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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2020 depositato il 05/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Italico Silio 3 76016 Margherita Di Savoia BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 698/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010803169 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio chiede la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello con la compensazione delle spese, in quanto il ricorso avverso l'avviso dell'accertamento della società che è fonte dell'avviso di accertamento di questo appello è stato definito con la sentenza di Cassazione favorevole alla parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione resa all'udienza del 19/09/2025, come da verbale, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia ha rinunciato all'appello, <<..con la compensazione delle spese...>>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, <<... in quanto il ricorso avverso l'avviso dell'accertamento della società che è fonte dell'avviso di accertamento di questo appello è stato definito con la sentenza di Cassazione favorevole alla parte>>.
All'udienza del 19/09/2025, udito il Relatore, è comparsa la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, che ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere avendo contestualmente rinunciato all'appello con la dichiarazione di cui sopra. L'appellato contribuente sig. Resistente_1 non si è costituito nella presente fase di gravame.
Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La dichiarazione di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, è regolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <<...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26^ dichiara, ai sensi dell'art. 44,
1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'Ufficio appellante;
dichiara, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2020 depositato il 05/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Italico Silio 3 76016 Margherita Di Savoia BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 698/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010803169 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio chiede la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello con la compensazione delle spese, in quanto il ricorso avverso l'avviso dell'accertamento della società che è fonte dell'avviso di accertamento di questo appello è stato definito con la sentenza di Cassazione favorevole alla parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dichiarazione resa all'udienza del 19/09/2025, come da verbale, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia ha rinunciato all'appello, <<..con la compensazione delle spese...>>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, <<... in quanto il ricorso avverso l'avviso dell'accertamento della società che è fonte dell'avviso di accertamento di questo appello è stato definito con la sentenza di Cassazione favorevole alla parte>>.
All'udienza del 19/09/2025, udito il Relatore, è comparsa la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, che ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere avendo contestualmente rinunciato all'appello con la dichiarazione di cui sopra. L'appellato contribuente sig. Resistente_1 non si è costituito nella presente fase di gravame.
Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La dichiarazione di rinuncia al ricorso, proposta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, è regolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, 5° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della norma ora richiamata.
2) Le spese del processo estinto, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <<...restano a carico delle parti che le hanno anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26^ dichiara, ai sensi dell'art. 44,
1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'Ufficio appellante;
dichiara, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025