Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 7/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. MA MI Presidente Dott. SA AS Consigliere, rel.
Dott. Francesco Maffei Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 80703 del registro di segreteria, relativamente ai conti giudiziali nn.
SI e SI, resi dall’agente contabile X – X, relativi agli incassi inerenti al conto dell’agente delle riscossioni parcheggi a pagamento per gli anni, rispettivamente, SI e SI, depositati in data 29 dicembre 2023, non costituito;
Visti i conti giudiziali e tutti gli atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott. Antonio Fucci, il relatore Cons. SA AS, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D’Urso in rappresentanza della Procura regionale, la d.ssa X X per il Comune di Frascati, mentre nessuno è comparso per l’agente contabile, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai 2 conti giudiziali nn. SI e SI, resi dall’agente contabile X – X –, relativi agli incassi inerenti alle riscossioni parcheggi a pagamento per gli anni, rispettivamente, SI e SI, depositati in data 29 dicembre 2023, che si riferiscono alla gestione contabile effettuata dall’agente contabile del Comune di Frascati (RM), X
– X, quale affidataria, per contratto di servizio, del servizio di gestione dei parcheggi e di riscossione degli incassi derivanti dall’utilizzo dei parcheggi a pagamento nel predetto comune.
2. Con relazione n. SI/2025, il Magistrato relatore ha rappresentato che:
a. entrambe le rendicontazioni sono pervenute prive del provvedimento di parifica, requisito essenziale per il deposito dei conti giudiziali, ai sensi dell’art. 139 c.g.c., e sono risultate, pertanto, inidonee per forma e, presumibilmente, anche per contenuto, in ragione del mancato visto di regolarità, a rappresentare i fatti di gestione;
b. a seguito di approfondita istruttoria, svolta dal Magistrato istruttore, acquisita varia documentazione
(indicata a pag. 2 della relazione), è stato rilevato che:
(1) entrambi i conti risultano essere redatti secondo il modello vigente (Mod. 21) e risultano essere corredati della sottoscrizione digitale del Dott. X X Direttore Generale della X, e della firma autografa dell’Agente contabile incaricato dalla X, Sig. X X, entrambi muniti dei necessari poteri autorizzativi per l’esercizio delle proprie funzioni;
(2) entrambi i conti sono pervenuti non idonei a rappresentare fedelmente le gestioni contabili de quibus, essendo privi del provvedimento di parifica.
Tuttavia, in corso di istruttoria, in data 30 agosto 2024, il Comune ha fornito, a sanatoria sul piano procedimentale, le determine (di Settore II n. X e n.
X firmati dalla dirigente Dott.ssa X X) di “Non Parificazione” dei conti in esame. Con tali provvedimenti viene affermato, per ciascun conto, che
“atteso che da controlli interni da parte degli uffici competenti, non risulta alcuna parificazione in merito al conto,… accertata la non regolarità della gestione e la non corrispondenza dei dati riportati nel conto in esame con le scritture dell’ente,…preso atto del modello di conto depositato, …viene determinato di non parificare il Conto della Gestione (mod. 21)…
pervenuto all’Ente, dando atto della non corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell’ente”. Pertanto, è stato adempiuto l’obbligo formale della dichiarazione certificativa, acquisendo, così, i conti, le caratteristiche formali e sostanziali per essere identificati come tali;
(3) nel merito, tuttavia, risulta assodata la non concordanza con le scritture detenute dall’Amministrazione, con conseguente impossibilità di apposizione del visto di regolarità amministrativocontabile da parte del responsabile finanziario;
(4) anche la varia e copiosa documentazione acquisita in istruttoria non ha consentito una ricostruzione delle gestioni contabili e dei saldi rappresentati nei conti;
(5) all’esito dell’istruttoria:
(a) per il conto n. SI – Esercizio SI, è stato calcolato come non versato l’importo di euro 701.476,77 (come da colonna D della tabella 1, a pag.
14 della relazione);
(b) per il conto n. SI – Esercizio SI, è stato calcolato come non versato l’importo di euro 856.596,37 (come da colonna D della tabella 2, a pag.
