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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PINTO Parte_1 C.F._1
ANTONIO PIO, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ARCUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GENNARO, VIA ARRIGO BOITO 8 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della resistente rispetto alle prescrizioni Controparte_1
contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o
precontrattuale della resistente, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e CP_1
obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_1
o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente e,
[...] CP_1
sempre e comunque, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di € 60.530,42 in favore del sig. , in qualità di erede della Sig.ra Parte_1
, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Persona_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data
dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale:
- rilevato che la presente controversia non risulta compatibile con le forme del rito sommario di
cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui
all'art. 183 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario di cognizione;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero, in subordine, la convalida/rinuncia delle domande
avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le
ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi illustrati in atti;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità
e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle
Cont somme versate da controparte alla per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio CP_1
e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo
gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di plusvalenze Per_1
Cont e frutti civili maturati in relazione ai titoli sottoscritti, condannando in ogni caso la controparte
Cont alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di contestazione;
CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
Cont qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli per cui è causa, quantificare le CP_1
somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_1
Cont valore delle azioni per cui è causa al prezzo unitario di Euro 7,50 (ultimo prezzo di disposizione
di vendita di n. 5.296,00 azioni) ed Euro 6,50 (ultimo prezzo di disposizione di vendita per n. 2.666,00
azioni) ovvero, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari
Cont al momento di proposizione dell'odierno giudizio (i.e. euro 0,06), al netto delle azioni assegnate
all'investitrice a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in
ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in
ragione (ii) delle somme dalla stessa percepite a titolo di plusvalenze e frutti civili maturati in
Cont relazione ai titoli sottoscritti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione di alcuni ordini di investimento e la restituzione delle
[...]
somme investite.
L'attore in particolare esponeva:
- che era titolare di complessive n. 7962 azioni della ereditate a seguito Controparte_1
del decesso della moglie;
- che, infatti, la negli anni dal 2006 al 2013 era stata indotta ad acquistare i titoli Per_1
azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi e venduti dalla banca stessa;
- che, in particolare, in data 21.8.2006, dietro suggerimento e consulenza dell'intermediario
Cont resistente, la acquistava le prime n. 2431 azioni per un corrispettivo di Per_1
€22.243,65;
- che successivamente, in data 26.4.2007, la de cuius veniva indotta dal funzionario della filiale
Cont di Brescia della banca resistente ad acquistare altre n. 2569 azioni , versando l'importo di € 23.518,11;
- che pochi mesi dopo, in data 31.12.2007, la sempre dietro consulenza Per_1
dell'intermediario resistente, partecipava all'aumento di capitale varato dalla Controparte_1
Cont e acquistava ulteriori n. 2150 azioni , versando un corrispettivo di € 17.845,00;
[...]
- che, ancora, nell'anno 2009, la veniva indotta dal funzionario della filiale della Per_1
Cont banca resistente a partecipare all'aumento di capitale varato dalla e ad acquistare altre n.
Cont 2860 azioni di nuova emissione, versando l'importo di € 23.738,00;
- che infine, nel 2013, dietro espressa raccomandazione scritta dell'intermediario resistente, la veniva indotta ad aderire all'aumento di capitale disposto dalla Per_1 Controparte_1
Cont e così ad acquistare altre n. 1320 azioni , versando l'importo di € 10.560,00 ed €
[...]
Cont 12.408,00 di obbligazioni convertibili (poi, in data 1.9.2014, unilateralmente convertite
Cont dalla in n. 1452 azioni ); CP_1 - che nell'anno 2015 – allorquando era già gravemente malata e debilitata – la Per_1
Cont riusciva a vendere n. 5250 azioni , per un controvalore di € 49.782,34, rimanendo quindi
Cont titolare di n. 7962 azioni;
- che tali investimenti venivano effettuati nella falsa convinzione – ingenerata dalla banca resistente ‒ di investire i propri risparmi in prodotti assolutamente sicuri e privi del benché
minimo rischio;
- che la de cuius aveva la licenza elementare e aveva sempre fatto la casalinga e in passato aveva solo effettuato alcuni investimenti in titoli obbligazionari dello Stato (BOT), ossia titoli a basso rischio;
- che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la veniva sottoposta alla procedura CP_1
di Amministrazione Straordinaria e veniva disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del Controparte_1
29/30 giugno 2020, si era ormai definitivamente azzerato;
- che in data 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della da società cooperativa a società Controparte_1
per azioni.
