Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In tema di contrabbando doganale, nel caso in cui venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest'ultimo ha l'onere di provare, al fine di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l'illecito impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 41876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41876 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00838
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 018818/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YR KI (KI EXPRESS);
avverso ORDINANZA del 03/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.5.2007 il tribunale di Bolzano ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di OR EK avente ad oggetto il decreto con il quale il P.M. aveva convalidato il sequestro del camion di sua proprietà condotto da RE NA EY, ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1, per avere introdotto nello Stato a bordo di tale veicolo 171 cartoni di tle di contrabbando.
Rileva il tribunale che il mezzo è stato legittimamente sequestrato - oltre che per fini probatori - anche perché è soggetto a confisca ai sensi dell'art. 301, del cit. Decreto Presidenziale, e dell'art.240 c.p., e che il proprietario non aveva diritto alla restituzione non avendo dimostrato di non avere potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo ed altresì di avere esercitato la dovuta vigilanza.
A mezzo del difensore l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo di essersi limitato a dare a noleggio con regolare contratto il camion alla impresa di trasporto di RE NA EY, precisando che era persona conosciuta e stimabile. Nel ricorso si precisa infine che il mezzo era del tutto privo di quelle alterazioni costruttive che vengono normalmente usate per occultare la merce di contrabbando trasportata (cit. art. 301, comma 2) in presenza delle quali si sarebbe potuto - in quel caso si - legittimamente ritenere la responsabilità del proprietario del mezzo.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sul piano giuridico infatti il tribunale ha correttamente impostato la questione della restituzione del mezzo sequestrato al proprietario dello stesso osservando come a mente del D.P.R. n. 43 del 1973, art.301, la restituzione possa avvenire solo alla duplice condizione che il proprietario dimostri "di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in difetto di vigilanza".
In tal senso è - e non poteva non essere dato il chiaro dettato legislativo - la consolidata interpretazione della norma offerta da questa Corte Suprema come emerge da Sez. 3^, n. 42 del 1995 Rv 201557 e da Sez. 3^, n. 4005 del 1998 Rv 210500, in forza della quale pertanto la condotta e l'atteggiamento psicologico del proprietario del mezzo usato per il contrabbando non vanno considerati alla stregua dei criteri usati per la definizione del concorso nel reato posto che non si tratta in questo caso di stabilire se il proprietario del mezzo usato nella illecita operazione debba risponderne in concorso con l'esecutore materiale del reato. Al contrario trattasi soltanto di stabilire se il mezzo legittimamente sequestrato e destinato a confisca obbligatoria secondo la legge (cit. art. 301, comma 1) debba invece essere restituito al legittimo proprietario non concorrente nel reato, in deroga quindi alla regola generale della confisca.
Ebbene, il disposto legislativo è appunto nel senso che la confisca può essere evitata ma il proprietario deve dimostrare - l'onere della prova incombe su di lui - di non meritare neppure un rimprovero a titolo di colpa per incauto affidamento a terzi del veicolo e mancata vigilanza circa il suo impiego.
Come si è detto, il tribunale nel caso in esame ha sviluppato il suo ragionamento all'interno di questi termini normativi e conseguentemente il suo provvedimento non è passibile di fondata censura per violazione di legge.
Per il resto il tribunale stesso ha fornito di adeguata motivazione il suo convincimento circa l'insuccesso della prova fornita dal ricorrente in ordine alla ineccepibilità, sinanco sotto il profilo della colpa, della propria condotta osservando che fra la documentazione prodotta dalla difesa non risultava "nemmeno la variazione del soggetto incaricato del trasporto come anche le ragioni di tale variazione e della mancanza della documentazione": in tal modo sottraendo la propria decisione al sindacato di questa Corte che in materia - art. 325 c.p.p., comma 1, - non può andare oltre la violazione di legge.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007