14 della relazione);
3. Al riguardo, il predetto Magistrato ha rilevato che la sostanziale carenza documentale emersa, in particolare, dal lato dei versamenti, significativa anche dal punto di vista finanziario, non consenta una completa e adeguata ricostruzione analitica dei movimenti, nonché una riconciliazione tra le entrate e le uscite e, di conseguenza, con le risultanze dichiarate nei conti e possa comportare, inoltre, l’emersione di un possibile ammanco che si ritiene, allo stato degli atti, pari agli importi sopra indicati, evidenziati nelle tabelle n. 1 e n. 2
(colonne D). Inoltre, ha rappresentato come l’attività di verifica dell’Organo di revisione interna non abbia interessato direttamente le rendicontazioni in esame.
Conclusivamente, il Magistrato relatore, ritenuto che le criticità rilevate non appaiono consentire di procedere alla proposta di discarico, ha chiesto al Presidente della Sezione, ai sensi combinato disposto degli artt. 145, comma 4, e 147, comma 2, c.g.c., di disporre la fissazione dell’udienza, al fine di ottenere una pronuncia sulla irregolarità delle gestioni esaminate, con conseguente parziale attendibilità dei dati di gestione in esame, nonché per l’addebito all’agente contabile degli importi dei mancati riversamenti, sopra menzionati.
4. L’agente contabile non si è formalmente costituito in giudizio, ma ha depositato (una prima volta in data 3.10.2025 e, di nuovo, in data 10.10.2025), documentazione diretta al Comune, relativa:
a. a risposta a richiesta istruttoria prot. n. X del 6.3.2024;
b. ad e-mail in data 2.10.2025 di trasmissione di documentazione contabile relativa a riversamenti effettuati.
5. L’Amministrazione (Comune di Frascati) si è costituita in giudizio con memoria depositata (tramite DAED) in data 3.10.2025 ed acquisita al fascicolo nel sistema Giudico in data 13.10.2025.
In particolare, evidenzia che, rispetto alle 5 modalità di incasso dei proventi da parcheggio cui faceva ricorso l’agente contabile (1. scassettamento Parcometri (Coin service + cambio moneta); 2.
Telepass; 3. Easy Park/paybyphone; 4. Pos Parcometri;
5. Ufficio Parcheggi) nel conto mod. 21, per entrambi gli esercizi di interesse, erano stati inseriti solo gli incassi derivanti da 2 modalità (1. scassettamento parcometri (Coin service + cambio moneta) e 5. Ufficio Parcheggi).
Pertanto, non erano stati inseriti gli incassi rinvenienti dalle residue 3 modalità.
Al riguardo, in esito a recentissimi aggiornamenti dei dati, resi disponibili dall’agente contabile, ha fornito ulteriori elementi in ordine ai conti in esame, concludendo nel senso che:
- per il conto SI es. SI, risultano euro 188.949,46 incassati da X, ma non ancora riversati al Comune, che sono tuttavia indicati nella contabilità dell’agente contabile come residui passivi da versare al Comune medesimo;
- per il conto SI es. SI, risultano euro 244.287,66 incassati da X, ma non ancora riversati al Comune, che sono tuttavia indicati nella contabilità dell’agente contabile come residui passivi da versare al Comune medesimo.
6. In data 10.10.2025 la Procura regionale presso questa Sezione ha depositato memoria, con cui ha concluso associandosi alle proposte formulate dal magistrato istruttore con la relazione di irregolarità.
7. In data 22.10.2025 il Comune ha depositato prova della notifica all’agente contabile, avvenuta in data 6.6.2025, del decreto di fissazione di udienza.
8. Nel corso dell’udienza pubblica odierna sia la rappresentante della Procura che la rappresentante del Comune si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l’accertamento della eventuale regolarità, e le conseguenti decisioni in merito alla eventuale responsabilità contabile, con riguardo ai 2 conti giudiziali resi dall’agente contabile, X – X, per i periodi e le ragioni precedentemente riportati al punto 1 dello
“Svolgimento del processo”.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, 91 e 93 del c.g.c., la contumacia dell’agente contabile, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza.
3. Venendo al merito, la memoria di costituzione del Comune conferma la fondatezza del rilievo di irregolarità dei conti in esame, formulato nella relazione del magistrato istruttore.
Infatti, tanto la relazione, che la memoria del Comune attestano la circostanza che i conti in esame riportano gli incassi derivanti solo da 2 modalità di incasso (1. scassettamento Parcometri (Coin service +
cambio moneta); 5. Ufficio Parcheggi), ma non riportano gli esiti della gestione degli incassi derivanti dalle 3 modalità residue (2. Telepass; 3.
