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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL VA nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Ci Jseppe De GR e dall'avv. Leopoldo Perone, di fiducia;
TA VA nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Riccar io Ferone, di fiducia;
RE AN nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Clauc io Davino, di fiducia;
ES AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Gi iseppe De GR, di fiducia;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1185 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 05/11/2024 ES AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Gi.iseppe De GR, di fiducia;
avverso la sentenza in data 20/03/2024 della Corte di appello di Napoli, quarta sezio ie penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 6: 1, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con mudificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con cont -addittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore P dicini , ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile TO AR, avl. Alberto Saggiomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
preso atto che non sono state depositate conclusioni scritte da parte dei rispettivi di ensori dei ricorrenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale rifcrma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napol in data 14/04/2023, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di LL VA, TA VA, RE AN, ES AN e ES AN, così statuiva: -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati per il delitto :ontestato al capo A) di tentata estorsione in concorso aggravata perché commessa in più persone riunite, con armi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendc al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del "Cavon€ di piazza Dante"; -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati LL TE -e e ES AN anche per il delitto contestato al capo B) di detenzione illegale di una pistola aggravata perché commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendo al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del 'Cavone di piazza Dante"; - confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di LL VA, TA VA, RE AN e ES AN anche per il delitto contestato al capo C) di estorsione in 2 concorso aggravata perché commessa in più persone riunite, con armi, avvaler dosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendo al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del "Cavone di piazza Dante"; - previa concessione di attenuanti generiche (a tutti gli imputati in ragione della ammissione di responsabilità) stimate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. e non operato l'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ritenuta a carico di LL VA, ES AN e TA AN, rideterminava la pena: nei confronti di LL VA e ES AN in anni sei mesi otto di rec usione ed euro 2666,67 di multa;
nei confronti di TA VA e RE AN in anni cinque di reclusion2 ed euro 1666,67 di multa;
nei confronti di ES AN in anni due mesi otto di reclusione ed euro 600,12( i di multa, con revoca della sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici -confermava le statuizioni risarcitorie disposte in favore delle parti civili costituiti! TO AR e Fai CK Napoli Porta Capuana. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di LL VA è stato articolato un unico motivo con I quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 629, 62 bis, 81 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà, manifesi a illogicità della motivazione. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato equivalenti alla circostanza aggr wante cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, c( d. pen. in considerazione del positivo contegno processuale, tuttavia non ha adempiuto a l'onere di motivazione in punto di dosimetria della pena sia con riferimento alla sanzione basi!, che agli aumenti operati a titolo di continuazione. 4. Nell'interesse di TA VA è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) c) ed e), cod. proc. pen., la violazione cli legge con riferimento agli artt. 63, comma quarto, cod. pen., 125 e 597, comma 3, cod. pr )c. pen. e illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha violato il principio del divieto di reformatio in pE9 .11.5 avendo rideterminato la pena inflitta stabilendo un aumento per la aggravante speciale di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. pari ad un anno e otto mesi di reclusione a fronte del quantum di sc li sei mesi di reclusione applicato dal giudice di primo grado. 3 Nella sentenza impugnata si afferma che - per effetto del bilanciamento dell€ concesse attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen.- non opererebbe il criterio di cui all'art. E 3, comma quarto, cod. pen., applicabile solo quando gli aumenti per il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale siano effettivi. Si tratta di valutazione che non trova fondamento normativo in quanto il legisiiltore nulla dispone in tal senso;
che finisce per operare una interpretazione con effetti in malarr partem e vanificare gli effetti delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e che viola i divieto di reformatio in peius. 5. Nell'interesse di RE AN sono stati articolati tre motivi 5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., mancanza e/D illogicità della motivazione con riferimento al diniego di prevalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti, nonché alla quantificazione della pena base. La Corte territoriale nel giudizio di comparazione tra circostanze non è andata oltre una motivazione di mero stile;
