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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400000499952 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna atto di fermo amministrativo emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, deducendo vizi dell'atto impugnato e delle modalità di notifica.
Dopo la costituzione in giudizio parte ricorrente richiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere previa rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice deve quindi rilevare come la parte ricorrente ha rinunciato espressamente al giudizio per cui deve dichiararsi la intervenuta estinzione del giudizio .
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400000499952 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna atto di fermo amministrativo emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, deducendo vizi dell'atto impugnato e delle modalità di notifica.
Dopo la costituzione in giudizio parte ricorrente richiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere previa rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice deve quindi rilevare come la parte ricorrente ha rinunciato espressamente al giudizio per cui deve dichiararsi la intervenuta estinzione del giudizio .
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate