competente a ricevere il ricorso;
inoltre, contesta la brevità del termine di 5 giorni entro cui egli è chiamato al pagamento. Aggiunge che neppure è indicata la sottoscrizione delle cartelle. La censura non ha alcun pregio.
Il gravato provvedimento (in testo informatico nativo) reca in calce la sottoscrizione dell'agente per la riscossione della provincia di Pistoia;
la mancata indicazione dei termini e modi di presentazione del ricorso costituisce al più irregolarità formale, comunque sanata dalla corretta notificazione e deposito del ricorso in esame.
Il termine di 5 giorni deriva da un puntuale precetto normativo, vincolante, che lo prevede (art. 50, comma
2, del d.p.r. n. 602/1973).
La censura incentrata sulla mancata sottoscrizione delle cartelle avrebbe dovuto essere dedotta mediante impugnazione delle stesse entro il termine stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, che nel caso di specie non risulta osservato, stante la data della loro comprovata, rituale notificazione (si vedano i documenti dal n. 5 al n. 19 depositati in giudizio dall'Ufficio).
3. Con il secondo mezzo la parte istante deduce che i tributi oggetto dell'intimazione risultano o possono risultare già oggetto di contestazione innanzi alle autorità tributarie competenti, talché l'amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio prima di notificare l'intimazione, tanto più che la riscossione provvisoria in pendenza del giudizio sarebbe iniqua perché espone il contribuente all'obbligo di pagamento prima che la controversia sia decisa.
La censura è inammissibile, in quanto espressa in termini dubitativi (il ricorrente fa riferimento alla mera possibilità di un contenzioso in atto circa i tributi in questione e non indica gli estremi di ricorsi mossi avverso gli atti presupposti).
La censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata in quanto la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è puntualmente disciplinata dal legislatore (art. 68 del d.lgs. n. 546/1992), il quale non impone all'Agenzia delle Entrate Riscossione di attendere, prima di notificare l'intimazione, la decisione finale in ordine al ricorso proposto avverso atti presupposti o altrimenti connessi, a meno che quest'ultimi siano stati sospesi nei loro effetti da una pronuncia cautelare del giudice tributario ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 (ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame).
4. Con la terza doglianza l'esponente contesta la validità della notifica dell'intimazione impugnata e degli atti presupposti ed esige la prova della notifica in originale;
deduce altresì l'inesistenza della notifica tramite pec da indirizzo che, come nel caso di specie, è assente nei pubblici registri.
Il rilievo non ha pregio.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, è valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile e riconoscibile il mittente, ancorché l'indirizzo stesso sia diverso da quello indicato nei pubblici registri (Cass. Civ., VI, ord., 16.1.2023, n. 982).
Nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica dal quale è stato trasmesso il gravato provvedimento, riportante il riferimento alla “agenziariscossione” (pagina 6 del ricorso), consentiva di identificare l'amministrazione da cui promanava, con conseguente validità della contestata notificazione.
La regolare notificazione degli atti presupposti è comprovata dai documenti dal n. 5 al n. 19 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
la loro conoscenza risulta altresì da atti antecedenti all'impugnata intimazione che richiamano le cartelle esattoriali oggetto della controversia in esame
(documenti n. 20, 21, 22 e 23 depositati in giudizio dall'Ufficio): trattasi di intimazioni di pagamento ritualmente notificate (non impugnate) e di un atto di riconoscimento del debito.
5. Va disattesa la richiesta di comprovare le notifiche mediante produzione di relata originale. Il deposito in giudizio di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di eventualmente contestarne la conformità all'originale. La contestazione deve specificare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa evincere una alterazione o, comunque, una discordanza delle copie rispetto ai documenti originali: il ricorrente non può limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia o la mancata esibizione dell'esemplare originale (Cass., 13.9.2024, n. 24616).
6. Con il quarto mezzo l'esponente eccepisce prescrizione quinquennale e decadenza della pretesa anche qualora si ritenesse provata la corretta, avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.
Aggiunge che sono in ogni caso prescritte sanzioni e interessi.
L'assunto non è condivisibile.
L'Ufficio resistente ha comprovato non solo la notificazione delle cartelle di pagamento (documenti da n. 5
a n. 19), ma anche la notificazione di atti interruttivi della prescrizione (interposti tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'atto impugnato) costituiti da intimazioni di pagamento (attraverso cui l'agente della riscossione esercita la pretesa tributaria) e da istanza di definizione agevolata valevole come atto di riconoscimento del debito e quindi interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. (ex multis: Corte di
Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, III, 15.7.2025, n. 5083): documenti da n. 20 a n. 23.
In particolare, le tre cartelle di pagamento di più remota data di notificazione sono state oggetto di richiesta di pagamento con intimazioni di pagamento notificate via pec il 18.5.2022 (documento n. 20) e il
6.7.2023 (documento n. 21), mentre le cartelle notificate il 15.12.2021, 20.1.2022, 21.3.2022, 11.7.2022 e
28.2.2022 sono state oggetto di richiesta di pagamento con l'intimazione trasmessa via pec il 6.7.2023
(documento n. 21), talché per nessuna di esse è decorso il termine di prescrizione. Le due cartelle di più remota notificazione (6.2.2017 e 3.5.2028) sono state anche oggetto di istanza di definizione agevolata presentata il 24.4.2019 (documenti n. 22 e 23).