ha omesso di considerare la condotta susseguente al reai:o serbata dall'imputato che, nell'immediatezza del decreto di fermo emesso a suo ca ico, si è spontaneamente costituito presso la questura di Napoli, né ha dato rilievo alla giovane età e alla condizione di incensuratezza;
quanto alla determinazione della sanzione base, non ha 'atto buon governo degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) E d e), cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e manifesta illoc . 'cita della motivazione per avere la Corte di appello operato aumento per la continuazione ar che con il reato di cui al capo B), sebbene l'imputato risponda solo dei delitti contestati ai capi ii) e C). 5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) p m -i omessa motivazione in ordine alla quantificazione dei singoli aumenti di pena operati ii titolo di continuazione. La Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio dettato dalla Sezioni Unite con la pronuncia n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 secondo cui in tem i di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reatc più grave c,() e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di sanzione in mo lo distinto per ciascuno degli illeciti satellite, rispettando il rapporto di proporzione tra gli stessi. 6. Nell'interesse di ES AN è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con T ferimento agli artt. 629, 62 bis e 81 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illoz izità della motivazione. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato equivalenti alla circostanza aggravante cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. in considerazione del contegno processuale, tuttavia non ha adempiuto all'onere di mot vazione in punto di dosimetria della pena sia con riferimento alla sanzione base che agli aumenli operati a titolo di continuazione 7. Nell'interesse di ES AN è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con rlferiniento all'art. 56 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della nnotivazio ie. La Corte di appello non ha adempiuto all'onere di motivazione in punto di mancata riduzione, nella massima estensione, della diminuzione da operarsi per il tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ragione della tipologia delle censure dedotte nei ricorsi, è opportuno in via p reliminare richiamare i consolidati orientamenti di legittimità relativi al sindacato della Corte di ( assazione in punto di trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che 13 esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della r ena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia s )rret:a da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, R.v. 281 )_17-01, in motivazione). E' da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della !Della allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di lominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-( 1; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2015, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è suffic1( nte che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressior i del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 25153; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 4, n. 46412 del OE /11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 cil cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 già cit.), mentre «una specifica e lettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la r Ì ena sia di i 5 gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 22/02/2020, S., non mass. sul punto). 2.Tanto premesso, il ricorso proposto nell'interesse di VA LL è inammissibile. Ancorchè nella intestazione dell'unico motivo di ricorso venga denunciata la vi(lazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contraddttorietà e manifesta illogicità della stessa, il ricorrente di fatto lamenta la sola omessa moti /azione in ordine alla dosimetria della pena base e degli aumenti operati a titolo di continuazime e tale doglianza è manifestamente infondata. La Corte di appello -per effetto delle riconosciute attenuanti generiche bilanciate in termini di equivalenza con le sole aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione a l'art. 628, comma terzo, cod. pen.- ha rideterminato la sanzione base per il più grave delitto co itestato al capo C) in anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa (così discostandosi dal minirr o edittale, sia pure non in larga misura) e ha operato due aumenti a titolo di continuazione )er i reati satellite sub A) e B) in misura inferiore a quelli determinati dal primo giudice. Tali quantificazioni sono state giustificate sulla base della gravità degli illeciti che ,:ostituisce uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. di cui il giudice di merito deve tenere conto nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Invero, pur a fronte della rinuncia ai motivi di gravame in punto di responsabilit Ì da parte di tutti gli imputati, i giudici di secondo grado hanno ricostruito in sentenza i fatti )ggetto di imputazione ( tutti addebitati anche a LL) e ciò hanno fatto proprio al dichia ato scopo (pag. 8 della sentenza) di esplicitare le ragioni poste a fondamento della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate a ciascuno degli odierni ricorrenti, così assolvendo al pro irio onere motivazionale. Hanno quindi evidenziato (lo si ripete, a tale preciso ed esclusivo fine), le modalit ì concrete e la pluralità delle estorsioni (l'ultima delle quali solo tentata) consumate in danno (li TO AR, che dal 2018 al 2022 aveva corrisposto la somma di euro 1500,00 tre volt ?. all'anno, e realizzate con metodo mafioso, in più persone riunite ed anche con una pistola iIl galmente detenuta anche dallo stesso LL. 3.Anche il ricorso proposto nell'interesse di VA TA è manifestamente mini andato. La Corte territoriale ha effettivamente rideterminato l'aumento per l'aggrava!