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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40423, del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 e trattenuta in decisione con provvedimento del 04.11.2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Cicciola, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza San Pietro in
Vincoli n. 10;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pincivero, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. 2
Alessandro Orsini sito in Roma, Via Degli
Scipioni, n. 256/b.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
18.7.2020, Parte_2
(di seguito breviter ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
8079/2020, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla stessa il pagamento di €
20.057,73 in favore della CP_1
chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni: «Annullarsi e revocarsi
Decreto Ingiuntivo n. 8079/2020 R.G.
12010/2020, emesso Tribunale di Roma dell'8 giugno 2020, poiché emesso in difetto dei presupposti di legge per le ragioni viste in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che non ha alcuna Parte_2 posizione debitoria nei confronti della società Sempre nel merito Controparte_1 in accoglimento dell'eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. accertare e dichiarare la sussistenza del credito dei 3
per € 12.810,00 e per l'effetto Controparte_2 condannare l'opposta per le causali di cui in narrativa al pagamento della somma di €
409,30 quale compensazione tra €
12.400,70 e 12.810,00. Provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge in rigida applicazione del principio di soccombenza».
costituitasi in Controparte_1 giudizio, chiedeva: « rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. n. 8079/20; - Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge».
Instaurato il contraddittorio, veniva riunito al presente fascicolo quello avente
RG. 48718/2020; nello specifico, detta ultima controversia era stata introdotta con atto di citazione, notificato in data
21.9.2020, con il quale Controparte_1 opponendosi al d.i. n. 9872/2020 del
10.07.2020 –con cui veniva ingiunto di pagare, in favore della Parte_2
la somma di Euro 12.810,00
[...]
- chiedeva: “In via principale, dichiarare 4
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per tutte le ragioni esposte in premessa, e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.
n. 9872/2020, n. 30738/20 RG;
- in ogni caso, condannare parte opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata causati all' in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., da liquidarsi
d'ufficio ai sensi dell'art. 96, 1° comma,
c.p.c., o comunque condannare parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, 3° comma, c.p.c.”. Nel predetto si era, quindi, costituita I chiedendo “rigettare Pt_1 tutte le istanze di controparte, per i motivi in narrativa, poiché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In subordine accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta
e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta
e, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della somma Parte_3 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria così come prevista per legge dovuta”. 5
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione in ragione “della contestazione operata dall'opponente e, tra l'altro, nell'avvenuto e incontestato pagamento della somma di euro 539 in relazione alla fattura n. 4/18, nonché in ragione della necessità di svolgere istruttoria in ordine al dedotto mutamento delle condizioni contrattuali”, escussi i testi indotti, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la disamina di due decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Roma e, nello specifico, il d.i. n.
8079/2020, ottenuto da per le CP_1 somme scaturenti da un contratto avente ad oggetto lavori di esbosco e avverso il quale ha proposto l'opposizione Parte_1 introduttiva del giudizio avente R.G.
40423/2020, e il d.i. n. 9872/2020, ottenuto da per i corrispettivi di un Parte_1 contratto di noleggio, avverso il quale la ha proposto l'opposizione CP_1 introduttiva del giudizio avente R.G.
48718/2020. 6
Nello specifico, con il ricorso monitorio da cui era scaturito il primo dei suddetti d.i., la deduceva: CP_1
1. Di avere sottoscritto, con Controparte_3
un contratto avente ad oggetto
[...] le seguenti prestazioni: “esbosco con maestranze qualificate ed ausilio di attrezzature idonee per il lavoro;
carico e scarico del materiale tagliato;
pulizia totale da legno e ramaglie del terreno” (all. 1);
2. Che dette lavorazioni erano state effettuate presso la Pineta sita in Nettuno denominata
“ ”, identificata catastalmente al Parte_4
NCT del Comune di Nettuno (RM) al Foglio 3 mappale 5 parte;
3. Che al momento della redazione del contratto, le parti concordavano un compenso di 1,00 € al quintale IVA esclusa, stabilendo che il peso del materiale sarebbe stato effettuato alla consegna dello stesso presso le centrali di destinazione. La modalità di pagamento prevista era l'assegno da corrispondere a 30 giorni dalla data della fattura emessa;
4. Che aveva emesso, in data 29.12.2018 la fattura n. 04/2018 di € 8.039,80 (all. 2), ed in data 30.03.2019 la fattura n. 1/19 di €
8.842,07 (all. 3) e la fattura n. 2/19 di €
10.675,86 (all. 4), per un importo totale dovuto di € 27.557,73; 7
5. che, in data 27.03.2019, i aveva Pt_1 effettuato un pagamento parziale della sola fattura n. 04/2018 di € 8.039,80, mediante bonifico dell'importo di € 7.500,00, di talchè restava morosa della somma di euro
20.057,73, maggiorata di interessi per le transazioni commerciali e rivalutazione monetaria
Con il ricorso monitorio da cui era scaturito il secondo dei suddetti d.i., assumeva: Parte_5
1. di avere stipulato con la un Controparte_1 contratto avente ad oggetto il servizio di cippatura ed esbosco per conto della società
Duferco Biomasse S.r.l. presso la pineta
, Comune di Nettuno;
Parte_4
2. che, ai fini della corretta esecuzione delle predette attività, era necessario l'impiego della macchina operatrice Parte_6
macchinario che non era nella
[...] disponibilità della di talchè, CP_1 attraverso l'intermediazione del Dott.
