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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica
in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7304/2020 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Davide Micaletto come da mandato in atti, ricorrenti
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Taurisano Controparte_1
(LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ponzo come da mandato in atti, resistente
NONCHE'
e , resistenti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contumaci
avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2020 i coniugi e Parte_1 [...]
adivano il Tribunale di Lecce onde sentire: - preliminarmente, ex art. 186 Parte_2 quater c.p.c., e poi in via definitiva, ordinare al Comune di , a CP_1 CP_2
a ed a il rilascio, la consegna e la
[...] Controparte_3 Controparte_4 liberazione dell'immobile di loro proprietà sito in via Francesco Crispi n. 9 (in C.F. del Comune di al fg. 6, p.lla 1066 sub 1 ctg. a/4 cl. 2), da costoro occupato CP_1 su richiesta dell'Ente, fissando contestualmente, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., una equa somma di denaro dovuta per ogni violazione ed inosservanza del provvedimento ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso;
con condanna delle controparti al pagamento dei compensi e delle spese processuali;
condannare il CP_1
nonché, alternativamente o in solido, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in loro favore della somma di € 12.200,00 (ovvero di Controparte_4 quella diversa ritenuta congrua e di giustizia) per le mensilità intercorrenti tra ottobre 2015 e ottobre 2020, oltre quelle successive, dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre quanto dovuto per il consumo di acqua (resto anno 2012
+ anno 2013 + anno 2014 + anno 2015 + anno 2016), quantificata nella somma di euro 1.600,00 o in quella diversa ritenuta congrua e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, in ragione del rapporto, intercorso ed intercorrente, tra le parti in causa, o, gradatamente, a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento dei danni;
con vittoria di spese e compensi di lite, comprese quelle per la mediazione.
Fissata udienza di comparizione e notificati ricorso e decreto, con comparsa depositata il 03.05.2021 si costituiva in giudizio il , che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'avverso ricorso per tardività della sua notifica e, per l'effetto, chiedeva fissarsi una nuova udienza con l'assegnazione di un termine per l'integrazione delle sue difese;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di non essendo titolare del diritto di Parte_2 proprietà o di altro diritto reale sull'immobile; ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , stante l'insussistenza di Controparte_1 alcun contratto o rapporto in essere tra essi ricorrenti e l'Ente locale;
- nel merito, dichiarare infondata la domanda nei confronti del e, pertanto, Controparte_1 rigettare il ricorso;
- condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del;
- in subordine, in caso Controparte_1 di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra Pt_2 condannare il solo al pagamento delle spese di lite dell'Ente; - in Parte_1 via di ulteriore subordine, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, compensare integralmente tra le parti esborsi e compensi di causa relativamente a quelli di competenza del . Controparte_1
Fissata nuova udienza di comparizione per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei resistenti;
assegnato nuovo termine per la rinnovazione della notifica al resistente , non essendosi perfezionata Controparte_4 quella in precedenza tentata;
rimasti e dichiarati contumaci i resistenti;
CP_4 mancati gli interrogatori formali loro deferiti;
escussi i testi di parte ricorrente ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
24.02.2025, previo deposito di memorie conclusive e all'esito della discussione, il
Tribunale riservava la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, si osserva che dalla visura catastale prodotta dai ricorrenti risulta che il solo è pieno proprietario dell'immobile di via Crispi 9 Parte_1 in;
donde la carenza di legittimazione attiva di CP_1 Parte_2
Nel merito, si evince dai documenti in atti che i coniugi Controparte_5 concessero al Comune di Taurisano -cui consegnarono le relative chiavi- la disponibilità dell'immobile di proprietà, sito in , Via Crispi n. 9, affinché CP_1 fosse utilizzato per finalità sociali.