- che era emersa la violazione, da parte della di tutta una serie di Controparte_1
obblighi di condotta imposti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009
n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
- che con ricorso del 25.1.2019, l'attore adiva l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ex art. 2 del Decreto Legislativo 08.10.2007 n.179;
- che la banca resistente, che aveva espressamente e formalmente aderito a tale sistema di risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, si costituiva e si difendeva depositando memorie difensive e documentazione a sostegno delle proprie tesi;
- che con decisione n. 2586 del 15.5.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dall'attore, riconoscendo l'inadempimento della Controparte_1
per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di
[...]
prestazione di servizi di investimento;
- che, in particolare, veniva riscontrata la responsabilità della banca con riferimento all'incongruenza dell'attività di profilatura svolta dalla Banca e all'inadempimento ai propri obblighi informativi passivi;
- che, parimenti, era stata riconosciuta una errata profilatura del livello di rischio delle azioni
Cont
, nonché l'inadeguatezza delle operazioni per eccesso di concentrazione e dell'incoerenza logico-funzionale dell'operato dell'intermediario;
- che era stata accertata la responsabilità della banca anche sotto il profilo della violazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 e della violazione degli obblighi informativi;
- che, pertanto, l'Arbitro Finanziario condannava l'intermediario a corrispondere in favore dell'attrice la somma complessiva rivalutata di € 46.201,65, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
- che, tuttavia, la banca rimaneva inadempiente alla Decisione di cui sopra.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come tutte le informazioni fossero state rese alla dante causa dell'attore, la quale unilateralmente aveva deciso l'investimento.
La convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione delle azioni intraprese e la convalida di possibili nullità contrattuali, escludendo il nesso di causalità tra gli inadempimenti prospettati dal e il Pt_1
danno asseritamente patito e, comunque, la necessità di detrarre le somme da questi incassate a titolo di cedole e frutti. Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta alla quantificazione del danno patito dall'attore e, all'esito, e rinviava per la decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Prescrizione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sul presupposto che l'azione intrapresa nei suoi confronti configurasse una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, il diritto al risarcimento del danno sarebbe stato assoggettato a un termine prescrizionale quinquennale.
L'eccezione in esame non può, infatti, trovare condivisione proprio nel suo presupposto giuridico,
ossia che nel caso di specie sarebbe prospettabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Parte attrice, infatti, ha dedotto differenti profili di responsabilità della banca, tutti articolati con riferimento al dedotto inadempimento ai limiti propri del contratto di negoziazione e di consulenza stipulato con la convenuta.
Al di là della fondatezza o meno delle diverse censure mosse, il rapporto instaurato fra le parti,
costituente il teatro delle condotte obbligatorie disattese dalla convenuta, contraddistingue la posizione reciproca delle parti, individualizzandola e differenziandola dagli obblighi di condotta raffigurabili nei confronti del quisque de populo, ossia l'ambito proprio della responsabilità
extracontrattuale.
Rientrandosi nell'alveo della responsabilità contrattuale, pertanto, la pretesa risarcitoria dedotta rimane assoggettata al termine prescrizionale ordinario decennale, con conseguente mancata maturazione della fattispecie estintiva anche nella prospettazione temporale articolata dalla convenuta, considerata l'interruzione del termine coincidente con l'avvio del procedimento avanti l' ). CP_3 Rapporto contrattuale.
Parte convenuta, al fine di superare l'eccezione più radicale di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, ha prodotto il contratto quadro ex art. 23 TUF stipulato con l'attrice, nonché
agli atti risultano le comunicazioni operate dalla banca, contenenti raccomandazioni circa l'acquisto dei titoli, con esplicito inquadramento delle stesse nell'ambito del rapporto di consulenza intercorrente fra le parti e consentendo in tal modo di riscontrare come il rapporto contrattuale inter
partes non fosse di mera negoziazione titoli, ma contemplasse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Chiarito, pertanto, il contesto contrattuale intercorso fra le parti, si tratta di valutare nel merito le ragioni di contestazione sollevate dal . Pt_1
A tal fine va ricordato come il rapporto contrattuale di consulenza in materia di investimenti imponga di valutare l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario non in termini di mera appropriatezza, ma secondo il parametro di valutazione più penetrante dell'adeguatezza.
A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/39/CE, cd. direttiva MIFID, gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari vanno distinti a seconda del rapporto negoziale, parlandosi di valutazione di adeguatezza dell'investimento con riferimento ai servizi di consulenza e di gestione patrimoniale e di valutazione di appropriatezza con riferimento al servizio di negoziazione.