[...]
, referente della Duferco Biomasse Per_1
S.r.l., era stato noleggiato a freddo dalla predetta a seguito di accordo CP_1 verbale, dalla società ad un prezzo Parte_1 di € 700,00 + iva al giorno (nello specifico si trattava della macchina operatrice
, modello HG4000); Parte_7
3. che detto macchinario era stato utilizzato per
15 giorni (16.17.18.21.22.23.24.30 - 01 - 8
2019 / 05.11.12.18.19.20. - 02 – 2019 /
05.03.2019) (Doc. 1), e la dedotta attività di noleggio era comprovata dalle comunicazioni della società indirizzate all' Pt_1 [...] aventi ad oggetto lo CP_4 spostamento della macchina operatrice ai fini dell'applicazione dell'accisa ridotta su gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice
(punto 9, tabella A allegata al T.U. Accise
D.Lgs. 26/10/1995 n. 504);
4. che, dunque, l'attività di noleggio era stata eseguita correttamente dalla Parte_1 secondo quanto accordato tra le parti, di talché emetteva fattura n. 76/2019 del
23.10.2019 per un valore pari ad €
12.810,00 (Doc. 3), il cui pagamento non era mai stato effettuato;
Posto quanto sopra, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avente RG.
40423/2020, I assumevano: Pt_1
1. che la non aveva notificato il CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, determinando, quindi, una compromissione del suo diritto di difesa;
2. che era creditrice della opposta, in quanto aveva noleggiato alla una CP_1 macchina operatrice (Cippatore), Parte_6 eccependo, quindi, in compensazione il conseguente credito della somma di €
12.810,00; 9
3. che con il contratto posto a fondamento del d.i. opposto, le parti pattuivano che la società doveva essere Controparte_1 ricompensata in virtù del valore del peso del cippato delle lavorazioni eseguite presso la
Pineta “Selciatella” e, quindi, I una Pt_1 volta pesato il materiale, lo comunicava alla controparte e contestualmente CP_1 emetteva fattura;
[...]
4. che la si era, altresì, obbligata a CP_1 consegnare alla opponente la seguente documentazione: - Documento unico di regolarità contributiva - Posizione dei dipendenti che lavorano nel cantiere
(generalità, idoneità sanitaria, attestanti informazione e formazione specifica riguardante i rischi relativa alla mansione svolta, posizione ) - Copia registro CP_5 infortuni - Unilav - Lul - Designazione e formazione del RSPP - Nomina del medico competente - Evidenza consegna DPI ai lavoratori - Designazione/formazione
Addetti emergenza -
Designazione/formazione Addetti primo soccorso - Nomina e attestato di formazione
RLS effettuato alla consegna dello stesso presso le centrali di destinazione;
5. che, per contro, detta documentazione non era mai stata consegnata dalla opposta, con ciò rendendosi inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte;
10
6. che, ciononostante, l'opposta emetteva in data 29.12.2018 la fattura n. 04/2018 di €
8.039,80 (all. 2 fascicolo monitorio), ed in data 30.03.2019 la fattura n. 1/19 di €
8.842,07 (all. 3 fascicolo monitorio) e la fattura n. 2/19 di € 10.675,86 (all. 4 fascicolo monitorio), per un importo totale dovuto di € 27.557,73;
7. che la fattura n. N. 04/2018 datata 29
Dicembre 2018 di importo pari ad €
8.039,80 era stata integralmente pagata dalla società (doc. 3); detto Pt_1 pagamento era avvenuto tramite un iniziale pagamento in contanti di € 1000,00 (doc.4) in data 15.02.2019, tramite un assegno di €
6.500,00 (doc. 5) e una contestuale corresponsione in contanti di € 539,40;
8. Che, relativamente alla fattura n. 2/19 del
30.03.2019 di € 10.675,86, l'opposta aveva calcolato una di euro 1,50 in luogo di quello di euro 1,00 contrattualmente pattuito, di talchè l'importo corretto ammonterebbe ad
€ 7.117,23 (€ 5.833,8 imponibile € 1.283,43
22% iva).