L'accordo prevedeva il versamento di un emolumento mensile che il CP_1 avrebbe direttamente corrisposto ai proprietari dal mese di ottobre al mese di dicembre 2009, come previsto dalla nota del 12.10.2009 prot. 18318 del Comune di
, prodotta in atti. CP_1
Risulta per tabulas che per diversi anni, dal 2009 al mese di settembre 2015, il
Comune di provvide al pagamento in favore dei coniugi ricorrenti di detti CP_1 emolumenti (nel frattempo portati ad euro 200,00 mensili a partire dal mese di marzo 2011), al contempo richiedendo loro con successive note (prodotte in atti) svariate proroghe della disponibilità dell'immobile, motivando tale esigenza con la necessità di garantire una soluzione abitativa ai fratelli , soggetti in difficoltà CP_4 socio-economica, a cui l'Ente aveva assegnato il bene.
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio hanno evidenziato come il
Comune abbia effettivamente richiesto l'immobile ai coniugi ricorrenti, lo abbia ricevuto in consegna tramite l'affidamento delle chiavi e lo abbia gestito come proprio, assegnandolo di propria iniziativa ai fratelli;
le risultanze istruttorie CP_4 hanno confermato poi che il Comune dal mese di ottobre 2015 smise di versare ai coniugi gli emolumenti per l'occupazione del loro bene, senza Controparte_5 restituire loro le chiavi dell'immobile e senza adottare concrete ed effettive misure idonee a liberarlo per restituirlo ai legittimi proprietari .
Parte ricorrente ha inoltre allegato –senza che parte resistente (che ne era onerata) desse idonea prova del contrario -che l'immobile, occupato dal 02.10.2009, all'attualità non era stato ancora riconsegnato, nonostante l'Amministrazione resistente non avesse più corrisposto alcun emolumento a decorrere dal mese di ottobre 2015.
In punto di legittimazione passiva, va osservato che, pur in mancanza nella specie di un formale provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale ufficiale di
Governo per perseguire un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa all'illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo ottobre-dicembre
2009 risultante dalla nota del 12.10.2009 prot. N. 18318 del Comune CP_1 doveva essere rivolta al Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione
Comunale, trattandosi di richiesta fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene sine titulo che, una volta slegata dai presupposti di emergenza abitativa e dalle condizioni di degrado sociale dei fratelli che l'avevano CP_4 legittimata per ragioni contingibili, deve essere imputata all Controparte_6 in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della
[...] titolarità di tale interesse in capo al quale ente esponenziale della collettività CP_1 locale cui va riferito l'interesse che la richiesta di messa a disposizione dell'immobile aveva inteso soddisfare.
Invero, con pronuncia n. 11787/2017, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare “che il proprietario di un'area soggetta a requisizione ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il relativo provvedimento, e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo la scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del che è legittimato passivo quale CP_1 materiale detentore ed utilizzatore sine titulo dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilità, senza che assuma rilievo l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione“.
La legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria trova in CP_1 questo caso la sua giustificazione pratica nell'opportunità di semplificare l'accesso alla tutela del soggetto leso, il quale, pur a fronte di un quadro normativo frastagliato, al cui interno il potere di ordinanza può assumere diverse manifestazioni (quale organo di vertice dell'amministrazione locale ex art. 50 T.U.E.L. o quale Ufficiale del Governo ex art. 54), ha la garanzia di poter invocare in giudizio sempre e comunque il come legittimato passivo rispetto all'azione. CP_1
Nella fattispecie, la domanda proposta da parte ricorrente afferisce, oltre che all'obbligazione indennitaria derivante dal pregresso comportamento del di CP_1
dal 02.10.2009 al mese di settembre 2015, essenzialmente all'obbligazione, CP_1 restitutoria e risarcitoria, derivante dall'illecita protrazione dell'occupazione successiva all'improvviso mancato riconoscimento dei relativi emolumenti da parte dell'Ente locale, in violazione degli obblighi di lealtà e buona fede, di cui è chiamato a rispondere l'autore.
L'obbligo di provvedere concretamente alla restituzione del bene deve ritenersi infatti spettare all'Ente che lo aveva preso in consegna mercè la ricezione delle chiavi e che, avendolo di propria iniziativa messo a disposizione di soggetti in condizione di degrado, ne risultava anche custode e materiale utilizzatore;
l'ente pertanto deve essere ritenuto passivamente legittimato rispetto all'azione proposta e responsabile non solo del protrarsi dell'occupazione, ma anche -unitamente ai sigg.ri che CP_4 materialmente ne beneficiano- della mancata restituzione.