Mentre quest'ultimo presuppone una valutazione da parte dell'intermediario di coerenza dello strumento finanziario prescelto rispetto ai soli canoni di conoscenza ed esperienza in capo al cliente,
di modo che l'investimento potrà essere considerato appropriato per il solo fatto che sia riferito a uno strumento finanziario appartenente a una tipologia di cui si sia accertata la preventiva conoscenza da parte dell'investitore, anche alla luce delle pregresse esperienze di investimento;
ben più pregnante è
la valutazione da pretendersi dall'intermediario in caso di adeguatezza, essendo la stessa parametrata non solo in una prospettiva di coerenza dell'investimento con le conoscenze e le pregresse esperienze dell'investitore, ma anche in chiave di corrispondenza con gli obiettivi di investimento dichiarati dal cliente e con il livello di rischio da questi sopportabile in relazione alle attività di investimento in strumenti finanziari.
Ben differenti sono anche le conseguenze che devono discendere da tali valutazioni, considerato come, qualora l'operazione di investimento risulti inadeguata o sia impossibile effettuare tale valutazione per difetto di informazioni rese dal cliente, l'intermediario dovrà astenersi dal compiere l'operazione, mentre nel caso di mera inappropriatezza dell'investimento o impossibilità di condurre tale valutazione, l'intermediario è solo tenuto ad avvisare di ciò il cliente, fermo restando che questi possa comunque richiedere l'operazione, in tal modo sollevando da responsabilità il primo.
Orbene, tornando al caso di specie, vanno tenuti distinti i diversi momenti in cui si è articolato l'investimento complessivo effettuato dalla dante causa del . Pt_1
Per quanto concerne il primo acquisto di azioni della banca convenuta, va osservato come l'istituto di credito, allo stesso tempo emittente, negoziatore e consulente, non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi quale intermediario finanziario, considerato come la propria attività, specificamente dettagliata dalla normativa tecnica di cui al regolamento CONSOB n. 11522/1998 e, poi, di cui al successivo Regolamento CONSOB 16190/2007, debba comunque inserirsi in una cornice normativa costituente una vera e propria stella polare di riferimento dell'intera condotta dell'intermediario,
cornice rappresentata dall'art. 21 TUF.
Tale norma, infatti, impone all'intermediario di agire perseverando il miglior risultato possibile per l'investitore e tutti gli obblighi di dettaglio, a cui il primo deve attenersi nella propria condotta contrattuale, devono comunque essere modellati in vista del perseguimento di detta finalità.
Ciò emerge già nella fase preliminare del rapporto, nel momento in cui l'intermediario è tenuto alla profilatura del cliente, in quanto solo avendo contezza nel modo più approfondito delle conoscenze,
delle pregresse attività di investimento e degli obiettivi perseguiti dall'investitore, il primo è posto nelle condizioni per poter valutare l'adeguatezza degli investimenti richiesti dal cliente o suggeriti nell'ambito dell'attività di consulenza demandatagli.
Tali considerazioni spiegano il rigore che la giurisprudenza impone nel valutare la condotta dell'intermediario in sede di profilatura del cliente, non potendosi il primo accontentare delle risposte rese dall'investitore o comunque da questi fatte proprie con la sottoscrizione del questionario, ma pretendendosi comunque un vaglio critico delle informazioni rese, in modo da non poter fare affidamento su indicazioni contraddittorie o palesemente contrastanti con dati oggettivi a disposizione dell'intermediario stesso.
In tale contesto non può considerarsi esente da responsabilità l'acquisizione acritica da parte della convenuta delle informazioni apparentemente rese dalla cliente in punto di “competenze specifiche in
ambito finanziario”, che la avrebbe acquisito in forza degli studi e della professione svolta, Pt_1
nonché in punto di conoscenze maturate in forza di precedenti investimenti.
Trattasi, infatti, di due elementi informativi facilmente verificabili o, quanto meno approfondibili da parte dell'intermediario e che, nel caso di specie, risultano palesemente non fedeli alla realtà,
considerata la professione di casalinga esercitata dalla totalmente estranea ai mercati Per_1
finanziari e all'assenza di precedenti investimenti analoghi a quello in esame (dal dossier titoli storico emergono solo tre precedenti investimenti in titoli obbligazionari emessi dallo Stato Italiano).
Viceversa, tali valutazioni sono state “utilizzate” per giustificare l'investimento inziale nelle proprie azioni, alle quali la banca stessa ha attribuito un profilo di rischio inizialmente “Basso” e poi
“Medio”.