Parte, opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che, relativamente al dedotto pagamento della somma di € 7.500,00, la aveva già CP_1 riconosciuto lo stesso, azionando la fattura per la restante somma di euro 539,00 (il cui 11
dedotto pagamento in contanti era contestato);
2. Che, quanto al secondo motivo di opposizione, le parti, nel corso dei lavori, avevano stabilito di aumentare il prezzo del materiale da € 1,00 ad € 1,50, come riconosciuto dalla stessa opponente, la quale con mail del 23.10.2019, aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell' della fattura n. CP_1
01/2019 di € 8.842,07 e n. 02/2019 di €
10.675,85;
3. Che l'opponente aveva verificato, in sede di sottoscrizione del contratto, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
Ciò posto, occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, ritenersi infondata l'eccezione sollevata da in relazione Parte_1 all'omessa notifica del ricorso monitorio, avendo la stessa opponente depositato agli atti di causa, in sede di costituzione in giudizio, la mail con la quale gli era stato notificato il d.i. opposto e il relativo ricorso.
Nel merito, e quanto al primo decreto ingiuntivo opposto (n. 8079/2020), deve rilevarsi che è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma complessiva di €
20.057,73 in relazione alle attività di esbosco, risultante dalla somma delle seguenti fatture: la n. 04/2018, di € 8.039,80 (la quale, tenuto conto dei pagamenti parzialmente già effettuati, 12
è stata azionata per la sola somma di € 539,80); la n. 1/2019 di € 8.842,07; la n. 2/2019 di €
10.675,86. Sul punto, deve osservarsi che non sussiste contestazione in ordine al dedotto pagamento da parte de della somma Parte_1 di euro 7.500,00 relativa alla fattura n. 04/18 e che detto importo è stato detratto – già in fase monitoria – dalla fattura n. 04/2018 di €
8.039,80, la quale infatti è stata azionata dalla società solo per la residua CP_1 somma di €. 539,80. Senonché, parte opponente afferma di avere già corrisposto, tramite un pagamento in contanti, anche la residua somma di € 539,80, deduzione che, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria.
Nessuna contestazione, poi, è stata avanzata con riferimento alla fattura n.
1/2019 di € 8.842,07, mentre, relativamente alla fattura n. 02/2019, parte opponente sostiene che il relativo importo sia affetto da un errore di calcolo: l'opposta, infatti, avrebbe indicato un prezzo al quintale di €.
1.50 anziché € 1,00. In merito a questa variazione contrattuale, la si è difesa affermando che le CP_1 parti, nel corso dei lavori, avevano concordemente stabilito di aumentare il prezzo del materiale di € 0,50. 13
L'esistenza di tale accordo, da ritenersi successivo al contratto (al cui interno, effettivamente, è riportato il prezzo di € 1,00 al quintale), è stata indirettamente provata nel corso del processo: si allude, in particolare, al contenuto dell'email del
23/10/2019 (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione). Dallo scambio di comunicazioni versato in atti, si evince infatti che la società a seguito Parte_1 della richiesta di pagamento avanzata dalla abbia contestato solo il CP_1 pagamento della fattura n. 4/2018 (in quanto assumeva, in relazione a quest'ultima, di aver pagato integralmente).
Invece, con riferimento alle fatture n.
01/2019 e n. 02/2019, parte opponente si è limitata a conteggiarne il valore per come indicato dalla CP_1
(rispettivamente, € 8.842,07 ed €
10.675,85), potendosi quindi desumere da tale contegno che, con riferimento all'importo di queste ultime fatture, la società abbia effettuato un Parte_1 riconoscimento del debito. L'atto di riconoscimento del debito, infatti, non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva poiché ciò 14
che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.
Degli elementi, questi, che ricorrono nel caso di specie.
Quanto agli effetti, la ricognizione di debito determina un'astrazione processuale della causa debendi, suscettibile cioè di determinare una relevatio ab onere probandi. Incombe dunque sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito sotto il profilo del quantum debeatur, con particolare riferimento all'asserita mancanza del successivo accordo relativo al prezzo aggiuntivo di € 0,50 al quintale. Questa prova, tuttavia, non è stata fornita nel corso
[.. del processo, motivo per cui la società dovrà integralmente Pt_1 corrispondere l'importo indicato nella fattura.
Di contro, la società CP_1 all'esito del giudizio, ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, consistito nel provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza 15
dell'inadempimento della controparte (sulla quale, invece, grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Giova infatti evidenziare come nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifichi una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: invero, pur con la particolarità che nel giudizio di opposizione l'attore/ricorrente in senso formale è il debitore e il convenuto/resistente è il creditore, il criterio di riparto dell'onere probatorio non subisce alcuna inversione rispetto ai principi generali.