Si rileva che l'Amministrazione Comunale solo in astratto invitava i sigg.ri
[...]
CP_
a liberare l'immobile dei ricorrenti, pur consapevole che la propria condotta, concretatasi nel non versare più ai ricorrenti alcun emolumento per l'occupazione dell'immobile e in assenza di una concreta attività di sgombero e materiale riconsegna del bene (come pure in mancanza della messa a disposizione dei sigg.ri di altra situazione abitativa), avrebbe consentito di fatto la permanenza - CP_4 illegittima- all'interno dell'alloggio del nucleo famigliare precedentemente immessovi.
In altri termini, una volta deciso di non riconoscere più alcun contributo per l'occupazione dell'immobile de parte ricorrente, il Comune, che in esecuzione della nota del 12.10.200 prot. N. 18318 aveva acquisito il possesso dell'immobile di via
Crispi 9 in avrebbe dovuto, con un contrario atto, riacquisire la libera CP_1 disponibilità dello stesso, liberandolo dal nucleo famigliare occupante, e riconsegnare il tutto ai proprietari, rimanendo, sino alla riconsegna, occupante abusivo.
Il resistente si è invece astenuto dal provvedere alla materiale CP_1 riconsegna del bene a parte ricorrente, confermando la presenza dei fratelli CP_4 al suo interno;
conseguentemente, l'Amministrazione Comunale deve ritenersi, per tutta la durata dell'occupazione abusiva, quale detentore ed utilizzatore senza titolo del locale in oggetto, ancorché a goderne fossero gli occupanti, e, come autore dell'illecito, tenuta al risarcimento dei danni nei confronti del sig. . Parte_1
L'Amministrazione resistente deve pertanto dichiararsi obbligata a corrispondere un importo a titolo di indennità per occupazione senza titolo in favore del proprietario/ricorrente per tutto il periodo successivo al mese di settembre 2015 essendo mancata la liberazione e restituzione del bene in favore dell'avente diritto.
I criteri per determinare il quantum maturato possono essere attinti sia dal valore locativo dell'immobile, sia dall'entità degli emolumenti riconosciuti dall'Amministrazione sino al mese di settembre 2015.
Dalla relazione di consulenza tecnica d'Ufficio del Geom. risulta Persona_1 che: - il valore locativo dell'immobile è di € 200,00 mensili;
- l'importo complessivo maturato per l'occupazione dell'immobile per il periodo ottobre 2015 - aprile 2024 ammonta ad € 20.600,00 (al momento della redazione della presente sentenza, luglio 2025, aumentato ad € 23.600,00).
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 23.600,00 a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione senza titolo del suo immobile, oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo.
Alla luce di quanto innanzi la domanda va accolta.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento,
e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
2) condanna il nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e -in solido fra loro- a rilasciare in favore del ricorrente
[...] Controparte_4
, libero e sgombro da persone e cose, l'immobile sito in Parte_1 CP_1 alla via Francesco Crispi n. 9 (in C.F. del Comune di al foglio 6, particella CP_1
1066 sub 1), fissando contestualmente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 10,00 al giorno da essi dovuta in solido fra loro per il ritardo nella relativa esecuzione che superi i trenta giorni dalla data odierna;
3) condanna il Comune di al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 23.600,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo
[...] dello stesso immobile dal mese di ottobre 2015 sino al mese di luglio 2025, oltre ulteriori indennità maturande nella misura di € 200,00 mensili sino all'effettivo formale rilascio del bene;
4) condanna i resistenti -in solido fra loro- al pagamento, in favore dell'Avv.
Davide Micaletto, procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.380,30, di cui € 303,30 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico dei resistenti -in solido fra loro- esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 22 luglio 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7304/2020 r.g.