Peraltro, in materia di IRPEF, relative addizionali, IVA e IRAP la prescrizione è decennale (Cass.,
19.2.2025, n. 4385); parimenti decennale è il termine di prescrizione relativo alla riscossione del contributo unificato (cartella notificata il 23.10.2023 –Cass., n. 2999/2022-).
Per il diritto annuale della Camera di Commercio la prescrizione è quinquennale (Cass., n. 34890/2023), ma nemmeno tale prescrizione può dirsi maturata, giacché le cartelle riguardanti i diritti camerali sono state notificate il 21.3.2022, il 28.2.2022 e il 23.2.2023, ovvero meno di 5 anni prima della notifica dell'intimazione in epigrafe (documenti n. 10, 12 e 16 depositati in giudizio dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione).
In conclusione, la sola data di comprovata notifica delle cartelle dimostra che la prescrizione estintiva, al momento della notificazione dell'atto impugnato, non era maturata;
a fortiori non risulta maturata considerando gli atti interruttivi di cui ai documenti da 20, 21, 22 e 23 depositati in giudizio).
Premesso che le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato risultano, come visto, ritualmente notificate, non è dato eccepire che la prescrizione estintiva si è perfezionata prima della notifica delle cartelle stesse, giacché in tal caso la prescrizione rileverebbe come vizio loro proprio, che avrebbe potuto essere dedotto solo con la loro tempestiva impugnazione (ex multis: Cass, sez. trib., 10.5.2023, n. 12746; idem,
n. 37259/2021). Al contrario, le date della loro notificazione dimostrano che la loro impugnazione, contestuale a quella dell'intimazione, è tardiva.
7. Inammissibile è la parte della censura incentrata sulla decadenza, intesa come “termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente da quando l'ente titolare del credito ha iscritto a ruolo il tributo” (pagina 7 del ricorso).
Tale rilievo, oltre che generico (in quanto non precisa la norma di riferimento e non indica i tributi e le scadenze per le quali si sarebbe verificata la decadenza), avrebbe dovuto essere dedotto in sede di tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali, le quali, in quanto ritualmente notificate e non impugnate nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, al momento della proposizione del ricorso in epigrafe costituivano atti definitivi e non più contestabili, nemmeno sotto il profilo dell'eventuale decadenza dal potere di riscossione maturata prima.
8. Con il quinto rilievo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione, l'omessa allegazione degli atti richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi.
La censura non ha alcun pregio.
L'impugnata intimazione dà contezza dei suoi presupposti e puntualizza i contenuti e gli estremi delle presupposte cartelle, dando contezza dell'iter logico che presiede alla richiesta di pagamento.
Nessun onere di allegazione è a carico dell'amministrazione, trattandosi di presupposte cartelle di pagamento già nella disponibilità del contribuente, come dimostrano la loro avvenuta notificazione e la notificazione di atti ad esse connessi (documenti da 5 a 23 prodotti in giudizio dall'Ufficio).
L'importo degli interessi di mora risulta suddiviso, per ciascuna cartella elencata, in relazione alle singole voci delle imposte da versare, talché l'interessato è messo al corrente di ogni singolo importo in addebito e posto in condizione di verificare l'entità degli interessi.
Inoltre, poiché la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, trova la sua fonte negli atti prodromici (cioè nelle presupposte cartelle, non impugnate nei termini e divenute definitive già prima della notifica dell'impugnata intimazione), l'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento risulterà circoscritto all'esposizione dei titoli costitutivi della pretesa di riscossione e dell'entità del debito fiscale di interessi (Cass., S.U., 14.7.2022, n. 22281).
Né può essere contestato un criterio di calcolo originato da atti presupposti non impugnati nei termini (il criterio di calcolo di aggi e interessi scaturisce non dall'impugnata intimazione ma dalle presupposte cartelle esattoriali).
In ogni caso, i criteri di calcolo degli interessi moratori attualizzati e degli oneri di riscossione sono indicati nella pagina 10 del gravato provvedimento.
Al cospetto di ciò, il ricorrente non ha opposto al computo degli interessi risultante nell'atto impugnato un proprio calcolo dimostrante l'erronea attualizzazione di essi.
Orbene, il debitore, applicando i criteri normativi di determinazione degli interessi di mora, è in grado di verificare la correttezza dei calcoli e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l'illegittimità della determinazione dell'Ufficio, opporvi un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello computato nel gravato provvedimento.
Nè è deducibile il vizio di motivazione delle cartelle, stante la loro non tempestiva impugnazione.
9. Con la sesta censura l'esponente deduce, quanto alle sanzioni, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità e chiede la rimessione alla Corte di Giustizia UE per contrasto con gli artt.
16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'art. 6 TUE.
La doglianza non ha pregio. Le sanzioni sono state irrogate con le presupposte cartelle esattoriali, non impugnate nei termini e quindi costituenti atti definitivi.
Ne deriva che le sanzioni in questione non sono più contestabili, non essendo state impugnate nei termini le suddette cartelle.
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 2.500,00 EUR