Deve, altresì, essere respinto l'ulteriore motivo di opposizione rappresentato dalla dedotta inadempienza della per CP_1 non aver consegnato all'odierna opponente la documentazione sopra dettagliatamente specificata. Premesso che, diversamente da quanto assunto dall'opponente, dalla lettura del contratto intercorso tra le odierne parti non risulta alcuna pattuizione in ordine a detta documentazione, deve rilevarsi che, a fronte della affermazione della CP_1 circa la messa a disposizione della documentazione in questione in sede di 16
sottoscrizione del contratto, I nella Pt_1 memoria ex art. 183, 6 comma, n 1 cpc, nulla osservava in tal senso, limitandosi genericamente ad assumere che parte della documentazione era stata consegnata, sebbene in ritardo.
Tanto premesso, al fine di vagliare nel merito la fondatezza dell'eccezione di
[.. compensazione formulata dalla società
(la quale assume, a sua volta, di Pt_1 essere creditrice della società per l'importo di € CP_1
12.810,00), è necessario stabilire se nel corso del processo sia emerso – o meno – che la società abbia CP_1 noleggiato dalla odierna opponete una macchina operatrice (trituratore VERMEER, modello HG4000), attesa la contestazione in tal senso effettuata da quest'ultima.
In relazione a questa seconda vicenda contrattuale, l'onere della prova, alla luce dei criteri già esplicitati (da ritenersi qui integralmente richiamati), si atteggia nei
[.. seguenti termini: grava sulla società
l'onere di provare la fonte Pt_1 negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza 17
dell'inadempimento della CP_1 sulla quale grava, viceversa,
l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò posto, deve rilevarsi che Parte_1 non sia riuscita a dimostrare l'esistenza del contratto di noleggio del macchinario. A tal proposito, infatti, la società la predetta società si è limitata ad allegare la comunicazione di trasferimento del macchinario dal cantiere sito in Anzio (via
Ardeatina) al cantiere sito presso “La Pineta”
(nel Comune di Nettuno). Questa circostanza, a ben vedere, non sortisce l'effetto di dimostrare alcunché in ordine alla effettiva stipula del contratto in questione.
La lacuna probatoria, peraltro, non è stata colmata nemmeno in occasione dell'escussione della prova testimoniale sul medesimo tema di prova. Al riguardo, va infatti evidenziato che entrambi i testimoni, sentiti nel corso dell'udienza del 24.10.2023, non abbiano riferito alcun elemento suscettibile di essere valorizzato a favore dell'esistenza del contratto di noleggio del macchinario, essendo piuttosto emersi una serie di elementi indiziari dai quali è ragionevole ipotizzare che la società 18
disponendo di un CP_1 macchinario con caratteristiche analoghe a quello di cui al presunto contratto, non avesse alcun interesse a stipulare un
[.. contratto di noleggio con la società
Pt_1
Per un verso, infatti, i testi Persona_1 ed hanno riferito di non Testimone_1 sapere nulla in merito alla seguente circostanza: «vero che, a fronte del contratto di esbosco tra la società
[.. e la società agricola Controparte_1
la prima svolgeva le Parte_1 lavorazioni presso la pineta mediante la macchina operatrice TR , Pt_7 modello HG4000 noleggiata a freddo dalla società agricola al più Parte_1 conveniente prezzo giornaliero di € 700,00 iva esclusa per un totale di 15 giorni (dal 16 al 30 gennaio 2019 – dal 5 al 20 febbraio
2019)». Per altro verso, inoltre, il teste
[...]
ha risposto affermativamente alla Tes_2 seguente circostanza: «vero che per
l'esecuzione del nuovo contratto con la
Duferco, avente ad oggetto, anche il servizio di cippatura, la utilizzava Controparte_1 esclusivamente la macchina cippatrice di sua proprietà». Collimano con le precedenti 19
deposizioni anche le dichiarazioni rese dalla teste , la quale, sentita nel Tes_3 corso dell'udienza del 27.06.2023 sui medesimi capitoli di prova, ha affermato che tra le parti non intercorreva alcun contratto di noleggio avente ad oggetto il macchinario precedentemente menzionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi che non sia emersa alcuna prova circa la stipula di un contratto di noleggio della macchina operatrice tra le due società, motivo per cui l'eccezione di compensazione avanzata dalla società deve essere respinta e il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9872/2020 – relativo al pagamento dell'importo di € 12.810,00 – deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 40423/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società
e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 8079/2020; 20
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto revoca CP_1 il decreto ingiuntivo n. 9872/2020;
- condanna I al Controparte_3 pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite per complessivi € 5.314,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma il 05.03.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr. Vincenzo
Gramuglia
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40423, del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 e trattenuta in decisione con provvedimento del 04.11.2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Cicciola, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza San Pietro in
Vincoli n. 10;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pincivero, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. 2
Alessandro Orsini sito in Roma, Via Degli
Scipioni, n. 256/b.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
18.7.2020, Parte_2
(di seguito breviter ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
8079/2020, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla stessa il pagamento di €
20.057,73 in favore della CP_1
chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni: «Annullarsi e revocarsi
Decreto Ingiuntivo n. 8079/2020 R.G.