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Davide Micaletto come da mandato in atti, ricorrenti
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Taurisano Controparte_1
(LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ponzo come da mandato in atti, resistente
NONCHE'
e , resistenti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contumaci
avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.10.2020 i coniugi e Parte_1 [...]
adivano il Tribunale di Lecce onde sentire: - preliminarmente, ex art. 186 Parte_2 quater c.p.c., e poi in via definitiva, ordinare al Comune di , a CP_1 CP_2
a ed a il rilascio, la consegna e la
[...] Controparte_3 Controparte_4 liberazione dell'immobile di loro proprietà sito in via Francesco Crispi n. 9 (in C.F. del Comune di al fg. 6, p.lla 1066 sub 1 ctg. a/4 cl. 2), da costoro occupato CP_1 su richiesta dell'Ente, fissando contestualmente, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., una equa somma di denaro dovuta per ogni violazione ed inosservanza del provvedimento ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso;
con condanna delle controparti al pagamento dei compensi e delle spese processuali;
condannare il CP_1
nonché, alternativamente o in solido, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in loro favore della somma di € 12.200,00 (ovvero di Controparte_4 quella diversa ritenuta congrua e di giustizia) per le mensilità intercorrenti tra ottobre 2015 e ottobre 2020, oltre quelle successive, dovute fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre quanto dovuto per il consumo di acqua (resto anno 2012
+ anno 2013 + anno 2014 + anno 2015 + anno 2016), quantificata nella somma di euro 1.600,00 o in quella diversa ritenuta congrua e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, in ragione del rapporto, intercorso ed intercorrente, tra le parti in causa, o, gradatamente, a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento dei danni;
con vittoria di spese e compensi di lite, comprese quelle per la mediazione.
Fissata udienza di comparizione e notificati ricorso e decreto, con comparsa depositata il 03.05.2021 si costituiva in giudizio il , che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'avverso ricorso per tardività della sua notifica e, per l'effetto, chiedeva fissarsi una nuova udienza con l'assegnazione di un termine per l'integrazione delle sue difese;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di non essendo titolare del diritto di Parte_2 proprietà o di altro diritto reale sull'immobile; ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , stante l'insussistenza di Controparte_1 alcun contratto o rapporto in essere tra essi ricorrenti e l'Ente locale;
- nel merito, dichiarare infondata la domanda nei confronti del e, pertanto, Controparte_1 rigettare il ricorso;
- condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del;
- in subordine, in caso Controparte_1 di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sig.ra Pt_2 condannare il solo al pagamento delle spese di lite dell'Ente; - in Parte_1 via di ulteriore subordine, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, compensare integralmente tra le parti esborsi e compensi di causa relativamente a quelli di competenza del . Controparte_1
Fissata nuova udienza di comparizione per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei resistenti;
assegnato nuovo termine per la rinnovazione della notifica al resistente , non essendosi perfezionata Controparte_4 quella in precedenza tentata;
rimasti e dichiarati contumaci i resistenti;
CP_4 mancati gli interrogatori formali loro deferiti;
escussi i testi di parte ricorrente ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
24.02.2025, previo deposito di memorie conclusive e all'esito della discussione, il
Tribunale riservava la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, si osserva che dalla visura catastale prodotta dai ricorrenti risulta che il solo è pieno proprietario dell'immobile di via Crispi 9 Parte_1 in;
donde la carenza di legittimazione attiva di CP_1 Parte_2
Nel merito, si evince dai documenti in atti che i coniugi Controparte_5 concessero al Comune di Taurisano -cui consegnarono le relative chiavi- la disponibilità dell'immobile di proprietà, sito in , Via Crispi n. 9, affinché CP_1 fosse utilizzato per finalità sociali.
