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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 27 ottobre 2025, chiamata la causa n°11072/2025 R.G., è presente l'Avv. A. Crini per parte ricorrente, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa ini decisione, dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°11072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il 15 marzo Parte_1 C.F._1
1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Crin per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...].
RESISTENTE - Contumace
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
mediante la lettura, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025, alle ore 16.20, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in data 1 marzo 2016, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via
2 Case Nuove n°17, piano terra, si è risolto per grave inadempimento della conduttrice, ; CP_1
2. Condanna la resistente, , all'immediato rilascio in favore del CP_1
ricorrente, , libero da cose e persone, dell'immobile sito Parte_1
in Palermo, via Case Nuove n°17, piano terra;
3. Condanna la resistente, al pagamento in favore del CP_1
ricorrente, , della somma di € 3.080,00, per canoni di Parte_1
locazione da luglio 2023 a ottobre 2025, oltre ai successivi canoni di locazione fino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al soddisfo;
4. Condanna la resistente, alla refusione delle spese CP_1
processuali in favore del ricorrente, , che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre ad € 137,08 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'odierno ricorrente ha intimato sfratto per morosità alla resistente per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile concessole in locazione, per i mesi da luglio
2023.
Con provvedimento reso all'udienza del 22 settembre 2025 è stato disposto il mutamento del rito e rinviata la causa per la discussione e decisione all'udienza odierna.
3 Nessuno si è costituito per parte resistente che viene pertanto dichiarata contumace.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla dichiarazione di morosità espressa da parte ricorrente, nonché sulla documentazione attestante l'esistenza e validità del contratto di locazione azionato, nonché dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità della resistente, si ritiene che le domande formulate dal ricorrente siano fondate e vadano pertanto accolte.
Infatti, assolto l'onere documentale di provare l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale azionato, su parte ricorrente non incombe ulteriore onere, ben potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento contrattuale del conduttore, come nel caso in esame.
Sul punto si rileva che il mancato pagamento da parte della conduttrice,
odierna resistente, dei canoni di locazione intimati, violi il sinallagma contrattuale in essere tra le parti, e tale inadempimento, alla luce del suo reiterarsi nel tempo, deve ritenersi sufficientemente grave ai fini della chiesta risoluzione del contratto di locazione.
Ne consegue che la resistente dovrà provvedere al rilascio immediato dell'immobile in oggetto, libero da cose e persone, in favore del ricorrente, nonché
corrispondere agli stessi tutte le somme intimate a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, e ciò fino al rilascio dell'immobile oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere il
4 ricorrente delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura media dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 27.10.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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