12010/2020, emesso Tribunale di Roma dell'8 giugno 2020, poiché emesso in difetto dei presupposti di legge per le ragioni viste in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che non ha alcuna Parte_2 posizione debitoria nei confronti della società Sempre nel merito Controparte_1 in accoglimento dell'eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. accertare e dichiarare la sussistenza del credito dei 3
per € 12.810,00 e per l'effetto Controparte_2 condannare l'opposta per le causali di cui in narrativa al pagamento della somma di €
409,30 quale compensazione tra €
12.400,70 e 12.810,00. Provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge in rigida applicazione del principio di soccombenza».
costituitasi in Controparte_1 giudizio, chiedeva: « rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il D.I. n. 8079/20; - Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge».
Instaurato il contraddittorio, veniva riunito al presente fascicolo quello avente
RG. 48718/2020; nello specifico, detta ultima controversia era stata introdotta con atto di citazione, notificato in data
21.9.2020, con il quale Controparte_1 opponendosi al d.i. n. 9872/2020 del
10.07.2020 –con cui veniva ingiunto di pagare, in favore della Parte_2
la somma di Euro 12.810,00
[...]
- chiedeva: “In via principale, dichiarare 4
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, per tutte le ragioni esposte in premessa, e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.
n. 9872/2020, n. 30738/20 RG;
- in ogni caso, condannare parte opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata causati all' in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., da liquidarsi
d'ufficio ai sensi dell'art. 96, 1° comma,
c.p.c., o comunque condannare parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, 3° comma, c.p.c.”. Nel predetto si era, quindi, costituita I chiedendo “rigettare Pt_1 tutte le istanze di controparte, per i motivi in narrativa, poiché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
• In subordine accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta
e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta
e, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della somma Parte_3 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria così come prevista per legge dovuta”. 5
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione in ragione “della contestazione operata dall'opponente e, tra l'altro, nell'avvenuto e incontestato pagamento della somma di euro 539 in relazione alla fattura n. 4/18, nonché in ragione della necessità di svolgere istruttoria in ordine al dedotto mutamento delle condizioni contrattuali”, escussi i testi indotti, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la disamina di due decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Roma e, nello specifico, il d.i. n.
8079/2020, ottenuto da per le CP_1 somme scaturenti da un contratto avente ad oggetto lavori di esbosco e avverso il quale ha proposto l'opposizione Parte_1 introduttiva del giudizio avente R.G.
40423/2020, e il d.i. n. 9872/2020, ottenuto da per i corrispettivi di un Parte_1 contratto di noleggio, avverso il quale la ha proposto l'opposizione CP_1 introduttiva del giudizio avente R.G.
48718/2020. 6
Nello specifico, con il ricorso monitorio da cui era scaturito il primo dei suddetti d.i., la deduceva: CP_1
1. Di avere sottoscritto, con Controparte_3
un contratto avente ad oggetto
[...] le seguenti prestazioni: “esbosco con maestranze qualificate ed ausilio di attrezzature idonee per il lavoro;
carico e scarico del materiale tagliato;
pulizia totale da legno e ramaglie del terreno” (all. 1);
2. Che dette lavorazioni erano state effettuate presso la Pineta sita in Nettuno denominata
“ ”, identificata catastalmente al Parte_4
NCT del Comune di Nettuno (RM) al Foglio 3 mappale 5 parte;
3. Che al momento della redazione del contratto, le parti concordavano un compenso di 1,00 € al quintale IVA esclusa, stabilendo che il peso del materiale sarebbe stato effettuato alla consegna dello stesso presso le centrali di destinazione. La modalità di pagamento prevista era l'assegno da corrispondere a 30 giorni dalla data della fattura emessa;
4. Che aveva emesso, in data 29.12.2018 la fattura n. 04/2018 di € 8.039,80 (all. 2), ed in data 30.03.2019 la fattura n. 1/19 di €
8.842,07 (all. 3) e la fattura n. 2/19 di €
10.675,86 (all. 4), per un importo totale dovuto di € 27.557,73; 7
5. che, in data 27.03.2019, i aveva Pt_1 effettuato un pagamento parziale della sola fattura n. 04/2018 di € 8.039,80, mediante bonifico dell'importo di € 7.500,00, di talchè restava morosa della somma di euro
20.057,73, maggiorata di interessi per le transazioni commerciali e rivalutazione monetaria
Con il ricorso monitorio da cui era scaturito il secondo dei suddetti d.i., assumeva: Parte_5
1. di avere stipulato con la un Controparte_1 contratto avente ad oggetto il servizio di cippatura ed esbosco per conto della società
Duferco Biomasse S.r.l. presso la pineta
, Comune di Nettuno;
Parte_4
2. che, ai fini della corretta esecuzione delle predette attività, era necessario l'impiego della macchina operatrice Parte_6
macchinario che non era nella
[...] disponibilità della di talchè, CP_1 attraverso l'intermediazione del Dott.