Sennonchè, anche con riferimento a tale profilatura dello strumento finanziario, evidenti sono i rilevi critici che devono essere mossi, considerato come non solo si trattasse di un titolo azionario, ossia implicante un livello di rischiosità maggiore rispetto a un titolo obbligazionario, ma soprattutto di un titolo azionario emesso da una società cooperativa per azioni non quotata, e, per definizione, di difficile liquidabilità.
La convenuta ha replicato come la natura illiquida dell'investimento sarebbe emersa solo negli anni successivi, mentre tale caratteristica non sussisteva al momento degli investimenti, salvo poi riconoscere come la negoziabilità delle azioni fosse rimessa a un mercato interno alla stessa emittente e salvo ricordare come nella documentazione informativa resa in occasione dell'ultimo aumento di capitale fosse esplicitato il rischio insito nella natura illiquida dell'investimento. Tale connotato rende palesemente ingiustificata la valutazione auto attribuita alle proprie azioni come di rischio “basso” e poi “medio”, ricadendosi certamente in un territorio di rischiosità maggiormente elevato, in quanto al rischio intrinseco proprio del titolo azionario si aggiungeva il profilo di rischio specifico e aggiuntivo della natura illiquida dell'investimento.
Tali considerazioni portano a ritenere che già con riferimento al primo investimento lo stesso fosse inadeguato e che la convenuta, pertanto, avrebbe dovuto non darvi corso, a prescindere dal fatto che l'iniziativa per l'individuazione del titolo su cui investire fosse stata propria della cliente o, invece,
fosse stata raccomandata dall'intermediario.
L'inadeguatezza dell'investimento emerge in modo ancor più macroscopico con riferimento alle successive operazioni di investimento e alle adesioni agli aumenti di capitale, operazioni, come si è
detto, espressamente suggerite e raccomandate dalla convenuta, come da documentazione prodotta in atti.
Alle criticità già evidenziate, infatti, si aggiunge la contraddittorietà di una raccomandazione in sede di consulenza, cui si affianca la contemporanea segnalazione di inadeguatezza per l'eccessiva concentrazione del portafoglio titoli nel medesimo strumento finanziario, avendo la cliente dedicato il 100% dei propri investimenti nelle azioni della banca convenuta.
A fronte di un avviso di inadeguatezza, infatti, l'intermediario non avrebbe neppure potuto dare corso all'investimento, proprio in ragione della necessità di evitare la condotta contraddittoria di suggerire in sede di consulenza un investimento che lo stesso consulente riconosce essere inadeguato.
Tali considerazioni sono già sufficienti a giustificare la risoluzione dei contratti di investimento compiuti dalla prospettandosi degli inadempimenti gravi in capo all'intermediario; per CP_4
l'effetto vanno ritenute assorbite le ulteriori molteplici ragioni di contestazione mosse all'operato della convenuta.
La gravità dell'inadempimento giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione dei negozi di vendita oggetto di causa, cui conseguono, in ragione della natura retroattiva della vicenda risolutiva, gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. e, quindi, l'obbligazione della banca a restituire al cliente il prezzo di vendita, che, detratto quanto conseguito dalla vendita parziale di titoli, ammonta a complessivi euro 60.530,42, da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. di interessi secondo il tasso legale con
Contr decorrenza dalla data di instaurazione del procedimento di mediazione avanti l' (25.1.2019) al saldo, dovendosi ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens (e non essendo stato neppure argomentato in senso contrario ad opera dell'attrice).
Detto importo non va, viceversa, maggiorato di rivalutazione monetaria, trattandosi di restituzione di somma ab origine liquida e, quindi, di un debito di valuta.
Per il medesimo principio in tema di indebito oggettivo, restano definitivamente acquisite dall'attore le somme riscosse in buona fede quali cedole sui titoli oggetto di causa, la cui invocata compensazione ad opera della convenuta non può trovare accoglimento, trattandosi di mera ripetizione di indebito e non di risarcimento di un danno da liquidare.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale di risoluzione dei contratti di investimento e conseguente ripetizione di indebito relativamente al corrispettivo pagato porta ad assorbire la domanda risarcitoria di un danno, peraltro parametrato sempre all'importo indebito versato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 9.606,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.200,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese.
A carico della convenuta vann9o poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 9.167,34, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 46.201,65, da
[...]
maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dal 25.1.2019 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
9.606,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.200,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
9.167,34, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
RA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PINTO Parte_1 C.F._1
ANTONIO PIO, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ARCUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GENNARO, VIA ARRIGO BOITO 8 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della resistente rispetto alle prescrizioni Controparte_1
contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o
precontrattuale della resistente, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e CP_1
obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_1
o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente e,
[...] CP_1
sempre e comunque, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di € 60.530,42 in favore del sig. , in qualità di erede della Sig.ra Parte_1
, fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Persona_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data
dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale:
- rilevato che la presente controversia non risulta compatibile con le forme del rito sommario di
cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui
all'art. 183 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario di cognizione;
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero, in subordine, la convalida/rinuncia delle domande
avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le
ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi illustrati in atti;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità
e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle
Cont somme versate da controparte alla per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio CP_1
e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo
gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di plusvalenze Per_1
Cont e frutti civili maturati in relazione ai titoli sottoscritti, condannando in ogni caso la controparte
Cont alla restituzione, in favore della dei titoli oggetto di contestazione;
CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
Cont qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli per cui è causa, quantificare le CP_1
somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_1
Cont valore delle azioni per cui è causa al prezzo unitario di Euro 7,50 (ultimo prezzo di disposizione
di vendita di n. 5.296,00 azioni) ed Euro 6,50 (ultimo prezzo di disposizione di vendita per n. 2.666,00
azioni) ovvero, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari
Cont al momento di proposizione dell'odierno giudizio (i.e. euro 0,06), al netto delle azioni assegnate
all'investitrice a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in
ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in
ragione (ii) delle somme dalla stessa percepite a titolo di plusvalenze e frutti civili maturati in
Cont relazione ai titoli sottoscritti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione di alcuni ordini di investimento e la restituzione delle
[...]
somme investite.
L'attore in particolare esponeva:
- che era titolare di complessive n. 7962 azioni della ereditate a seguito Controparte_1
del decesso della moglie;
- che, infatti, la negli anni dal 2006 al 2013 era stata indotta ad acquistare i titoli Per_1
azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi e venduti dalla banca stessa;
- che, in particolare, in data 21.8.2006, dietro suggerimento e consulenza dell'intermediario
Cont resistente, la acquistava le prime n. 2431 azioni per un corrispettivo di Per_1
€22.243,65;
- che successivamente, in data 26.4.2007, la de cuius veniva indotta dal funzionario della filiale
Cont di Brescia della banca resistente ad acquistare altre n. 2569 azioni , versando l'importo di € 23.518,11;
- che pochi mesi dopo, in data 31.12.2007, la sempre dietro consulenza Per_1
dell'intermediario resistente, partecipava all'aumento di capitale varato dalla Controparte_1
Cont e acquistava ulteriori n. 2150 azioni , versando un corrispettivo di € 17.845,00;
[...]
- che, ancora, nell'anno 2009, la veniva indotta dal funzionario della filiale della Per_1
Cont banca resistente a partecipare all'aumento di capitale varato dalla e ad acquistare altre n.
Cont 2860 azioni di nuova emissione, versando l'importo di € 23.738,00;
- che infine, nel 2013, dietro espressa raccomandazione scritta dell'intermediario resistente, la veniva indotta ad aderire all'aumento di capitale disposto dalla Per_1 Controparte_1
Cont e così ad acquistare altre n. 1320 azioni , versando l'importo di € 10.560,00 ed €
[...]
Cont 12.408,00 di obbligazioni convertibili (poi, in data 1.9.2014, unilateralmente convertite
Cont dalla in n. 1452 azioni ); CP_1 - che nell'anno 2015 – allorquando era già gravemente malata e debilitata – la Per_1
Cont riusciva a vendere n. 5250 azioni , per un controvalore di € 49.782,34, rimanendo quindi
Cont titolare di n. 7962 azioni;
- che tali investimenti venivano effettuati nella falsa convinzione – ingenerata dalla banca resistente ‒ di investire i propri risparmi in prodotti assolutamente sicuri e privi del benché
minimo rischio;
- che la de cuius aveva la licenza elementare e aveva sempre fatto la casalinga e in passato aveva solo effettuato alcuni investimenti in titoli obbligazionari dello Stato (BOT), ossia titoli a basso rischio;
- che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la veniva sottoposta alla procedura CP_1
di Amministrazione Straordinaria e veniva disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del Controparte_1
29/30 giugno 2020, si era ormai definitivamente azzerato;
- che in data 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della da società cooperativa a società Controparte_1
per azioni.
- che era emersa la violazione, da parte della di tutta una serie di Controparte_1
obblighi di condotta imposti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009
n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
- che con ricorso del 25.1.2019, l'attore adiva l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ex art. 2 del Decreto Legislativo 08.10.2007 n.179;
- che la banca resistente, che aveva espressamente e formalmente aderito a tale sistema di risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, si costituiva e si difendeva depositando memorie difensive e documentazione a sostegno delle proprie tesi;
- che con decisione n. 2586 del 15.5.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dall'attore, riconoscendo l'inadempimento della Controparte_1
per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di
[...]
prestazione di servizi di investimento;
- che, in particolare, veniva riscontrata la responsabilità della banca con riferimento all'incongruenza dell'attività di profilatura svolta dalla Banca e all'inadempimento ai propri obblighi informativi passivi;
- che, parimenti, era stata riconosciuta una errata profilatura del livello di rischio delle azioni
Cont
, nonché l'inadeguatezza delle operazioni per eccesso di concentrazione e dell'incoerenza logico-funzionale dell'operato dell'intermediario;
- che era stata accertata la responsabilità della banca anche sotto il profilo della violazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 e della violazione degli obblighi informativi;
- che, pertanto, l'Arbitro Finanziario condannava l'intermediario a corrispondere in favore dell'attrice la somma complessiva rivalutata di € 46.201,65, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
- che, tuttavia, la banca rimaneva inadempiente alla Decisione di cui sopra.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come tutte le informazioni fossero state rese alla dante causa dell'attore, la quale unilateralmente aveva deciso l'investimento.
La convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione delle azioni intraprese e la convalida di possibili nullità contrattuali, escludendo il nesso di causalità tra gli inadempimenti prospettati dal e il Pt_1
danno asseritamente patito e, comunque, la necessità di detrarre le somme da questi incassate a titolo di cedole e frutti. Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta alla quantificazione del danno patito dall'attore e, all'esito, e rinviava per la decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Prescrizione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sul presupposto che l'azione intrapresa nei suoi confronti configurasse una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, il diritto al risarcimento del danno sarebbe stato assoggettato a un termine prescrizionale quinquennale.
L'eccezione in esame non può, infatti, trovare condivisione proprio nel suo presupposto giuridico,
ossia che nel caso di specie sarebbe prospettabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Parte attrice, infatti, ha dedotto differenti profili di responsabilità della banca, tutti articolati con riferimento al dedotto inadempimento ai limiti propri del contratto di negoziazione e di consulenza stipulato con la convenuta.
Al di là della fondatezza o meno delle diverse censure mosse, il rapporto instaurato fra le parti,
costituente il teatro delle condotte obbligatorie disattese dalla convenuta, contraddistingue la posizione reciproca delle parti, individualizzandola e differenziandola dagli obblighi di condotta raffigurabili nei confronti del quisque de populo, ossia l'ambito proprio della responsabilità
extracontrattuale.
Rientrandosi nell'alveo della responsabilità contrattuale, pertanto, la pretesa risarcitoria dedotta rimane assoggettata al termine prescrizionale ordinario decennale, con conseguente mancata maturazione della fattispecie estintiva anche nella prospettazione temporale articolata dalla convenuta, considerata l'interruzione del termine coincidente con l'avvio del procedimento avanti l' ). CP_3 Rapporto contrattuale.
Parte convenuta, al fine di superare l'eccezione più radicale di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, ha prodotto il contratto quadro ex art. 23 TUF stipulato con l'attrice, nonché
agli atti risultano le comunicazioni operate dalla banca, contenenti raccomandazioni circa l'acquisto dei titoli, con esplicito inquadramento delle stesse nell'ambito del rapporto di consulenza intercorrente fra le parti e consentendo in tal modo di riscontrare come il rapporto contrattuale inter
partes non fosse di mera negoziazione titoli, ma contemplasse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Chiarito, pertanto, il contesto contrattuale intercorso fra le parti, si tratta di valutare nel merito le ragioni di contestazione sollevate dal . Pt_1
A tal fine va ricordato come il rapporto contrattuale di consulenza in materia di investimenti imponga di valutare l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario non in termini di mera appropriatezza, ma secondo il parametro di valutazione più penetrante dell'adeguatezza.
A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/39/CE, cd. direttiva MIFID, gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari vanno distinti a seconda del rapporto negoziale, parlandosi di valutazione di adeguatezza dell'investimento con riferimento ai servizi di consulenza e di gestione patrimoniale e di valutazione di appropriatezza con riferimento al servizio di negoziazione.
Mentre quest'ultimo presuppone una valutazione da parte dell'intermediario di coerenza dello strumento finanziario prescelto rispetto ai soli canoni di conoscenza ed esperienza in capo al cliente,
di modo che l'investimento potrà essere considerato appropriato per il solo fatto che sia riferito a uno strumento finanziario appartenente a una tipologia di cui si sia accertata la preventiva conoscenza da parte dell'investitore, anche alla luce delle pregresse esperienze di investimento;
ben più pregnante è
la valutazione da pretendersi dall'intermediario in caso di adeguatezza, essendo la stessa parametrata non solo in una prospettiva di coerenza dell'investimento con le conoscenze e le pregresse esperienze dell'investitore, ma anche in chiave di corrispondenza con gli obiettivi di investimento dichiarati dal cliente e con il livello di rischio da questi sopportabile in relazione alle attività di investimento in strumenti finanziari.
Ben differenti sono anche le conseguenze che devono discendere da tali valutazioni, considerato come, qualora l'operazione di investimento risulti inadeguata o sia impossibile effettuare tale valutazione per difetto di informazioni rese dal cliente, l'intermediario dovrà astenersi dal compiere l'operazione, mentre nel caso di mera inappropriatezza dell'investimento o impossibilità di condurre tale valutazione, l'intermediario è solo tenuto ad avvisare di ciò il cliente, fermo restando che questi possa comunque richiedere l'operazione, in tal modo sollevando da responsabilità il primo.
Orbene, tornando al caso di specie, vanno tenuti distinti i diversi momenti in cui si è articolato l'investimento complessivo effettuato dalla dante causa del . Pt_1
Per quanto concerne il primo acquisto di azioni della banca convenuta, va osservato come l'istituto di credito, allo stesso tempo emittente, negoziatore e consulente, non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi quale intermediario finanziario, considerato come la propria attività, specificamente dettagliata dalla normativa tecnica di cui al regolamento CONSOB n. 11522/1998 e, poi, di cui al successivo Regolamento CONSOB 16190/2007, debba comunque inserirsi in una cornice normativa costituente una vera e propria stella polare di riferimento dell'intera condotta dell'intermediario,
cornice rappresentata dall'art. 21 TUF.
Tale norma, infatti, impone all'intermediario di agire perseverando il miglior risultato possibile per l'investitore e tutti gli obblighi di dettaglio, a cui il primo deve attenersi nella propria condotta contrattuale, devono comunque essere modellati in vista del perseguimento di detta finalità.
Ciò emerge già nella fase preliminare del rapporto, nel momento in cui l'intermediario è tenuto alla profilatura del cliente, in quanto solo avendo contezza nel modo più approfondito delle conoscenze,
delle pregresse attività di investimento e degli obiettivi perseguiti dall'investitore, il primo è posto nelle condizioni per poter valutare l'adeguatezza degli investimenti richiesti dal cliente o suggeriti nell'ambito dell'attività di consulenza demandatagli.
Tali considerazioni spiegano il rigore che la giurisprudenza impone nel valutare la condotta dell'intermediario in sede di profilatura del cliente, non potendosi il primo accontentare delle risposte rese dall'investitore o comunque da questi fatte proprie con la sottoscrizione del questionario, ma pretendendosi comunque un vaglio critico delle informazioni rese, in modo da non poter fare affidamento su indicazioni contraddittorie o palesemente contrastanti con dati oggettivi a disposizione dell'intermediario stesso.
In tale contesto non può considerarsi esente da responsabilità l'acquisizione acritica da parte della convenuta delle informazioni apparentemente rese dalla cliente in punto di “competenze specifiche in
ambito finanziario”, che la avrebbe acquisito in forza degli studi e della professione svolta, Pt_1
nonché in punto di conoscenze maturate in forza di precedenti investimenti.
Trattasi, infatti, di due elementi informativi facilmente verificabili o, quanto meno approfondibili da parte dell'intermediario e che, nel caso di specie, risultano palesemente non fedeli alla realtà,
considerata la professione di casalinga esercitata dalla totalmente estranea ai mercati Per_1
finanziari e all'assenza di precedenti investimenti analoghi a quello in esame (dal dossier titoli storico emergono solo tre precedenti investimenti in titoli obbligazionari emessi dallo Stato Italiano).
Viceversa, tali valutazioni sono state “utilizzate” per giustificare l'investimento inziale nelle proprie azioni, alle quali la banca stessa ha attribuito un profilo di rischio inizialmente “Basso” e poi
“Medio”.