ìte di cui all'art. 416 bis.1 in misura superiore a quello stabilito dal primo giudice (pervenendo, c•Dmunque, ad una sanzione finale di entità inferiore a quella irrogata dal primo giudice), ciò sul presupposto che le riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti dell'avere :onnmesso i fatti in più persone riunite e con armi (uniche bilanciabili), determinavano l'inoper 3tività del criterio mitigatore previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (applicabile solo in p -esenza di più circostanze ad effetto speciale i cui aumenti siano effettivi) con conseguente "rie pansione" del "peso" sanzionatorio della residua e non bilanciabile aggravante del c.d. metodo r lafioso. 6 Tale assunto è corretto. L'art. 63, quarto comma, cod. pen., prevede un meccanismo di contenimento c ella pena, basato sul principio del cumulo giuridico, in virtù del quale, nel caso di concorso omegeneo tra più circostanze aggravanti autonome o a effetto speciale, il giudice deve applicare :.oltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma può discrezionalmente aumentare la pena così determinata fino a un massimo di un terzo. Nel caso in cui, come nella specie, è venuto meno il concorso di circostanze aggr wanti che costituisce il presupposto di applicabilità di tale norma (due delle tre contestate sono s.:ate infatti neutralizzate a seguito di bilanciamento in termini di equivalenza con le riconosciute -3ttenuanti generiche invocate dall'imputato), la residua circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., divenuta l'unico fattore di aggravamento della pena, acquisisce piena rilevanza E i efficacia di circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale l'aumento di pena da un terzc alla metà è previsto come obbligatorio Non vi è stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius poiché il giudice li appello, accogliendo la richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche, ha :omunque provveduto a rideterminare la pena in misura complessivamente inferiore a quella ir -ogata nel giudizio di primo e ciò ha fatto diminuendo al minimo edittale la sanzione base sulla quale ha poi operato l'aumento minimo di un terzo per l'aggravante non bilanciabile (in senso analogo: Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837; Sez. 2 n. 7966 del 09/01/2024, Ber inato, Rv. 286001; Sez. 3, n. 36101 del 09/04/2024, Troqe Amarildo, Rv. 286882; in senso contrario, peraltro: Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145) Tale conclusione appare anche in linea con il principio dettato dalle Sezioni unite cella Corte di cassazione secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'ai': 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se l'illecito satellite diventa quello più grave o cambia la qualificazione g uridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso ur aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando ma pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2013, C., Rv. 258653- 01). 4.11 ricorso proposto nell'interesse di AN RE può essere parzialmente al colto. 4.1.E' infatti fondato il secondo motivo atteso che effettivamente la Corte di appello ha operato un aumento nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di rn ft.a per la( continuazione con il reato di cui al capo B), addebito che, tuttavia, non è contestato a imputato il quale risponde solo dei reati sub A) e C). Tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, va pertanto eliminato il quant fru pari a mesi due giorni venti di reclusone ed euro 334,00 di multa. 4.2. Il primo ed il terzo motivo sono, invece, manifestamente infondati. 7 i() La Corte di appello, con riferimento alla posizione di AN RE, ha ridete .minato la sanzione base per il più grave delitto contestato al capo C) nel minimo edittale, 5K chè alcun onere motivazionale le era imposto. Quanto al giudizio di bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche in tern lini di sola equivalenza con le aggravanti dell'avere commesso i fatti con armi e in più persone riunite ed alla quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato :ontestato all'imputato al capo A), la motivazione si rinviene - come già sopra evidenziato- in qiJella parte della sentenza (pagg. da 8 a 12) in cui la Corte territoriale, pur a fronte della rinunci ai motivi di gravame in punto di responsabilità da parte di tutti gli imputati, ha comunque ricos: uito i fatti sub A) e C) proprio al dichiarato scopo di esplicitare le ragioni poste a fondam .mto della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate agli odierni ricorrenti (e quindi anche RE). Ha quindi evidenziato le modalità concrete e la pluralità delle estorsioni (l'ultima ielle quali solo tentata) consumate in danno di TO AR, che dal 2018 al 2022 aveva rrisposto la somma di euro 1500,00 tre volte all'anno, e realizzate con metodo mafioso, in più persone riunite ed anche con l'uso di un'arma. I giudici di appello hanno quindi fondato il giudizio di bilanciamento delle circos:anze e la quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione sulla base della gravità , Iell'illecito che costituisce uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen., così assolvendo al proprio onere motivazionale. 5. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di ES UC:a che è di contenuto identico a quello interposto dal coimputato LL e cioè relativo all3 omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena base e degli aumenti operati titolo di continuazione. Poiché entrambi gli imputati rispondono dei medesimi reati ascritti ai capi A), B) e C), vanno richiamate integralmente le considerazioni espresse nel paragrafo 1. 6. Manifestamente infondato è, infine il ricorso proposto nell'interesse di ES EN. Ancorchè nella intestazione dell'unico motivo di ricorso venga denunciata la vic lazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contradcl ttorietà e manifesta illogicità della stessa, il ricorrente lamenta di fatto la sola omessa motivé zione con riferimento alla mancata riduzione per il tentativo nella misura massima. Sul punto - come già più volte sopra evidenziato- la motivazione si rinviene in quella carte della sentenza (pagg. da 8 a 12) in cui la Corte territoriale, pur a fronte della rinunc:i: ai motivi di gravame in punto di responsabilità da parte di tutti gli imputati, ha ricostruito tutti i fatti oggetto di contestazione proprio al dichiarato scopo di esplicitare le ragioni poste a fo ldannento della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate agli odierni ricorrenti (e quindi ar che -TA AN) ponendo in luce le modalità concrete e la pluralità delle estorsioni consumai: in danno di TO AR tra cui quella in forma tentata (oggetto dell'addebito di cui al capo A) e 8 pluriaggravata in quanto realizzata con metodo mafioso, in più persone riunite e c(n l'uso di arma. I giudici di appello hanno quindi, ancora una volta, motivatamente fondato il giudi2io relativo alla quantificazione della riduzione da operare a titolo di tentativo (tra l'altro operata in misura prossima al massimo) sulla gravità dell'illecito ascritto al ricorrente. 7. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da VA LL, TA Salvat)re, ES AN e ES AN segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese rocessuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila ciascuno in favore cella Cassa delle ammende. 8. Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali e Di onorari avanzata dalla della parte civile TO AR, non legittimata a interloquire ne presente giudizio di legittimità avente ad oggetto ricorsi che non investono l'azione c vile e gli interessi risarcitori, bensì il solo trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE AN .sco limitatamente all'aumento per la continuazione riguardante il reato di cui al capo B), iella misura di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 334,00 di multa, che elin ina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL VA, TA VA, ES Giank. :a e ES AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somn i di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile TO EN RO Così deciso il 05/11/2024
TA VA nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Riccar io Ferone, di fiducia;
RE AN nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Clauc io Davino, di fiducia;
ES AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Gi iseppe De GR, di fiducia;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1185 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 05/11/2024 ES AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Gi.iseppe De GR, di fiducia;
avverso la sentenza in data 20/03/2024 della Corte di appello di Napoli, quarta sezio ie penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 6: 1, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con mudificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con cont -addittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore P dicini , ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile TO AR, avl. Alberto Saggiomo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
preso atto che non sono state depositate conclusioni scritte da parte dei rispettivi di ensori dei ricorrenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale rifcrma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napol in data 14/04/2023, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di LL VA, TA VA, RE AN, ES AN e ES AN, così statuiva: -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati per il delitto :ontestato al capo A) di tentata estorsione in concorso aggravata perché commessa in più persone riunite, con armi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendc al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del "Cavon€ di piazza Dante"; -confermava il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati LL TE -e e ES AN anche per il delitto contestato al capo B) di detenzione illegale di una pistola aggravata perché commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendo al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del 'Cavone di piazza Dante"; - confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di LL VA, TA VA, RE AN e ES AN anche per il delitto contestato al capo C) di estorsione in 2 concorso aggravata perché commessa in più persone riunite, con armi, avvaler dosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen ed agendo al fine di agevolare l'attività della associazione camorristica operante nella zona del "Cavone di piazza Dante"; - previa concessione di attenuanti generiche (a tutti gli imputati in ragione della ammissione di responsabilità) stimate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. e non operato l'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ritenuta a carico di LL VA, ES AN e TA AN, rideterminava la pena: nei confronti di LL VA e ES AN in anni sei mesi otto di rec usione ed euro 2666,67 di multa;