[...]
, referente della Duferco Biomasse Per_1
S.r.l., era stato noleggiato a freddo dalla predetta a seguito di accordo CP_1 verbale, dalla società ad un prezzo Parte_1 di € 700,00 + iva al giorno (nello specifico si trattava della macchina operatrice
, modello HG4000); Parte_7
3. che detto macchinario era stato utilizzato per
15 giorni (16.17.18.21.22.23.24.30 - 01 - 8
2019 / 05.11.12.18.19.20. - 02 – 2019 /
05.03.2019) (Doc. 1), e la dedotta attività di noleggio era comprovata dalle comunicazioni della società indirizzate all' Pt_1 [...] aventi ad oggetto lo CP_4 spostamento della macchina operatrice ai fini dell'applicazione dell'accisa ridotta su gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice
(punto 9, tabella A allegata al T.U. Accise
D.Lgs. 26/10/1995 n. 504);
4. che, dunque, l'attività di noleggio era stata eseguita correttamente dalla Parte_1 secondo quanto accordato tra le parti, di talché emetteva fattura n. 76/2019 del
23.10.2019 per un valore pari ad €
12.810,00 (Doc. 3), il cui pagamento non era mai stato effettuato;
Posto quanto sopra, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avente RG.
40423/2020, I assumevano: Pt_1
1. che la non aveva notificato il CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo, determinando, quindi, una compromissione del suo diritto di difesa;
2. che era creditrice della opposta, in quanto aveva noleggiato alla una CP_1 macchina operatrice (Cippatore), Parte_6 eccependo, quindi, in compensazione il conseguente credito della somma di €
12.810,00; 9
3. che con il contratto posto a fondamento del d.i. opposto, le parti pattuivano che la società doveva essere Controparte_1 ricompensata in virtù del valore del peso del cippato delle lavorazioni eseguite presso la
Pineta “Selciatella” e, quindi, I una Pt_1 volta pesato il materiale, lo comunicava alla controparte e contestualmente CP_1 emetteva fattura;
[...]
4. che la si era, altresì, obbligata a CP_1 consegnare alla opponente la seguente documentazione: - Documento unico di regolarità contributiva - Posizione dei dipendenti che lavorano nel cantiere
(generalità, idoneità sanitaria, attestanti informazione e formazione specifica riguardante i rischi relativa alla mansione svolta, posizione ) - Copia registro CP_5 infortuni - Unilav - Lul - Designazione e formazione del RSPP - Nomina del medico competente - Evidenza consegna DPI ai lavoratori - Designazione/formazione
Addetti emergenza -
Designazione/formazione Addetti primo soccorso - Nomina e attestato di formazione
RLS effettuato alla consegna dello stesso presso le centrali di destinazione;
5. che, per contro, detta documentazione non era mai stata consegnata dalla opposta, con ciò rendendosi inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte;
10
6. che, ciononostante, l'opposta emetteva in data 29.12.2018 la fattura n. 04/2018 di €
8.039,80 (all. 2 fascicolo monitorio), ed in data 30.03.2019 la fattura n. 1/19 di €
8.842,07 (all. 3 fascicolo monitorio) e la fattura n. 2/19 di € 10.675,86 (all. 4 fascicolo monitorio), per un importo totale dovuto di € 27.557,73;
7. che la fattura n. N. 04/2018 datata 29
Dicembre 2018 di importo pari ad €
8.039,80 era stata integralmente pagata dalla società (doc. 3); detto Pt_1 pagamento era avvenuto tramite un iniziale pagamento in contanti di € 1000,00 (doc.4) in data 15.02.2019, tramite un assegno di €
6.500,00 (doc. 5) e una contestuale corresponsione in contanti di € 539,40;
8. Che, relativamente alla fattura n. 2/19 del
30.03.2019 di € 10.675,86, l'opposta aveva calcolato una di euro 1,50 in luogo di quello di euro 1,00 contrattualmente pattuito, di talchè l'importo corretto ammonterebbe ad
€ 7.117,23 (€ 5.833,8 imponibile € 1.283,43
22% iva).