L'accordo prevedeva il versamento di un emolumento mensile che il CP_1 avrebbe direttamente corrisposto ai proprietari dal mese di ottobre al mese di dicembre 2009, come previsto dalla nota del 12.10.2009 prot. 18318 del Comune di
, prodotta in atti. CP_1
Risulta per tabulas che per diversi anni, dal 2009 al mese di settembre 2015, il
Comune di provvide al pagamento in favore dei coniugi ricorrenti di detti CP_1 emolumenti (nel frattempo portati ad euro 200,00 mensili a partire dal mese di marzo 2011), al contempo richiedendo loro con successive note (prodotte in atti) svariate proroghe della disponibilità dell'immobile, motivando tale esigenza con la necessità di garantire una soluzione abitativa ai fratelli , soggetti in difficoltà CP_4 socio-economica, a cui l'Ente aveva assegnato il bene.
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio hanno evidenziato come il
Comune abbia effettivamente richiesto l'immobile ai coniugi ricorrenti, lo abbia ricevuto in consegna tramite l'affidamento delle chiavi e lo abbia gestito come proprio, assegnandolo di propria iniziativa ai fratelli;
le risultanze istruttorie CP_4 hanno confermato poi che il Comune dal mese di ottobre 2015 smise di versare ai coniugi gli emolumenti per l'occupazione del loro bene, senza Controparte_5 restituire loro le chiavi dell'immobile e senza adottare concrete ed effettive misure idonee a liberarlo per restituirlo ai legittimi proprietari .
Parte ricorrente ha inoltre allegato –senza che parte resistente (che ne era onerata) desse idonea prova del contrario -che l'immobile, occupato dal 02.10.2009, all'attualità non era stato ancora riconsegnato, nonostante l'Amministrazione resistente non avesse più corrisposto alcun emolumento a decorrere dal mese di ottobre 2015.
In punto di legittimazione passiva, va osservato che, pur in mancanza nella specie di un formale provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale ufficiale di
Governo per perseguire un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa all'illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo ottobre-dicembre
2009 risultante dalla nota del 12.10.2009 prot. N. 18318 del Comune CP_1 doveva essere rivolta al Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione
Comunale, trattandosi di richiesta fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene sine titulo che, una volta slegata dai presupposti di emergenza abitativa e dalle condizioni di degrado sociale dei fratelli che l'avevano CP_4 legittimata per ragioni contingibili, deve essere imputata all Controparte_6 in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della
[...] titolarità di tale interesse in capo al quale ente esponenziale della collettività CP_1 locale cui va riferito l'interesse che la richiesta di messa a disposizione dell'immobile aveva inteso soddisfare.
Invero, con pronuncia n. 11787/2017, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare “che il proprietario di un'area soggetta a requisizione ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il relativo provvedimento, e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo la scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del che è legittimato passivo quale CP_1 materiale detentore ed utilizzatore sine titulo dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilità, senza che assuma rilievo l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione“.
La legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria trova in CP_1 questo caso la sua giustificazione pratica nell'opportunità di semplificare l'accesso alla tutela del soggetto leso, il quale, pur a fronte di un quadro normativo frastagliato, al cui interno il potere di ordinanza può assumere diverse manifestazioni (quale organo di vertice dell'amministrazione locale ex art. 50 T.U.E.L. o quale Ufficiale del Governo ex art. 54), ha la garanzia di poter invocare in giudizio sempre e comunque il come legittimato passivo rispetto all'azione. CP_1
Nella fattispecie, la domanda proposta da parte ricorrente afferisce, oltre che all'obbligazione indennitaria derivante dal pregresso comportamento del di CP_1
dal 02.10.2009 al mese di settembre 2015, essenzialmente all'obbligazione, CP_1 restitutoria e risarcitoria, derivante dall'illecita protrazione dell'occupazione successiva all'improvviso mancato riconoscimento dei relativi emolumenti da parte dell'Ente locale, in violazione degli obblighi di lealtà e buona fede, di cui è chiamato a rispondere l'autore.
L'obbligo di provvedere concretamente alla restituzione del bene deve ritenersi infatti spettare all'Ente che lo aveva preso in consegna mercè la ricezione delle chiavi e che, avendolo di propria iniziativa messo a disposizione di soggetti in condizione di degrado, ne risultava anche custode e materiale utilizzatore;
l'ente pertanto deve essere ritenuto passivamente legittimato rispetto all'azione proposta e responsabile non solo del protrarsi dell'occupazione, ma anche -unitamente ai sigg.ri che CP_4 materialmente ne beneficiano- della mancata restituzione.