nei confronti di TA VA e RE AN in anni cinque di reclusion2 ed euro 1666,67 di multa;
nei confronti di ES AN in anni due mesi otto di reclusione ed euro 600,12( i di multa, con revoca della sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici -confermava le statuizioni risarcitorie disposte in favore delle parti civili costituiti! TO AR e Fai CK Napoli Porta Capuana. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di LL VA è stato articolato un unico motivo con I quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 629, 62 bis, 81 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà, manifesi a illogicità della motivazione. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato equivalenti alla circostanza aggr wante cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, c( d. pen. in considerazione del positivo contegno processuale, tuttavia non ha adempiuto a l'onere di motivazione in punto di dosimetria della pena sia con riferimento alla sanzione basi!, che agli aumenti operati a titolo di continuazione. 4. Nell'interesse di TA VA è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) c) ed e), cod. proc. pen., la violazione cli legge con riferimento agli artt. 63, comma quarto, cod. pen., 125 e 597, comma 3, cod. pr )c. pen. e illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha violato il principio del divieto di reformatio in pE9 .11.5 avendo rideterminato la pena inflitta stabilendo un aumento per la aggravante speciale di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. pari ad un anno e otto mesi di reclusione a fronte del quantum di sc li sei mesi di reclusione applicato dal giudice di primo grado. 3 Nella sentenza impugnata si afferma che - per effetto del bilanciamento dell€ concesse attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen.- non opererebbe il criterio di cui all'art. E 3, comma quarto, cod. pen., applicabile solo quando gli aumenti per il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale siano effettivi. Si tratta di valutazione che non trova fondamento normativo in quanto il legisiiltore nulla dispone in tal senso;
che finisce per operare una interpretazione con effetti in malarr partem e vanificare gli effetti delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e che viola i divieto di reformatio in peius. 5. Nell'interesse di RE AN sono stati articolati tre motivi 5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., mancanza e/D illogicità della motivazione con riferimento al diniego di prevalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti, nonché alla quantificazione della pena base. La Corte territoriale nel giudizio di comparazione tra circostanze non è andata oltre una motivazione di mero stile;
ha omesso di considerare la condotta susseguente al reai:o serbata dall'imputato che, nell'immediatezza del decreto di fermo emesso a suo ca ico, si è spontaneamente costituito presso la questura di Napoli, né ha dato rilievo alla giovane età e alla condizione di incensuratezza;
quanto alla determinazione della sanzione base, non ha 'atto buon governo degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) E d e), cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. e manifesta illoc . 'cita della motivazione per avere la Corte di appello operato aumento per la continuazione ar che con il reato di cui al capo B), sebbene l'imputato risponda solo dei delitti contestati ai capi ii) e C). 5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) p m -i omessa motivazione in ordine alla quantificazione dei singoli aumenti di pena operati ii titolo di continuazione. La Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio dettato dalla Sezioni Unite con la pronuncia n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 secondo cui in tem i di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reatc più grave c,() e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di sanzione in mo lo distinto per ciascuno degli illeciti satellite, rispettando il rapporto di proporzione tra gli stessi. 6. Nell'interesse di ES AN è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con T ferimento agli artt. 629, 62 bis e 81 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illoz izità della motivazione. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato equivalenti alla circostanza aggravante cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen. in considerazione del contegno processuale, tuttavia non ha adempiuto all'onere di mot vazione in punto di dosimetria della pena sia con riferimento alla sanzione base che agli aumenli operati a titolo di continuazione 7. Nell'interesse di ES AN è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con rlferiniento all'art. 56 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della nnotivazio ie. La Corte di appello non ha adempiuto all'onere di motivazione in punto di mancata riduzione, nella massima estensione, della diminuzione da operarsi per il tentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ragione della tipologia delle censure dedotte nei ricorsi, è opportuno in via p reliminare richiamare i consolidati orientamenti di legittimità relativi al sindacato della Corte di ( assazione in punto di trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che 13 esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della r ena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia s )rret:a da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, R.v. 281 )_17-01, in motivazione). E' da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della !Della allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di lominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-( 1; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2015, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è suffic1( nte che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressior i del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 25153; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 4, n. 46412 del OE /11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 cil cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 già cit.), mentre «una specifica e lettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la r Ì ena sia di i 5 gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 22/02/2020, S., non mass. sul punto). 