Articolo 11 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 10Articolo 12
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12 aprile 1963
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17 aprile 2001
Art. 11. Modalita' per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo Consiglio di amministrazione.
La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio.
Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10 , 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 ".
- Il regolamento di cui all' art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.
Entrata in vigore il 17 aprile 2001