Si rileva che l'Amministrazione Comunale solo in astratto invitava i sigg.ri
[...]
CP_
a liberare l'immobile dei ricorrenti, pur consapevole che la propria condotta, concretatasi nel non versare più ai ricorrenti alcun emolumento per l'occupazione dell'immobile e in assenza di una concreta attività di sgombero e materiale riconsegna del bene (come pure in mancanza della messa a disposizione dei sigg.ri di altra situazione abitativa), avrebbe consentito di fatto la permanenza - CP_4 illegittima- all'interno dell'alloggio del nucleo famigliare precedentemente immessovi.
In altri termini, una volta deciso di non riconoscere più alcun contributo per l'occupazione dell'immobile de parte ricorrente, il Comune, che in esecuzione della nota del 12.10.200 prot. N. 18318 aveva acquisito il possesso dell'immobile di via
Crispi 9 in avrebbe dovuto, con un contrario atto, riacquisire la libera CP_1 disponibilità dello stesso, liberandolo dal nucleo famigliare occupante, e riconsegnare il tutto ai proprietari, rimanendo, sino alla riconsegna, occupante abusivo.
Il resistente si è invece astenuto dal provvedere alla materiale CP_1 riconsegna del bene a parte ricorrente, confermando la presenza dei fratelli CP_4 al suo interno;
conseguentemente, l'Amministrazione Comunale deve ritenersi, per tutta la durata dell'occupazione abusiva, quale detentore ed utilizzatore senza titolo del locale in oggetto, ancorché a goderne fossero gli occupanti, e, come autore dell'illecito, tenuta al risarcimento dei danni nei confronti del sig. . Parte_1
L'Amministrazione resistente deve pertanto dichiararsi obbligata a corrispondere un importo a titolo di indennità per occupazione senza titolo in favore del proprietario/ricorrente per tutto il periodo successivo al mese di settembre 2015 essendo mancata la liberazione e restituzione del bene in favore dell'avente diritto.
I criteri per determinare il quantum maturato possono essere attinti sia dal valore locativo dell'immobile, sia dall'entità degli emolumenti riconosciuti dall'Amministrazione sino al mese di settembre 2015.
Dalla relazione di consulenza tecnica d'Ufficio del Geom. risulta Persona_1 che: - il valore locativo dell'immobile è di € 200,00 mensili;
- l'importo complessivo maturato per l'occupazione dell'immobile per il periodo ottobre 2015 - aprile 2024 ammonta ad € 20.600,00 (al momento della redazione della presente sentenza, luglio 2025, aumentato ad € 23.600,00).
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 23.600,00 a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione senza titolo del suo immobile, oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo.
Alla luce di quanto innanzi la domanda va accolta.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento,
e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
2) condanna il nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e -in solido fra loro- a rilasciare in favore del ricorrente
[...] Controparte_4
, libero e sgombro da persone e cose, l'immobile sito in Parte_1 CP_1 alla via Francesco Crispi n. 9 (in C.F. del Comune di al foglio 6, particella CP_1
1066 sub 1), fissando contestualmente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 10,00 al giorno da essi dovuta in solido fra loro per il ritardo nella relativa esecuzione che superi i trenta giorni dalla data odierna;
3) condanna il Comune di al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 23.600,00 a titolo di indennità per occupazione sine titulo
[...] dello stesso immobile dal mese di ottobre 2015 sino al mese di luglio 2025, oltre ulteriori indennità maturande nella misura di € 200,00 mensili sino all'effettivo formale rilascio del bene;
4) condanna i resistenti -in solido fra loro- al pagamento, in favore dell'Avv.
Davide Micaletto, procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.380,30, di cui € 303,30 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
5) pone definitivamente a carico dei resistenti -in solido fra loro- esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 22 luglio 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)