2.Tanto premesso, il ricorso proposto nell'interesse di VA LL è inammissibile. Ancorchè nella intestazione dell'unico motivo di ricorso venga denunciata la vi(lazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contraddttorietà e manifesta illogicità della stessa, il ricorrente di fatto lamenta la sola omessa moti /azione in ordine alla dosimetria della pena base e degli aumenti operati a titolo di continuazime e tale doglianza è manifestamente infondata. La Corte di appello -per effetto delle riconosciute attenuanti generiche bilanciate in termini di equivalenza con le sole aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione a l'art. 628, comma terzo, cod. pen.- ha rideterminato la sanzione base per il più grave delitto co itestato al capo C) in anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa (così discostandosi dal minirr o edittale, sia pure non in larga misura) e ha operato due aumenti a titolo di continuazione )er i reati satellite sub A) e B) in misura inferiore a quelli determinati dal primo giudice. Tali quantificazioni sono state giustificate sulla base della gravità degli illeciti che ,:ostituisce uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. di cui il giudice di merito deve tenere conto nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Invero, pur a fronte della rinuncia ai motivi di gravame in punto di responsabilit Ì da parte di tutti gli imputati, i giudici di secondo grado hanno ricostruito in sentenza i fatti )ggetto di imputazione ( tutti addebitati anche a LL) e ciò hanno fatto proprio al dichia ato scopo (pag. 8 della sentenza) di esplicitare le ragioni poste a fondamento della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate a ciascuno degli odierni ricorrenti, così assolvendo al pro irio onere motivazionale. Hanno quindi evidenziato (lo si ripete, a tale preciso ed esclusivo fine), le modalit ì concrete e la pluralità delle estorsioni (l'ultima delle quali solo tentata) consumate in danno (li TO AR, che dal 2018 al 2022 aveva corrisposto la somma di euro 1500,00 tre volt ?. all'anno, e realizzate con metodo mafioso, in più persone riunite ed anche con una pistola iIl galmente detenuta anche dallo stesso LL. 3.Anche il ricorso proposto nell'interesse di VA TA è manifestamente mini andato. La Corte territoriale ha effettivamente rideterminato l'aumento per l'aggrava!ìte di cui all'art. 416 bis.1 in misura superiore a quello stabilito dal primo giudice (pervenendo, c•Dmunque, ad una sanzione finale di entità inferiore a quella irrogata dal primo giudice), ciò sul presupposto che le riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti dell'avere :onnmesso i fatti in più persone riunite e con armi (uniche bilanciabili), determinavano l'inoper 3tività del criterio mitigatore previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (applicabile solo in p -esenza di più circostanze ad effetto speciale i cui aumenti siano effettivi) con conseguente "rie pansione" del "peso" sanzionatorio della residua e non bilanciabile aggravante del c.d. metodo r lafioso. 6 Tale assunto è corretto. L'art. 63, quarto comma, cod. pen., prevede un meccanismo di contenimento c ella pena, basato sul principio del cumulo giuridico, in virtù del quale, nel caso di concorso omegeneo tra più circostanze aggravanti autonome o a effetto speciale, il giudice deve applicare :.oltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma può discrezionalmente aumentare la pena così determinata fino a un massimo di un terzo. Nel caso in cui, come nella specie, è venuto meno il concorso di circostanze aggr wanti che costituisce il presupposto di applicabilità di tale norma (due delle tre contestate sono s.:ate infatti neutralizzate a seguito di bilanciamento in termini di equivalenza con le riconosciute -3ttenuanti generiche invocate dall'imputato), la residua circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., divenuta l'unico fattore di aggravamento della pena, acquisisce piena rilevanza E i efficacia di circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale l'aumento di pena da un terzc alla metà è previsto come obbligatorio Non vi è stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius poiché il giudice li appello, accogliendo la richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche, ha :omunque provveduto a rideterminare la pena in misura complessivamente inferiore a quella ir -ogata nel giudizio di primo e ciò ha fatto diminuendo al minimo edittale la sanzione base sulla quale ha poi operato l'aumento minimo di un terzo per l'aggravante non bilanciabile (in senso analogo: Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837; Sez. 2 n. 7966 del 09/01/2024, Ber inato, Rv. 286001; Sez. 3, n. 36101 del 09/04/2024, Troqe Amarildo, Rv. 286882; in senso contrario, peraltro: Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145) Tale conclusione appare anche in linea con il principio dettato dalle Sezioni unite cella Corte di cassazione secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'ai': 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se l'illecito satellite diventa quello più grave o cambia la qualificazione g uridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso ur aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando ma pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2013, C., Rv. 258653- 01). 