Parte, opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che, relativamente al dedotto pagamento della somma di € 7.500,00, la aveva già CP_1 riconosciuto lo stesso, azionando la fattura per la restante somma di euro 539,00 (il cui 11
dedotto pagamento in contanti era contestato);
2. Che, quanto al secondo motivo di opposizione, le parti, nel corso dei lavori, avevano stabilito di aumentare il prezzo del materiale da € 1,00 ad € 1,50, come riconosciuto dalla stessa opponente, la quale con mail del 23.10.2019, aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell' della fattura n. CP_1
01/2019 di € 8.842,07 e n. 02/2019 di €
10.675,85;
3. Che l'opponente aveva verificato, in sede di sottoscrizione del contratto, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
Ciò posto, occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, ritenersi infondata l'eccezione sollevata da in relazione Parte_1 all'omessa notifica del ricorso monitorio, avendo la stessa opponente depositato agli atti di causa, in sede di costituzione in giudizio, la mail con la quale gli era stato notificato il d.i. opposto e il relativo ricorso.
Nel merito, e quanto al primo decreto ingiuntivo opposto (n. 8079/2020), deve rilevarsi che è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma complessiva di €
20.057,73 in relazione alle attività di esbosco, risultante dalla somma delle seguenti fatture: la n. 04/2018, di € 8.039,80 (la quale, tenuto conto dei pagamenti parzialmente già effettuati, 12
è stata azionata per la sola somma di € 539,80); la n. 1/2019 di € 8.842,07; la n. 2/2019 di €
10.675,86. Sul punto, deve osservarsi che non sussiste contestazione in ordine al dedotto pagamento da parte de della somma Parte_1 di euro 7.500,00 relativa alla fattura n. 04/18 e che detto importo è stato detratto – già in fase monitoria – dalla fattura n. 04/2018 di €
8.039,80, la quale infatti è stata azionata dalla società solo per la residua CP_1 somma di €. 539,80. Senonché, parte opponente afferma di avere già corrisposto, tramite un pagamento in contanti, anche la residua somma di € 539,80, deduzione che, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria.
Nessuna contestazione, poi, è stata avanzata con riferimento alla fattura n.
1/2019 di € 8.842,07, mentre, relativamente alla fattura n. 02/2019, parte opponente sostiene che il relativo importo sia affetto da un errore di calcolo: l'opposta, infatti, avrebbe indicato un prezzo al quintale di €.
1.50 anziché € 1,00. In merito a questa variazione contrattuale, la si è difesa affermando che le CP_1 parti, nel corso dei lavori, avevano concordemente stabilito di aumentare il prezzo del materiale di € 0,50. 13
L'esistenza di tale accordo, da ritenersi successivo al contratto (al cui interno, effettivamente, è riportato il prezzo di € 1,00 al quintale), è stata indirettamente provata nel corso del processo: si allude, in particolare, al contenuto dell'email del
23/10/2019 (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione). Dallo scambio di comunicazioni versato in atti, si evince infatti che la società a seguito Parte_1 della richiesta di pagamento avanzata dalla abbia contestato solo il CP_1 pagamento della fattura n. 4/2018 (in quanto assumeva, in relazione a quest'ultima, di aver pagato integralmente).
Invece, con riferimento alle fatture n.
01/2019 e n. 02/2019, parte opponente si è limitata a conteggiarne il valore per come indicato dalla CP_1
(rispettivamente, € 8.842,07 ed €
10.675,85), potendosi quindi desumere da tale contegno che, con riferimento all'importo di queste ultime fatture, la società abbia effettuato un Parte_1 riconoscimento del debito. L'atto di riconoscimento del debito, infatti, non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva poiché ciò 14
che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.
Degli elementi, questi, che ricorrono nel caso di specie.
Quanto agli effetti, la ricognizione di debito determina un'astrazione processuale della causa debendi, suscettibile cioè di determinare una relevatio ab onere probandi. Incombe dunque sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito sotto il profilo del quantum debeatur, con particolare riferimento all'asserita mancanza del successivo accordo relativo al prezzo aggiuntivo di € 0,50 al quintale. Questa prova, tuttavia, non è stata fornita nel corso
[.. del processo, motivo per cui la società dovrà integralmente Pt_1 corrispondere l'importo indicato nella fattura.
Di contro, la società CP_1 all'esito del giudizio, ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, consistito nel provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza 15
dell'inadempimento della controparte (sulla quale, invece, grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento). Giova infatti evidenziare come nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifichi una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: invero, pur con la particolarità che nel giudizio di opposizione l'attore/ricorrente in senso formale è il debitore e il convenuto/resistente è il creditore, il criterio di riparto dell'onere probatorio non subisce alcuna inversione rispetto ai principi generali.