Easy Park/paybyphone; 4. Pos Parcometri).
Ciò posto, gli importi delle somme incassate con dette 3 modalità residue, ma non riversate tempestivamente al Comune da parte dell’agente contabile, sono quelle risultanti dai definitivi accertamenti svolti, dopo il deposito della relazione del magistrato istruttore
(sicché ne differiscono), dal Comune in esito al contraddittorio con l’agente contabile e dettagliatamente riportati nella memoria del Comune medesimo. Detta memoria, a conferma, attesta che detti importi sono stati iscritti nel bilancio dell’agente contabile quali residui passivi da versare al Comune medesimo.
Nel dettaglio, detti importi sono costituiti:
a. da euro 188.949,46 per il conto SI es.
SI;
b. da euro 244.287,66 per il conto SI es.
SI.
Al riguardo deve darsi atto che l’obbligo di riversamento da parte dell’agente contabile non può essere legittimamente surrogato dall’iscrizione delle somme nei residui passivi del proprio bilancio e che nessun rilievo assume nel giudizio di conto la possibilità di una eventuale futura compensazione con debiti del Comune verso l’agente contabile.
Deve, infatti, essere riconfermato il consolidato principio del necessario, inderogabile riversamento delle somme introitate “per qualsivoglia titolo” da parte dell’agente contabile nei termini e modi stabiliti dalle norme e dagli accordi convenzionali,
“non essendovi spazio alcuno, dunque, per compensazioni di sorta (o altre simili modalità alternative, comunque denominate), che costituiscono, quindi, sicure illegittimità, come costantemente affermato dalla stessa giurisprudenza contabile in analoghe evenienze” (cfr. Cdc, sez. I app.,
18.11.2010, n. 633/2010/A e giurisprudenza ivi richiamata); e, inoltre, come affermato da questa Sezione (sent. 24.1.2023, n. 45), il giudizio di conto è “teso esclusivamente all’accertamento della regolarità contabile e dell’esatto adempimento degli obblighi dell’agente contabile”.
Ne consegue la condanna dell’agente contabile per i correlati importi.
4. Pertanto, in relazione ai 2 conti giudiziali -
nn. SI es. SI e SI es. SI con riferimento alle gestioni in essi rappresentate - di cui è comprovata, in atti, l’irregolarità derivante dal mancato riversamento al Comune di Frascati degli incassi, in quota parte, per il servizio di gestione dei parcheggi derivanti da 3 modalità di incasso (2.
Telepass; 3. Easy Park/paybyphone; 4. Pos Parcometri)
su 5, deve essere, conformemente alla proposta formulata nella relazione istruttoria e condivisa dalla Procura regionale, dichiarata l’irregolarità con conseguente diniego di discarico.
Alla mancata ammissione a discarico consegue, quindi, la condanna dell’agente contabile al pagamento in favore del Comune di Frascati della somma complessiva di euro 433.237,12 (quattrocentotrentatremila duecentotrentasette/12), quale quota degli incassi non tempestivamente riversati per le gestioni sopra indicate.
5. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali, ex art 1282 cod. civ., a decorrere dalla scadenza finale per il riversamento di ciascun corrispettivo fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
6. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dell’agente contabile, segue l’obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il
“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
7. Nulla per le spese legali del Comune di Frascati, non essendosi avvalso di patrocinio legale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 80703 del registro di segreteria:
- dichiara la contumacia dell’agente contabile, XX;
- dichiara l’irregolarità dei conti giudiziali nn.
SI es. SI e SI es. SI, resi dall’agente contabile X – X, con riferimento alle gestioni in essi rappresentate;
- condanna l’agente contabile, X – X, al pagamento, in favore del Comune di Frascati della somma di euro 433.237,12(quattrocentotrentatremiladuecentotrentase tte/12), oltre agli interessi legali a decorrere dalla scadenza finale per il riversamento di ciascun corrispettivo fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Nulla per le spese legali.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute)
dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
L’estensore Il Presidente
SA AS MA MI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 12 gennaio 2026 Il Dirigente
EB LV OT
F.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 144,00 (centoquarantaquattro/00).
Il Dirigente EB LV OT f.to digitalmente