4.11 ricorso proposto nell'interesse di AN RE può essere parzialmente al colto. 4.1.E' infatti fondato il secondo motivo atteso che effettivamente la Corte di appello ha operato un aumento nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di rn ft.a per la( continuazione con il reato di cui al capo B), addebito che, tuttavia, non è contestato a imputato il quale risponde solo dei reati sub A) e C). Tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, va pertanto eliminato il quant fru pari a mesi due giorni venti di reclusone ed euro 334,00 di multa. 4.2. Il primo ed il terzo motivo sono, invece, manifestamente infondati. 7 i() La Corte di appello, con riferimento alla posizione di AN RE, ha ridete .minato la sanzione base per il più grave delitto contestato al capo C) nel minimo edittale, 5K chè alcun onere motivazionale le era imposto. Quanto al giudizio di bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche in tern lini di sola equivalenza con le aggravanti dell'avere commesso i fatti con armi e in più persone riunite ed alla quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato :ontestato all'imputato al capo A), la motivazione si rinviene - come già sopra evidenziato- in qiJella parte della sentenza (pagg. da 8 a 12) in cui la Corte territoriale, pur a fronte della rinunci ai motivi di gravame in punto di responsabilità da parte di tutti gli imputati, ha comunque ricos: uito i fatti sub A) e C) proprio al dichiarato scopo di esplicitare le ragioni poste a fondam .mto della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate agli odierni ricorrenti (e quindi anche RE). Ha quindi evidenziato le modalità concrete e la pluralità delle estorsioni (l'ultima ielle quali solo tentata) consumate in danno di TO AR, che dal 2018 al 2022 aveva rrisposto la somma di euro 1500,00 tre volte all'anno, e realizzate con metodo mafioso, in più persone riunite ed anche con l'uso di un'arma. I giudici di appello hanno quindi fondato il giudizio di bilanciamento delle circos:anze e la quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione sulla base della gravità , Iell'illecito che costituisce uno degli indici di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen., così assolvendo al proprio onere motivazionale. 5. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di ES UC:a che è di contenuto identico a quello interposto dal coimputato LL e cioè relativo all3 omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena base e degli aumenti operati titolo di continuazione. Poiché entrambi gli imputati rispondono dei medesimi reati ascritti ai capi A), B) e C), vanno richiamate integralmente le considerazioni espresse nel paragrafo 1. 6. Manifestamente infondato è, infine il ricorso proposto nell'interesse di ES EN. Ancorchè nella intestazione dell'unico motivo di ricorso venga denunciata la vic lazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contradcl ttorietà e manifesta illogicità della stessa, il ricorrente lamenta di fatto la sola omessa motivé zione con riferimento alla mancata riduzione per il tentativo nella misura massima. Sul punto - come già più volte sopra evidenziato- la motivazione si rinviene in quella carte della sentenza (pagg. da 8 a 12) in cui la Corte territoriale, pur a fronte della rinunc:i: ai motivi di gravame in punto di responsabilità da parte di tutti gli imputati, ha ricostruito tutti i fatti oggetto di contestazione proprio al dichiarato scopo di esplicitare le ragioni poste a fo ldannento della dosimetria delle pene rispettivamente irrogate agli odierni ricorrenti (e quindi ar che -TA AN) ponendo in luce le modalità concrete e la pluralità delle estorsioni consumai: in danno di TO AR tra cui quella in forma tentata (oggetto dell'addebito di cui al capo A) e 8 pluriaggravata in quanto realizzata con metodo mafioso, in più persone riunite e c(n l'uso di arma. I giudici di appello hanno quindi, ancora una volta, motivatamente fondato il giudi2io relativo alla quantificazione della riduzione da operare a titolo di tentativo (tra l'altro operata in misura prossima al massimo) sulla gravità dell'illecito ascritto al ricorrente. 7. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da VA LL, TA Salvat)re, ES AN e ES AN segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese rocessuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila ciascuno in favore cella Cassa delle ammende. 8. Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali e Di onorari avanzata dalla della parte civile TO AR, non legittimata a interloquire ne presente giudizio di legittimità avente ad oggetto ricorsi che non investono l'azione c vile e gli interessi risarcitori, bensì il solo trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE AN .sco limitatamente all'aumento per la continuazione riguardante il reato di cui al capo B), iella misura di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 334,00 di multa, che elin ina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL VA, TA VA, ES Giank. :a e ES AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somn i di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile TO EN RO Così deciso il 05/11/2024