Deve, altresì, essere respinto l'ulteriore motivo di opposizione rappresentato dalla dedotta inadempienza della per CP_1 non aver consegnato all'odierna opponente la documentazione sopra dettagliatamente specificata. Premesso che, diversamente da quanto assunto dall'opponente, dalla lettura del contratto intercorso tra le odierne parti non risulta alcuna pattuizione in ordine a detta documentazione, deve rilevarsi che, a fronte della affermazione della CP_1 circa la messa a disposizione della documentazione in questione in sede di 16
sottoscrizione del contratto, I nella Pt_1 memoria ex art. 183, 6 comma, n 1 cpc, nulla osservava in tal senso, limitandosi genericamente ad assumere che parte della documentazione era stata consegnata, sebbene in ritardo.
Tanto premesso, al fine di vagliare nel merito la fondatezza dell'eccezione di
[.. compensazione formulata dalla società
(la quale assume, a sua volta, di Pt_1 essere creditrice della società per l'importo di € CP_1
12.810,00), è necessario stabilire se nel corso del processo sia emerso – o meno – che la società abbia CP_1 noleggiato dalla odierna opponete una macchina operatrice (trituratore VERMEER, modello HG4000), attesa la contestazione in tal senso effettuata da quest'ultima.
In relazione a questa seconda vicenda contrattuale, l'onere della prova, alla luce dei criteri già esplicitati (da ritenersi qui integralmente richiamati), si atteggia nei
[.. seguenti termini: grava sulla società
l'onere di provare la fonte Pt_1 negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza 17
dell'inadempimento della CP_1 sulla quale grava, viceversa,
l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò posto, deve rilevarsi che Parte_1 non sia riuscita a dimostrare l'esistenza del contratto di noleggio del macchinario. A tal proposito, infatti, la società la predetta società si è limitata ad allegare la comunicazione di trasferimento del macchinario dal cantiere sito in Anzio (via
Ardeatina) al cantiere sito presso “La Pineta”
(nel Comune di Nettuno). Questa circostanza, a ben vedere, non sortisce l'effetto di dimostrare alcunché in ordine alla effettiva stipula del contratto in questione.
La lacuna probatoria, peraltro, non è stata colmata nemmeno in occasione dell'escussione della prova testimoniale sul medesimo tema di prova. Al riguardo, va infatti evidenziato che entrambi i testimoni, sentiti nel corso dell'udienza del 24.10.2023, non abbiano riferito alcun elemento suscettibile di essere valorizzato a favore dell'esistenza del contratto di noleggio del macchinario, essendo piuttosto emersi una serie di elementi indiziari dai quali è ragionevole ipotizzare che la società 18
disponendo di un CP_1 macchinario con caratteristiche analoghe a quello di cui al presunto contratto, non avesse alcun interesse a stipulare un
[.. contratto di noleggio con la società
Pt_1
Per un verso, infatti, i testi Persona_1 ed hanno riferito di non Testimone_1 sapere nulla in merito alla seguente circostanza: «vero che, a fronte del contratto di esbosco tra la società
[.. e la società agricola Controparte_1
la prima svolgeva le Parte_1 lavorazioni presso la pineta mediante la macchina operatrice TR , Pt_7 modello HG4000 noleggiata a freddo dalla società agricola al più Parte_1 conveniente prezzo giornaliero di € 700,00 iva esclusa per un totale di 15 giorni (dal 16 al 30 gennaio 2019 – dal 5 al 20 febbraio
2019)». Per altro verso, inoltre, il teste
[...]
ha risposto affermativamente alla Tes_2 seguente circostanza: «vero che per
l'esecuzione del nuovo contratto con la
Duferco, avente ad oggetto, anche il servizio di cippatura, la utilizzava Controparte_1 esclusivamente la macchina cippatrice di sua proprietà». Collimano con le precedenti 19
deposizioni anche le dichiarazioni rese dalla teste , la quale, sentita nel Tes_3 corso dell'udienza del 27.06.2023 sui medesimi capitoli di prova, ha affermato che tra le parti non intercorreva alcun contratto di noleggio avente ad oggetto il macchinario precedentemente menzionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi che non sia emersa alcuna prova circa la stipula di un contratto di noleggio della macchina operatrice tra le due società, motivo per cui l'eccezione di compensazione avanzata dalla società deve essere respinta e il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9872/2020 – relativo al pagamento dell'importo di € 12.810,00 – deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 40423/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società
e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 8079/2020; 20
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto revoca CP_1 il decreto ingiuntivo n. 9872/2020;
- condanna I al Controparte_3 pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite per complessivi € 5.314,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma il 05.03.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dr. Vincenzo
Gramuglia