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1 marzo 2017
1 marzo 2017
Art. 27. Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.
2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Chieti, sentenza 19/01/2023, n. 8Provvedimento: […] DI UVA con prevalenza di PU d'ZO”, con la conseguenza che l'indicazione del nome del vino DOP PU d'ZO quale designazione dell'uva utilizzata per la preparazione della Confettura contrasterebbe con la prescrizione di cui all'art. 27 legge n. 238/2016. Sul punto, va precisato che l'art. 27, co. 3, […]Leggi di più...
- annullamento ordinanza ingiunzione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- legittimo affidamento·
- violazione formale/procedurale·
- confusione consumatore·
- onere della prova·
- art. 27 legge n. 238/2016·
- denominazione di origine protetta (DOP)