Sennonchè, anche con riferimento a tale profilatura dello strumento finanziario, evidenti sono i rilevi critici che devono essere mossi, considerato come non solo si trattasse di un titolo azionario, ossia implicante un livello di rischiosità maggiore rispetto a un titolo obbligazionario, ma soprattutto di un titolo azionario emesso da una società cooperativa per azioni non quotata, e, per definizione, di difficile liquidabilità.
La convenuta ha replicato come la natura illiquida dell'investimento sarebbe emersa solo negli anni successivi, mentre tale caratteristica non sussisteva al momento degli investimenti, salvo poi riconoscere come la negoziabilità delle azioni fosse rimessa a un mercato interno alla stessa emittente e salvo ricordare come nella documentazione informativa resa in occasione dell'ultimo aumento di capitale fosse esplicitato il rischio insito nella natura illiquida dell'investimento. Tale connotato rende palesemente ingiustificata la valutazione auto attribuita alle proprie azioni come di rischio “basso” e poi “medio”, ricadendosi certamente in un territorio di rischiosità maggiormente elevato, in quanto al rischio intrinseco proprio del titolo azionario si aggiungeva il profilo di rischio specifico e aggiuntivo della natura illiquida dell'investimento.
Tali considerazioni portano a ritenere che già con riferimento al primo investimento lo stesso fosse inadeguato e che la convenuta, pertanto, avrebbe dovuto non darvi corso, a prescindere dal fatto che l'iniziativa per l'individuazione del titolo su cui investire fosse stata propria della cliente o, invece,
fosse stata raccomandata dall'intermediario.
L'inadeguatezza dell'investimento emerge in modo ancor più macroscopico con riferimento alle successive operazioni di investimento e alle adesioni agli aumenti di capitale, operazioni, come si è
detto, espressamente suggerite e raccomandate dalla convenuta, come da documentazione prodotta in atti.
Alle criticità già evidenziate, infatti, si aggiunge la contraddittorietà di una raccomandazione in sede di consulenza, cui si affianca la contemporanea segnalazione di inadeguatezza per l'eccessiva concentrazione del portafoglio titoli nel medesimo strumento finanziario, avendo la cliente dedicato il 100% dei propri investimenti nelle azioni della banca convenuta.
A fronte di un avviso di inadeguatezza, infatti, l'intermediario non avrebbe neppure potuto dare corso all'investimento, proprio in ragione della necessità di evitare la condotta contraddittoria di suggerire in sede di consulenza un investimento che lo stesso consulente riconosce essere inadeguato.
Tali considerazioni sono già sufficienti a giustificare la risoluzione dei contratti di investimento compiuti dalla prospettandosi degli inadempimenti gravi in capo all'intermediario; per CP_4
l'effetto vanno ritenute assorbite le ulteriori molteplici ragioni di contestazione mosse all'operato della convenuta.
La gravità dell'inadempimento giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione dei negozi di vendita oggetto di causa, cui conseguono, in ragione della natura retroattiva della vicenda risolutiva, gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. e, quindi, l'obbligazione della banca a restituire al cliente il prezzo di vendita, che, detratto quanto conseguito dalla vendita parziale di titoli, ammonta a complessivi euro 60.530,42, da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. di interessi secondo il tasso legale con
Contr decorrenza dalla data di instaurazione del procedimento di mediazione avanti l' (25.1.2019) al saldo, dovendosi ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens (e non essendo stato neppure argomentato in senso contrario ad opera dell'attrice).
Detto importo non va, viceversa, maggiorato di rivalutazione monetaria, trattandosi di restituzione di somma ab origine liquida e, quindi, di un debito di valuta.
Per il medesimo principio in tema di indebito oggettivo, restano definitivamente acquisite dall'attore le somme riscosse in buona fede quali cedole sui titoli oggetto di causa, la cui invocata compensazione ad opera della convenuta non può trovare accoglimento, trattandosi di mera ripetizione di indebito e non di risarcimento di un danno da liquidare.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale di risoluzione dei contratti di investimento e conseguente ripetizione di indebito relativamente al corrispettivo pagato porta ad assorbire la domanda risarcitoria di un danno, peraltro parametrato sempre all'importo indebito versato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 9.606,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.200,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese.
A carico della convenuta vann9o poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 9.167,34, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 46.201,65, da
[...]
maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dal 25.1.2019 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
9.606,50, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.200,00 per spese generali ed euro 406,50 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
9.167,34, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
RA AR