Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1950, n. 851
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1950
Art. 5.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all' art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, del patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.
Entrata in vigore il 15 novembre 1950